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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.R.G. 1926 dell'anno 2019
TRA
nata ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Raffaele Scarinzi ed elettivamente domiciliata in Vitulano (Bn) alla via Provinciale Vitulanese n. 14
ATTRICE
E
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Ettore Freda ed elettivamente domiciliata in Avellino alla via Carlo del Balzo n. 59
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 26.04.2019 ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Avellino di condannare la parte convenuta al pagamento della somma di euro
54.000,00 a titolo di frutti civili dovuti per il godimento esclusivo dell'immobile sito in ER alla Piazza Regina Margherita n. 18, distinto al foglio n. 23, part. nn. 210 e 396, sub. 1, 2 e 3 per il periodo dal 2009 all'attualità. In punto di fatto l'attrice, dopo aver premesso di aver acquistato nel corso del giudizio di divisione dell'eredità paterna , insieme alla germana Persona_1 convenuta, le quote dei fratelli divenendo rispettivamente proprietarie per 5/8 e 3/8 del totale, ha esposto che, con sentenza n. 1267/2009, il Tribunale di Avellino aveva assegnato alla convenuta, titolare di una quota inferiore, l'immobile in esame con attribuzione in suo favore di un conguaglio pari ad € 94.850,75 e di una somma di € 54.000,00 a titolo di frutti non goduti
1/7 fino al 2009 e che, con successiva sentenza n. 1472/2017 della Corte di Appello di Napoli, disposta la divisione dell'immobile era stato previsto un conguaglio in suo favore di € 10.472,55
e confermata la condanna al pagamento di € 54.000,00 a titolo di frutti non goduti fino al 2009.
Con riferimento alla domanda azionata nel presente giudizio la parte ha rappresentato che anche per il periodo successivo al 2009 si era protratto il godimento esclusivo del bene da parte della convenuta e ha, quindi, rivendicato il suo diritto a percepirne i frutti civili dal 2009 al 2019 pari alla somma di euro a 5.400,00 annui o alla somma maggiore o minore ritenuta dovuta nel corso del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.07.2019 si è costituita in giudizio CP_1 rappresentando che con la sentenza della Corte di Appello di Napoli era stata disposta
[...]
la divisione “…dell'immobile in esame con assegnazione all'attrice della “quota B”, contrassegnata in blu nella planimetria a pag. 11 dell'elaborato a firma del ctu Ing. depositato il 23.03.2012 e in suo Persona_2
favore della “quota A”, contrassegnata in rosso nella stessa planimetria…”; che la procedura esecutiva azionata dalla parte attrice per il rilascio del bene era stata sospesa con provvedimento del
20.9.2017 per il mancato passaggio in giudicato della sentenza di divisione;
che nella causa di opposizione a precetto notificato per ottenere le somme previste a titolo di conguaglio e di frutti civili il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, in ragione della piena efficacia esecutiva del capo di condanna relativo al pagamento della somma di euro 54.000,00 per frutti civili, non impugnato con ricorso in Cassazione, e del debito dell'attrice maturato nei confronti della convenuta a titolo di rimborso di spese pari ad € 19.930,14 (di cui € 1.000,00 per provvisionale disposta dal Giudice di Pace di ER, sezione penale, con la sentenza n. 23/2014, passata in giudicato;
€ 13.796,36, pari ai 5/8 dell'imposta di registrazione della sentenza del Tribunale di
Avellino n. 1267/09; € 2.469,28, pari ai 5/8 del costo della C.T.U. in primo grado redatta dall'ing.
; € 2.328,00, pari ai 5/8 dell'imposta di registrazione della sentenza del Persona_3
Tribunale di Avellino n. 327/2004; € 336,50 pari al 50% di imposta ipotecaria già anticipata all'Agenzia delle Entrate), aveva disposto la prosecuzione della procedura esecutiva fino all'ammontare di € 34.069,86, operando la compensazione tra l'intero credito vantato dalla creditrice esecutante (di € 54.000,00) ed il controcredito invocato dalla debitrice esecutata (di €
19.930,14). Nel merito la parte ha contestato la fondatezza della domanda osservando che la
Corte di appello di Napoli aveva già liquidato la somma richiesta con il presente giudizio fino al
2017 e che, in ogni caso, doveva quantomeno escludersi l'annualità del 2009. Infine, in via
2/7 riconvenzionale, la convenuta ha chiesto di accertare il suo diritto credito pari a € 43.118,69 di cui euro 2.167,81 per la quota di imposta di registrazione della sentenza d'appello versata per intero in data 27.11.2018 ed euro 40.950,88 a titolo di rimborso per le spese sostenute negli anni
2009, 2010 e 2011 per la manutenzione straordinaria del fabbricato e per i miglioramenti apportati ad esso, che si trovava in condizioni di degrado.
