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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/11/2025, n. 2084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2084 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 604/2023 + 623/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
– AN RI Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– NI AR ND Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di II grado tra
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CI ANDREA P.IVA_1
( ) C.F._1
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. CI IN ( ) C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._4
CI IN ( ) C.F._3
appellanti
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._5
TI IS ( ) C.F._6
appellato Conclusioni per e «Voglia la Corte d'Appello di Parte_2 Parte_3
Firenze: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 173/2023 emessa dal Tribunale di Pisa, Sezione Unica, Giudice Dott.ssa Laura Pastacaldi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4126/2017, depositata in cancelleria in data 02/02/2023, notificata il 17/02/2023,
CONDANNARE il sig. nato a [...] [...] ( ) a CP_1 Pt_1 C.F._5 pagare, per i titoli dedotti in narrativa, ai comparenti la somma di € 185.257,88, oltre interessi convenzionali, o quella diversa, maggiore o minore che risulterà di giustizia, il tutto comunque sempre entro il limite di garanzia pari a € 200.000,00 e respingere tutte le domande o eccezioni avversarie.
Con vittoria di spese e di onorari oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge dei due gradi di giudizio, con maggiorazione del 30% per gli onorari della fase di appello in applicazione dell'art 4, co.
1-bis, del D. M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37 fin quanto gli atti depositati telematicamente dallo scrivente difensore sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la fruizione, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto)»; per «Voglia Parte_1
l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 173/2023 pubblicata il 02.02.2023 resa dal Tribunale di Pisa, Sezione Civile, nel procedimento al R.G. n. 4126/2017, repertorio n. 522/2023 del 09.03.2023, notificata in data 17.02.2023 a mezzo p.e.c. ed inerente contenzioso civile ordinario di opposizione a decreto ingiuntivo n. 968/2017 R.G. 2189/2017, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “IN VIA PRELIMINARE: rigettare la richiesta di chiamata del terzo e fissazione di una nuova udienza di comparizione avanzata dall'attore in via preliminare poiché inammissibile e/o irrituale e/o illegittima per i motivi descritti in premessa;
NEL MERITO: previa conferma della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e rigettata ogni altra contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare integralmente, perché del
pag. 2/16 tutto infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in premessa, l'opposizione proposta avverso il suddetto decreto ingiuntivo e le domande e le eccezioni tutte con la stessa formulate per i motivi esposti in premessa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 968/2017, 2189/2017 R.G. Tribunale di Pisa condannando l'opponente a pagare in favore della Pt_1 quanto in esso stabilito per capitale oltre interessi e spese dal 15.04.2017 sino all'effettivo saldo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi difensivi del presente giudizio”, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti in atto di appello. In punto di istruttoria, l'appellante per mero dovere difensivo reitera quanto rappresentato sino alle conclusioni ed in sede di discussione orale in punto di richieste di ulteriori allegazioni documentali sulla situazione contabile riferibile al saldo della società Be.Ma. s.r.l. come esposto nel presente atto sia in premessa che nei motivi di appello, ed eccepita l'irritualità delle modalità di assunzione delle prove da parte del Giudice di prime cure e ne chiede la rinnovazione come peraltro indicato al punto E. di appello. In tutti i casi con vittoria di spese e compensi legali di causa oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio»; per «Nella causa iscritta al n. 604/2023 R.G., il Sig. CP_1 CP_1
come sopra meglio generalizzato, rappresentato e difeso, si riporta
[...] integralmente ai propri scritti difensivi, insistendo nell'integrale accoglimento di tutte le eccezioni e deduzioni ivi formulate e così conclude
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo agli appellanti e per le ragioni di cui alla parte motiva con Parte_2 Pt_3 dichiarazione di improcedibilità dell'appello proposto;
- in tesi: rigettare l'appello proposto dai signori e Parte_2 in quanto infondato in fatto e in diritto, e conseguentemente Parte_4 confermare in toto la sentenza di primo grado n. 173/2023 R. Sent. emessa dal Tribunale di Pisa;
- in ogni caso;
con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio da liquidarsi al Procuratore che si dichiara antistatario”.
E nella causa iscritta al n. 623/2023 R.G., il Sig. come sopra CP_1 meglio generalizzato, rappresentato e difeso, si riporta integralmente ai propri
pag. 3/16 scritti difensivi, insistendo nell'integrale accoglimento di tutte le eccezioni e deduzioni ivi formulate e così conclude
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- in tesi: rigettare l'appello proposto dalla
[...] in quanto infondato in fatto e in diritto, e Parte_1 conseguentemente confermare in toto la sentenza di primo grado n. 173/2023 R. Sent. emessa dal Tribunale di Pisa;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio da liquidarsi al Procuratore che si dichiara antistatario».
Rilevato
e hanno proposto appello avverso la Parte_2 Parte_3 sentenza n. 173 del 2023 del Tribunale di Pisa, con la quale è stato revocato il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale a carico di e a CP_1 beneficio di (in Parte_1
Contr prosieguo e sono state compensate le spese di lite.
La banca aveva agito in via monitoria nei confronti di e CP_1 CP_3 quali fideiussori di Be.Ma. s.r.l., esposta nei suoi confronti in virtù di plurimi affidamenti sul conto corrente acceso presso di essa, ottenendo, nel limite garantito, l'intimazione del pagamento di euro 200.000,00 ciascuno, oltre interessi convenzionali.
Entrambi i fideiussori avevano proposto autonoma opposizione, senza che esse fossero riunite.
Nel corso del giudizio instaurato da il credito vantato dalla CP_1 banca, frattanto parzialmente ridottosi per effetto dei pagamenti eseguiti da altri fideiussori, è stato da essa ceduto a e a loro volta Parte_2 Pt_3 garanti di Be.Ma. s.r.l.
Il Tribunale ha considerato in tal modo soddisfatto il diritto Contr monitoriamente azionato da al lume dell'estratto conto frattanto prodotto, mentre essa non avrebbe offerto prova di un credito residuo. Di qui pag. 4/16 la revoca del d.i., a cui si è accompagnata la compensazione delle spese processuali.
