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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/10/2025, n. 3727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3727 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, espletata l'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 14.10.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 4194/24 R.G. promossa
DA
, nato a [...], il [...] ivi residente in [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Acireale (CT) via Piemonte n. 25/C presso lo studio dell'Avv
RE AT che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
L' ( , con sede centrale in Roma, in persona Controparte_1 CP_2 del Presidente e legale rappresentante p.t. presso il procuratore Avv. Livia Gaezza, che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti n. 37875/7313 del 22.03.2024, a rogito del
Notaio iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia Per_1
-
CONTRO
l' , con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 Controparte_3
(00142), in persona del legale rappresentante pro temporee del procuratore speciale sig.
in qualita' di Responsabile Contenzioso , a cio' Controparte_4 CP_5 autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio -Roma Persona_2 repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. SILVIO TOMMASINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Via XXIV Maggio n. 18; Pt_1
CONTRO
l con Sede in Controparte_6
Roma, Via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore Regionale in carica pro-tempore della
, giusta determina Pres. del 06.12.2022 prot. n. 320, Parte_2 CP_5 CP_6 rappresentato e difeso, per procura generale alle liti 19.01.2023 per Notaio di Persona_3
Palermo, n. 2536 di Repertorio, Raccolta n. 1915, registrata in Palermo il 26 gennaio 2023 n. 2748/1T, dall'Avv. Sebastiano Maugeri, con domicilio eletto in Catania c/o Avvocatura
Distrettuale INAIL – Via Cifali n. 76/A;
OGGETTO: Opposizione avverso intimazione di pagamento n. 29320229017733065000, asseritamente notificata in data 18-03-2024, limitatamente alla somma di euro 34253,98 riferentesi ai sottesi atti impositivi aventi ad oggetto iscrizioni di natura contributiva: A)
Cartella n.29320140030083926000 di euro 1120,48 notificata in data 05-12-2014 B) Cartella
n.29320150036284779000 di euro 186,74 notificata in data 21-07-2015 C) Avviso di addebito n.59320130006343761000 di euro 965,43 notificato in data 10-03-2014. G) Avv. CP_7
n.59320140005674447000 di euro 7539,68 notificato in data 15-12-2014; H) Avv. CP_7
n.59320140007645340000 di euro 5931,66 notificato in data 05-06-2019 I) Avv. CP_7
n.59320160005943507000 di euro 2613,99 notificata in data 01-01-2017 L) Avv. n. CP_7
59320170003967236000 di euro 5110,17 notificato in data 10-11-2017 M) Avv. CP_7
n.59320180002744366000 di euro 2432,78 notificato in data 10-02-2019 N) Avv. CP_7
n.59320190003778972000 di euro 2391,08 notificato in data 25-07-2019 O) Avv. CP_7
n.59320190009058241000 di euro 2333,32 notificato in data 09-12-2019 P) Avv. CP_7
n.59320210001940972000 di euro 3628,65 notificato in data 22-12-2021;
CP_ Con il ricorso introduttivo del presente giudizio controparte ha convenuto, l' e CP_8
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti avanti Controparte_9 CP_6
a questo Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Catania, in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229017733065000 a cui sono sottesi gli atti impositivi indicati da A) a P) di cui all'oggetto.
A sostegno della domanda lamentava l'illegittimità del procedimento esattoriale per l'asserita intempestività della notifica/prescrizione del diritto dell' ; concludeva chiedendo, previa CP_1 sospensione degli atti opposti, annullarsi gli stessi, nonché l'intimazione di pagamento ad essi successiva.
CP_ Ricorso e decreto sono stati notificati all' e e CP_8 Controparte_9
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, che si costituivano, per ivi rilevare CP_6
l'inammissibilità, nonché l'infondatezza dell'opposizione proposta che, in quanto tale, andrà CP_ rigettata. L' inoltre chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per l'annullamento automatico dei ruoli ex art. 1, commi 222-230 L. 197/22 portati dalle CP_6 cartelle n.29320140030083926000 di euro 1120,48 notificata in data 05-12-2014 B) Cartella CP_ n.29320150036284779000 di euro 186,74 notificata in data 21-07-2015, mentre l' chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito nn. 59320140005674447000 e 59320130006343761000, oggetto di annullamento automatico ai sensi della legge di bilancio (DL 119/2018 / DL 41/2021).
Viene accolta in quanto fondata la richiesta di cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle n.29320140030083926000 notificata in data 05-12-2014 e n.
29320150036284779000 di euro 186,74 notificata in data 21-07-2015, nonché degli avvisi nn.
Pag. 2 di 5 59320140005674447000 e 59320130006343761000 sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
Con riferimento agli atti impositivi sottesi all'intimazione di pagamento rimasti in essere va preliminarmente esaminata l'ammissibilitá dell'opposizione ex art. 24 comma 5, Decreto
Legislativo n. 46/99.