All'udienza del 18.02.2020 la parte attrice ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale evidenziando che la convenuta, nella comparsa di costituzione in appello del
25.1.2010, aveva già richiesto la restituzione pro quota di quanto anticipato per lavori e che tale domanda era stata respinta in quanto sfornita di prova. Con riferimento, invece, alla domanda volta ad ottenere il rimborso della quota per la registrazione della sentenza di appello la parte ha richiamato un accordo transattivo con la controparte avente ad oggetto anche la predetta somma.
Con ordinanza del 28.10.2020 il giudice precedentemente titolare della causa ha ammesso in parte la prova testimoniale articolata dalla parte convenuta.
All'udienza del 5.05.2021 è stato escusso il teste , genero della convenuta, il quale ha Tes_1
confermato l'esecuzione di interventi di manutenzione da parte della convenuta all'immobile relativi anche alla coibentazione del terrazzo. Il teste ha, inoltre, precisato che, nel periodo in esame, il piano superiore e il piano terreno dell'immobile risultavano inabitabili e che solo dopo l'esecuzione dei lavori era stati utilizzati dalla convenuta saltuariamente per necessità contingenti.
Il teste ha, infine, precisato che prima dei lavori effettuati dalla convenuta il piano terreno ed il secondo piano erano privi di qualsiasi servizio (acqua, luce etc.) e che i bagni erano stati realizzati negli anni 2009-2010-2011.
Alla medesima udienza è stato escusso il teste che ha riferito di aver eseguito, Testimone_2
in qualità di ingegnere, la progettazione e la direzione dei lavori commissionati dalla convenuta sull'immobile oggetto di causa negli anni 2009-2010-2011, che l'immobile non era collabente e che si rendeva necessario un restauro e un risanamento conservativo. Il teste ha, poi, soggiunto che per tali interventi, seguiti fino al mese di dicembre del 2010 ed eseguiti dall'impresa Leone
Raffaele, avevano riguardato anche la coibentazione termica del tetto.
Con note scritte depositate il 4.05.2023 ed anche successivamente l'attrice si è riportata alle conclusioni rassegnate in atti evidenziando di vantare un credito per la somma di € 75.600,00 maturato dal 2009 e un credito di € 10.472,55 dovuto a titolo di conguaglio e confermato dalla
Suprema Corte, con ordinanza n. 33625 del 15.11.2022.
3/7 Con note scritte depositate il 24.05.2023 ed anche successivamente la convenuta si è riportata alle medesime conclusioni rassegnate in comparsa.
Assegnati i termini di cui all'art. 190 cpc con comparsa conclusionale del 9.10.2024 la convenuta ha precisato di aver già compensato, nella transazione di altra vicenda, il suo credito relativo alla quota dell'imposta di registrazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1472/2017, nella misura di € 2.167,81, reiterando la domanda riconvenzionale solo con riferimento alla somma di euro € 40.950,88 sostenuta per la manutenzione straordinaria e per i miglioramenti apportati al fabbricato.
Con comparsa conclusionale dell'8.10.2024 e con memoria di replica del 29.10.2024 l'attrice si è riportata alle conclusioni e osservazioni rassegnate in atti depositando il verbale dell'ufficiale giudiziario relativo al rilascio del bene da parte della convenuta.
Ciò premesso, in punto di diritto vale anzitutto ricordare che il coerede che utilizza e amministra individualmente un bene ereditario deve pagare ai coeredi una quota dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto. Infatti, il il coerede che, dopo la morte del "de cuius", utilizza ed amministra individualmente un bene ereditario, è obbligato al pagamento agli altri coeredi della corrispondente quota dei frutti civili tratti dal bene goduto che devono essere ripartiti tra i partecipanti pro quota. Deve essere, poi, soggiunto che la parte che ha goduto in via esclusiva del bene comune può, al contempo, richiedere il rimborso delle spese necessarie od utili per la conservazione o per il miglioramento del bene comune anticipate.