Avverso la sentenza hanno proposto appello e – non Parte_2 Pt_3 intervenuti nel giudizio innanzi al Tribunale – affidandolo ai seguenti motivi:
1. con il primo assumono che il giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto che dalla cessione fosse conseguito un effetto liberatorio per – in tal senso travisando il significato da CP_1 riconoscere all'art. 5 del contratto intercorso con la banca e al successivo estratto conto – esso avendo solo comportato una modifica soggettiva del rapporto;
2. con il secondo censurano la compensazione delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio protestando le nullità della CP_1 citazione in appello – sanata ai sensi dell'art. 164, terzo comma, c.p.c. – e l'infondatezza del gravame.
Contr La sentenza è stata separatamente impugnata anche da sulla base dei seguenti motivi di censura (riproducendosi la sintesi di cui all'atto d'appello):
1. «Capo ove il giudice ritiene non provata la sussistenza del debito sotteso all'ingiunzione»;
2. «Capo ove il giudice dichiara quale circostanza non contestata il saldo dell'estratto conto della società debitrice principale»;
3. «Capo sulla presunta eccezione di adempimento al credito in quanto quest'ultima insussistente e con pronuncia ultra petita partium»;
4. «Capo inerente le deduzioni sulla carenza di legittimazione attiva della banca e la natura liberatoria della cessione»;
5. «Sulla irritualità delle modalità di assunzione e ammissione delle prove da parte del giudice di prime cure e sulla rinnovazione istruttoria ex art. 356 c.p.c.».
pag. 5/16 Anche in questo giudizio si è costituito protestando l'infondatezza CP_1 del gravame.
Gli appelli, proposti avverso la stessa sentenza, sono stati riuniti.
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 14 ottobre 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con ordinanza del successivo 13 novembre.
Considerato
1. In via preliminare giova sgombrare il campo dalle questioni afferenti alla legittimazione all'appello di e nonché alla permanenza Parte_2 Pt_3
Contr della legittimazione in capo a
Quest'ultima, che aveva agito in via monitoria, è l'unica ad aver partecipato al giudizio di primo grado, nel cui corso è intervenuta la cessione del credito azionato a e – come meglio si dirà – non Parte_2 Pt_3 intervenuti in tale sede.
Ciò, tuttavia, non ne inficia la legittimazione a impugnare.
Infatti, «[i]l successore a titolo particolare nel diritto controverso non può essere considerato terzo, essendo l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter assumere la stessa posizione del suo dante causa, con la conseguenza che, come la sentenza spiega effetto nei suoi confronti, egli è anche legittimato ad impugnarla, secondo quanto espressamente previsto dall'ultimo comma dell'art. 111 cod. proc. civ., senza che questo diritto sia condizionato dal suo intervento in fasi pregresse di giudizio» (Cass. n. 6444 del 2009, in massima).
Ha peraltro ulteriormente chiarito la Suprema Corte che, «[i]n tema di legittimazione all'impugnazione, il soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, che proponga impugnazione avverso la decisione adottata al suo pag. 6/16 esito nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, in primo luogo, allegare la propria legitimatio ad per essere subentrato CP_4 nella medesima posizione del proprio dante causa, deducendo le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, e, in secondo luogo, fornire la prova di tali circostanze, dovendo, in difetto, essere dichiarata, anche d'ufficio, l'inammissibilità dell'impugnazione»
(Cass. n. 34373 del 2023, in massima).
Tanto premesso, nella fattispecie e hanno Parte_2 Pt_3 espressamente allegato la loro «qualità di cessionari del credito litigioso e quindi successori a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c.» Contr in ragione della cessione del credito vantato da loro trasferito con contratto intervenuto durante il giudizio di primo grado e depositato in atti
(doc. 19 fasc. da essi ritualmente prodotto: Cass. n. 996 Parte_5 del 2021, in massima), che li legittima all'impugnazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, detta legittimazione spetta
«anche» ai cessionari (art. 111, quarto comma, c.p.c.) – il fatto che, a termini del contratto di cessione (punto 5), l'azione dovesse essere portata avanti dalla banca non ha affatto precluso la possibilità per i cessionari di assumere un ruolo attivo, tanto da prevedersi espressamente la «facoltà di intervenire nel processo» – quindi in aggiunta alla cedente, nei cui confronti il processo è proseguito (art. 111, primo comma, c.p.c.).
2. Tanto preliminarmente precisato, con il primo motivo d'impugnazione e lamentano che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto Parte_2 Pt_3 che la cessione del credito abbia prodotto un effetto liberatorio per CP_1
travisando il significato della clausola di cui al punto 5 del contratto di
[...] cessione e dell'estratto conto prodotto dalla controparte e successivo alla stessa.
pag. 7/16 Tale motivo può essere esaminato unitamente a quelli articolati dalla banca, la quale: con il primo si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto indimostrato il credito da essa vantato, sia pur per la quota residua a seguito della cessione;
con il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo lamenta, in sintesi, l'erronea valutazione circa il sostanziale azzeramento del saldo del conto corrente, desumendo un pagamento estintivo non tempestivamente eccepito e non confortato dalle risultanze documentali – peraltro irritualmente acquisite, senza consentire adeguate deduzioni difensive e produzioni probatorie di supporto – e da una mancata contestazione, che viceversa vi era stata, così come era stato contestato l'effetto liberatorio connesso alla cessione.
I motivi sono fondati nei termini che seguono.
Risulta documentalmente dimostrato il credito vantato dalla banca, che ha prodotto sia il contratto di apertura di conto corrente (doc. 1 fascicolo Contr
, sia la concessione di un fido per l'ingente ammontare di euro Contr 1.000.000,00 (doc. 2 fasc. , sia gli scalari relativi al conto corrente fino al Contr momento dell'azione monitoria (doc. 6 fasc. – sulla cui efficacia probatoria si veda Cass. n. 10293 del 2023, in motivazione – sia, infine,
l'estratto conto e il saldaconto certificati ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 385 Contr del 1993 (docc. 5 e 7 fasc. , cui riconoscere, nel giudizio di opposizione, rilievo indiziario (Cass. n. 14357 del 2019, in massima), nella specie corroborato dalla citata ulteriore documentazione prodotta.
A contestazione dell'ammontare monitoriamente azionato, innanzi CP_1 al Tribunale, ha dedotto l'applicazione di interessi ultralegali, l'esercizio di ius variandi non validamente pattuito, l'applicazione di spese e commissioni non convenute così come la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.