Relativamente all'opposizione nel merito della pretesa contributiva (qual è nella specie l'eccezione di prescrizione del credito), deve preliminarmente essere dichiarata, in accoglimento dell'eccezione in tal senso svolta dalle parti resistenti, l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di decadenza di quaranta giorni previsto dal
D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24 comma 5 del Dlg. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr C. Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità
d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. inoltre vedi Cassazione 8765/1997;Cassazione 9912/2001;17460.2007
Cassazione n. 3404/2004).
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del termine di cui all'art. 24 d.lgs n. 46/99
e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente.
Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Pertanto la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'Ente previdenziale.
Viene invece accolta la prescrizione successiva in relazione all'avviso di addebito n.59320160005943507000 dovendosi sul punto qualificare l'azione come opposizione alla
Pag. 3 di 5 esecuzione ex art. 615 c.p.c. non soggetta ad alcun termine se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061/2007).
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa e dunque ammissibile e puó essere esaminata nel merito.
Ritiene questo giudice applicabile il termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 3 comma 9, della legge n. 335 del 1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva della notifica della cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni, come affermato dalla Cassazione Civile Sezioni Unite sentenza n. 23397 del 17.11.2016.
Considerato che l'intimazione di pagamento notificata in data il 2.08.2023, non ha interrotto la prescrizione successiva alla notifica anche in applicazione della sospensione del termini per emergenza COVID i crediti risultano prescritti.
Invece nessuna prescrizione successiva è maturata con riferimento all'avviso di addebito n.
59320170003967236000 notificata il 10.11.2017 posto che l'intimazione di pagamento del
2.08.2023 ha interrotto il termine di prescrizione successiva che cadeva il 6.05.2024 anche in applicazione del periodo di sospensione Covid termine ulteriormente interrotto con la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata notificata il 18.03.2024.
Per il resto rigetta l'opposizione anche con riferimento agli avvisi di addebito n.
59320180002744366000 notificato in data 10-02-2019 e n.59320190003778972000 notificato in data 25-07-2019; n.59320190009058241000 notificato in data 09-12-2019 e n.
59320210001940972000 notificato in data 22-12-2021 per i quali nessuna prescrizione successiva è maturata.
In ragione dell'annullamento di una parte degli atti sottesi all'intimazione di pagamento e all'accoglimento parziale dell'opposizione si ritiene che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
per la causale di cui in parte motiva, dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento n. 9320140030083926000 e n. 29320150036284779000 e degli avvisi di addebito nn. 59320140005674447000 e 59320130006343761000;
dichiara prescritti i crediti di cui all'avviso di addebito n.59320160005943507000 sotteso all'intimazione di pagamento impugnata;
per il resto rigetta l'opposizione;
spese compensate.
Così deciso il 17.10.2025
Pag. 4 di 5 IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, espletata l'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 14.10.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 4194/24 R.G. promossa
DA
, nato a [...], il [...] ivi residente in [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Acireale (CT) via Piemonte n. 25/C presso lo studio dell'Avv
RE AT che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
L' ( , con sede centrale in Roma, in persona Controparte_1 CP_2 del Presidente e legale rappresentante p.t. presso il procuratore Avv. Livia Gaezza, che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti n. 37875/7313 del 22.03.2024, a rogito del
Notaio iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia Per_1
-
CONTRO
l' , con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 Controparte_3
(00142), in persona del legale rappresentante pro temporee del procuratore speciale sig.
in qualita' di Responsabile Contenzioso , a cio' Controparte_4 CP_5 autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio -Roma Persona_2 repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. SILVIO TOMMASINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Via XXIV Maggio n. 18; Pt_1
CONTRO
l con Sede in Controparte_6
Roma, Via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore Regionale in carica pro-tempore della
, giusta determina Pres. del 06.12.2022 prot. n. 320, Parte_2 CP_5 CP_6 rappresentato e difeso, per procura generale alle liti 19.01.2023 per Notaio di Persona_3
Palermo, n. 2536 di Repertorio, Raccolta n. 1915, registrata in Palermo il 26 gennaio 2023 n. 2748/1T, dall'Avv. Sebastiano Maugeri, con domicilio eletto in Catania c/o Avvocatura
Distrettuale INAIL – Via Cifali n. 76/A;
OGGETTO: Opposizione avverso intimazione di pagamento n. 29320229017733065000, asseritamente notificata in data 18-03-2024, limitatamente alla somma di euro 34253,98 riferentesi ai sottesi atti impositivi aventi ad oggetto iscrizioni di natura contributiva: A)
Cartella n.29320140030083926000 di euro 1120,48 notificata in data 05-12-2014 B) Cartella
n.29320150036284779000 di euro 186,74 notificata in data 21-07-2015 C) Avviso di addebito n.59320130006343761000 di euro 965,43 notificato in data 10-03-2014. G) Avv. CP_7
n.59320140005674447000 di euro 7539,68 notificato in data 15-12-2014; H) Avv. CP_7
n.59320140007645340000 di euro 5931,66 notificato in data 05-06-2019 I) Avv. CP_7
n.59320160005943507000 di euro 2613,99 notificata in data 01-01-2017 L) Avv. n. CP_7
59320170003967236000 di euro 5110,17 notificato in data 10-11-2017 M) Avv. CP_7
n.59320180002744366000 di euro 2432,78 notificato in data 10-02-2019 N) Avv. CP_7
n.59320190003778972000 di euro 2391,08 notificato in data 25-07-2019 O) Avv. CP_7
n.59320190009058241000 di euro 2333,32 notificato in data 09-12-2019 P) Avv. CP_7
n.59320210001940972000 di euro 3628,65 notificato in data 22-12-2021;
CP_ Con il ricorso introduttivo del presente giudizio controparte ha convenuto, l' e CP_8
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti avanti Controparte_9 CP_6
a questo Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Catania, in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229017733065000 a cui sono sottesi gli atti impositivi indicati da A) a P) di cui all'oggetto.
