Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato,
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 2813/2016 R.G.A.C., promossa dalla: IG.ra (C.F.: , elettivamente domiciliata in Catanzaro Lido, Parte_1 C.F._1 alla Via Eraclea, 20, presso lo studio dell'avv. Giovanni Vitale (C.F.: ), dal quale è altresì C.F._2 rappresentata e difesa, giusto mandato reso a margine dell'atto introduttivo del giudizio;
- ATTRICE -
C o n t r o
Il IG. (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via della Parte_2 C.F._3
Quercia n. 4, presso lo studio dell'avv. Francesca Caliò (C.F.: ), che lo rappresenta e C.F._4 difende, in virtù di procura rilasciata a margine della “Comparsa di costituzione e risposta” del 16.12.2016;
- CONVENUTO -
N o n c h è
I IG.ri : (C.F.: ), (C.F.: ), CP_1 C.F._5 Controparte_2 C.F._6 Pt_3
(C.F.: ), (C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._7 Parte_4 C.F._8 Parte_5
), (C.F.: ) e (C.F.: C.F._9 Parte_6 C.F._10 Controparte_3
), elettivamente domiciliati in Catanzaro Lido, alla Via Eraclea, 20, presso lo studio C.F._11 dell'avv. Giuseppe Vitale (C.F.: ), giusto mandato reso in calce alla “Comparsa di C.F._12 risposta” del 14.10.2016;
- CONVENUTI -
Avente ad oggetto: Accertamento acquisto diritto di proprietà su bene immobile per effetto della maturata prescrizione acquisitiva, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in presenza, tutte le parti processuali hanno provveduto a specificare le rispettive conclusioni come da verbale del 3.07.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della L. n. 69/2009, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
1
L'odierno giudizio nasce dalla domanda avanzata ab origine con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dalla IG.ra nei confronti degli epigrafati convenuti, al fine di ottenere : Parte_1
“…., rigettate tutte le contrarie istanze, eccezioni e deduzioni, l'accertamento e la dichiarazione che la IG.ra
ha acquistato, per intervenuta usucapione ex art. 1158 del c.c., la proprietà del Parte_1 cortile e/o giardino – pertinenza e corte esclusiva dell'immobile in Catanzaro, Con.da Passo Salto Via Ancona
n. 6, identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Catanzaro, al Foglio 92, p.lla 60, sub 13, facente parte del “Condominio Citraro” e, quindi, dichiarare che la ricorrente è unica ed esclusiva proprietaria del suddetto cortile, parte integrante e pertinenza dell'appartamento, con contestuale ordine al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Catanzaro di trascrivere l'emanando provvedimento, omettendo ogni altra declaratoria per il formale e pubblico riconoscimento della proprietà di che trattasi. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre Iva e Cap e spese generali”.
Adduceva al riguardo, parte deducente :
- di essere “proprietaria esclusiva dell'appartamento, identificato presso l'Agenzia del Territorio – Catasto
Fabbricati, Ufficio Provinciale di Catanzaro, al Foglio 92, p.lla 60, sub 9, già sub 1, facente parte del
“Condominio Citraro” di Via Ancona n. 6, in forza di atto notarile di donazione del 24.09.1993…..”;
- che l'appartamento de quo, comprendeva “in realtà anche una porzione di giardino quale corte esclusiva, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Catanzaro al Foglio 92, p.lla 60, sub 13 di mq 31”;
- che essa ricorrente vantava “un possesso ultraventennale ex art. 1158 c.c. con riferimento al citato giardino che, in ogni caso era da considerarsi “quale pertinenza dell'immobile in forza di atto notarile di donazione del
24.09.1993 da parte dei genitori, e , a rogito del Notaio dott.ssa Controparte_4 Controparte_5
”; Persona_1
- che “lo stesso immobile, comprensivo del suddetto giardino era in origine pervenuto alla IG.ra
[...]
