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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/11/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 448/2020 RGAC vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Cumino (C.F. ) C.F._1
e dall'Avv. Daniela Aceti (C.F. , in forza della procura in C.F._2
atti
APPELLANTE
E
C.F. P. Iva e Iscr. Reg. Imprese di Controparte_1
Bologna n. , con sede legale in Bologna, Via Cairoli n. 9, in persona P.IVA_1
del Suo Liquidatore pro-tempore, Dott. rappresentata e difesa nella CP_2
presente procedura, anche disgiuntamente tra loro dall'avv. Angela Labanca
1 (C.F. ) del Foro di Bologna, nonché dall'avv. Alessia CodiceFiscale_3
OR (C.F. ) del Foro di Roma, in forza di mandato CodiceFiscale_4
in atti ed elettivamente domiciliata presso le medesime,
APPELLATA
NONCHE'
(C.F ), società a responsabilità limitata Controparte_3 P.IVA_2
costituita ai sensi della Legge n. 130/1999, in persona del legale rappresentante pro tempore e Amministratore Unico Dott. (CF CP_4
), con sede in Milano, Via Montebello, 27, nella qualità di C.F._5
cessionaria dalla dei crediti originariamente Controparte_1
vantati dall' nei confronti della ASP di Cosenza, Parte_2
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Sardegna n. 50, presso lo Studio degli
Avv.ti Alessia OR (C.F. ), AN OR (CF. C.F._6
) e (CF. ) che la C.F._7 Parte_3 C.F._8
rappresentano e difendono giusta procura in atti
INTERVENUTA
All'udienza del 23.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante: << a) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o il
difetto di titolarità attiva della rispetto all'azione oggetto del Controparte_1
procedimento n. 5541/2014 r.g.a.c. presso il Tribunale di Cosenza e
b) Accertare e dichiarare che la non ha prodotto nel procedimento n. Controparte_1
5541/2014 r.g.a.c. innanzi al Tribunale di Cosenza alcun contratto a sostegno
dell'importo di € 299.226,80, compreso nella fattura n. 17/2009, di cui ha chiesto il
2 pagamento e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità del contratto per
contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c. e in ogni caso la nullità e/o l'invalidità
e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza degli importi pretesi dalla Controparte_1
nel procedimento n. 5541/2014 r.g.a.c. innanzi al Tribunale di Cosenza in
[...]
quanto non supportati da contratto redatto in forma scritta e prodotto e in ogni caso non
provati,
c) per l'effetto, per quanto emergerà in corso e per quanto rilevabile d'ufficio, accogliere il
presente atto di appello e revocare e/o annullare e/o riformare la sentenza n. 1670/2019
emessa dal Tribunale di Cosenza in relazione al procedimento n. 5541/2014 r.g.a.c.,
pubblicata in data 28.07.2019. 3) In ogni caso: Condannare la Controparte_1
al pagamento delle spese e competenze professionali relative al presente
[...]
procedimento d'appello. >>.
Per l'appellata: <<… CHIEDE di essere estromessa dal presente giudizio, essendo
succeduta nella posizione creditoria in contestazione, la società in Controparte_3
ogni caso, INSISTE nell'eccezione preliminare di tardività dell'appello ex art. 325 c.p.c.
e, chiede, per l'effetto, in via principale e pregiudiziale, dichiararsi l'inammissibilità del
gravame proposto dall' , con ogni conseguente Parte_1
statuizione.
Con vittoria di spese nell'eventualità che sia contestata dall'appellante l'estromissione dal
giudizio della presente. >>.
Per l'intervenuta: < Piaccia all'On.le Corte di Appello, contrariis reiectis,
- in via assorbente pregiudiziale, nonché principale, accertata la tardività dell'appello ex art. 325 c.p.c. anche ex art. 348 ter c.p.c. dichiarare l'inammissibilità del gravame
proposto dall' con ogni conseguente Parte_1
statuizione;
3 - in via cautelare, visto l'art. 351 c.p.c. respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia
esecutiva della sentenza appellata;
- in via subordinata, nel merito, nell'ipotesi di non accoglimento della domanda di cui sub
1, respingere l'appello proposto dall' , in quanto Parte_1
infondato in fatto ed in diritto, con conferma in ogni sua parte della sentenza appellata.
Con vittoria di spese e compensi professionali>>.
I FATTI
Con comparsa in riassunzione dinanzi all'intestato Tribunale ritenuto competente ex art. 50 c.p.c., riassumeva il giudizio di Controparte_1
opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'ASP di Cosenza dinanzi al
Tribunale di Bologna, avverso il decreto ingiuntivo n. 6672/2011 emesso dallo stesso Tribunale in favore della con il quale veniva Controparte_1
ingiunto all'ente il pagamento della somma di euro 299.226,80 oltre interessi con decorrenza e nella misura stabilita dal d. lgs. 231/2002 nonché spese e compensi professionali, quale residua somma di quanto ancora dovuto sulla fattura n.
17/2009, di originarie € 1.485.434,60, oltre interessi e spese. L'opponente deduceva il difetto di giurisdizione nonché di incompetenza, l'invalidità della cessione del credito, l'illegittimo frazionamento del credito, la mancanza di prova dell'esecuzione delle prestazioni dedotte e della loro riferibilità ad obbligazioni legittimamente assunte secondo le procedure previste, la non dovutezza degli interessi ex d.lvo n. 231/2002, invocando, quindi, la revoca/annullamento/nullità
del decreto ingiuntivo opposto.
La parte opposta contestava le avverse deduzioni chiedendo la conferma del decreto.
Istruita la causa dinanzi al Tribunale di Bologna, quest'ultimo emetteva la sentenza nel giudizio RG 16744/2011 con la quale veniva dichiarata
4 l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale in favore di quello di Cosenza
e la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Veniva quindi riassunto il giudizio dinanzi all'intestato Tribunale e l'ASP
rimaneva contumace. La causa veniva istruita solo in via documentale e all'udienza del 6.11.2018, previa precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 1670/2019 depositata in data
28.07.2019, definitivamente pronunciando sulla controversia iscritta al num. RG
5541/2014, così provvedeva: “- condanna l'ASP di Cosenza al pagamento di €
299.226,80 oltre interessi di mora ai sensi del D.L.vo 231/02 fino alla data dell'eseguito
pagamento;
- condanna, altresì, l'ASP alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 8.390,40 di cui
€ 653,40 per spese ed € 7.737,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie
al 15%, IVA e CPA come per legge”.
Con atto di citazione in appello l'ASP di Cosenza interponeva appello avverso la predetta sentenza deducendo, in particolare:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 70 RD n. 2440/1923, 9,
Allegato E, L. 20.03.1865 n. 2248 e art. 117 D.Lvo n. 163/2006 e 2697 c.c.
Secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale di Cosenza avrebbe errato, ritenendo sussistere la legittimazione, dal lato attivo, in capo alla CP_1
pur avendo la società in questione riconosciuto nella nota protocollata al
[...]
n. 1130 del 09.01.2009 necessario il consenso dell'Amministrazione Pubblica alla cessione dei crediti, in quanto derivanti da contratti di somministrazione,
fornitura e appalti in corso di esecuzione e, in ogni caso, applicando erroneamente alla fattispecie l'art. 117 del D.L. 163/2006.
5 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 16 RD 18.11.1923, 17 RD
2440/1923, 3, 35 e segg. D.Lvo n. 50/2016, 2697 c.c., 1322 c.c. e 1418, comma 1 c.c.
Il Tribunale di Cosenza avrebbe errato nella motivazione della statuizione di condanna, non considerando che l'onere probatorio derivante dall'art. 2697 c.c.
imponeva alla istante di produrre il contratto stipulato tra l' CP_1 [...]
(cedente i crediti per cui è causa) e l'ASP di Cosenza. Questo, in Parte_2
applicazione di costante orientamento giurisprudenziale, di merito e di legittimità, in ragione del quale nei procedimenti in cui sia parte una PP.AA e non sia prodotto il contratto, il rapporto contrattuale dovrebbe ritenersi nullo per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 1° comma c.c.. Deduceva
ulteriormente l'appellante che la necessità della forma scritta del contratto,
richiesta ad substantiam, non poteva essere superata neppure dall'intervenuto pagamento parziale del credito (come nella fattispecie) in ragione della specialità
della normativa riguardante le Aziende Pubbliche.
Si costituiva la eccependo Controparte_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, contestandolo nel merito e chiedendone il rigetto.
Con atto depositato in data 31.7.2023 interveniva ex art. 111 c.p.c.
società a responsabilità limitata costituita ai sensi della Controparte_3
Legge n. 130/1999, in persona del legale rappresentante pro tempore e
Amministratore Unico Dott. (CF ), con CP_4 C.F._5
sede in Milano, Via Montebello, 27, nella qualità di cessionaria dalla
[...]
dei crediti originariamente vantati dall' Controparte_1 Parte_2
nei confronti della ASP di Cosenza, giusta operazione di
[...]
cartolarizzazione poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 29.01.2022 e successiva
6 comunicazione PEC dell'11.10.2022, riportandosi alle conclusioni di parte appellata per come indicato in epigrafe.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 23 settembre 2025,
svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 del d.l.