Tali eccezioni, sollevate dal convenuto in senso sostanziale – assorbite dall'avvenuta estinzione del debito, non riproposte in appello ma suscettibili pag. 8/16 di vaglio officioso, in quanto astrattamente foriere di nullità ricollegate a circostanze fattuali tempestivamente allegate – sono tutte da disattendere.
Esse sono state formulate senza confrontarsi, segnatamente, con il tenore del contratto di apertura di conto corrente (stipulato nel novembre del
2003), che:
a) prevede espressamente il tasso debitore ultralegale da applicare
(parimenti il contratto di affidamento);
b) contempla espressamente lo ius variandi (art. 16), con clausola espressamente approvata per iscritto, mentre non si perita di CP_1 allegare quali sarebbero le variazioni concretamente intercorse, non rispettose dell'art. 118 t.u.b. e sotto quale profilo;
c) prevede espressamente tutta una serie di spese e commissioni, senza che indichi quali sarebbero state applicate indebitamente perché CP_1 non convenute;
d) prevede espressamente l'anatocismo (art. 7), con pari periodicità e con clausola espressamente approvata per iscritto. aveva altresì evocato la propria liberazione, quale fideiussore, ai CP_1 sensi dell'art. 1956 c.c.
A parte il rilievo che i presupposti della liberazione devono essere dimostrati da colui che la eccepisce (Cass. n. 23422 del 2016, in massima) – ciò che nella specie è mancato, a fronte della reiezione delle istanze istruttorie da egli avanzate (cfr. verbale del 7 gennaio 2020), senza che sia intervenuta impugnazione al riguardo – e che tale liberazione non opera nel caso – come quello in esame – di garante socio di minoranza della società debitrice principale (Cass. n. 16822 del 2024, in massima), nella specie, prima ancora,
l'eccezione in senso stretto sollevata – si tratta di fatto impeditivo che va dedotto, oltre che dimostrato (Cass. n. 7050 del 1997, in massima) – è stata nella sostanza assorbita, senza essere riproposta in appello.
pag. 9/16 Deve dunque concludersi che il credito monitoriamente azionato sia stato adeguatamente dimostrato sia nell'an che nel quantum.
Peraltro, per ammissione degli appellanti tutti, esso sarebbe scemato fino a euro 185.257,88, ammontare al quale si è ridotta la pretesa, senza che sul punto possa configurarsi alcuna mutatio libelli, trattandosi di petitum più ristretto rispetto a quello originario e quindi in esso ricompreso.
Con le note autorizzate depositate il 31 ottobre 2022, ha dedotto CP_1
l'avvenuto pagamento del debito sulla base dell'estratto conto al 30 settembre Contr 2020 relativo all'esposizione di Be.Ma. s.r.l. nei confronti di
Occorre rilevare come nella specie il fatto estintivo (pagamento) così come la prova dello stesso sfuggano alle preclusioni assertive (scattate con il termine ultimo previsto per il deposito della prima memoria ex art. 183 c.p.c., nella specie coincidente con il 17 ottobre 2019) e istruttorie (il 16 novembre e il 6 dicembre 2019, per il deposito, rispettivamente, della seconda e della terza memoria ex art. 183 c.p.c.) già maturate, in quanto evenienze fattuali e documentali a esse successive.
Tuttavia, proprio in ragione dell'alterazione del thema decidendum e del thema probandum, deve ritenersi che le esigenze proprie del contraddittorio Contr abbiano legittimato anche all'allegazione di fatti a confutazione e alla relativa riprova documentale, in tal modo essendo stata introdotta in giudizio la circostanza dell'avvenuta cessione del credito e la documentazione a sostegno della stessa, ciò che è avvenuto compiutamente con le note autorizzate depositate il 7 dicembre 2022 – in cui la banca ha offerto una ricostruzione fattuale incompatibile con quella della controparte, in ciò dovendosi ravvisare la contestazione che il Tribunale ha erroneamente ritenuto mancante quanto all'insussistenza di un debito in capo a CP_1
– e con la documentazione a esse allegata, in tal modo assicurandosi appieno il diritto di difesa spettante alla banca.
pag. 10/16 Tanto evidenziato, non possono condividersi le conclusioni raggiunte dal
Tribunale.
Risulta documentalmente dimostrato – come accennato – che nel maggio Contr del 2019 ha ceduto a e il credito da essa vantato– e, Parte_2 Pt_3 per quanto detto, dimostrato – nei confronti di Be.Ma. s.r.l. (quale saldo passivo del conto corrente n. 10222917 a essa intestato), unitamente alle garanzie personali che lo assistevano, così come previsto dall'art. 1263, primo comma, c.c., specificamente richiamato.
Quale «corrispettivo della cessione» è stato espressamente previsto il Contr pagamento di euro 150.000,00, da versare a
Con tale erogazione, pacificamente avvenuta, oltre che risultante per tabulas (estratto conto al 30 giugno 2019: doc. 20 allegato alle note autorizzate depositate dalla banca il 7 dicembre 2022), e Parte_2 Pt_3 non hanno parzialmente onorato il debito di Be.Ma. s.r.l., dei quali anch'essi erano garanti, estinguendolo per l'equivalente e con ciò corrispondentemente liberando gli altri fideiussori, ma hanno pagato il prezzo della cessione – nessuna norma di legge impedisce la cessione del credito a uno dei fideiussori, tantomeno il dettato dell'art. 1954 c.c., che ben potrà continuare a operare nei limiti della proporzionalità – come si evince chiaramente dall'ammontare esattamente equivalente a quello ivi pattuito, dal fatto che sia stato contabilmente registrato dalla banca con il riferimento all'«accordo
27.5.19» (ossia la data del contratto di cessione) e dalla correlata dizione
«saldo e stralcio» per la differenza residuata.
Contr Dunque, e si sono resi cessionari del credito di Parte_2 Pt_3 ciò che ha fisiologicamente comportato la sola modificazione soggettiva del rapporto.
Poiché il pagamento eseguito non è avvenuto a estinzione del debito da essi garantito ma a titolo di prezzo di cessione e poiché a essa non è affatto pag. 11/16 consustanziale la liberazione di uno dei debitori ceduti, non si vede come tale effetto possa essersi prodotto per CP_1
Ciò non può nemmeno desumersi dalla clausola di cui al punto 5 del contratto di cessione, come ritenuto dal Tribunale.
Essa prevede:
La locuzione «con riserva di adeguare la richiesta all'effettivo debito residuo» non autorizza affatto a evincere il citato effetto: non sul piano testuale, perché tanto non è minimamente esplicitato;
non sul piano logico- sistematico, da un lato, perché la banca, con la medesima clausola, era espressamente chiamata a coltivare l'azione intrapresa, ciò che non si concilia con la pretesa liberazione di e, dall'altro, perché, con maggiore CP_1 compatibilità col dato letterale, la riserva di adeguamento sembra potersi ragionevolmente giustificare alla stregua dell'esigenza di tenere conto di eventuali ulteriori pagamenti del debito ormai in capo ai e Parte_2 Pt_3
– magari effettuati da altri garanti, come il fideiussore e Pt_6 potenzialmente anche dagli stessi – che avrebbero inevitabilmente eroso CP_1 la pretesa e dovuto indurre la banca ad adeguare il petitum giudiziale a tali sopravvenienze.
Il fatto che il debito sia stato ceduto – ciò che, si ripete, contabilmente è stato registrato con la menzione del bonifico di 150.000,00 di e Parte_2
e con lo stralcio dell'eccedenza (cfr. estratto conto di cui al doc. 20 Pt_3
Contr fasc. – fa sì che le risultanze del successivo estratto conto al 30 settembre 2020, prodotto da non possano essere intese nel senso CP_1 dell'avvenuta estinzione del debito – tantomeno da parte o nell'interesse dei garanti e (peraltro, in appello, nella comparsa CP_5 CP_6 Per_1 conclusionale e nella memoria di replica sostiene che il pagamento CP_1 sarebbe rappresentato dal versamento di e , i cui Parte_2 Pt_3
pag. 12/16 pagamenti estintivi del debito non risultano specificamente dimostrati, viceversa emergendo la rimodulazione della loro garanzia, non più afferente allo scoperto di conto corrente (così il contratto di cessione) – ma semplicemente, alla luce delle vicende pregresse e fin qui descritte, alla sua deambulazione in capo a soggetti diversi, resisi cessionari.
Alcun rilievo può poi essere riconosciuto alle statuizioni della sentenza pronunciata con riguardo all'opposizione spiegata da provvedimento CP_3 che va necessariamente letto in correlazione alle risultanze ed emergenze processuali del processo all'esito del quale è stato pronunciato. Peraltro, non risulta che abbia pagato alcunché in sua esecuzione, ciò che CP_3 impedisce di riscontrare un qualche riverbero sulla posizione debitoria di
CP_1
In conclusione, il credito nei suoi confronti per euro 185.257,88 risulta comprovato e tutt'altro che estinto, con la conseguenza che, in accoglimento degli appelli spiegati e in riforma della sentenza gravata, questi dev'essere condannato al pagamento del relativo importo, oltre interessi come da ingiunzione.
Si rammenta, infatti, che «[l]'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello […] non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato» (Cass. n. 20868 del 2017, in massima).
La condanna, peraltro, va pronunciata a beneficio della banca piuttosto che dei cessionari.
Infatti, «[q]ualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto pag. 13/16 cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa» (Cass.
n. 10442 del 2023, in massima).
Nella specie manca l'adesione della banca cedente, che nelle conclusioni rassegnate, ricalcando quelle formulate in primo grado, ha chiesto la condanna di al pagamento in proprio favore. CP_1
3. Con il secondo motivo d'appello e censurano la Parte_2 Pt_3 statuizione relativa alle spese di lite, di cui chiedono la riforma in ragione dell'erroneo accoglimento dell'opposizione.
Il motivo è inammissibile, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, «[i]n caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie, ma la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti. Qualora sia rimasto estraneo al processo, il successore ne subisce gli effetti anche in sede esecutiva, ma è legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole al suo dante causa ovvero ad avvalersene se favorevole. Questa disciplina, che regola gli effetti che incidono sulla situazione sostanziale, non opera con riguardo agli effetti di rito, tra i quali è compresa la condanna alle spese, che riguarda solo le parti processuali. Pertanto detta condanna non spiega effetti nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso che sia rimasto estraneo al processo» (Cass. n. 9264 del 2021, in massima).
La mancata partecipazione di e al giudizio di primo Parte_2 Pt_3 grado impedisce, al lume del citato principio, di riconoscere loro alcun interesse a dolersi del regime impresso alle relative spese processuali.
4. A quest'ultimo riguardo, peraltro, occorre rammentare che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve pag. 14/16 procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (ex aliis, Cass. n. 5890 del 2022, in massima).
All'esito della riforma della sentenza gravata, la soccombenza globalmente considerata dev'essere senz'altro ravvisata in capo a CP_1 che va dunque condannato alla refusione delle spese processuali – in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (euro
52.001,00 – euro 260.000,00) – relative alla fase monitoria, al giudizio di opposizione di primo grado e a quello di appello.
Dunque, le spese monitorie e quelle del giudizio di primo grado vanno Contr liquidate esclusivamente a favore di – l'unica che vi ha preso parte – mentre quelle d'appello a suo beneficio e a quello di e Parte_2 Pt_3
(quanto a essi, nei limiti della nota spese depositata e con la maggiorazione per il numero delle parti).
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello spiegato da e da Parte_2 nonché di quello spiegato da Parte_3 [...] avverso la sentenza n. 173 del 2023 del Parte_1
Tribunale di Pisa, e in riforma della stessa, condanna a CP_1 pagare a la Parte_1 somma di euro 185.257,88, oltre interessi come in motivazione;
pag. 15/16 2. condanna a rifondere a CP_1 [...] le spese di lite afferenti al rapporto Parte_1 processuale con essa intercorso, liquidate nell'importo di cui al decreto ingiuntivo, oltre alle spese vive ivi riportate, quanto alla fase monitoria;
in euro 14.103,00 per il giudizio di primo grado e in euro
14.307,00 per quello d'appello; il tutto oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. condanna a rifondere a e CP_1 Parte_2 Pt_3
in solido tra loro, le spese di lite relative al rapporto
[...] processuale tra essi intercorso nel grado d'appello, liquidate nell'importo di euro 12.988,30, oltre euro 804,00 per spese vive, rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza.