, madre dell'odierna attrice…, a mezzo di atto pubblico di donazione del 24.08.1965, dinanzi Controparte_5 al Notaio dott. in cui si faceva espressa menzione del giardino quale accessorio dell'immobile”; Persona_2
- che “l'immobile in oggetto era in locazione dall'1.09.1994, anno in cui la IG.ra , Controparte_5 allora usufruttaria dell'immobile e madre dell'odierna attrice, stipulò un regolare contratto di locazione ad uso abitativo con la IG.ra nel cui relativo atto venivano specificate le caratteristiche Controparte_6 dell'appartamento che risultava e risulta tutt'oggi composto da tre vani con servizi e giardino. Quest'ultimo recintato sin dall'origine nonché dotato di cancello da oltre 40 anni, con possesso uti dominus tale da rendere inconciliabile la possibilità di godimento altrui del bene”;
- che “il suddetto rapporto locativo si era protratto ininterrottamente fino ad oggi con la medesima conduttrice
: l'ultimo rinnovo contrattuale, con decorrenza dall'1.02.2016 è stato sottoscritto, in qualità Controparte_6 di locatrice, dall'attuale proprietaria, odierna attrice, IG.ra ”; Parte_1
- che “gli odierni convenuti, comproprietari del “Condominio Citraro” di cui faceva parte l'immobile, e quindi la pertinenza in esame, non hanno mai contestato il legittimo e continuo possesso della pertinenza in oggetto,
2 nonché il suo esclusivo utilizzo da parte dell'odierna attrice…, protrattosi per oltre un ventennio, riconoscendone dunque il continuo e legittimo possesso”.
Alla luce di tali deduzioni, parte attrice concludeva, quindi, come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano tutti gli evocati convenuti;
di essi, solo il resisteva Parte_2 all'avversa promossa domanda, ritenendola infondata anche per l' “inesistenza dei presupposti ex art. 1158 c.c.”.
Tutti gli altri, invece, la reputavano fondata, riconoscendo che “la IG.ra vantasse, in effetti, un Parte_1 possesso ultraventennale..del citato giardino, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Catanzaro al
Foglio 92, p.lla 60, sub 13 dui mq 31, quale pertinenza esclusiva dell'immobile pervenuto alla stessa in forza di atto notarile di donazione da parte dei genitori in data 24.09.1993”.
Secondo quanto affermato dagli stessi suddetti convenuti, infatti, la ricorrente aveva “effettivamente e realmente posseduto il giardino di cui in narrativa sin dal 1993, in via esclusiva, provvedendo alla relativa manutenzione mediante i lavori resisi necessari nel corso del lungo tempo trascorso ed adibendolo ad uso esclusivo della inquilina dell'immobile locato di cui lo stesso ne era pertinenza, escludendo quindi la possibilità di godimento del bene.. da parte degli altri condomini;
e ciò in modo continuo, pacifico, non interrotto, pubblico, non equivoco, non violento o clandestino, e quindi con tutti i requisiti di legge per determinarne l'acquisto ad usucapionem”.
Alla luce di tali deduzioni, i medesimi convenuti concludevano, pertanto, per l'accoglimento della domanda attorea.
Il , per converso, in primis, negava che negli atti di donazione citati dall'attrice vi fosse un Parte_2 qualsiasi riferimento al “giardino” per cui è causa, quale corte esclusiva” dell'appartamento oggetto di lascito;
in secondo luogo, poi, adduceva che la “IG.ra sin dal momento in cui era divenuta piena Parte_1 proprietaria dell'appartamento facente parte del Condominio Citraro, avesse riconosciuto la natura condominiale della citata corte e non avesse mai posseduto il bene uti dominus. La riprova di quanto sostenuto si rinveniva nel contratto di locazione del 15.01.2008…, laddove la IG.ra concedeva in locazione Parte_1 alla IG.ra esclusivamente “l'appartamento di n. 3 vani….”, senza fare alcuna menzione del Controparte_6
“giardino” che assumeva aver acquistato per usucapione. Aggiungeva, inoltre, che esso stesso “ , Parte_2 condomino e proprietario esclusivo di diverse unità immobiliari facenti parte del suddetto fabbricato condominiale, aveva da sempre utilizzato la predetta corte, con la conseguenza che tale comportamento risultava inconciliabile con un possesso esclusivo da parte della ovvero dei suoi danti causa. In particolare, Parte_1 tra i vari episodi, preminenti erano sia quello risalente al 21.12.2011, laddove sulla corte de qua era astata impiantata una scala retrattile su incarico del per l'installazione sulla parete esterna del proprio Parte_2 appartamento di un condizionatore d'aria, sia quello risalente al 4.04.2000, ove l'allestimento del ponteggio sino alla fine del mese di giugno del 2000, ovverosia per tre mesi, fu reso necessario dal rifacimento totale del bagno del . In quelle occasioni quest'ultimo, unitamente agli addetti ai lavori, era acceduto ed Parte_2 aveva utilizzato la corte per cui è causa comportandosi come comproprietario pro quota della stessa”.
Ciò che conduceva, a suo dire, all'inesistenza in capo alla “dei requisiti previsti dalla legge per Parte_1
l'acquisto del bene mediante usucapione”.
Alla luce di tali deduzioni, concludeva dunque per il rigetto della domanda ed il favore delle spese di lite.
3 La causa, istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, in rituale allegazione, in uno con il raccoglimento di prove orali (sia per interpello che testimoniali), all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.07.2023 è stata assunta in decisione all'esito del decorso dei termini ordinari, concessi per lo scambio degli atti defensionali conclusivi.
La domanda di parte attrice, per come avanzata in seconda articolazione, risulta fondata e quindi può essere favorevolmente apprezzata.
Anzitutto, devesi, rilevare, in aderenza con quanto assunto dallo stesso convenuto resistente, la infondatezza della preliminare affermazione che vorrebbe il giardino oggetto di lite ricompreso nell'ambito dell'unità immobiliare donata dai genitori alla odierna parte attrice, non potendosi, infatti, rinvenire nell'ambito né dell'atto notarile del
24.08.1965, con cui la IG.ra , madre dell'odierna attrice, era divenuta proprietaria Controparte_5 dell'appartamento poi donato alla stessa figlia, né in quello del 24.09.1993, la medesima attrice lo aveva poi avuto in donazione, sotto forma di nuda proprietà, alcun riferimento al giardino che ci occupa.
Ciò detto, e passando ora allo scrutinio della secondaria deduzione sempre sostenuta dalla parte attrice, ricollegata all'assunto possesso del bene de quo in via esclusiva da parte della stessa, secondo modalità tali da lasciar desumere il suo avvenuto acquisto per maturata prescrizione acquisitiva, ritiene questo Tribunale che le risultanze tutte, emerse all'esito della svolta attività istruttoria ne abbiano confermato la veridicità.
Devesi, in limine, premettere, secondo pacifici orientamenti giurisprudenziali tracciati in materia dal Supremo
Consesso, che ai fini dell'acquisto per usucapione di un bene comune, da parte del singolo condomino, “non è sufficiente che gli altri comproprietari si siano limitati ad astenersi dall'uso della cosa, né che l'istante abbia compiuto atti di gestione consentiti al singolo proprietario oppure atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi ed erogazioni di spese per il miglior godimento della cosa comune ovvero per la sua manutenzione, non possano dar luogo ad una estensione del possesso, occorrendo, per contro, la prova che il comproprietario usucapiente ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale, cioè, da evidenziare, al di fuori di una possibile tolleranza, un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva, impedendo agli altri ogni atto di godimento o di gestione” (cfr. ex multis Cass. nn. 9903/2006;
16841/2005 e 5226/2002).
Tutte circostanze, queste ultime, che possono dirsi essere state comprovate dall'espletata attività istruttoria, complessivamente considerata.
Ed infatti, occorre, anzitutto valorizzare il riconoscimento dell'assunto attoreo proveniente da tutti gli altri convenuti, i quali, a differenza dell'unico resistente, hanno confermato quanto addotto al riguardo dalla in secondo luogo, appare del tutto palese come sia grazie alle risultanze Parte_1 documentali presenti in atti che alle dichiarazioni provenienti dagli escussi testi di parte attrice, “il bene de quo sia stato sottratto dall'attrice all'uso comune pper il periodo necessario per l'usucapione (si vedano all. nn. 4 e 5, contratto di locazione del 10.09.1994 e dell'1.02.2016, in cui si fa menzione anche dell'uso esclusivo del giardino;
così come v. all. n. 7, contratti di locazione del 20.10.1998, 11.11.2002 – solo in quest'ultimo, è parimenti evidente che il giardino non è menzionato per un mero refuso – e 115.01.2008)”.