Orbene, con riferimento alla domanda formulata dall'attrice volta ad ottenere dalla convenuta la corresponsione dei frutti civili dovuti per il godimento in via esclusiva del bene comune deve essere, in primo luogo, osservato che l'eccezione di inammissibilità per mancata formazione del giudicato risulta priva di pregio. Infatti, come peraltro già statuito in sede di reclamo, la condanna al pagamento dei frutti civili maturati fino al 2009, pari ad euro 54.000,00, non è stata impugnata ed è passata in giudicato (cfr. ordinanza del 9.10.2018). In altri termini la pendenza del procedimento di impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli azionato nel 2017 non ha in alcun modo impedito, proprio per le predette ragioni, la prosecuzione della procedura esecutiva. Da quanto esposto deriva il rigetto dell'eccezione in esame.
Allo stesso modo privo di pregio è il rilievo secondo cui la sentenza del 2017 della Corte di
Appello avrebbe ricompreso anche il periodo successivo alla sentenza di primo grado fino al
2016 in quanto, al contrario, la condanna al pagamento della somma di euro 54.000,00 risulta
4/7 solo confermata in sede di appello nel corso del quale, peraltro, alcuna richiesta relativa al periodo successivo al 2009 era stata formulata.
Ne deriva che a decorrere dal 2010 e fino all'immissione nel possesso del bene avvenuto nel mese di febbraio del 2024 devono essere riconosciuti in favore dell'attrice i frutti civili dovuti per il godimento esclusivo del cespite da parte della convenuta. In merito deve essere osservato che nella fattispecie in esame non è oggetto di contrasto l'utilizzo esclusivo del bene comune da parte della convenuta e il mancato godimento da parte dell'attrice anche nel periodo in esame né
l'intenzione della parte attrice di utilizzare il bene, come comprovato, peraltro, dalle numerose richieste azionate sin dall'instaurazione del giudizio divisionale. Risulta, in altri termini, pacifico in atti che anche nel predetto periodo la convenuta non ha in alcun modo consentito all'attrice di godere del bene comune rendendole disponibile il godimento né, peraltro, risulta contestata dalla convenuta la sussistenza dell'obbligazione a proprio carico se non limitatamente ai rilievi di inammissibilità sopra esaminati e superati.
In ordine alla quantificazione dell'importo dovuto ritiene il Tribunale che, in assenza di contestazioni sul valore locativo accertato nel giudizio di primo grado che, vale ricordare, sono state formulate e disattese nel giudizio di appello (cfr. pagina 13 della sentenza in atti), e in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la convenuta deve essere condannata a pagare all'attrice la complessiva somma, già rivalutata all'attualità e comprensiva di interessi, di euro 75.600,00, ritenuta certamente equa anche perché inferiore rispetto a quella che la parte avrebbe potuto pretendere. Sotto tale profilo, infatti, deve essere evidenziato, a fini di mera completezza, che con la sentenza del Tribunale di Avellino del 9.7.2009 alla parte attrice sono stati riconosciuti i 5/8 delle rendite dell'immobile abitato dalla sola convenuta a partire dal mese di giugno del 2000 fino al 2009 (e non dal 1999 al 2009), in base al valore locativo annuo dell'immobile stimato dal c.t.u. in € 9.600,00 e pari ad una somma annuale di euro 6.000,00 (cfr. pagina 9 della sentenza in atti) e che, con la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del
30.03.2017, è stata rigettata la domanda dell'appellata volta ad ottenere la riduzione dell'ammontare dovuto per frutti civili liquidato in primo grado in ragione della mancata dimostrazione di un inferiore valore locativo del bene. In altri termini nell'elaborazione del conteggio la parte attrice ha erroneamente quantificato il valore locativo annuo in € 5.400,00 rispetto a quanto determinato in base alla consulenza espletata nel corso del giudizio di primo grado e recepito in sentenza (cfr. sentenza del 9.07.2009, pagina n. 9). Come detto, tuttavia, in
5/7 applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, la somma deve essere contenuta nei limiti di quanto richiesto per il periodo dal 2010 fino al rilascio del 2024.
La domanda volta ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento della somma di
10.472,55 a titolo di conguaglio deve essere, invece, dichiarata inammissibile anche per tardività, risultando formulata solo con memorie conclusive del 4.05.2023.
In ordine alla domanda riconvenzionale della convenuta che ha chiesto di accertare il suo diritto di credito pari a € 40.950,88 a titolo di rimborso per le spese sostenute negli anni 2009, 2010 e
2011 per la manutenzione straordinaria del fabbricato e per i miglioramenti apportati ad esso vale osservare quanto segue.
Anzitutto la domanda in esame risulta ammissibile nella presente sede in quanto riguarda lavori eseguiti successivamente alla sentenza del Tribunale di Avellino e, precisamente, nel periodo dal
2009 al 2011 (rispetto ai quali, peraltro, la parte non ha formulato alcuna domanda nel giudizio di appello). In merito deve essere, pertanto, essere rigettata l'eccezione di giudicato formulata dalla parte attrice in quanto il rimborso per le spese sostenute formulate dalla convenuta nel giudizio di primo grado e in grado di appello riguardavano lavori di migliorie e di ristrutturazione del bene risalenti ad un periodo di gran lunga precedente collocabile negli anni settanta.
Ciò premesso, la domanda non può trovare accoglimento in quanto, in disparte la fondatezza dei rilievi della parte attrice in merito alla mancata autorizzazione ai lavori e all'eventuale realizzazione degli stessi in modo irregolare o difforme (cfr. pagina 2 della memoria del
13.7.2020) e la considerazione che il rimborso delle spese per lavori straordinari e migliorie può essere richiesto solo pro quota e non per l'intero come rivendicato dalla convenuta, dall'esame degli atti e della prova testimoniale è emerso chiaramente che i lavori di cui la parte ha richiesto il rimborso sono stati eseguiti dall'impresa Leone non a regola d'arte (cfr. sentenza del 3.10.2019 depositata in atti anche nella parte in cui è esposto che la parte convenuta accertava gravi difetti alla coibentazione della terrazza, che determinavano infiltrazioni diffuse tempestivamente denunciate al D.L. senza, però, esito alcuno, ragione per la quale attivava la procedura di cui all'art. 696 bis c.p.c., all'esito della quale venivano riscontrate le denunciate infiltrazioni ed accertata l'esistenza di nesso eziologico tra le stesse ed i difetti nell'esecuzione dei lavori) avendo la stessa parte convenuta citato in giudizio l'impresa ottenendo la condanna in suo favore dell'importo di euro 27.864,00. In altri termini ritiene il Tribunale che, nel caso in esame, non può essere riconosciuto il diritto al rimborso per migliorie per carenza di prova del miglioramento apportato al bene comune né per lavori diversi da quelli relativi alla
6/7 coibentazione del tetto per mancata prova dell'esecuzione e dei relativi pagamenti. Sotto il primo profilo deve esse evidenziato che, nel caso di specie, non può ritenersi che al bene siano state apportate migliorie, che si identificano con le opere che apportano un aumento di valore, accrescendone il godimento, la produttività e la redditività, risultando i lavori commissionati dalla convenuta forieri di danno come comprovato dal giudizio intrapreso dalla stessa convenuta.
Sotto il secondo profilo vale, invece, evidenziare che dall'esame dei documenti prodotti non emerge che la convenuta ha sostenuto costi ulteriori rispetto a quelli dovuti all'impresa appaltatrice ditta Leone. In particolare rispetto al bonifico eseguito in favore di CP_2
dell'importo di € 2.450,88 del 29.12.2009, non risultando prodotta la relativa fattura n. 3271 del
17.12.2009, non è possibile in alcun modo risalire alla sua causale e verificarne la corrispondenza con l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria. Con riferimento, invece, alle fatture prodotte per alcune non c'è prova del pagamento (cfr. fattura n. 15 del 27.10.2009 di € 5.500,00)
e le altre sono relative ai lavori di coibentazione del tetto e ristrutturazione del fabbricato commissionati alla ditta Leone.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto del valore dalla causa e dei valori minimi di cui al Dm 147 del 2022.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia insorta tra le parti di cui in epigrafe, respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 75.600,00 oltre interessi nella misura legale Parte_1
dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro
7.051,5 oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge ed euro 786 per c.u. e marca da bollo.
Così deciso in data 28.1.2025
Il Giudice dott.ssa Paola Beatrice
7/7