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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 22/05/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1215/2020 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale Civile e Penale di Belluno, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
- dott. U. GIACOMELLI Presidente rel.
- dott.ssa C. SANDINI Giudice
- dott. B. MARGIOTTA Giudice
Oggetto: accertamento ha pronunciato la seguente di paternità SENTENZA
nella causa civile promossa con ricorso depositato in data 22.12.2020
da
(c.f. ), nato a [...]
Parte_1 C.F._1
(PD) il 28.10.1964 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Cremasco (c.f.
) del Foro di Treviso, per procura allegata al CodiceFiscale_2
ricorso
ATTORE
nei confronti di
(c.f. ) nata a [...] e CP_1 C.F._3
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Muraro (c.f. ) con C.F._4
studio in Bassano del Grappa, per procura allegata alla memoria di
1 costituzione
CONVENUTA
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: accertamento di paternità
Causa iscritta a ruolo al n. 1215/20 di R.G. e decisa in Camera di
Consiglio sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni dell'attore:
Atteso il riconoscimento della piccola avvenuto il 28.6.2021 con Per_1
attribuzione anche del cognome paterno, accertato e dichiarato quindi che
, nata a [...] il [...], è figlia Parte_2
naturale del sig. Parte_1
- per l'effetto del riconoscimento disporre sulla scorta delle conclusioni della disposta Ctu l'affidamento condiviso della bambina ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della potestà genitoriale e collocazione prevalente della bambina presso la residenza della madre data la sua tenera età, stabilendo il diritto della bambina e del padre di incontrarsi e di vedersi almeno una volta a settimana fuori casa e in casa, realizzando frequenti videochiamate e chiamate, con impegno eventualmente per gli stessi genitori di seguire con un professionista di fiducia un percorso per sostegno e supporto educativo per la gestione e condivisione della genitorialità.
- definire delle precise e concrete modalità di affidamento nei reciproci contesti familiari, per permettere visite della piccola anche nella Per_1
2 casa paterna con apertura delle visite allo stesso nucleo familiare paterno e in particolare alla nonna della piccola e agli zii, zie e cugini. Per_1
- disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre la somma che sarà ritenuta equa e di giustizia dall'Intestata
Autorità e che si suggerisce nella misura di € 350,00 mensili che lo stesso ha iniziato a versare anche per gli arretrati, a decorrere dall'avvenuto riconoscimento.
Spese e compenso di causa rifuse.
Conclusioni della convenuta:
- Posto che è stata riconosciuta come figlia naturale del Parte_2
sig. , disporre l'affidamento condiviso della bambina con Pt_1
residenza presso la madre e diritto del padre di vedere la bambina una volta alla settimana, realizzando videochiamate frequenti;
- Disporsi che la coppia sia presa in carico dai servizi sociali territorialmente competenti, per il necessario percorso di sostegno alla genitorialità, invitando caldamente il sig. , come anche indicato Pt_1
dal suo stesso consulente, ad intraprendere il percorso individuale suggeritogli;
- Disporre che il padre versi alla madre un assegno mensile di mantenimento di importo di euro 500, oltre alle spese straordinarie al
50%, con la refusione come per legge dell'importo dalla nascita;
- Spese e competenze di causa interamente rifuse.
Conclusioni per il Pubblico Ministero: accoglimento della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato di data 22.12.2020, il sig. Parte_1
3 conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Belluno la sig.ra CP_1
e chiedeva preliminarmente di essere autorizzato, in via
[...]
provvisoria ed urgente, ad incontrare la figlia , Parte_2
che non aveva visto dal mese di febbraio 2020, con la previsione delle modalità di incontro ritenute più opportune, al fine di permettere da subito di instaurare la relazione genitoriale con la figlia;
nel merito, in via principale, chiedeva che, in caso di mancata opposizione, con pronuncia parziale in luogo del consenso mancante della madre, fosse accertato e dichiarato che , nata a [...] il [...], è Parte_2
figlia naturale del ricorrente e, di conseguenza, il ricorrente fosse autorizzato al riconoscimento della minore, disponendo che venga aggiunto nell'atto di nascita della figlia il cognome , e per effetto Pt_1
del riconoscimento fosse disposto l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità
genitoriale e collocazione prevalente della minore presso la residenza della madre, stabilendo il diritto della bambina e del padre di incontrarsi e di vedersi con le modalità ritenute più opportune;
chiedeva inoltre che fosse disposto che il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre la somma ritenuta equa e di giustizia.
