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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/10/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1947/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1947 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 28.04.2025 da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...]M
e
(c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente a [...]M entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Emanuela Costa in Spinea (VE), via Roma 385/4 (pec: , che li rappresenta ed assiste Email_1
per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
1 ricorren ti e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso, richiamate e rettificate nelle note di trattazione scritta depositate in data 08.09.2025 che di seguito si riproducono: “a) dichiararsi la separazione personale fra i coniugi e hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio civile in Caldiero (VR) in data 05 settembre 2020 e trascritto nel registro dello stato civile del comune di Caldiero (VR) Anno 2020 Numero 5, Parte I Serie
Ufficio 1, libero ciascuno di trasferire la propria residenza, con relativa annotazione nel registro dello stato civile del comune di Caldiero (VR); b) Affidamento condiviso: Per_1
resterà affidata a entrambi i genitori con residenza e collocazione prevalente presso la madre a cui viene assegnata la casa familiare Saranno prese insieme sia le scelte che riguarderanno l'istruzione sia gli aspetti medico sanitari, così come le scelte relative alle attività culturali e sportive del tempo libero. Tutte le decisioni riguardanti la quotidianità, come ad esempio la distribuzione del tempo di studio e di svago, quelle relative ad impegni saltuari e/o sporadici, nonché quelle urgenti relative ad eventi eccezionali, saranno di pertinenza del genitore che, in quel momento, ne ha la responsabilità. I genitori autorizzano e delegano rispettivamente i fratelli e le sorelle maggiorenni di , i nonni materni, i nonni paterni al ritiro della Per_1
minore dalle scuole e/o attività ricreative che frequenta. c) Turni di responsabilità: seguendo uno schema che andrà a ripetersi settimanalmente, secondo i turni di lavoro del papà, il padre potrà frequentare liberamente anche giornalmente la figlia dalla conclusione Per_1
del proprio turno lavorativo sino alle ore 19,00 circa al fine di consentire a la Per_1
frequentazione con il padre e mantenere le proprie abitudini alimentari in essere;
dal compimento del terzo anno potrà frequentare gradualmente la casa del padre anche Per_1
2 con pernotto nel fine settimana alterni dal sabato alla domenica sera quando il padre accompagnerà a casa dalla mamma, mantenendo sempre la frequentazione Per_1
giornaliera anche con cena presso il papà e accompagnamento a casa della mamma da parte del papà.. I genitori non hanno l'obbligo, nei giorni in cui non cade il turno di responsabilità con la figlia a dare giustificazioni dei loro spostamenti o impegni giornalieri, fermo restando la reperibilità telefonica. I genitori hanno l'obbligo di comunicare all'altro genitore solamente gli spostamenti della figlia che comporti il pernotto fuori casa. Nel caso in cui la figlia avesse bisogno di ricoveri ospedalieri e/o visite specialistiche la decisione sarà presa di comune accordo, cosi come l'assistenza ospedaliera salvo prescrizioni mediche indefettibili ed urgente che dovranno essere comunicate nell'immediato all' altro genitore. I trasferimenti da casa di un genitore all'altro verranno prevalentemente ad opera del papà. d) Vacanze scolastiche estive. Durante le vacanze estive, dal 10 giugno al 10 settembre circa, i genitori concordano che la figlia seguirà i turni di responsabilità cosi come già concordati al Per_1
punto c) mentre il periodo di ferie dei genitori con la figlia dovrà essere concordato entro il
31 maggio di ogni anno con ferie estive con ciascun genitore di 15 giorni anche consecutivi;
in caso di impossibilità a trovare un accordo sulle vacanze estive negli anni pari verrà assecondato il periodo di vacanza proposto dalla mamma e in quelli dispari a quello proposto dal papà e) Festività nazionali: Feste natalizie: i bambini trascorreranno le due settimane di vacanze scolastiche una settimana con la mamma e una col papà ad anni alterni (dispari con la madre la prima settimana e pari con il padre la prima settimana). Con il finire delle vacanze natalizie sarà ripristinato il calendario già in essere. Le vacanze di Pasqua verranno trascorse per tre giorni con la mamma e per tre giorni con il papà alternativamente e quindi alternando di anno in anno i primi tre giorni con Pasqua inclusa e poi i secondi tre con
Pasquetta, ed in particolare giorno di Pasqua anno pari con mamma, anno dispari con papà.
