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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 06/11/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Verbale sentenza
Dato atto che l'udienza del giorno 6.11.2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele
DA viene tenuta con le modalità della trattazione scritta;
dato atto, infatti, che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalla parte appellante;
pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice
Daniele DA
Rgac n. 816/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del giudice Dott. Daniele DA ha pronunciato dandone lettura la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 816/2024
TRA
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
TE n Roma via di Santa Costanza n. 2, che lo rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso, regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio il
[...] Controparte_1 ro la sentenza del Giudic n. 275/2024 con la quale era stata respinta l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento per euro 2.113,96 per sanzione amministrativa. Deduceva, in particolare: -che con l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento era stata contestata 1) la carenza di legittimazione passiva del in quanto non era mai stato proprietario del veicolo attinto dalla Parte_1 sanzione, 2) la mancata notifica del verbale di accertamento, 3) la mancanza di sottoscrizione dell'ingiunzione; -che il giudice di primo grado aveva erroneamente respinto l'opposizione avendo considerato l'allegato n. 5 della comparsa di costituzione pur essendosi il costituito Controparte_1 tardivamente e quindi rendendo la produzio sentenza era erronea in quanto la produzione del in ordine alla notifica del CP_1 verbale di accertamento non era completa Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: ““Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma integrale della sentenza n. 275/2024 emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia il 26.1.2024 dott. Russo non notificata e in accoglimento dell'appello proposto:
1. annullare l'ingiunzione di pagamento n. 20220625800008343 di euro 2133,96 notificata in data 1.6.2022 e del verbale di accertamento sotteso per tutti i motivi esposti;
2, per l'effetto condannare il in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento delle Controparte_1 trambi i gradi di giudizio, oltre le spese generali (15%) ed oneri accessori da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2.Nessuno si costituiva nel giudizio di appello per il Controparte_1 che rimaneva contumace.
3.La causa, ritenuta di natura documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
4.L'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento è stata introdotta con ricorso secondo il rito lavoro. La sentenza del Giudice di Pace ha applicato il rito lavoro come si evince dal riferimento nell'oggetto ad “opposizione ex art. 7 D. Lgs n. 150/2011 avverso ingiunzione di pagamento” disposizione che prevede l'applicazione del rito. Dunque, sebbene le controversie in materia di opposizione alle ingiunzioni di pagamento ex R.D. n. 639 del 1910 sono regolate dal rito ordinario di cognizione (art. 32 D.Lgs. n. 150 del 2011), in primo grado la causa è stata introdotta con il rito lavoro e decisa con tale rito, pertanto, in ossequio al principio di ultrattività del rito prescelto, ma anche del giudicato, valgono le regole del rito lavoro con riguardo al regime di preclusioni.
5.Secondo l'art. 7 comma 7 del D.Lgs n. 150/2011 “
7. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5”. L'allegato n. 5 della comparsa del Comune di non riguarda gli atti CP_1 dell'accertamento, ma documento che soggi gime di preclusioni istruttorie del rito lavoro.
6.Essendosi costituito il il giorno dell'udienza, il Controparte_1 richiamato documento n sto a fondamento della decisione. A fronte della contestazione con l'opposizione della carenza di legittimazione passiva per il difetto di proprietà del sul mezzo, nonché di Parte_1 produzione di visura a riscontro dell'asse este di proprietario, era onere del dimostrare il fatto costitutivo della pretesa creditoria. CP_1
L'inutilizzabilità del documento allegato al n. 5 della comparsa rende non assolto tale onere.
7.In conclusione, il ricorso in appello va accolto e la sentenza riformata con annullamento dell'ingiunzione di pagamento.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto del DM vigente e del valore della causa e la scarsa complessità della controversia.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado di appello, così provvede:
-ACCOGLIE l'appello, RIFORMA la sentenza di primo grado e Pt_2
l'ingiunzione di pagamento del n. 202206258 Controparte_1 di euro 2.133,96 e del verbale d o;
-CONDANNA il al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite da liquidarsi per il giudizio di Parte_1 uro 758,00 di cui euro 125,00 per spese vive ed euro 633,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. TE Ruggiero dichiaratosi difensore antistatario;
nonché per il giudizio di appello da liquidarsi nella somma di euro 999,00 di cui euro 147,00 per spese vive ed euro 852,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. TE Ruggiero dichiaratosi difensore antistatario.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele DA