Articolo 17 della Legge 4 giugno 1962, n. 524
Articolo 16Articolo 18
Versione
1 luglio 1962
Art. 17.
Per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini delle promozioni, il requisito di permanenza minima nella qualifica inferiore nonche' i termini di carriera e di servizio prescritti per l'ammissione agli scrutini, concorsi ed esami di promozione, sono ridotti della meta' per gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge appartengano alle carriere direttive, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Ministero degli affari esteri.
Entrata in vigore il 1 luglio 1962