Le altre festività scolastiche quali 25 Aprile, I Maggio, 2 Giugno, 2 Novembre, Festa della
Madonna della Salute e 8 Dicembre, gli altri ponti e le festività verranno trascorsi alternativamente di anno in anno ed alternando anche tra i genitori i periodi;
Tale proposta potrà e dovrà essere modificata tra le parti su accordo delle stesse in base ai cambiamenti e
3 alle esigenze dovute alla crescita e agli impegni ed esigenze della figlia. f) Ricorrenze speciali:
I Compleanni della figlia verranno festeggiati prevalentemente assieme ai genitori, Per_1
salvo diverse esigenze della figlia e/o dei genitori;
I compleanni dei genitori verranno festeggiati con la figlia indipendentemente dal calendario di cui al punto c) salvo Per_1
diverse esigenze lavorative dei genitori. Tale proposta potrà e dovrà essere modificata tra le parti su accordo delle stesse in base ai cambiamenti e alle esigenze dovute alla crescita e agli impegni ed esigenze della figlia e dei genitori. g) Contribuzione al mantenimento di : Per_1
disporsi la contribuzione mensile al mantenimento della figlia da parte del padre Per_1
dell'importo pari ad € 200,00 (duecento/00) a mezzo bonifico bancario entro il 10 di ogni mese valuta beneficiario, a decorrere dal mese di aprile 2025, alle coordinate IBAN della signora che verranno dalla stessa comunicate al signor tale somma sarà Pt_1 Pt_2
rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT, oltre il 50% spese straordinarie come da protocollo del tribunale di Venezia. Il genitore che anticipa dette spese straordinarie come indicate al punto g) ha diritto di ricevere il rimborso del relativo importo a carico dell'altro genitore entro il giorno dieci (valuta beneficiario) del mese successivo all'esborso economico documentato, versando il relativo importo al genitore che ne abbia anticipato il pagamento.
h) Assegno unico al 100% a favore della mamma . i) Gli oneri afferenti Parte_1
all'abitazione familiare saranno a carico della signora a decorrere dal mese di aprile Pt_1
2025. j) Il signor si obbliga a lasciare la casa familiare entro il 30 novembre 2025 e Pt_2
non oltre tale data concordata fra i coniugi, onerandosi di asportare i propri beni personali dalla casa familiare dovendo contribuire sino all'uscita dalla casa familiare alle spese per le utenze (acqua, luce, gas) nella misura del 20% degli importi perle bollette emesse e i consumi svolti sino al 30-11-2025; decorso inutilmente il termine del 30/11/2025 la signora Pt_1
potrà agire esecutivamente per dare attuazione all'obbligazione assunta dal signor Pt_2
k) Il signor si obbliga ad onorare il finanziamento accesso nell'interesse delle Pt_2
esigenze familiari e personali di cui al doc. 10 prodotto in atti. l) Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. Prestano sin
4 d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti. m) Compensi e spese di lite compensate fra le parti ”. per il P.M. intervenuto: “accoglimento del ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 28.04.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e espongono di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio civile in Caldiero (Vr) in data 05.09.2020, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Caldiero (Vr) al n. 5, parte I, Uff.1, dell'anno 2020.
Dal matrimonio è nata in data [...] la figlia . Per_1
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento alla figlia.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
08.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge e conformi all'interesse morale e materiale della figlia . Nel complesso, Per_1
5 infatti, le condizioni pattuite dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2
congiuntisi in matrimonio in Caldiero (VR), in data 05.09.2020, matrimonio iscritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Caldiero (VR) al n. 5, parte I, Uff.1, dell'anno 2020, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.10.2025.
