Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/06/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
resa nella causa civile iscritta al N. 1454/2024 R.G. su ricorso congiunto proposto dai coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1 [...] nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi, Parte_2 giusta procura in atti, dall'Avv. NAPOLETANO ELIO, presso il quale elettivamente domiciliano, avente ad oggetto lo “scioglimento del matrimonio” contratto dai ricorrenti in data 20/12/2008;
CONCLUSIONI: Le parti insistono chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
I coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato del Tribunale, avvenuta in data 09/07/24, nel procedimento di separazione definito con sentenza di omologa depositata in data
17/07/24. Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
Le parti – che hanno una figlia , nata il [...]) – hanno concordato le seguenti Persona_1 condizioni regolatrici del divorzio:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di MO AT;
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Alife (CE) alla
Via San Vittore, 4, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra
in quanto di sua proprietà e nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente Parte_1 convivente;
GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI CP_1
3. Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i Persona_2 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. Confermare la collocazione prevalente della figlia presso la Persona_2 dimora materna;
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
5/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21:00; previsione di ulteriori
5/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale e ad anni alterni;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno;
6. Confermare l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 450,00 mensili, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio. Resta escluso dal conteggio l'assegno unico per la figlia che è percepito dalla madre e resterà a suo favore;
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N, e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N.,, quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
9. Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett.b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74;
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 20/12/2008 in MO AT (CE) da nata a [...] il [...] e Parte_1 [...] nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate. Parte_2
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IE AT di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 10, Parte I, Anno 2008).
Spese compensate.
Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 20/06/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso