TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/07/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4480 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Flavio Locci, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
04/04/1973, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Virginia Locci, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/06/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Villacidro, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I due figli (minore) e vivranno stabilmente con il padre, con il Per_1 Per_2 quale condivideranno la residenza anagrafica.
Saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali provvederanno alla loro cura, educazione ed istruzione, mantenendo ciascuno un rapporto equilibrato e continuativo con il minore che conserverà rapporti significativi anche con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Le odierne parti continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale e dovranno adottare sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio minore tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personale mentre continueranno ad esercitare separatamente la responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
3) La casa familiare, sita in Tratalias, verrà assegnata al signor che CP_1 continuerà a viverci con i due figli presso la cui abitazione gli stessi avranno la loro residenza anagrafica e il collocamento prevalente. Pag. 2 di 4 Esso provvederà al loro mantenimento in via diretta.
4) La signora al momento non è nelle condizioni economiche di poter Pt_1 corrispondere un contributo per il mantenimento dei due figli che resteranno a vivere con il padre.
5) I ricorrenti pertanto stabiliscono che sarà il padre a provvedere al mantenimento dei figli e percepirà l'assegno unico per intero (100%) oltre l'indennità di accompagnamento del figlio minore, che gestirà secondo le esigenze del minore stesso;
mentre la madre contribuirà al mantenimento dei figli attraverso un contributo mensile circa di €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dal momento in cui riprenderà a lavorare stabilmente.
Entrambi i genitori parteciperanno, in parti uguali, al pagamento di tutte le spese straordinarie necessarie per i figli relative alle cure mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale (e richiamandosi in merito le Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense) e quelle spese straordinarie, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie, anche di carattere scolastico ed extrascolastico (per esempio libri, gite scolastiche, attività sportive, impegni vari extrascolastici ecc.) nell'interesse del minore.
Tali spese dovranno essere previamente concordate tra i genitori, tranne quelle urgenti, e documentate.
6) Compatibilmente e nel rispetto delle concrete ed oggettive esigenze di vita e scolastiche del minore, le parti stabiliscono che, salvo diversi accordi che potranno intervenire di volta in volta tra le stesse (specie con riferimento alle esigenze lavorative di entrambi), in base alle preminenti esigenze del minore, la signora vedrà e terrà con sé il figlio minore secondo i seguenti turni: Pt_1
a) il venerdì, dal rientro da scuola sino alla domenica sera alle h. 19:00 nel periodo invernale (marzo-ottobre) e sino alle h. 23:00 nel periodo estivo (aprile-settembre).
Sarà compito di entrambi i genitori garantire al minore un rapporto continuativo con l'altro genitore e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
b) Durante il periodo di vacanze scolastiche (10 giugno-10 settembre), tenuto conto della maggiore libertà dagli impegni scolastici del minore e valutate le esigenze dei genitori, previo accordo con il padre, la madre terrà con se il minore per periodi più lunghi (7 giorni consecutivi).
Durante tale periodo, sarà compito di entrambi i genitori garantire al minore un rapporto continuativo con l'altro genitore, mediante telefonate, incontri ecc.
c) I coniugi, durante le festività natalizie e pasquali, terranno con sé i figli in via alternata.
Pag. 3 di 4 - Durante le vacanze natalizie, la madre terrà con sé il minore per tre giorni consecutivi comprendenti, ad anni alternati, o il giorno di Natale oppure quello di Capodanno.
Nelle restanti giornate delle festività natalizie, si rispetteranno i turni sopra indicati.
- Durante le vacanze pasquali, la madre terrà con sé il minore per due giorni consecutivi comprendenti, ad anni alternati, o la giornata di Pasqua o quella di Pasquetta.
Per il prossimo Natale (anno 2025), il minore starà in compagnia della madre la notte della vigilia e in compagnia del padre il giorno di Natale (anno 2025).
Per il prossimo Capodanno (anno 2026), il minore starà in compagnia della madre la notte del 31 dicembre 2025 e del padre il giorno del 1° gennaio 2026.
Durante le vacanze pasquali, il minore starà in compagnia del padre il giorno della prossima Pasqua (anno 2026) e della madre la prossima Pasquetta (anno 2026).
d) Si seguirà il principio dell'alternanza anche per il giorno dell'Epifania ed il giorno di Ferragosto.
Si stabilisce che il minore starà in compagnia del padre nella notte dell'Epifania (05/01/2026) e della madre il giorno dell'Epifania (06/01/2026).
Si stabilisce che il minore starà in compagnia della madre nella giornata di Ferragosto (anno 2025) e del padre per la notte del 14 Agosto (anno 2025).
Entrambi i genitori, qualora vogliano portare in vacanza il figlio minore, potranno farlo compatibilmente con le esigenze del minore e previo accordo tra loro, con un preavviso di almeno 7 giorni.
7) I coniugi prestano il reciproco consenso per l'espatrio.