In via subordinata, in caso di opposizione, previa eventuale nomina di un curatore speciale alla minore, con sentenza pronunciata in luogo del consenso mancante della madre, assunta ogni opportuna informazione e previo eventuale accertamento medico-legale della paternità sulla figlia concepita con la sig.ra , chiedeva che fosse comunque CP_1
accertato e dichiarato che , nata a [...] il Parte_2
4 3.10.2019, è figlia del sig. e, di conseguenza, il ricorrente Parte_1
fosse autorizzato al riconoscimento della minore, disponendo che venga aggiunto nell'atto di nascita della figlia il cognome , e che, a Pt_1
seguito e per l'effetto del riconoscimento, fosse disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale e collocazione prevalente della minore presso la residenza della madre, stabilendo il diritto della bambina e del padre di incontrarsi e di vedersi con le modalità ritenute più opportune;
chiedeva inoltre che fosse disposto che il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre la somma ritenuta equa e di giustizia.
Si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale non si CP_1
opponeva al riconoscimento della figlia da parte del sig. Parte_2
, con l'aggiunta del cognome paterno;
chiedeva fosse disposta Pt_1
consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare l'idoneità genitoriale del sig. , in particolare verificandone il suo passato e il suo attuale Pt_1
rapporto con le tossicodipendenze, con affidamento della figlia Pt_2
alla madre, in via esclusiva, con un calendario di visita definito
[...]
dal consulente tecnico;
chiedeva inoltre che fosse posto a carico del sig.
l'obbligo di versare, con corresponsione degli arretrati sin dalla Pt_1
nascita di , la somma mensile di euro 1000 a Parte_2
titolo di contributo al mantenimento, rivalutabile ai fini ISTAT.
All'esito della prima udienza, svoltasi il 9.6.2021, i Servizi Sociali
del Consultorio Familiare di TR depositavano la loro relazione, ed il giudice disponeva C.T.U. per valutare l'idoneità genitoriale di entrambe
5 le parti ed individuare la più idonea soluzione all'incontro tra padre e figlia.
A seguito delle operazioni peritali, in data 31.1.2023 il C.T.U.
depositava la relazione ed all'udienza del giorno 8.2.2023 il giudice disponeva che il padre potesse vedere la figlia una volta alla Per_1
settimana, il sabato dalle 9 alle 12, con la presenza della madre,
consentendo inoltre contatti mediante videochiamate regolari.
Su richiesta di parte attrice, i consulenti di parte, conformemente alle indicazioni pervenute dal giudice, provvedevano ad organizzare anche l'incontro con la sig.ra madre del ricorrente. Persona_2
All'udienza del giorno 13.12.2023, il giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in premessa, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, termini scaduti il giorno
4.3.2024.
Il Pubblico Ministero formulava le proprie conclusioni in data
14.12.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- A seguito dell'azione di accertamento della paternità proposta dall'attore sig. nei confronti della sig.ra , Parte_1 CP_1
madre della minore , nata a [...] il Parte_2
3.10.2019, la convenuta, costituitasi in giudizio, ha dichiarato di non opporsi al riconoscimento della figlia da parte dell'attore.
Ciò premesso, si deve dare atto che, durante il giudizio, il giorno
28.6.2021 il sig. ha effettuato il riconoscimento della figlia Parte_1
6 con attribuzione anche del cognome paterno. Per_1
Restano quindi da esaminare le ulteriori domande proposte dall'attore.
2.- All'esito della Consulenza tecnica d'ufficio, disposta in corso di causa (v. pg. 29 della relazione del C.T.U. Dott.ssa “il regime Per_3
di affidamento nel quali si riconoscono è quello condiviso con domicilio presso la casa materna”), ed a seguito del riconoscimento, le parti hanno chiesto concordemente che sia previsto l'affidamento condiviso della minore alla responsabilità di entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la residenza della madre, e sia previsto il diritto del padre di incontrare la figlia e di vederla almeno una volta alla settimana e di contattarla regolarmente con videochiamate o chiamate telefoniche,
come previsto nella relazione del C.T.U.