Così deciso nella camera di consiglio telematica della seconda sezione civile, in data 24 novembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
NI AR ND AN RI
pag. 16/16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
– AN RI Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– NI AR ND Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di II grado tra
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CI ANDREA P.IVA_1
( ) C.F._1
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. CI IN ( ) C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._4
CI IN ( ) C.F._3
appellanti
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._5
TI IS ( ) C.F._6
appellato Conclusioni per e «Voglia la Corte d'Appello di Parte_2 Parte_3
Firenze: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 173/2023 emessa dal Tribunale di Pisa, Sezione Unica, Giudice Dott.ssa Laura Pastacaldi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4126/2017, depositata in cancelleria in data 02/02/2023, notificata il 17/02/2023,
CONDANNARE il sig. nato a [...] [...] ( ) a CP_1 Pt_1 C.F._5 pagare, per i titoli dedotti in narrativa, ai comparenti la somma di € 185.257,88, oltre interessi convenzionali, o quella diversa, maggiore o minore che risulterà di giustizia, il tutto comunque sempre entro il limite di garanzia pari a € 200.000,00 e respingere tutte le domande o eccezioni avversarie.
Con vittoria di spese e di onorari oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge dei due gradi di giudizio, con maggiorazione del 30% per gli onorari della fase di appello in applicazione dell'art 4, co.
1-bis, del D. M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37 fin quanto gli atti depositati telematicamente dallo scrivente difensore sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la fruizione, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto)»; per «Voglia Parte_1
l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 173/2023 pubblicata il 02.02.2023 resa dal Tribunale di Pisa, Sezione Civile, nel procedimento al R.G. n. 4126/2017, repertorio n. 522/2023 del 09.03.2023, notificata in data 17.02.2023 a mezzo p.e.c. ed inerente contenzioso civile ordinario di opposizione a decreto ingiuntivo n. 968/2017 R.G. 2189/2017, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “IN VIA PRELIMINARE: rigettare la richiesta di chiamata del terzo e fissazione di una nuova udienza di comparizione avanzata dall'attore in via preliminare poiché inammissibile e/o irrituale e/o illegittima per i motivi descritti in premessa;
NEL MERITO: previa conferma della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e rigettata ogni altra contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare integralmente, perché del
pag. 2/16 tutto infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in premessa, l'opposizione proposta avverso il suddetto decreto ingiuntivo e le domande e le eccezioni tutte con la stessa formulate per i motivi esposti in premessa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 968/2017, 2189/2017 R.G. Tribunale di Pisa condannando l'opponente a pagare in favore della Pt_1 quanto in esso stabilito per capitale oltre interessi e spese dal 15.04.2017 sino all'effettivo saldo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi difensivi del presente giudizio”, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti in atto di appello. In punto di istruttoria, l'appellante per mero dovere difensivo reitera quanto rappresentato sino alle conclusioni ed in sede di discussione orale in punto di richieste di ulteriori allegazioni documentali sulla situazione contabile riferibile al saldo della società Be.Ma. s.r.l. come esposto nel presente atto sia in premessa che nei motivi di appello, ed eccepita l'irritualità delle modalità di assunzione delle prove da parte del Giudice di prime cure e ne chiede la rinnovazione come peraltro indicato al punto E. di appello. In tutti i casi con vittoria di spese e compensi legali di causa oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio»; per «Nella causa iscritta al n. 604/2023 R.G., il Sig. CP_1 CP_1
come sopra meglio generalizzato, rappresentato e difeso, si riporta
[...] integralmente ai propri scritti difensivi, insistendo nell'integrale accoglimento di tutte le eccezioni e deduzioni ivi formulate e così conclude
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo agli appellanti e per le ragioni di cui alla parte motiva con Parte_2 Pt_3 dichiarazione di improcedibilità dell'appello proposto;
- in tesi: rigettare l'appello proposto dai signori e Parte_2 in quanto infondato in fatto e in diritto, e conseguentemente Parte_4 confermare in toto la sentenza di primo grado n. 173/2023 R. Sent. emessa dal Tribunale di Pisa;
- in ogni caso;
con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio da liquidarsi al Procuratore che si dichiara antistatario”.
E nella causa iscritta al n. 623/2023 R.G., il Sig. come sopra CP_1 meglio generalizzato, rappresentato e difeso, si riporta integralmente ai propri
pag. 3/16 scritti difensivi, insistendo nell'integrale accoglimento di tutte le eccezioni e deduzioni ivi formulate e così conclude
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- in tesi: rigettare l'appello proposto dalla
[...] in quanto infondato in fatto e in diritto, e Parte_1 conseguentemente confermare in toto la sentenza di primo grado n. 173/2023 R. Sent. emessa dal Tribunale di Pisa;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio da liquidarsi al Procuratore che si dichiara antistatario».
Rilevato
e hanno proposto appello avverso la Parte_2 Parte_3 sentenza n. 173 del 2023 del Tribunale di Pisa, con la quale è stato revocato il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale a carico di e a CP_1 beneficio di (in Parte_1
Contr prosieguo e sono state compensate le spese di lite.
La banca aveva agito in via monitoria nei confronti di e CP_1 CP_3 quali fideiussori di Be.Ma. s.r.l., esposta nei suoi confronti in virtù di plurimi affidamenti sul conto corrente acceso presso di essa, ottenendo, nel limite garantito, l'intimazione del pagamento di euro 200.000,00 ciascuno, oltre interessi convenzionali.
Entrambi i fideiussori avevano proposto autonoma opposizione, senza che esse fossero riunite.
Nel corso del giudizio instaurato da il credito vantato dalla CP_1 banca, frattanto parzialmente ridottosi per effetto dei pagamenti eseguiti da altri fideiussori, è stato da essa ceduto a e a loro volta Parte_2 Pt_3 garanti di Be.Ma. s.r.l.
Il Tribunale ha considerato in tal modo soddisfatto il diritto Contr monitoriamente azionato da al lume dell'estratto conto frattanto prodotto, mentre essa non avrebbe offerto prova di un credito residuo. Di qui pag. 4/16 la revoca del d.i., a cui si è accompagnata la compensazione delle spese processuali.