Ciò che ha finito, quindi, col dimostrare che la ha esteso sul bene oggetto di lite “il Parte_1 possesso in termini di esclusività, a mezzo di atti integranti un comportamento durevole, tale da manifestare un
4 possesso esclusivo con animo domini, incompatibile con il permanere di un compossesso altrui sulla stessa cosa e non soltanto, dunque, atti di gestione della cosa comune consentiti al singolo compartecipe ovvero tollerati dagli altri”.
La prova di quanto testè detto la si rinviene, per come correttamente affermato dal procuratore di parte attrice, oltre che nel verbale di assemblea straordinaria condominiale del 24.07.2013 (da cui emerge espressamente che la IG.ra fece presente all'Assemblea, ivi compreso il , che provvedette alla relativa Parte_1 Parte_2 approvazione, “che esiste una corte pertinenziale di sua esclusiva proprietà he va aggiunta come caratura millesimale alla sua unità quale area scoperta pertinenziale”), anche nelle “obiettive dichiarazioni rese dalla teste ne corso dell'udienza dell'11.02.2020 (inquilina a tutt'oggi dell'appartamento dell'attrice fin Controparte_6 dal 1994, data in cui fu stipulato il primo contratto di locazione (cfr. all. 4). La teste ha confermato, rispondendo al primo capitolo di prova di cui all'atto introduttivo, che sin dall'1.09.1994, data della stipula del primo contratto ad uso abitativo con la IG.ra , relativo all'appartamento sito in Catanzaro alla Via Controparte_5
Ancona n.6, lo stesso immobile era già dotato di un giardino di dimensioni di circa 31 mq, munito di uro di recinzione e di cancello in ferro battuto e che solo a lei era stata fornita la chiave del cancello di accesso al citato giardino, quale pertinenza esclusiva dell'appartamento locato. Tanto da chiarire che : “ricordo che fin da quando ho preso in locazione l'immobile della IG.ra (che era all'epoca usufruttaria dell'appartamento Pt_2 per aver donato alla figlia, odierna attrice, la nuda proprietà – con atto del 24.09.1993 – v. all. 2) la stessa mi disse che avrei potuto utilizzare il cortiletto in questione ed in quella occasione mi diede le chiavi del lucchetto che la stessa utilizzava per chiudere il cancello di accesso del cortile” e “ricordo che mio marito, infatti, ha utilizzato abitualmente il cortile in oggetto per parcheggiare l'auto mentre io lo utilizzavo per stendere i panni che venivano appesi ai fili che si rilevano anche nella prima foto presente nel fascicolo di parte attrice”.
La medesima teste ha, inoltre, ulteriormente chiarito, “in risposta al capitolo di cui alla lettera a) della memoria ex art. 183, n. 2 c.p.c., che “per accedere al cortile in questione bisognava per forza passare dal cancelletto di cui ho già parlato”.
Nel corso della sua deposizione, la stessa suddetta teste ha anche affermato, in risposta ai capitoli di cui alla memoria istruttoria di controparte, che : “corrisponde a verità la circostanza che il ebbe ad Parte_2 installare sul muro del suo fabbricato, in corrispondenza della parte superiore rispetto alla finestra della sua camera da letto (che corrisponde alla situazione dei luoghi raffigurata nella foto n. 1), specificando, però, che la finestra del si trova situata al terzo piano sopra alla finestra con tapparella semiaperta Parte_2 raffigurata nella foto stessa), un condizionatore d'aria; non ricordo la data né l'anno, posso solamente dire che l'installazione non avvenne per il tramite del giardino anche perché il cancelletto era sempre chiuso con il lucchetto”.
Ciò che ha permesso, così, di confutare il capitolo di prova per come articolato e dedotto dallo stesso convenuto resistente;
del pari, del resto, con quanto risposto in ordine al capitolo (sempre di controparte) di cui alla lettera d), laddove la medesima testimone ha dichiarato : “non è vera la circostanza, né sono a conoscenza di lavori che hanno interessato la ristrutturazione del bagno del IG. ”. Pt_2
Da ultimo, sempre dalla suddetta testimone proviene la conferma, a dimostrazione del fatto che era l'unica a possedere la chiave di apertura del lucchetto del cancelletto che consentiva l'accesso al giardino oggetto di lite,
5 che il cancelletto “è stato da me aperto quando vi erano gli operai che lavoravano per la ristrutturazione dell'intero fabbricato. Ciò è avvenuto circa due anni fa” (rispetto all'anno 2020).
