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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/05/2025, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10773 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
nata a [...] in data [...] Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Mattea Gagliardo, presso il cui C.F._1
studio a Palermo, via Principe di Villafranca n. 10, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] in data [...] Controparte_1
) C.F._2
resistente contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 10/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , ritualmente Controparte_1
avvisato e non costituito in giudizio.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 5080/2020 emesso da questo Tribunale in data 02-21/12/2020;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
3. Dall'unione coniugale è stato generato un solo figlio, nato a Persona_1
Palermo il 30/03/2006.
La ricorrente ha allegato che il figlio è iscritto al quinto anno del liceo scientifico Einstein e quest'anno conseguirà il diploma;
ha evidenziato che l'assegno di € 150,00 concordato in sede di separazione non è più proporzionato alle attuali condizioni economiche del resistente
(il quale, dopo la separazione, è stato assunto dal come insegnante di musica), né CP_2
adeguato a soddisfare le plurime esigenze di vita del figlio, diciannovenne;
ha chiesto, in conclusione, che il contributo venga aumentato all'importo di € 450,00 al mese.
All'udienza di comparizione in data 08/01/2025, la ricorrente ha dichiarato: “mio figlio è diventato maggiorenne a marzo e vede il padre a week end alterni, mio figlio va verso le sette di sera e torna la domenica alle otto. Ai tempi della separazione, il mio ex era disoccupato;
attualmente invece lavora come insegnante di musica, è entrato di ruolo in un istituto a
Marineo; lavora sempre là; è proprietario di una casa sita in via Cariolato n. 4 che cede in locazione ad una famiglia di extracomunitari;
poi lui suona nei matrimoni, ecc. Io vivo in un immobile condotto in locazione al canone di euro 450,00; percepisco uno stipendio di euro
1.400 -1500 circa;
ho pure un prestito per un intervento che ho subito”.
4. Dalla documentazione prodotta ed acquisita in corso di causa è emerso quanto segue.
(classe 1983) lavora come insegnante presso l'istituto “Manzone Parte_1
Impastato” di Palermo e percepisce uno stipendio di € 1.500,00 circa al mese;
vive in un immobile condotto in locazione al canone di € 450,00 al mese;
ha contratto un prestito per esigenze familiari, la cui rata ammonta a € 167,46 al mese;
percepisce l'Assegno unico per il figlio, che ammonta negli ultimi mesi ad € 126,00 circa al mese, come risulta dagli estratti conto.
Dalle certificazioni uniche dalla medesima prodotte, risultano i seguenti dati:
- anno 2020: reddito da lavoro: € 21.450,89;
- anno 2021: reddito da lavoro: € 21.910,88; imposta netta: € 3.332,53;
- anno 2022: reddito da lavoro: € 21.543,11; imposta netta: € 3.335,35.
Quanto al resistente (classe 1964), dall'estratto conto dell'INPS, Controparte_1
acquisito a seguito di ordine di esibizione, emerge lo svolgimento da parte del medesimo di
2 attività lavorativa a tempo indeterminato alle dipendenze del con Controparte_3
decorrenza dal giorno 01/09/2020.
Dalla documentazione dell'Agenzia delle Entrate, risultano i seguenti dati:
- anno 2021: reddito da lavoro: € 23.320,03; imposta netta: € 4.507,34;
- anno 2022: reddito da lavoro: € 24.426,85; imposta netta: € 3.569,70;
- anno 2023: reddito da lavoro: € 26.814,21; imposta netta: € 4.320,02.
5. Orbene, in punto di diritto, giova ricordare che, a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza.
Il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali.
Inoltre, il dovere dei genitori non cessa, automaticamente, con il raggiungimento della maggiore età del figlio, quando questi non sia ancora in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento;
tuttavia, viene meno qualora lo stesso rifiuti consapevolmente occasioni di lavoro o ritardi senza motivazione il corso degli studi.
Nella specie, il figlio delle parti ha compiuto diciannove anni il 30 marzo di quest'anno e conseguirà il diploma di liceo scientifico nel prossimo mese di giugno;
nessun dubbio, dunque, sulla sua non autosufficienza economica e sulla necessità di contribuzione da parte dei genitori.
Ritiene in conclusione il Tribunale che, alla luce dei redditi percepiti da entrambe le parti
(sostanzialmente analoghi;
quelli del resistente leggermente superiori), della circostanza che il contratto di lavoro del resistente è stato stipulato (01/09/2020) successivamente alla sottoscrizione dell'accordo di separazione consensuale (06/03/2020) e degli oneri abitativi gravanti sulla ricorrente per la locazione dell'immobile dove vive unitamente al figlio, ritiene il Collegio di dover porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno di € 350,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le modalità ed i
3 criteri del “Protocollo su spese extra assegno per mantenimento dei figli”, siglato da questo
Tribunale il 02/07/2019.
6. La natura della lite e la contumacia del resistente consigliano di lasciare a carico della ricorrente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia del della resistente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 13/10/2005 da , nata a Palermo in [...] Parte_1
12/10/1983 ( ) e , nato a C.F._1 Controparte_1
Caltanissetta in data 08/05/1964 ). C.F._2
2) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
a decorrere dal deposito del ricorso, l'assegno mensile di € 350,00 a titolo di
[...]
contributo per il mantenimento del figlio da corrispondere entro Persona_1
il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3) Lascia a carico di parte ricorrente le spese di lite.
4) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 153, parte II, serie A, dell'anno 2005).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 23/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10773 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
nata a [...] in data [...] Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Mattea Gagliardo, presso il cui C.F._1
studio a Palermo, via Principe di Villafranca n. 10, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] in data [...] Controparte_1
) C.F._2
resistente contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 10/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , ritualmente Controparte_1
avvisato e non costituito in giudizio.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 5080/2020 emesso da questo Tribunale in data 02-21/12/2020;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
3. Dall'unione coniugale è stato generato un solo figlio, nato a Persona_1
Palermo il 30/03/2006.
La ricorrente ha allegato che il figlio è iscritto al quinto anno del liceo scientifico Einstein e quest'anno conseguirà il diploma;
ha evidenziato che l'assegno di € 150,00 concordato in sede di separazione non è più proporzionato alle attuali condizioni economiche del resistente
(il quale, dopo la separazione, è stato assunto dal come insegnante di musica), né CP_2
adeguato a soddisfare le plurime esigenze di vita del figlio, diciannovenne;
ha chiesto, in conclusione, che il contributo venga aumentato all'importo di € 450,00 al mese.
All'udienza di comparizione in data 08/01/2025, la ricorrente ha dichiarato: “mio figlio è diventato maggiorenne a marzo e vede il padre a week end alterni, mio figlio va verso le sette di sera e torna la domenica alle otto. Ai tempi della separazione, il mio ex era disoccupato;
attualmente invece lavora come insegnante di musica, è entrato di ruolo in un istituto a
Marineo; lavora sempre là; è proprietario di una casa sita in via Cariolato n. 4 che cede in locazione ad una famiglia di extracomunitari;
poi lui suona nei matrimoni, ecc. Io vivo in un immobile condotto in locazione al canone di euro 450,00; percepisco uno stipendio di euro
1.400 -1500 circa;
ho pure un prestito per un intervento che ho subito”.
4. Dalla documentazione prodotta ed acquisita in corso di causa è emerso quanto segue.
(classe 1983) lavora come insegnante presso l'istituto “Manzone Parte_1
Impastato” di Palermo e percepisce uno stipendio di € 1.500,00 circa al mese;
vive in un immobile condotto in locazione al canone di € 450,00 al mese;
ha contratto un prestito per esigenze familiari, la cui rata ammonta a € 167,46 al mese;
percepisce l'Assegno unico per il figlio, che ammonta negli ultimi mesi ad € 126,00 circa al mese, come risulta dagli estratti conto.
Dalle certificazioni uniche dalla medesima prodotte, risultano i seguenti dati:
- anno 2020: reddito da lavoro: € 21.450,89;
- anno 2021: reddito da lavoro: € 21.910,88; imposta netta: € 3.332,53;
- anno 2022: reddito da lavoro: € 21.543,11; imposta netta: € 3.335,35.
Quanto al resistente (classe 1964), dall'estratto conto dell'INPS, Controparte_1
acquisito a seguito di ordine di esibizione, emerge lo svolgimento da parte del medesimo di
2 attività lavorativa a tempo indeterminato alle dipendenze del con Controparte_3
decorrenza dal giorno 01/09/2020.
Dalla documentazione dell'Agenzia delle Entrate, risultano i seguenti dati:
- anno 2021: reddito da lavoro: € 23.320,03; imposta netta: € 4.507,34;
- anno 2022: reddito da lavoro: € 24.426,85; imposta netta: € 3.569,70;
- anno 2023: reddito da lavoro: € 26.814,21; imposta netta: € 4.320,02.
5. Orbene, in punto di diritto, giova ricordare che, a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza.
Il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali.
Inoltre, il dovere dei genitori non cessa, automaticamente, con il raggiungimento della maggiore età del figlio, quando questi non sia ancora in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento;
tuttavia, viene meno qualora lo stesso rifiuti consapevolmente occasioni di lavoro o ritardi senza motivazione il corso degli studi.
Nella specie, il figlio delle parti ha compiuto diciannove anni il 30 marzo di quest'anno e conseguirà il diploma di liceo scientifico nel prossimo mese di giugno;
nessun dubbio, dunque, sulla sua non autosufficienza economica e sulla necessità di contribuzione da parte dei genitori.
Ritiene in conclusione il Tribunale che, alla luce dei redditi percepiti da entrambe le parti
(sostanzialmente analoghi;
quelli del resistente leggermente superiori), della circostanza che il contratto di lavoro del resistente è stato stipulato (01/09/2020) successivamente alla sottoscrizione dell'accordo di separazione consensuale (06/03/2020) e degli oneri abitativi gravanti sulla ricorrente per la locazione dell'immobile dove vive unitamente al figlio, ritiene il Collegio di dover porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno di € 350,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le modalità ed i
3 criteri del “Protocollo su spese extra assegno per mantenimento dei figli”, siglato da questo
Tribunale il 02/07/2019.
6. La natura della lite e la contumacia del resistente consigliano di lasciare a carico della ricorrente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia del della resistente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 13/10/2005 da , nata a Palermo in [...] Parte_1
12/10/1983 ( ) e , nato a C.F._1 Controparte_1
Caltanissetta in data 08/05/1964 ). C.F._2
2) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
a decorrere dal deposito del ricorso, l'assegno mensile di € 350,00 a titolo di
[...]
contributo per il mantenimento del figlio da corrispondere entro Persona_1
il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3) Lascia a carico di parte ricorrente le spese di lite.
4) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 153, parte II, serie A, dell'anno 2005).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 23/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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