Avverso la sentenza hanno proposto appello e – non Parte_2 Pt_3 intervenuti nel giudizio innanzi al Tribunale – affidandolo ai seguenti motivi:
1. con il primo assumono che il giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto che dalla cessione fosse conseguito un effetto liberatorio per – in tal senso travisando il significato da CP_1 riconoscere all'art. 5 del contratto intercorso con la banca e al successivo estratto conto – esso avendo solo comportato una modifica soggettiva del rapporto;
2. con il secondo censurano la compensazione delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio protestando le nullità della CP_1 citazione in appello – sanata ai sensi dell'art. 164, terzo comma, c.p.c. – e l'infondatezza del gravame.
Contr La sentenza è stata separatamente impugnata anche da sulla base dei seguenti motivi di censura (riproducendosi la sintesi di cui all'atto d'appello):
1. «Capo ove il giudice ritiene non provata la sussistenza del debito sotteso all'ingiunzione»;
2. «Capo ove il giudice dichiara quale circostanza non contestata il saldo dell'estratto conto della società debitrice principale»;
3. «Capo sulla presunta eccezione di adempimento al credito in quanto quest'ultima insussistente e con pronuncia ultra petita partium»;
4. «Capo inerente le deduzioni sulla carenza di legittimazione attiva della banca e la natura liberatoria della cessione»;
5. «Sulla irritualità delle modalità di assunzione e ammissione delle prove da parte del giudice di prime cure e sulla rinnovazione istruttoria ex art. 356 c.p.c.».
pag. 5/16 Anche in questo giudizio si è costituito protestando l'infondatezza CP_1 del gravame.
Gli appelli, proposti avverso la stessa sentenza, sono stati riuniti.
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 14 ottobre 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con ordinanza del successivo 13 novembre.
Considerato
1. In via preliminare giova sgombrare il campo dalle questioni afferenti alla legittimazione all'appello di e nonché alla permanenza Parte_2 Pt_3
Contr della legittimazione in capo a
Quest'ultima, che aveva agito in via monitoria, è l'unica ad aver partecipato al giudizio di primo grado, nel cui corso è intervenuta la cessione del credito azionato a e – come meglio si dirà – non Parte_2 Pt_3 intervenuti in tale sede.
Ciò, tuttavia, non ne inficia la legittimazione a impugnare.
Infatti, «[i]l successore a titolo particolare nel diritto controverso non può essere considerato terzo, essendo l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter assumere la stessa posizione del suo dante causa, con la conseguenza che, come la sentenza spiega effetto nei suoi confronti, egli è anche legittimato ad impugnarla, secondo quanto espressamente previsto dall'ultimo comma dell'art. 111 cod. proc. civ., senza che questo diritto sia condizionato dal suo intervento in fasi pregresse di giudizio» (Cass. n. 6444 del 2009, in massima).
Ha peraltro ulteriormente chiarito la Suprema Corte che, «[i]n tema di legittimazione all'impugnazione, il soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, che proponga impugnazione avverso la decisione adottata al suo pag. 6/16 esito nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, in primo luogo, allegare la propria legitimatio ad per essere subentrato CP_4 nella medesima posizione del proprio dante causa, deducendo le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, e, in secondo luogo, fornire la prova di tali circostanze, dovendo, in difetto, essere dichiarata, anche d'ufficio, l'inammissibilità dell'impugnazione»
(Cass. n. 34373 del 2023, in massima).
Tanto premesso, nella fattispecie e hanno Parte_2 Pt_3 espressamente allegato la loro «qualità di cessionari del credito litigioso e quindi successori a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c.» Contr in ragione della cessione del credito vantato da loro trasferito con contratto intervenuto durante il giudizio di primo grado e depositato in atti
(doc. 19 fasc. da essi ritualmente prodotto: Cass. n. 996 Parte_5 del 2021, in massima), che li legittima all'impugnazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, detta legittimazione spetta
«anche» ai cessionari (art. 111, quarto comma, c.p.c.) – il fatto che, a termini del contratto di cessione (punto 5), l'azione dovesse essere portata avanti dalla banca non ha affatto precluso la possibilità per i cessionari di assumere un ruolo attivo, tanto da prevedersi espressamente la «facoltà di intervenire nel processo» – quindi in aggiunta alla cedente, nei cui confronti il processo è proseguito (art. 111, primo comma, c.p.c.).
2. Tanto preliminarmente precisato, con il primo motivo d'impugnazione e lamentano che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto Parte_2 Pt_3 che la cessione del credito abbia prodotto un effetto liberatorio per CP_1
travisando il significato della clausola di cui al punto 5 del contratto di
[...] cessione e dell'estratto conto prodotto dalla controparte e successivo alla stessa.
pag. 7/16 Tale motivo può essere esaminato unitamente a quelli articolati dalla banca, la quale: con il primo si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto indimostrato il credito da essa vantato, sia pur per la quota residua a seguito della cessione;
con il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo lamenta, in sintesi, l'erronea valutazione circa il sostanziale azzeramento del saldo del conto corrente, desumendo un pagamento estintivo non tempestivamente eccepito e non confortato dalle risultanze documentali – peraltro irritualmente acquisite, senza consentire adeguate deduzioni difensive e produzioni probatorie di supporto – e da una mancata contestazione, che viceversa vi era stata, così come era stato contestato l'effetto liberatorio connesso alla cessione.
I motivi sono fondati nei termini che seguono.
Risulta documentalmente dimostrato il credito vantato dalla banca, che ha prodotto sia il contratto di apertura di conto corrente (doc. 1 fascicolo Contr
, sia la concessione di un fido per l'ingente ammontare di euro Contr 1.000.000,00 (doc. 2 fasc. , sia gli scalari relativi al conto corrente fino al Contr momento dell'azione monitoria (doc. 6 fasc. – sulla cui efficacia probatoria si veda Cass. n. 10293 del 2023, in motivazione – sia, infine,
l'estratto conto e il saldaconto certificati ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 385 Contr del 1993 (docc. 5 e 7 fasc. , cui riconoscere, nel giudizio di opposizione, rilievo indiziario (Cass. n. 14357 del 2019, in massima), nella specie corroborato dalla citata ulteriore documentazione prodotta.
A contestazione dell'ammontare monitoriamente azionato, innanzi CP_1 al Tribunale, ha dedotto l'applicazione di interessi ultralegali, l'esercizio di ius variandi non validamente pattuito, l'applicazione di spese e commissioni non convenute così come la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.
Tali eccezioni, sollevate dal convenuto in senso sostanziale – assorbite dall'avvenuta estinzione del debito, non riproposte in appello ma suscettibili pag. 8/16 di vaglio officioso, in quanto astrattamente foriere di nullità ricollegate a circostanze fattuali tempestivamente allegate – sono tutte da disattendere.
Esse sono state formulate senza confrontarsi, segnatamente, con il tenore del contratto di apertura di conto corrente (stipulato nel novembre del
2003), che:
a) prevede espressamente il tasso debitore ultralegale da applicare
(parimenti il contratto di affidamento);
b) contempla espressamente lo ius variandi (art. 16), con clausola espressamente approvata per iscritto, mentre non si perita di CP_1 allegare quali sarebbero le variazioni concretamente intercorse, non rispettose dell'art. 118 t.u.b. e sotto quale profilo;
c) prevede espressamente tutta una serie di spese e commissioni, senza che indichi quali sarebbero state applicate indebitamente perché CP_1 non convenute;
d) prevede espressamente l'anatocismo (art. 7), con pari periodicità e con clausola espressamente approvata per iscritto. aveva altresì evocato la propria liberazione, quale fideiussore, ai CP_1 sensi dell'art. 1956 c.c.
A parte il rilievo che i presupposti della liberazione devono essere dimostrati da colui che la eccepisce (Cass. n. 23422 del 2016, in massima) – ciò che nella specie è mancato, a fronte della reiezione delle istanze istruttorie da egli avanzate (cfr. verbale del 7 gennaio 2020), senza che sia intervenuta impugnazione al riguardo – e che tale liberazione non opera nel caso – come quello in esame – di garante socio di minoranza della società debitrice principale (Cass. n. 16822 del 2024, in massima), nella specie, prima ancora,
l'eccezione in senso stretto sollevata – si tratta di fatto impeditivo che va dedotto, oltre che dimostrato (Cass. n. 7050 del 1997, in massima) – è stata nella sostanza assorbita, senza essere riproposta in appello.
pag. 9/16 Deve dunque concludersi che il credito monitoriamente azionato sia stato adeguatamente dimostrato sia nell'an che nel quantum.
Peraltro, per ammissione degli appellanti tutti, esso sarebbe scemato fino a euro 185.257,88, ammontare al quale si è ridotta la pretesa, senza che sul punto possa configurarsi alcuna mutatio libelli, trattandosi di petitum più ristretto rispetto a quello originario e quindi in esso ricompreso.
Con le note autorizzate depositate il 31 ottobre 2022, ha dedotto CP_1
l'avvenuto pagamento del debito sulla base dell'estratto conto al 30 settembre Contr 2020 relativo all'esposizione di Be.Ma. s.r.l. nei confronti di
Occorre rilevare come nella specie il fatto estintivo (pagamento) così come la prova dello stesso sfuggano alle preclusioni assertive (scattate con il termine ultimo previsto per il deposito della prima memoria ex art. 183 c.p.c., nella specie coincidente con il 17 ottobre 2019) e istruttorie (il 16 novembre e il 6 dicembre 2019, per il deposito, rispettivamente, della seconda e della terza memoria ex art. 183 c.p.c.) già maturate, in quanto evenienze fattuali e documentali a esse successive.
Tuttavia, proprio in ragione dell'alterazione del thema decidendum e del thema probandum, deve ritenersi che le esigenze proprie del contraddittorio Contr abbiano legittimato anche all'allegazione di fatti a confutazione e alla relativa riprova documentale, in tal modo essendo stata introdotta in giudizio la circostanza dell'avvenuta cessione del credito e la documentazione a sostegno della stessa, ciò che è avvenuto compiutamente con le note autorizzate depositate il 7 dicembre 2022 – in cui la banca ha offerto una ricostruzione fattuale incompatibile con quella della controparte, in ciò dovendosi ravvisare la contestazione che il Tribunale ha erroneamente ritenuto mancante quanto all'insussistenza di un debito in capo a CP_1
– e con la documentazione a esse allegata, in tal modo assicurandosi appieno il diritto di difesa spettante alla banca.
pag. 10/16 Tanto evidenziato, non possono condividersi le conclusioni raggiunte dal
Tribunale.
Risulta documentalmente dimostrato – come accennato – che nel maggio Contr del 2019 ha ceduto a e il credito da essa vantato– e, Parte_2 Pt_3 per quanto detto, dimostrato – nei confronti di Be.Ma. s.r.l. (quale saldo passivo del conto corrente n. 10222917 a essa intestato), unitamente alle garanzie personali che lo assistevano, così come previsto dall'art. 1263, primo comma, c.c., specificamente richiamato.
Quale «corrispettivo della cessione» è stato espressamente previsto il Contr pagamento di euro 150.000,00, da versare a
Con tale erogazione, pacificamente avvenuta, oltre che risultante per tabulas (estratto conto al 30 giugno 2019: doc. 20 allegato alle note autorizzate depositate dalla banca il 7 dicembre 2022), e Parte_2 Pt_3 non hanno parzialmente onorato il debito di Be.Ma. s.r.l., dei quali anch'essi erano garanti, estinguendolo per l'equivalente e con ciò corrispondentemente liberando gli altri fideiussori, ma hanno pagato il prezzo della cessione – nessuna norma di legge impedisce la cessione del credito a uno dei fideiussori, tantomeno il dettato dell'art. 1954 c.c., che ben potrà continuare a operare nei limiti della proporzionalità – come si evince chiaramente dall'ammontare esattamente equivalente a quello ivi pattuito, dal fatto che sia stato contabilmente registrato dalla banca con il riferimento all'«accordo
27.5.19» (ossia la data del contratto di cessione) e dalla correlata dizione
«saldo e stralcio» per la differenza residuata.
Contr Dunque, e si sono resi cessionari del credito di Parte_2 Pt_3 ciò che ha fisiologicamente comportato la sola modificazione soggettiva del rapporto.
Poiché il pagamento eseguito non è avvenuto a estinzione del debito da essi garantito ma a titolo di prezzo di cessione e poiché a essa non è affatto pag. 11/16 consustanziale la liberazione di uno dei debitori ceduti, non si vede come tale effetto possa essersi prodotto per CP_1
Ciò non può nemmeno desumersi dalla clausola di cui al punto 5 del contratto di cessione, come ritenuto dal Tribunale.