34/2020, convertito con modificazioni nella l. 77/2020, erano precisate le conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione una volta decorsi i termini abbreviati di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Si impone in via preliminare ed assorbente una declaratoria di inammissibilità del proposto appello.
Risulta dagli atti che la sentenza impugnata in data 07.08.2019 dalla
[...]
all' , dichiarata contumace CP_1 Parte_1
nella fase processuale tenutasi avanti il Tribunale di Cosenza, in seguito a riassunzione del processo.
Ed invero, nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, sia avvenuta ritualmente o meno la relativa declaratoria, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente ai sensi dell'art. 292 c.p.c., u.c., con l'effetto di rendere applicabile il termine breve per impugnare di cui all'art. 325 c.p.c.; e ciò vale anche per il contumace involontario (Cass., sent.
n. 1893 del 23 gennaio 2019. ; Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 5 dicembre 2018, n.
31516; sent. Cass. Civ. Sez. III, 14.03.2013).
Nel caso in oggetto, il Tribunale di Cosenza, avanti al quale l'
[...]
era stata citata in riassunzione ex art. 50 c.p.c., Parte_1
ha dichiarato la contumacia della parte, ora appellante, all'udienza del 14.04.2015.
7 Pertanto, essendo decorsi più di trenta giorni tra la notificazione alla parte personalmente della sentenza del Tribunale e la notificazione dell'atto di appello
(la notificazione è infatti avvenuta in data 07.8.2019 e l'appello è stato notificato il 20.02.2020) quest'ultimo deve ritenersi inammissibile.
Le spese del presente giudizio, in ragione della natura della pronuncia,
devono ritenersi compensate per la metà e, nel resto sono poste a carico dell'appellante e liquidate in favore della parte appellata come da dispositivo in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'ASP di Cosenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione,
a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di
[...] CP_1
in Liquidazione appellata e ntervenuta ex art. 111
[...] Controparte_3
c.p.c., avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1670/2019, depositata in data 28.07.2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così
provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna , in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al rimborso delle spese del grado in favore di parte appellata,
che sono liquidate in € 2.643,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa;
8 3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
L'Estensore
GI IO
Il Presidente
TO CO FI
9
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 448/2020 RGAC vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Cumino (C.F. ) C.F._1
e dall'Avv. Daniela Aceti (C.F. , in forza della procura in C.F._2
atti
APPELLANTE
E
C.F. P. Iva e Iscr. Reg. Imprese di Controparte_1
Bologna n. , con sede legale in Bologna, Via Cairoli n. 9, in persona P.IVA_1
del Suo Liquidatore pro-tempore, Dott. rappresentata e difesa nella CP_2
presente procedura, anche disgiuntamente tra loro dall'avv. Angela Labanca
1 (C.F. ) del Foro di Bologna, nonché dall'avv. Alessia CodiceFiscale_3
OR (C.F. ) del Foro di Roma, in forza di mandato CodiceFiscale_4
in atti ed elettivamente domiciliata presso le medesime,
APPELLATA
NONCHE'
(C.F ), società a responsabilità limitata Controparte_3 P.IVA_2
costituita ai sensi della Legge n. 130/1999, in persona del legale rappresentante pro tempore e Amministratore Unico Dott. (CF CP_4
), con sede in Milano, Via Montebello, 27, nella qualità di C.F._5
cessionaria dalla dei crediti originariamente Controparte_1
vantati dall' nei confronti della ASP di Cosenza, Parte_2
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Sardegna n. 50, presso lo Studio degli
Avv.ti Alessia OR (C.F. ), AN OR (CF. C.F._6
) e (CF. ) che la C.F._7 Parte_3 C.F._8
rappresentano e difendono giusta procura in atti
INTERVENUTA
All'udienza del 23.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante: << a) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o il
difetto di titolarità attiva della rispetto all'azione oggetto del Controparte_1
procedimento n. 5541/2014 r.g.a.c. presso il Tribunale di Cosenza e
b) Accertare e dichiarare che la non ha prodotto nel procedimento n. Controparte_1
5541/2014 r.g.a.c. innanzi al Tribunale di Cosenza alcun contratto a sostegno
dell'importo di € 299.226,80, compreso nella fattura n. 17/2009, di cui ha chiesto il
2 pagamento e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità del contratto per
contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c. e in ogni caso la nullità e/o l'invalidità
e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza degli importi pretesi dalla Controparte_1
nel procedimento n. 5541/2014 r.g.a.c. innanzi al Tribunale di Cosenza in
[...]
quanto non supportati da contratto redatto in forma scritta e prodotto e in ogni caso non
provati,
c) per l'effetto, per quanto emergerà in corso e per quanto rilevabile d'ufficio, accogliere il
presente atto di appello e revocare e/o annullare e/o riformare la sentenza n. 1670/2019
emessa dal Tribunale di Cosenza in relazione al procedimento n. 5541/2014 r.g.a.c.,
pubblicata in data 28.07.2019. 3) In ogni caso: Condannare la Controparte_1
al pagamento delle spese e competenze professionali relative al presente
[...]
procedimento d'appello. >>.
