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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/05/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella persona del Giudice, dott.ssa Linda
Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 7444 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e vertente;
tra
), elettivamente domiciliato in Santa Maria Parte_1 C.F._1
Capua Vetere, alla via Convento delle Grazie n.2, presso lo studio degli avv.ti Bruno
Pozzuoli e Concetta Gentili, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- OPPONENTE -
E
), elettivamente domiciliata in Marcianise, Controparte_1 C.F._2 alla via Varese n.24, presso lo studio dell'avv. Pasquale Tartaglione, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- OPPOSTA –
E rappresentata e difesa dall'avv.Antonella Senatore Controparte_2 entrambe elettivamente domiciliate presso l'avvocatura interna Affari Legali Territoriali sud Marcianise via Paradiso di Pastena snc Salerno.
-TERZO PIGNORATO-
NONCHÉ
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MEF, BANCA DI CREDITO POPOLARE,
, INTESA SAN PAOLO SPA CP_3
-TERZI PIGNORATI CONTUMACI-
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione fase di merito.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. Con ricorso ex art.281 decies cpc ha introdotto la fase di merito Parte_1 dell'opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione spiegata nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n.3916/2022 RGE promossa da . Controparte_1
L'esecuzione si fonda sulla sentenza resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
n.1419/2013 che ha stabilito l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore di per sé e per le figlie nate in costanza di matrimonio. Controparte_1
L'opponente ha dedotto innanzitutto la mancata notifica degli atti prodromici in quanto gli stessi sono stati notificati ex art.143 ad un indirizzo errato ovvero via Grillo 121 essendo lo stesso poi mutato nella numerazione in via Grillo 146.
Quanto al merito asserisce l'avvenuta corresponsione delle somme dovute direttamente alla figlia . Pt_2
Nel costituirsi, l'opposta, ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendone l'inammissibilità quanto ai motivi afferenti la notifica e la infondatezza quanto all'avvenuto pagamento. Dei terzi pignorati si è costituita solo che ha ribadito la Controparte_2 correttezza del proprio operato.
Contr Non si sono costituiti , Controparte_4 Controparte_6
, per cui ne va dichiarata la
[...] CP_3 Controparte_7 contumacia.
Senza svolgimento di attività istruttoria all'udienza del 6 maggio 2025 lo scrivente
Magistrato assegnava la causa in decisione.
3. Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate
(diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999
n.2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, le plurime censure sollevate nel libello introduttivo, summatim illustrate in parte narrativa, integrano, motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc laddove contestano il quomodo della stessa con riferimento alla notifica degli atti prodromici e all'esecuzione ex art.615, c.p.c., poiché volte a porre in discussione il diritto del pignorante a procedere in executivis, per ciò che attiene al versamento delle somme direttamente alla figlia.
4. L'opposizione è da rigettare per le motivazioni di seguito illustrate.
Quanto all'eccezione relativa al difetto di notifica, ex art. 617 c.p.c. la stessa è inammissibile – per essere stata spiegata dall'opponente una volta decorso il termine perentorio ex art. 617 c.p.c. di venti giorni dalla conoscenza dell'atto censurato.
Come noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione” (Cass. 9 maggio 2012, n. 7051. Cfr., altresì, nella giurisprudenza più recente, Cass. 28 maggio 2013, n. 13281; Cass. 7 novembre 2012, n. 19277; Cass. 7 luglio 2011, n. 15062; Cass.
17 marzo 2010, n. 6487).
Ebbene nel caso che oggi ci occupa gia il GOP in funzione di GE durante la fase sommaria ha rilevato la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi.
Dalla consultazione del fascicolo dell'esecuzione si evince infatti una istanza di visibilità avanzata in data 12 ottobre 2022 mentre il ricorso in opposizione è stato depositato solo in data 01 dicembre 2022.
Quanto alle somme versate direttamente alla figlia giova premettere che la
Cassazione più volte ha affermato il principio in base al quale non è possibile far valere, attraverso il rimedio dell'opposizione, eventuali modifiche, di fatto, delle condizioni e degli accordi assunti in sede di separazione consensuale, dovendo necessariamente proporsi ricorso ex art. 710 c.p.c. ''con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione, possono proporsi soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo, mentre non possono dedursi fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 cod. proc. civ.'' (Cass. 25 settembre 2014 n. 20303; Cass. 9 novembre 2001 n. 13872).
Il titolo esecutivo in materia di famiglia è assistito da definitività equiparabile ad un giudicato riguardo al quale i fatti sopravvenuti possono rilevare ma soltanto attraverso un peculiare procedimento ad hoc quale quello dell'art.710 cpc per la separazione o quello della L.898/70 art.9 per lo scioglimento del matrimonio o declaratoria di cessazione degli effetti civili di quello concordatario.
La determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, da parte del coniuge separato, risponde ad un superiore interesse di quelli, interesse che non è disponibile dalle parti. Sicché, una volta stabilito nel provvedimento giudiziale chi debba essere il debitore, e chi il creditore di quella obbligazione, tale provvedimento non è suscettibile di essere posto nel nulla per effetto di un successivo accordo tra i soggetti obbligati. Il coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento del figlio potrebbe, in teoria, indicare quest'ultimo quale adiectus solutionis causa, ai sensi dell'art. 1188 c.c.: ma, da un lato, altro è l'indicazione di pagamento (la quale non muta la persona del creditore), ben altra cosa invece è la sostituzione del creditore fissato dal titolo giudiziale con altro creditore;
dall'altro lato, nel presente giudizio l'opponente non risulta aver allegato in punto di fatto che la propria ex moglie avesse indicato nella figlia il destinatario del pagamento.
(cfr Cass.ord 9700/2021).
Non si evince dalla complessiva documentazione in atti richiesta di modifica delle condizioni di separazione.
5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, con condanna della parte attrice alla refusione delle spese in favore della parte convenuta, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55 del 2014 applicandosi il valore minimo data la bassa complessità della fattispecie e la assenza di questioni di diritto complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella persona del Giudice Dr.ssa Linda
Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede Contr DICHIARA la contumacia di , Controparte_4 Controparte_6
,
[...] Controparte_8
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA parte opponente alla integrale refusione delle spese di Parte_1 lite nei confronti di e , spese che si liquidano Controparte_1 Controparte_2 in euro 4109,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge da attribuirsi quanto a al procuratore dichiaratosi antistatario, Controparte_1
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 06 maggio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Linda Catagna