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1947 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 28.04.2025 da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...]M
e
(c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente a [...]M entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Emanuela Costa in Spinea (VE), via Roma 385/4 (pec: , che li rappresenta ed assiste Email_1
per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
1 ricorren ti e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso, richiamate e rettificate nelle note di trattazione scritta depositate in data 08.09.2025 che di seguito si riproducono: “a) dichiararsi la separazione personale fra i coniugi e hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio civile in Caldiero (VR) in data 05 settembre 2020 e trascritto nel registro dello stato civile del comune di Caldiero (VR) Anno 2020 Numero 5, Parte I Serie
Ufficio 1, libero ciascuno di trasferire la propria residenza, con relativa annotazione nel registro dello stato civile del comune di Caldiero (VR); b) Affidamento condiviso: Per_1
resterà affidata a entrambi i genitori con residenza e collocazione prevalente presso la madre a cui viene assegnata la casa familiare Saranno prese insieme sia le scelte che riguarderanno l'istruzione sia gli aspetti medico sanitari, così come le scelte relative alle attività culturali e sportive del tempo libero. Tutte le decisioni riguardanti la quotidianità, come ad esempio la distribuzione del tempo di studio e di svago, quelle relative ad impegni saltuari e/o sporadici, nonché quelle urgenti relative ad eventi eccezionali, saranno di pertinenza del genitore che, in quel momento, ne ha la responsabilità. I genitori autorizzano e delegano rispettivamente i fratelli e le sorelle maggiorenni di , i nonni materni, i nonni paterni al ritiro della Per_1
minore dalle scuole e/o attività ricreative che frequenta. c) Turni di responsabilità: seguendo uno schema che andrà a ripetersi settimanalmente, secondo i turni di lavoro del papà, il padre potrà frequentare liberamente anche giornalmente la figlia dalla conclusione Per_1
del proprio turno lavorativo sino alle ore 19,00 circa al fine di consentire a la Per_1
frequentazione con il padre e mantenere le proprie abitudini alimentari in essere;
dal compimento del terzo anno potrà frequentare gradualmente la casa del padre anche Per_1
2 con pernotto nel fine settimana alterni dal sabato alla domenica sera quando il padre accompagnerà a casa dalla mamma, mantenendo sempre la frequentazione Per_1
giornaliera anche con cena presso il papà e accompagnamento a casa della mamma da parte del papà.. I genitori non hanno l'obbligo, nei giorni in cui non cade il turno di responsabilità con la figlia a dare giustificazioni dei loro spostamenti o impegni giornalieri, fermo restando la reperibilità telefonica. I genitori hanno l'obbligo di comunicare all'altro genitore solamente gli spostamenti della figlia che comporti il pernotto fuori casa. Nel caso in cui la figlia avesse bisogno di ricoveri ospedalieri e/o visite specialistiche la decisione sarà presa di comune accordo, cosi come l'assistenza ospedaliera salvo prescrizioni mediche indefettibili ed urgente che dovranno essere comunicate nell'immediato all' altro genitore. I trasferimenti da casa di un genitore all'altro verranno prevalentemente ad opera del papà. d) Vacanze scolastiche estive. Durante le vacanze estive, dal 10 giugno al 10 settembre circa, i genitori concordano che la figlia seguirà i turni di responsabilità cosi come già concordati al Per_1
punto c) mentre il periodo di ferie dei genitori con la figlia dovrà essere concordato entro il
31 maggio di ogni anno con ferie estive con ciascun genitore di 15 giorni anche consecutivi;
in caso di impossibilità a trovare un accordo sulle vacanze estive negli anni pari verrà assecondato il periodo di vacanza proposto dalla mamma e in quelli dispari a quello proposto dal papà e) Festività nazionali: Feste natalizie: i bambini trascorreranno le due settimane di vacanze scolastiche una settimana con la mamma e una col papà ad anni alterni (dispari con la madre la prima settimana e pari con il padre la prima settimana). Con il finire delle vacanze natalizie sarà ripristinato il calendario già in essere. Le vacanze di Pasqua verranno trascorse per tre giorni con la mamma e per tre giorni con il papà alternativamente e quindi alternando di anno in anno i primi tre giorni con Pasqua inclusa e poi i secondi tre con
Pasquetta, ed in particolare giorno di Pasqua anno pari con mamma, anno dispari con papà.