A quanto finora rappresentato devesi, poi aggiungere, quanto affermato in sede di interrogatorio formale, dallo stesso , le cui dichiarazioni hanno finito, altresì, col dimostrare la completa ed obiettiva Parte_2 inattendibilità e contraddittorietà delle affermazioni provenienti dai testi citati dal medesimo convenuto.
Ed infatti, per come valorizzato all'uopo dal difensore della parte attrice, “all'udienza del 22.07.2019 i convenuto
è stato sentito per rispondere al deferito ed ammesso interrogatorio (formale) deferito dall'attrice. Parte_2
Ciò che rileva è quanto risposto al secondo e relativo capitolo che prevedeva se fosse vero “che il giardino di cui trattasi aveva avuto sempre le caratteristiche attuali, ossia dotato di muro di recinzione e di cancello di accesso ad uso esclusivo della IG.ra e, prima ancora, della di lei madre Parte_1 Pt_2 CP_5
. ha confermato il capitolo, rispondendo : “confermo la presenza di un muretto che
[...] Parte_2 delimita il giardino area condominiale e dalla strada comunale. L'area in questione è chiusa con un cancello bloccato con un filo di ferro ed è accessibile a tutti i condomini. Anche io ne usufruisco”.
Ebbene, “la sua dichiarazione, avendo comunque confermato che da sempre esiste un muro ed un cancello che delimita il giardino, è rilevante perché contribuisce a dimostrare l'assoluta inattendibilità delle dichiarazioni rese dai suoi testimoni, cioè di parte convenuta, sentiti all'udienza dell'11.02.2020 ….Il primo teste, tale
, ha dichiarato di aver conosciuto il all'incirca 15/20 anni prima quando, Testimone_1 Parte_2 chiamato da tale (il secondo teste di parte conventa) ebbe ad eseguire opere di ristrutturazione Persona_3 del bagno del ”. Allora, su precisa domanda formulata al riguardo, il teste ha così risposto : “ricordo che Pt_2 venne installato un ponteggio che poggiava al muro dove si apriva la finestra del bagno del IG. ” e che “il Pt_2 ponteggio era alto circa un paio di metri;
occorreva arrivare al primo piano dove era situata la finestra”.
Or dunque, basta scrutinare attentamente tali dichiarazioni per rendersi effettivamente conto di come le stesse siano affette da evidente inattendibilità soprattutto laddove si riscontra, a contrario, dalla deposizione resa dalla
(senza alcuna smentita da alcuno) che “la finestra del si trova situata al terzo CP_6 Parte_2 piano sopra alla finestra con tapparella semiaperta raffigurata nella foto stessa”.
Analoghe contraddizioni si riscontrano, inoltre, anche laddove lo stesso teste dapprima ha affermato : Tes_1
“non ricordo se il cortile fosse o meno chiuso con un cancelletto”, per poi, subito dopo dichiarare, invece : “Il cortile era completamente aperto non vi era recinzione”; affermazioni, queste che, si ribadisce, risultano smentite anche dalle affermazioni provenienti dal medesimo che, nel corso della sua audizione, ha Parte_2 confermato che il cortile da sempre è delimitato da recinzione e da cancelletto.
Né, a diverse conclusioni, possono condurre le dichiarazioni poste in essere dal secondo teste di parte convenuta, tale che, al pari del primo, nel rispondere ai formulati capitoli di prova in ordine Persona_3 all'esecuzione di lavori di ristrutturazione del bagno di proprietà del , “all'incirca negli anni 2000”, ha Pt_2 reso delle dichiarazioni del tutto discrepanti con quelle provenienti dal medesimo laddove ha Parte_2 affermato : “ricordo che in quella occasione venne installato un ponteggio su un'area libera;
non vi era nessun cortile. Il ponteggio interessava il piano terra ed il primo piano” (si rammenta che è pacifico che la finestra del si trovi al terzo piano del fabbricato); ed ancora, lo stesso teste, chiamato a rispondere se conoscesse Pt_2
l'inquilina e teste (“che ho visto uscire dall'odierna aula prima che io rendessi l'odierna Controparte_6
6 dichiarazione”), ha dichiarato : “la IGnora in questione abita nel fabbricato da 5/6 anni”, mentre è stato dimostrato che invece vi abita fin dal 1994.