Essa prevede:
La locuzione «con riserva di adeguare la richiesta all'effettivo debito residuo» non autorizza affatto a evincere il citato effetto: non sul piano testuale, perché tanto non è minimamente esplicitato;
non sul piano logico- sistematico, da un lato, perché la banca, con la medesima clausola, era espressamente chiamata a coltivare l'azione intrapresa, ciò che non si concilia con la pretesa liberazione di e, dall'altro, perché, con maggiore CP_1 compatibilità col dato letterale, la riserva di adeguamento sembra potersi ragionevolmente giustificare alla stregua dell'esigenza di tenere conto di eventuali ulteriori pagamenti del debito ormai in capo ai e Parte_2 Pt_3
– magari effettuati da altri garanti, come il fideiussore e Pt_6 potenzialmente anche dagli stessi – che avrebbero inevitabilmente eroso CP_1 la pretesa e dovuto indurre la banca ad adeguare il petitum giudiziale a tali sopravvenienze.
Il fatto che il debito sia stato ceduto – ciò che, si ripete, contabilmente è stato registrato con la menzione del bonifico di 150.000,00 di e Parte_2
e con lo stralcio dell'eccedenza (cfr. estratto conto di cui al doc. 20 Pt_3
Contr fasc. – fa sì che le risultanze del successivo estratto conto al 30 settembre 2020, prodotto da non possano essere intese nel senso CP_1 dell'avvenuta estinzione del debito – tantomeno da parte o nell'interesse dei garanti e (peraltro, in appello, nella comparsa CP_5 CP_6 Per_1 conclusionale e nella memoria di replica sostiene che il pagamento CP_1 sarebbe rappresentato dal versamento di e , i cui Parte_2 Pt_3
pag. 12/16 pagamenti estintivi del debito non risultano specificamente dimostrati, viceversa emergendo la rimodulazione della loro garanzia, non più afferente allo scoperto di conto corrente (così il contratto di cessione) – ma semplicemente, alla luce delle vicende pregresse e fin qui descritte, alla sua deambulazione in capo a soggetti diversi, resisi cessionari.
Alcun rilievo può poi essere riconosciuto alle statuizioni della sentenza pronunciata con riguardo all'opposizione spiegata da provvedimento CP_3 che va necessariamente letto in correlazione alle risultanze ed emergenze processuali del processo all'esito del quale è stato pronunciato. Peraltro, non risulta che abbia pagato alcunché in sua esecuzione, ciò che CP_3 impedisce di riscontrare un qualche riverbero sulla posizione debitoria di
CP_1
In conclusione, il credito nei suoi confronti per euro 185.257,88 risulta comprovato e tutt'altro che estinto, con la conseguenza che, in accoglimento degli appelli spiegati e in riforma della sentenza gravata, questi dev'essere condannato al pagamento del relativo importo, oltre interessi come da ingiunzione.
Si rammenta, infatti, che «[l]'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello […] non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato» (Cass. n. 20868 del 2017, in massima).
La condanna, peraltro, va pronunciata a beneficio della banca piuttosto che dei cessionari.
Infatti, «[q]ualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto pag. 13/16 cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa» (Cass.
n. 10442 del 2023, in massima).
Nella specie manca l'adesione della banca cedente, che nelle conclusioni rassegnate, ricalcando quelle formulate in primo grado, ha chiesto la condanna di al pagamento in proprio favore. CP_1
3. Con il secondo motivo d'appello e censurano la Parte_2 Pt_3 statuizione relativa alle spese di lite, di cui chiedono la riforma in ragione dell'erroneo accoglimento dell'opposizione.
Il motivo è inammissibile, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, «[i]n caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie, ma la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti. Qualora sia rimasto estraneo al processo, il successore ne subisce gli effetti anche in sede esecutiva, ma è legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole al suo dante causa ovvero ad avvalersene se favorevole. Questa disciplina, che regola gli effetti che incidono sulla situazione sostanziale, non opera con riguardo agli effetti di rito, tra i quali è compresa la condanna alle spese, che riguarda solo le parti processuali. Pertanto detta condanna non spiega effetti nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso che sia rimasto estraneo al processo» (Cass. n. 9264 del 2021, in massima).
La mancata partecipazione di e al giudizio di primo Parte_2 Pt_3 grado impedisce, al lume del citato principio, di riconoscere loro alcun interesse a dolersi del regime impresso alle relative spese processuali.
4. A quest'ultimo riguardo, peraltro, occorre rammentare che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve pag. 14/16 procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (ex aliis, Cass. n. 5890 del 2022, in massima).
All'esito della riforma della sentenza gravata, la soccombenza globalmente considerata dev'essere senz'altro ravvisata in capo a CP_1 che va dunque condannato alla refusione delle spese processuali – in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (euro
52.001,00 – euro 260.000,00) – relative alla fase monitoria, al giudizio di opposizione di primo grado e a quello di appello.
Dunque, le spese monitorie e quelle del giudizio di primo grado vanno Contr liquidate esclusivamente a favore di – l'unica che vi ha preso parte – mentre quelle d'appello a suo beneficio e a quello di e Parte_2 Pt_3
(quanto a essi, nei limiti della nota spese depositata e con la maggiorazione per il numero delle parti).
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello spiegato da e da Parte_2 nonché di quello spiegato da Parte_3 [...] avverso la sentenza n. 173 del 2023 del Parte_1
Tribunale di Pisa, e in riforma della stessa, condanna a CP_1 pagare a la Parte_1 somma di euro 185.257,88, oltre interessi come in motivazione;
pag. 15/16 2. condanna a rifondere a CP_1 [...] le spese di lite afferenti al rapporto Parte_1 processuale con essa intercorso, liquidate nell'importo di cui al decreto ingiuntivo, oltre alle spese vive ivi riportate, quanto alla fase monitoria;
in euro 14.103,00 per il giudizio di primo grado e in euro
14.307,00 per quello d'appello; il tutto oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. condanna a rifondere a e CP_1 Parte_2 Pt_3
in solido tra loro, le spese di lite relative al rapporto
[...] processuale tra essi intercorso nel grado d'appello, liquidate nell'importo di euro 12.988,30, oltre euro 804,00 per spese vive, rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza.
Così deciso nella camera di consiglio telematica della seconda sezione civile, in data 24 novembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
NI AR ND AN RI
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