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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 24/11/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1976 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
Il Tribunale della SP, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1976 /2023 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO
RA (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato come da procura telematica in atti;
C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F.: ), nata a [...] l'[...] e residente in CP_1 C.F._3
Vezzano Ligure (SP), via Montalbano n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. EMANUELA DALL'ARA
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliata come da procura telematica in atti;
- parte C.F._4 ammessa a patrocinio a spese dello Stato -
RESISTENTE
e
(C.F.: , nato a [...] l'[...] e Controparte_2 C.F._5 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. FEDERICA
GI (C.F.: ed elettivamente domiciliato come da procura telematica in atti;
- C.F._6 parte ammessa a patrocinio a spese dello Stato -
INTERVENUTO pag. 1 di 4 e
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: cessazione degli effetti civile del matrimonio tra coniugi.
CONCLUSIONI
Per tutte le parti: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: pronunciare la cessazione degli effetti civile del matrimonio tra i coniugi e alle condizioni previste come da Parte_1 CP_1 conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 18.11.2025, a cui le parti si sono riportate nella medesima udienza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 02.11.2023, ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in La SP (SP) con e che dall'unione è nato il figlio (l'1.04.2003), CP_1 CP_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. I coniugi sono in regime di comunione dei beni. Ha altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
ha pertanto chiesto pronunciarsi la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
Si è costituita depositando comparsa di costituzione e risposta, la quale ha contestato tutto CP_1 quanto ex adverso dedotto e, pur non opponendosi alla separazione personale, ha formulato conclusioni difformi rispetto a quelle di parte ricorrente, chiedendo altresì – in via riconvenzionale e all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione – la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si è anche costituito, in via autonoma, il figlio depositando apposita memora di costituzione. CP_2
A seguito del raggiungimento di conclusioni congiunte, con sentenza non definitiva n. 632/2024 di data
11.9.2024 è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi (alle condizioni congiunte da loro formulate all'udienza del 4.9.2024).
La causa è poi stata rimessa in istruttoria per la successiva domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 18.11.2025, le parti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio come da conclusioni congiunte riportate a verbale di udienza, cui si sono integralmente riportate, chiedendone l'accoglimento, e che di seguito si riportano:
“rinuncia di ad assegno di mantenimento;
CP_1
pag. 2 di 4 mantenimento del figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, CP_2 integralmente a carico del padre (ivi incluse le spese straordinarie);
ritirerà entro il 30.11.2025, i beni personali ancora presenti nella casa familiare;
CP_1 impegno di a consegnare al marito, entro il 10.1.2026, ai fini della redazione dell'Isee, CP_1 copia della giacenza media del c/c alla data del 31.12.2024; con compensazione tra le parti delle spese di lite”.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha fatto precisare alle parti le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c. 4,
c.p.c. senza adottare ulteriori provvedimenti provvisori;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita. Risulta poi essere passata in giudicato (in data 21.11.2024) la sentenza di separazione. pag. 3 di 4 Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate alle conclusioni congiunte formulate all'udienza del 18.11.2025), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né vi sono figli minorenni da tutelare, e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per , studente maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. CP_2
Ogni altra questione assorbita o disattesa.
Spese di lite compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della SP, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, nel contraddittorio delle parti ,visti gli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge n.
898/1970, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi Pt_1
, unitisi in matrimonio in data 27.6.1998 in La SP (SP), e trascritto
[...] CP_1 nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di La SP (SP) dell'anno 1998, al n. 80 parte II serie A, alle condizioni concordate fra le parti di cui al verbale dell'udienza del 18.11.2025, cui le parti si sono integralmente riportate alla medesima udienza, e di seguito riportate di cui si prende atto:
“rinuncia di ad assegno di mantenimento;
CP_1 mantenimento del figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, CP_2 integralmente a carico del padre (ivi incluse le spese straordinarie);
ritirerà entro il 30.11.2025, i beni personali ancora presenti nella casa familiare;
CP_1 impegno di a consegnare al marito, entro il 10.1.2026, ai fini della redazione dell'Isee, CP_1 copia della giacenza media del c/c alla data del 31.12.2024; con compensazione tra le parti delle spese di lite”.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La SP, così deciso nella Camera di Consiglio del 20.11.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
Il Tribunale della SP, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1976 /2023 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO
RA (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato come da procura telematica in atti;
C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F.: ), nata a [...] l'[...] e residente in CP_1 C.F._3
Vezzano Ligure (SP), via Montalbano n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. EMANUELA DALL'ARA
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliata come da procura telematica in atti;
- parte C.F._4 ammessa a patrocinio a spese dello Stato -
RESISTENTE
e
(C.F.: , nato a [...] l'[...] e Controparte_2 C.F._5 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. FEDERICA
GI (C.F.: ed elettivamente domiciliato come da procura telematica in atti;
- C.F._6 parte ammessa a patrocinio a spese dello Stato -
INTERVENUTO pag. 1 di 4 e
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: cessazione degli effetti civile del matrimonio tra coniugi.
CONCLUSIONI
Per tutte le parti: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: pronunciare la cessazione degli effetti civile del matrimonio tra i coniugi e alle condizioni previste come da Parte_1 CP_1 conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 18.11.2025, a cui le parti si sono riportate nella medesima udienza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 02.11.2023, ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in La SP (SP) con e che dall'unione è nato il figlio (l'1.04.2003), CP_1 CP_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. I coniugi sono in regime di comunione dei beni. Ha altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
ha pertanto chiesto pronunciarsi la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
Si è costituita depositando comparsa di costituzione e risposta, la quale ha contestato tutto CP_1 quanto ex adverso dedotto e, pur non opponendosi alla separazione personale, ha formulato conclusioni difformi rispetto a quelle di parte ricorrente, chiedendo altresì – in via riconvenzionale e all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione – la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si è anche costituito, in via autonoma, il figlio depositando apposita memora di costituzione. CP_2
A seguito del raggiungimento di conclusioni congiunte, con sentenza non definitiva n. 632/2024 di data
11.9.2024 è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi (alle condizioni congiunte da loro formulate all'udienza del 4.9.2024).
La causa è poi stata rimessa in istruttoria per la successiva domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 18.11.2025, le parti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio come da conclusioni congiunte riportate a verbale di udienza, cui si sono integralmente riportate, chiedendone l'accoglimento, e che di seguito si riportano:
“rinuncia di ad assegno di mantenimento;
CP_1
pag. 2 di 4 mantenimento del figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, CP_2 integralmente a carico del padre (ivi incluse le spese straordinarie);
ritirerà entro il 30.11.2025, i beni personali ancora presenti nella casa familiare;
CP_1 impegno di a consegnare al marito, entro il 10.1.2026, ai fini della redazione dell'Isee, CP_1 copia della giacenza media del c/c alla data del 31.12.2024; con compensazione tra le parti delle spese di lite”.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha fatto precisare alle parti le conclusioni e ordinato la discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c. 4,
c.p.c. senza adottare ulteriori provvedimenti provvisori;
ha quindi trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita. Risulta poi essere passata in giudicato (in data 21.11.2024) la sentenza di separazione. pag. 3 di 4 Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate alle conclusioni congiunte formulate all'udienza del 18.11.2025), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né vi sono figli minorenni da tutelare, e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per , studente maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. CP_2
Ogni altra questione assorbita o disattesa.
Spese di lite compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della SP, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, nel contraddittorio delle parti ,visti gli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge n.
898/1970, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi Pt_1
, unitisi in matrimonio in data 27.6.1998 in La SP (SP), e trascritto
[...] CP_1 nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di La SP (SP) dell'anno 1998, al n. 80 parte II serie A, alle condizioni concordate fra le parti di cui al verbale dell'udienza del 18.11.2025, cui le parti si sono integralmente riportate alla medesima udienza, e di seguito riportate di cui si prende atto:
“rinuncia di ad assegno di mantenimento;
CP_1 mantenimento del figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, CP_2 integralmente a carico del padre (ivi incluse le spese straordinarie);
ritirerà entro il 30.11.2025, i beni personali ancora presenti nella casa familiare;
CP_1 impegno di a consegnare al marito, entro il 10.1.2026, ai fini della redazione dell'Isee, CP_1 copia della giacenza media del c/c alla data del 31.12.2024; con compensazione tra le parti delle spese di lite”.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La SP, così deciso nella Camera di Consiglio del 20.11.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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