Tale proposta congiunta appare conforme all'interesse preminente della minore. Infatti, la modalità di affidamento condiviso – che costituisce, a seguito della riforma introdotta dalla legge 8.2.2006 n. 54,
un principio generale nei rapporti di famiglia – consiste sostanzialmente nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggior importanza per la prole (v. Cass. 18.6.2008 n. 16593; cfr. Cass. 17.12.2009 n. 26587). In
particolare, nell'affidamento condiviso va individuata un'opportunità per lo sviluppo di una doverosa consapevolezza della funzione genitoriale,
quale responsabilità inderogabile alla quale nessuno dei due coniugi dovrebbe sottrarsi.
Nel caso concreto, il Collegio ritiene quindi opportuno,
7 nell'interesse della figlia, disporre l'affidamento condiviso alla responsabilità di entrambi i genitori – con collocamento prevalente e residenza presso la madre – prevedendo che le decisioni di maggior interesse per la minore siano assunte di comune accordo dai genitori (v.
Cass. 17.12.2009 n. 26587), mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione possano essere adottate dal genitore presso cui la figlia si trova (v. art. 337 ter, 3° comma, c.c.), che provvederà anche al relativo mantenimento ordinario.
Il padre potrà incontrare la figlia e vederla almeno una volta a settimana (al sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00, o la domenica mattina negli stessi orari), e potrà contattarla con regolarità con videochiamate e chiamate telefoniche o altre forme di comunicazione a distanza.
3.- Considerato il perdurare delle difficoltà nei rapporti tra le parti,
appare opportuno incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti
– Consultorio familiare di TR, di assicurare il sostegno alla genitorialità ad entrambe le parti e di monitorare regolarmente la situazione con incontri periodici, secondo le modalità ritenute più idonee,
invitando comunque l'attore – come proposto anche dal suo consulente –
ad intraprendere un percorso individuale di supporto alla gestione e condivisione della genitorialità.
Appare inoltre opportuno assicurare, con l'ausilio dei Servizi
Sociali, il progressivo inserimento della minore anche nel contesto familiare del padre, autorizzando lo svolgimento di visite della figlia nella casa paterna con apertura degli incontri al nucleo familiare paterno,
in particolare alla nonna della minore ed agli zii, zie e cugini.
8 4.- Procedendo all'esame delle questioni di natura economica, si deve innanzitutto ricordare che, in merito al contributo al mantenimento,
l'attore ha riconosciuto l'obbligo di versare la somma mensile di euro 350
per il mantenimento della figlia, mentre la convenuta ha chiesto la determinazione della somma mensile di euro 500.
Ciò premesso, va rilevato che, ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento, è sufficiente tenere conto delle complessive risultanze in ordine alle situazioni patrimoniali e reddituali delle parti,
quali emergono dalla documentazione acquisita, senza la necessità di una rigorosa ricostruzione contabile (v. Cass. 19.3.2002 n. 3974, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 17.6.2009 n. 1408),
non essendo richiesto l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare (v. Cass. 12.1.2017 n. 605, Cass. ord. 20.1.2021 n. 975).
Considerata la differenza nei tempi di permanenza della minore con ciascun genitore, va pertanto confermato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre la somma di euro 400,00, in valori attuali, entro il giorno 5 di ogni mese, con effetto a decorrere dal giorno della nascita della minore (v. Cass. 10.4.2012 n.
5652: “L'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché nell'ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei
9 confronti di entrambi i genitori”; cfr. Cass.
4.11.2010 n. 22506, Cass.
22.7.2014 n. 16657, Cass. ord. 25.5.2022 n. 16916, Cass. ord. 28.3.2023
n. 8762), sino al raggiungimento della piena autosufficienza economica della figlia, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo a decorrere dal 1° luglio 2025.
Le spese straordinarie nell'interesse dalla figlia debbono essere poste a carico di entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno, e restano disciplinate dal Protocollo in vigore nel Tribunale di Belluno.
L'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla convenuta,
con onere, per i genitori, di comunicare entro il 15 gennaio di ogni anno l'ISEE necessario per la compilazione della richiesta.
5.- In considerazione dell'esito complessivo del giudizio,
sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti, mentre gli oneri di C.T.U., separatamente liquidati, vanno posti a carico di entrambe le parti per la metà ciascuna.
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa proposta con ricorso depositato in data
22.12.2020 da nei confronti di così Parte_1 CP_1
provvede:
1) prende atto che in data 28.6.2021 il sig. ha effettuato il Parte_1
riconoscimento della figlia minore , nata a [...] Parte_2
(BL) il 3.10.2019, con attribuzione anche del cognome paterno;
2) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore alla Per_1
responsabilità di entrambi i genitori, con collocamento prevalente e
10 residenza presso la madre, prevedendo che le decisioni di maggior interesse per la minore siano assunte di comune accordo dai genitori,
mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione possano essere adottate dal genitore presso cui la figlia si trova, che provvederà
anche al relativo mantenimento ordinario;
il padre potrà incontrare la figlia e vederla almeno una volta alla settimana (al sabato mattina dalle
9.00 alle 12.00, o la domenica mattina negli stessi orari), e potrà
contattarla con regolarità mediante videochiamate e chiamate telefoniche o altre forme di comunicazione a distanza;
3) incarica i Servizi Sociali - Consultorio familiare di TR di assicurare il sostegno alla genitorialità ad entrambe le parti e di monitorare regolarmente la situazione con incontri periodici, secondo le modalità
ritenute più idonee, invitando l'attore ad intraprendere un percorso individuale di supporto alla gestione e condivisione della genitorialità;
4) dispone che sia assicurato, con l'ausilio dei Servizi Sociali, il progressivo inserimento della minore anche nel contesto familiare del padre, autorizzando lo svolgimento di visite della figlia nella casa paterna con apertura degli incontri al nucleo familiare paterno, in particolare alla nonna della minore ed agli zii, zie e cugini;
5) pone a carico dell'attore l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla convenuta la somma di euro 400,00, in valori attuali,
entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal giorno della nascita della minore, sino al raggiungimento della piena autosufficienza economica della figlia, con rivalutazione annuale in base agli indici
ISTAT dei prezzi al consumo a decorrere dal 1° luglio 2025;
11 6) pone le spese straordinarie nell'interesse della figlia a carico di entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno, come disciplinate dal
Protocollo in vigore nel Tribunale di Belluno;
7) l'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla convenuta, con onere per i genitori di comunicare, entro il 15 gennaio di ogni anno,
l'ISEE necessario per la compilazione della richiesta;
8) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio tra le parti;
9) pone gli oneri di C.T.U., separatamente liquidati, a carico di entrambe le parti per la metà ciascuna.
Così deciso in Belluno, 27.3.2025
IL PRESIDENTE EST.
dott. Umberto Giacomelli
12
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale Civile e Penale di Belluno, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
- dott. U. GIACOMELLI Presidente rel.
- dott.ssa C. SANDINI Giudice
- dott. B. MARGIOTTA Giudice
Oggetto: accertamento ha pronunciato la seguente di paternità SENTENZA
nella causa civile promossa con ricorso depositato in data 22.12.2020
da
(c.f. ), nato a [...]
Parte_1 C.F._1
(PD) il 28.10.1964 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Cremasco (c.f.
