Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5177/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5177/2024 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GALEOTTI DIEGO, c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. GAVIOLI ELENA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 13/12/2024;
- rilevato che sono nate le figlie in data 03/04/2018 in MIRANDOLA (MO) e Persona_1 [...]
in data 27/10/2014 in CARPI (MO); Persona_2
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 10/3/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
pagina 1 di 5
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
Contr
“1) La IG.ra ed il IG. di comune accordo stabiliscono che la casa famigliare di Parte_1
proprietà esclusiva del IG. sita in San Felice sul Panaro (MO), Via Beltrama, 196/D, Parte_1
resterà nella completa disponibilità dello stesso che ivi continuerà ad abitare e laddove manterrà la propria residenza anagrafica;
2) la IG.ra , a fronte della ricezione del bonifico bancario di euro 20.000,00= CP_1
(Ventimila/00) che verrà eseguito dal IG ad avvenuto deposito del presente Parte_1
ricorso sottoscritto, si impegna ed obbliga a trasferire, entro e non oltre il giorno 31.12.2024, la propria residenza e con essa quella delle due figlie minori, rilasciando la casa che fu residenza famigliare libera da tutti gli effetti personali propri e delle figlie, in altro immobile sito in San Felice sul Panaro (MO), Via Augusto Modena, 80.
3) I ricorrenti, si danno reciprocamente atto che con il rilascio della casa famigliare da parte della IGa e con l'esecuzione del bonifico di euro 20.000,00= (Ventimila/00) da parte del CP_1 IG nonché l'accredito dello stesso alle coordinate IBAN IT Parte_1
Contr 05G0306966981100000001581 del conto corrente intestato alla IGa si dichiarano completamente soddisfatti circa tutti gli aspetti patrimoniali pregressi e presenti e, per l'effetto, dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altro e viceversa. Per_ Per_ 4) Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le modalità dell'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
5) Per la concreta attuazione dell'affido condiviso, i genitori hanno concordato che le figlie staranno con il padre a fine settimana alterni, salvo diversi accordi, dal venerdì pomeriggio dall'uscita del IG dal lavoro ossia alle ore 17:30 circa, allorquando il padre preleverà le Parte_1 figlie presso l'abitazione della madre sino alla domenica sera alle 21:00 circa, allorquando il padre avrà cura di riaccompagnare le piccole presso la casa materna, concordando in ogni modo, tra loro, eventuali variazioni d'orario sulla base delle necessità delle minori, nonché dei genitori stessi;
durante pagina 2 di 5 la settimana, fatti salvi diversi accordi tra i ricorrenti, le minori rimarranno con il padre il mercoledì sera dalle 17.00 circa, con l'impegno dello stesso di accompagnarle a scuola il giovedì mattina successivo. In ogni caso i genitori potranno, previo accordo, modificare i giorni e gli orari di visita per motivi personali o di salute.
6) Durante le vacanze estive entrambi i genitori avranno la facoltà di trascorrere due settimane ciascuno, anche non consecutive, con le figlie. I rispettivi periodi di vacanza con le figlie andranno comunicati entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. Il IG , in Parte_1
considerazione che le disposizioni aziendali della società presso la quale presta la propria attività lavorativa prevedono la chiusura feriale dell'intero stabilimento per le prime tre settimane del mese di agosto di ogni anno solare, trascorrerà con le figlie le proprie due settimane di spettanza all'interno Contr del periodo sopra indicato avendo cura di comunicare alla IGa sempre entro il 30 aprile di ogni anno, quali sono le settimane prescelte.
7) Per quanto concerne le festività Natalizie, Pasquali ed i compleanni si continuerà come di consuetudine famigliare consolidata a festeggiarle separatamente concordando i giorni festivi anticipatamente per consentire anche alle rispettive famiglie d'origine una adeguata organizzazione.
8) Il IG. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso per il mantenimento Parte_1
ordinario delle figlie, la somma complessiva di Euro 500,00= (cinquecento/00) ossia euro 250,00=
(Duecentocinquanta/00) a figlia, a far data dal giorno 15 del mese di gennaio 2025, somma da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazioni degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione mediante bonifico ordinario sul conto corrente bancario accesso presso l'istituto di credito Intesa San Paolo contraddistinto dal codice IBAN IT
05G0306966981100000001581 intestato alla IGa . CP_1
Contr 9) L'Assegno Unico ed Universale per i figli a carico sarà integralmente percepito dalla IG.ra mentre fiscalmente le figlie rimarranno a carico al 50% di ciascun genitore.
Per_ 10) Si precisa che la figlia minore è titolare di un libretto postale sul quale i genitori hanno depositato delle somme utili per il pagamento delle spese dentistiche della stessa poiché la bambina ha una patologia dentale. A tal proposito i genitori, entrambi delegati al prelievo di somme dallo stesso, si impegnano di effettuare prelievi solo ed esclusivamente per far fronte alle spese dentistiche della piccola.
Per_ Per_ 11) Le spese straordinarie per il mantenimento delle figlie e , saranno ripartite fra i genitori in ragione del 50% ciascuno, secondo il protocollo stabilito ed in uso al Tribunale di Modena, conosciuto alle parti e che qui di seguito si riporta . spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure pagina 3 di 5 dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del
Servizio Sanitario Nazionale;
. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax ecc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 (venti) giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. Contr 12) Il IG. corrisponderà alla IG.ra il sopraccitato contributo nell'interesse delle Parte_1
figlie fintanto che le stesse non saranno economicamente indipendenti. 13) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con le figlie con ciascuno di essi. Si impegnano inoltre reciprocamente a tutelare la figura materna e paterna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie.
pagina 4 di 5 14) Le parti si impegnano sin da ora a prestare il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti delle figlie minori.
15) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
16) Le spese legali del presente atto e dell'intera procedura, verranno interamente compensate tra le parti;
ognuno pertanto provvederà al pagamento del proprio Legale.”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], hanno proposto domanda congiunta per la CP_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/03/2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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