A sostegno della domanda lamentava l'illegittimità del procedimento esattoriale per l'asserita intempestività della notifica/prescrizione del diritto dell' ; concludeva chiedendo, previa CP_1 sospensione degli atti opposti, annullarsi gli stessi, nonché l'intimazione di pagamento ad essi successiva.
CP_ Ricorso e decreto sono stati notificati all' e e CP_8 Controparte_9
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, che si costituivano, per ivi rilevare CP_6
l'inammissibilità, nonché l'infondatezza dell'opposizione proposta che, in quanto tale, andrà CP_ rigettata. L' inoltre chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per l'annullamento automatico dei ruoli ex art. 1, commi 222-230 L. 197/22 portati dalle CP_6 cartelle n.29320140030083926000 di euro 1120,48 notificata in data 05-12-2014 B) Cartella CP_ n.29320150036284779000 di euro 186,74 notificata in data 21-07-2015, mentre l' chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito nn. 59320140005674447000 e 59320130006343761000, oggetto di annullamento automatico ai sensi della legge di bilancio (DL 119/2018 / DL 41/2021).
Viene accolta in quanto fondata la richiesta di cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle n.29320140030083926000 notificata in data 05-12-2014 e n.
29320150036284779000 di euro 186,74 notificata in data 21-07-2015, nonché degli avvisi nn.
Pag. 2 di 5 59320140005674447000 e 59320130006343761000 sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
Con riferimento agli atti impositivi sottesi all'intimazione di pagamento rimasti in essere va preliminarmente esaminata l'ammissibilitá dell'opposizione ex art. 24 comma 5, Decreto
Legislativo n. 46/99.
Relativamente all'opposizione nel merito della pretesa contributiva (qual è nella specie l'eccezione di prescrizione del credito), deve preliminarmente essere dichiarata, in accoglimento dell'eccezione in tal senso svolta dalle parti resistenti, l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di decadenza di quaranta giorni previsto dal
D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24 comma 5 del Dlg. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr C. Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità
d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. inoltre vedi Cassazione 8765/1997;Cassazione 9912/2001;17460.2007
Cassazione n. 3404/2004).
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del termine di cui all'art. 24 d.lgs n. 46/99
e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente.
Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Pertanto la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'Ente previdenziale.
Viene invece accolta la prescrizione successiva in relazione all'avviso di addebito n.59320160005943507000 dovendosi sul punto qualificare l'azione come opposizione alla
Pag. 3 di 5 esecuzione ex art. 615 c.p.c. non soggetta ad alcun termine se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061/2007).
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa e dunque ammissibile e puó essere esaminata nel merito.
Ritiene questo giudice applicabile il termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 3 comma 9, della legge n. 335 del 1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva della notifica della cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni, come affermato dalla Cassazione Civile Sezioni Unite sentenza n. 23397 del 17.11.2016.
Considerato che l'intimazione di pagamento notificata in data il 2.08.2023, non ha interrotto la prescrizione successiva alla notifica anche in applicazione della sospensione del termini per emergenza COVID i crediti risultano prescritti.
Invece nessuna prescrizione successiva è maturata con riferimento all'avviso di addebito n.
59320170003967236000 notificata il 10.11.2017 posto che l'intimazione di pagamento del
2.08.2023 ha interrotto il termine di prescrizione successiva che cadeva il 6.05.2024 anche in applicazione del periodo di sospensione Covid termine ulteriormente interrotto con la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata notificata il 18.03.2024.
Per il resto rigetta l'opposizione anche con riferimento agli avvisi di addebito n.
59320180002744366000 notificato in data 10-02-2019 e n.59320190003778972000 notificato in data 25-07-2019; n.59320190009058241000 notificato in data 09-12-2019 e n.
59320210001940972000 notificato in data 22-12-2021 per i quali nessuna prescrizione successiva è maturata.
In ragione dell'annullamento di una parte degli atti sottesi all'intimazione di pagamento e all'accoglimento parziale dell'opposizione si ritiene che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
per la causale di cui in parte motiva, dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento n. 9320140030083926000 e n. 29320150036284779000 e degli avvisi di addebito nn. 59320140005674447000 e 59320130006343761000;
dichiara prescritti i crediti di cui all'avviso di addebito n.59320160005943507000 sotteso all'intimazione di pagamento impugnata;
per il resto rigetta l'opposizione;
spese compensate.
Così deciso il 17.10.2025
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Dott.ssa Alessia Trovato
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