Per l'appellata: <<… CHIEDE di essere estromessa dal presente giudizio, essendo
succeduta nella posizione creditoria in contestazione, la società in Controparte_3
ogni caso, INSISTE nell'eccezione preliminare di tardività dell'appello ex art. 325 c.p.c.
e, chiede, per l'effetto, in via principale e pregiudiziale, dichiararsi l'inammissibilità del
gravame proposto dall' , con ogni conseguente Parte_1
statuizione.
Con vittoria di spese nell'eventualità che sia contestata dall'appellante l'estromissione dal
giudizio della presente. >>.
Per l'intervenuta: < Piaccia all'On.le Corte di Appello, contrariis reiectis,
- in via assorbente pregiudiziale, nonché principale, accertata la tardività dell'appello ex art. 325 c.p.c. anche ex art. 348 ter c.p.c. dichiarare l'inammissibilità del gravame
proposto dall' con ogni conseguente Parte_1
statuizione;
3 - in via cautelare, visto l'art. 351 c.p.c. respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia
esecutiva della sentenza appellata;
- in via subordinata, nel merito, nell'ipotesi di non accoglimento della domanda di cui sub
1, respingere l'appello proposto dall' , in quanto Parte_1
infondato in fatto ed in diritto, con conferma in ogni sua parte della sentenza appellata.
Con vittoria di spese e compensi professionali>>.
I FATTI
Con comparsa in riassunzione dinanzi all'intestato Tribunale ritenuto competente ex art. 50 c.p.c., riassumeva il giudizio di Controparte_1
opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'ASP di Cosenza dinanzi al
Tribunale di Bologna, avverso il decreto ingiuntivo n. 6672/2011 emesso dallo stesso Tribunale in favore della con il quale veniva Controparte_1
ingiunto all'ente il pagamento della somma di euro 299.226,80 oltre interessi con decorrenza e nella misura stabilita dal d. lgs. 231/2002 nonché spese e compensi professionali, quale residua somma di quanto ancora dovuto sulla fattura n.
17/2009, di originarie € 1.485.434,60, oltre interessi e spese. L'opponente deduceva il difetto di giurisdizione nonché di incompetenza, l'invalidità della cessione del credito, l'illegittimo frazionamento del credito, la mancanza di prova dell'esecuzione delle prestazioni dedotte e della loro riferibilità ad obbligazioni legittimamente assunte secondo le procedure previste, la non dovutezza degli interessi ex d.lvo n. 231/2002, invocando, quindi, la revoca/annullamento/nullità
del decreto ingiuntivo opposto.
La parte opposta contestava le avverse deduzioni chiedendo la conferma del decreto.
Istruita la causa dinanzi al Tribunale di Bologna, quest'ultimo emetteva la sentenza nel giudizio RG 16744/2011 con la quale veniva dichiarata
4 l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale in favore di quello di Cosenza
e la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Veniva quindi riassunto il giudizio dinanzi all'intestato Tribunale e l'ASP
rimaneva contumace. La causa veniva istruita solo in via documentale e all'udienza del 6.11.2018, previa precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 1670/2019 depositata in data
28.07.2019, definitivamente pronunciando sulla controversia iscritta al num. RG
5541/2014, così provvedeva: “- condanna l'ASP di Cosenza al pagamento di €
299.226,80 oltre interessi di mora ai sensi del D.L.vo 231/02 fino alla data dell'eseguito
pagamento;
- condanna, altresì, l'ASP alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 8.390,40 di cui
€ 653,40 per spese ed € 7.737,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettarie
al 15%, IVA e CPA come per legge”.
Con atto di citazione in appello l'ASP di Cosenza interponeva appello avverso la predetta sentenza deducendo, in particolare:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 70 RD n. 2440/1923, 9,
Allegato E, L. 20.03.1865 n. 2248 e art. 117 D.Lvo n. 163/2006 e 2697 c.c.
Secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale di Cosenza avrebbe errato, ritenendo sussistere la legittimazione, dal lato attivo, in capo alla CP_1
pur avendo la società in questione riconosciuto nella nota protocollata al
[...]
n. 1130 del 09.01.2009 necessario il consenso dell'Amministrazione Pubblica alla cessione dei crediti, in quanto derivanti da contratti di somministrazione,
fornitura e appalti in corso di esecuzione e, in ogni caso, applicando erroneamente alla fattispecie l'art. 117 del D.L. 163/2006.
5 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 16 RD 18.11.1923, 17 RD
2440/1923, 3, 35 e segg. D.Lvo n. 50/2016, 2697 c.c., 1322 c.c. e 1418, comma 1 c.c.
Il Tribunale di Cosenza avrebbe errato nella motivazione della statuizione di condanna, non considerando che l'onere probatorio derivante dall'art. 2697 c.c.
imponeva alla istante di produrre il contratto stipulato tra l' CP_1 [...]
(cedente i crediti per cui è causa) e l'ASP di Cosenza. Questo, in Parte_2
applicazione di costante orientamento giurisprudenziale, di merito e di legittimità, in ragione del quale nei procedimenti in cui sia parte una PP.AA e non sia prodotto il contratto, il rapporto contrattuale dovrebbe ritenersi nullo per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 1° comma c.c.. Deduceva
ulteriormente l'appellante che la necessità della forma scritta del contratto,
richiesta ad substantiam, non poteva essere superata neppure dall'intervenuto pagamento parziale del credito (come nella fattispecie) in ragione della specialità
della normativa riguardante le Aziende Pubbliche.
Si costituiva la eccependo Controparte_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, contestandolo nel merito e chiedendone il rigetto.
Con atto depositato in data 31.7.2023 interveniva ex art. 111 c.p.c.
società a responsabilità limitata costituita ai sensi della Controparte_3
Legge n. 130/1999, in persona del legale rappresentante pro tempore e
Amministratore Unico Dott. (CF ), con CP_4 C.F._5
sede in Milano, Via Montebello, 27, nella qualità di cessionaria dalla
[...]
dei crediti originariamente vantati dall' Controparte_1 Parte_2
nei confronti della ASP di Cosenza, giusta operazione di
[...]
cartolarizzazione poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 29.01.2022 e successiva
6 comunicazione PEC dell'11.10.2022, riportandosi alle conclusioni di parte appellata per come indicato in epigrafe.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 23 settembre 2025,
svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 del d.l.
34/2020, convertito con modificazioni nella l. 77/2020, erano precisate le conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione una volta decorsi i termini abbreviati di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Si impone in via preliminare ed assorbente una declaratoria di inammissibilità del proposto appello.
Risulta dagli atti che la sentenza impugnata in data 07.08.2019 dalla
[...]
all' , dichiarata contumace CP_1 Parte_1
nella fase processuale tenutasi avanti il Tribunale di Cosenza, in seguito a riassunzione del processo.
Ed invero, nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, sia avvenuta ritualmente o meno la relativa declaratoria, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente ai sensi dell'art. 292 c.p.c., u.c., con l'effetto di rendere applicabile il termine breve per impugnare di cui all'art. 325 c.p.c.; e ciò vale anche per il contumace involontario (Cass., sent.
n. 1893 del 23 gennaio 2019. ; Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 5 dicembre 2018, n.
31516; sent. Cass. Civ. Sez. III, 14.03.2013).
Nel caso in oggetto, il Tribunale di Cosenza, avanti al quale l'
[...]
era stata citata in riassunzione ex art. 50 c.p.c., Parte_1
ha dichiarato la contumacia della parte, ora appellante, all'udienza del 14.04.2015.
7 Pertanto, essendo decorsi più di trenta giorni tra la notificazione alla parte personalmente della sentenza del Tribunale e la notificazione dell'atto di appello
(la notificazione è infatti avvenuta in data 07.8.2019 e l'appello è stato notificato il 20.02.2020) quest'ultimo deve ritenersi inammissibile.
Le spese del presente giudizio, in ragione della natura della pronuncia,
devono ritenersi compensate per la metà e, nel resto sono poste a carico dell'appellante e liquidate in favore della parte appellata come da dispositivo in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'ASP di Cosenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione,
a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di
[...] CP_1
in Liquidazione appellata e ntervenuta ex art. 111
[...] Controparte_3
c.p.c., avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1670/2019, depositata in data 28.07.2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così
provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna , in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al rimborso delle spese del grado in favore di parte appellata,
che sono liquidate in € 2.643,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa;
8 3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
L'Estensore
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Il Presidente
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