8) I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza ed il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse della prole.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 24/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4480 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Flavio Locci, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
04/04/1973, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Virginia Locci, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/06/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Villacidro, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I due figli (minore) e vivranno stabilmente con il padre, con il Per_1 Per_2 quale condivideranno la residenza anagrafica.
Saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali provvederanno alla loro cura, educazione ed istruzione, mantenendo ciascuno un rapporto equilibrato e continuativo con il minore che conserverà rapporti significativi anche con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Le odierne parti continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale e dovranno adottare sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio minore tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personale mentre continueranno ad esercitare separatamente la responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
3) La casa familiare, sita in Tratalias, verrà assegnata al signor che CP_1 continuerà a viverci con i due figli presso la cui abitazione gli stessi avranno la loro residenza anagrafica e il collocamento prevalente. Pag. 2 di 4 Esso provvederà al loro mantenimento in via diretta.
4) La signora al momento non è nelle condizioni economiche di poter Pt_1 corrispondere un contributo per il mantenimento dei due figli che resteranno a vivere con il padre.
5) I ricorrenti pertanto stabiliscono che sarà il padre a provvedere al mantenimento dei figli e percepirà l'assegno unico per intero (100%) oltre l'indennità di accompagnamento del figlio minore, che gestirà secondo le esigenze del minore stesso;
mentre la madre contribuirà al mantenimento dei figli attraverso un contributo mensile circa di €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dal momento in cui riprenderà a lavorare stabilmente.
Entrambi i genitori parteciperanno, in parti uguali, al pagamento di tutte le spese straordinarie necessarie per i figli relative alle cure mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale (e richiamandosi in merito le Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense) e quelle spese straordinarie, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie, anche di carattere scolastico ed extrascolastico (per esempio libri, gite scolastiche, attività sportive, impegni vari extrascolastici ecc.) nell'interesse del minore.
Tali spese dovranno essere previamente concordate tra i genitori, tranne quelle urgenti, e documentate.
6) Compatibilmente e nel rispetto delle concrete ed oggettive esigenze di vita e scolastiche del minore, le parti stabiliscono che, salvo diversi accordi che potranno intervenire di volta in volta tra le stesse (specie con riferimento alle esigenze lavorative di entrambi), in base alle preminenti esigenze del minore, la signora vedrà e terrà con sé il figlio minore secondo i seguenti turni: Pt_1
a) il venerdì, dal rientro da scuola sino alla domenica sera alle h. 19:00 nel periodo invernale (marzo-ottobre) e sino alle h. 23:00 nel periodo estivo (aprile-settembre).
Sarà compito di entrambi i genitori garantire al minore un rapporto continuativo con l'altro genitore e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
b) Durante il periodo di vacanze scolastiche (10 giugno-10 settembre), tenuto conto della maggiore libertà dagli impegni scolastici del minore e valutate le esigenze dei genitori, previo accordo con il padre, la madre terrà con se il minore per periodi più lunghi (7 giorni consecutivi).
Durante tale periodo, sarà compito di entrambi i genitori garantire al minore un rapporto continuativo con l'altro genitore, mediante telefonate, incontri ecc.
c) I coniugi, durante le festività natalizie e pasquali, terranno con sé i figli in via alternata.
Pag. 3 di 4 - Durante le vacanze natalizie, la madre terrà con sé il minore per tre giorni consecutivi comprendenti, ad anni alternati, o il giorno di Natale oppure quello di Capodanno.
Nelle restanti giornate delle festività natalizie, si rispetteranno i turni sopra indicati.
- Durante le vacanze pasquali, la madre terrà con sé il minore per due giorni consecutivi comprendenti, ad anni alternati, o la giornata di Pasqua o quella di Pasquetta.
Per il prossimo Natale (anno 2025), il minore starà in compagnia della madre la notte della vigilia e in compagnia del padre il giorno di Natale (anno 2025).
Per il prossimo Capodanno (anno 2026), il minore starà in compagnia della madre la notte del 31 dicembre 2025 e del padre il giorno del 1° gennaio 2026.
Durante le vacanze pasquali, il minore starà in compagnia del padre il giorno della prossima Pasqua (anno 2026) e della madre la prossima Pasquetta (anno 2026).
d) Si seguirà il principio dell'alternanza anche per il giorno dell'Epifania ed il giorno di Ferragosto.
Si stabilisce che il minore starà in compagnia del padre nella notte dell'Epifania (05/01/2026) e della madre il giorno dell'Epifania (06/01/2026).
Si stabilisce che il minore starà in compagnia della madre nella giornata di Ferragosto (anno 2025) e del padre per la notte del 14 Agosto (anno 2025).
Entrambi i genitori, qualora vogliano portare in vacanza il figlio minore, potranno farlo compatibilmente con le esigenze del minore e previo accordo tra loro, con un preavviso di almeno 7 giorni.
7) I coniugi prestano il reciproco consenso per l'espatrio.
8) I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza ed il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse della prole.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 24/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4