Le altre festività scolastiche quali 25 Aprile, I Maggio, 2 Giugno, 2 Novembre, Festa della
Madonna della Salute e 8 Dicembre, gli altri ponti e le festività verranno trascorsi alternativamente di anno in anno ed alternando anche tra i genitori i periodi;
Tale proposta potrà e dovrà essere modificata tra le parti su accordo delle stesse in base ai cambiamenti e
3 alle esigenze dovute alla crescita e agli impegni ed esigenze della figlia. f) Ricorrenze speciali:
I Compleanni della figlia verranno festeggiati prevalentemente assieme ai genitori, Per_1
salvo diverse esigenze della figlia e/o dei genitori;
I compleanni dei genitori verranno festeggiati con la figlia indipendentemente dal calendario di cui al punto c) salvo Per_1
diverse esigenze lavorative dei genitori. Tale proposta potrà e dovrà essere modificata tra le parti su accordo delle stesse in base ai cambiamenti e alle esigenze dovute alla crescita e agli impegni ed esigenze della figlia e dei genitori. g) Contribuzione al mantenimento di : Per_1
disporsi la contribuzione mensile al mantenimento della figlia da parte del padre Per_1
dell'importo pari ad € 200,00 (duecento/00) a mezzo bonifico bancario entro il 10 di ogni mese valuta beneficiario, a decorrere dal mese di aprile 2025, alle coordinate IBAN della signora che verranno dalla stessa comunicate al signor tale somma sarà Pt_1 Pt_2
rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT, oltre il 50% spese straordinarie come da protocollo del tribunale di Venezia. Il genitore che anticipa dette spese straordinarie come indicate al punto g) ha diritto di ricevere il rimborso del relativo importo a carico dell'altro genitore entro il giorno dieci (valuta beneficiario) del mese successivo all'esborso economico documentato, versando il relativo importo al genitore che ne abbia anticipato il pagamento.
h) Assegno unico al 100% a favore della mamma . i) Gli oneri afferenti Parte_1
all'abitazione familiare saranno a carico della signora a decorrere dal mese di aprile Pt_1
2025. j) Il signor si obbliga a lasciare la casa familiare entro il 30 novembre 2025 e Pt_2
non oltre tale data concordata fra i coniugi, onerandosi di asportare i propri beni personali dalla casa familiare dovendo contribuire sino all'uscita dalla casa familiare alle spese per le utenze (acqua, luce, gas) nella misura del 20% degli importi perle bollette emesse e i consumi svolti sino al 30-11-2025; decorso inutilmente il termine del 30/11/2025 la signora Pt_1
potrà agire esecutivamente per dare attuazione all'obbligazione assunta dal signor Pt_2
k) Il signor si obbliga ad onorare il finanziamento accesso nell'interesse delle Pt_2
esigenze familiari e personali di cui al doc. 10 prodotto in atti. l) Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. Prestano sin
4 d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti. m) Compensi e spese di lite compensate fra le parti ”. per il P.M. intervenuto: “accoglimento del ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 28.04.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e espongono di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio civile in Caldiero (Vr) in data 05.09.2020, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Caldiero (Vr) al n. 5, parte I, Uff.1, dell'anno 2020.
Dal matrimonio è nata in data [...] la figlia . Per_1
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento alla figlia.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
08.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge e conformi all'interesse morale e materiale della figlia . Nel complesso, Per_1
5 infatti, le condizioni pattuite dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2
congiuntisi in matrimonio in Caldiero (VR), in data 05.09.2020, matrimonio iscritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Caldiero (VR) al n. 5, parte I, Uff.1, dell'anno 2020, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.10.2025.
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore
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