Ma i contrasti più eclatanti si registrano nella parte in cui si confrontano le sue affermazioni rese sulla esistente originaria situazione dei luoghi, con quelle provenienti dallo stesso , laddove, in riferimento, Parte_2 appunto, all'esistenza originaria nell'area de qua della recinzione e del cancelletto sopra menzionati, il teste ha affermato: “da quel che posso dire il cancello raffigurato nella foto n. 2, esiste da 5/6 anni;
prima non c'era, l'area era libera”; “neanche la recinzione raffigurata della foto n. 2, è stata fatta circa 10 anni fa”; “quando la IGnora sopra indicata (rectius inquilina) ha iniziato ad abitare, il cortile non era recintato”. Controparte_6
Alla luce di quanto finora detto ed evidenziato ne deriva, in conclusione, tenuto conto e valorizzato altresì quanto riconosciuto al riguardo da tutti gli altri convenuti (e senza che a ciò possa costituire valido elemento ostativo la qualità di parenti posseduta dagli stessi suddetti convenuti) il riconoscimento della fondatezza dell'avanzata domanda di parte attrice e quindi l'avvenuto accertamento e conseguenziale dichiarazione di avvenuto acquisto, per maturata prescrizione acquisitiva, del diritto di proprietà del piccolo giardinetto per cui è causa da parte della IG.ra che lo ha posseduto, per oltre venti anni (anche riunendo al proprio, il possesso Parte_1 del suo dante causa, la propria madre , ai sensi e per gli effetti dell'art. 1146 del c.c.), in Controparte_5 via esclusiva e continuativa, secondo modalità tali da escludere analogo compossesso da parte degli altri condomini.
Le spese del giudizio, nel rapporto intercorrente tra parte attrice e l'unico convenuto che si è opposto all'avanzata pretesa di controparte, seguono il criterio della soccombenza e, liquidate facendo riferimento ai valori medi di cui alla vigente disciplina regolamentare, applicati in stretta correlazione con il valore della causa, trovano ristoro come da dispositivo (a prescindere dall'ammissione dello stesso convenuto al gratuito patrocinio;
ed infatti, non si dimentichi, a tal riguardo, per come pacificamente riconosciuto in materia dal Supremo Consesso, che “ Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 74, comma 2, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perchè "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 del citato D.P.R., sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare, senza che si possa considerare estesa tale assistenza fino a ricomprendere anche le spese conseguenti alla soccombenza”), mentre nel rapporto afferente agli altri convenuti che, per converso, hanno riconosciuto espressamente, fin dalla loro costituzione, la fondatezza della promossa domanda attorea, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile come in epigrafe instaurata, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie, per le ragioni di cui in parte motiva, la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara che la IG.ra
è divenuta proprietaria esclusiva, per intervenuta usucapione, del piccolo cortile e/o Parte_1 giardinetto – pertinenza e corte esclusiva dell'immobile già di proprietà della stessa attrice – sito in Catanzaro, alla Contrada Passo di Salto Via Ancona n. 6, identificato al Catasto del Comune di Catanzaro al Foglio 92, p.lla
60 sub 13, facente parte del “Condominio Citraro”;
7 - autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari di Catanzaro a procedere alle dovute trascrizioni ed all'Agenzia del Territorio, a procedere alle dovute volturazioni;
- condanna il convenuto resistente, , alla refusione delle spese di lite in favore della odierna parte Parte_2 attrice, che si determinano in complessivi € 840,74, di cui € 140,74 per esborsi documentati, oltre al rimborso delle spese generali, Iva e Cpa, se dovuti come per legge;
- dichiara, per converso, interamente compensate le spese giudiziali riguardanti il rapporto intercorrente con gli altri convenuti per come in epigrafe indicati.
Così deciso in Catanzaro, il 13.01.2025
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
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