) del Foro di Treviso, per procura allegata al CodiceFiscale_2
ricorso
ATTORE
nei confronti di
(c.f. ) nata a [...] e CP_1 C.F._3
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Muraro (c.f. ) con C.F._4
studio in Bassano del Grappa, per procura allegata alla memoria di
1 costituzione
CONVENUTA
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: accertamento di paternità
Causa iscritta a ruolo al n. 1215/20 di R.G. e decisa in Camera di
Consiglio sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni dell'attore:
Atteso il riconoscimento della piccola avvenuto il 28.6.2021 con Per_1
attribuzione anche del cognome paterno, accertato e dichiarato quindi che
, nata a [...] il [...], è figlia Parte_2
naturale del sig. Parte_1
- per l'effetto del riconoscimento disporre sulla scorta delle conclusioni della disposta Ctu l'affidamento condiviso della bambina ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della potestà genitoriale e collocazione prevalente della bambina presso la residenza della madre data la sua tenera età, stabilendo il diritto della bambina e del padre di incontrarsi e di vedersi almeno una volta a settimana fuori casa e in casa, realizzando frequenti videochiamate e chiamate, con impegno eventualmente per gli stessi genitori di seguire con un professionista di fiducia un percorso per sostegno e supporto educativo per la gestione e condivisione della genitorialità.
- definire delle precise e concrete modalità di affidamento nei reciproci contesti familiari, per permettere visite della piccola anche nella Per_1
2 casa paterna con apertura delle visite allo stesso nucleo familiare paterno e in particolare alla nonna della piccola e agli zii, zie e cugini. Per_1
- disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre la somma che sarà ritenuta equa e di giustizia dall'Intestata
Autorità e che si suggerisce nella misura di € 350,00 mensili che lo stesso ha iniziato a versare anche per gli arretrati, a decorrere dall'avvenuto riconoscimento.
Spese e compenso di causa rifuse.
Conclusioni della convenuta:
- Posto che è stata riconosciuta come figlia naturale del Parte_2
sig. , disporre l'affidamento condiviso della bambina con Pt_1
residenza presso la madre e diritto del padre di vedere la bambina una volta alla settimana, realizzando videochiamate frequenti;
- Disporsi che la coppia sia presa in carico dai servizi sociali territorialmente competenti, per il necessario percorso di sostegno alla genitorialità, invitando caldamente il sig. , come anche indicato Pt_1
dal suo stesso consulente, ad intraprendere il percorso individuale suggeritogli;
- Disporre che il padre versi alla madre un assegno mensile di mantenimento di importo di euro 500, oltre alle spese straordinarie al
50%, con la refusione come per legge dell'importo dalla nascita;
- Spese e competenze di causa interamente rifuse.
Conclusioni per il Pubblico Ministero: accoglimento della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato di data 22.12.2020, il sig. Parte_1
3 conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Belluno la sig.ra CP_1
e chiedeva preliminarmente di essere autorizzato, in via
[...]
provvisoria ed urgente, ad incontrare la figlia , Parte_2
che non aveva visto dal mese di febbraio 2020, con la previsione delle modalità di incontro ritenute più opportune, al fine di permettere da subito di instaurare la relazione genitoriale con la figlia;
nel merito, in via principale, chiedeva che, in caso di mancata opposizione, con pronuncia parziale in luogo del consenso mancante della madre, fosse accertato e dichiarato che , nata a [...] il [...], è Parte_2
figlia naturale del ricorrente e, di conseguenza, il ricorrente fosse autorizzato al riconoscimento della minore, disponendo che venga aggiunto nell'atto di nascita della figlia il cognome , e per effetto Pt_1
del riconoscimento fosse disposto l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità
genitoriale e collocazione prevalente della minore presso la residenza della madre, stabilendo il diritto della bambina e del padre di incontrarsi e di vedersi con le modalità ritenute più opportune;
chiedeva inoltre che fosse disposto che il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre la somma ritenuta equa e di giustizia.
In via subordinata, in caso di opposizione, previa eventuale nomina di un curatore speciale alla minore, con sentenza pronunciata in luogo del consenso mancante della madre, assunta ogni opportuna informazione e previo eventuale accertamento medico-legale della paternità sulla figlia concepita con la sig.ra , chiedeva che fosse comunque CP_1
accertato e dichiarato che , nata a [...] il Parte_2
4 3.10.2019, è figlia del sig. e, di conseguenza, il ricorrente Parte_1
fosse autorizzato al riconoscimento della minore, disponendo che venga aggiunto nell'atto di nascita della figlia il cognome , e che, a Pt_1
seguito e per l'effetto del riconoscimento, fosse disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale e collocazione prevalente della minore presso la residenza della madre, stabilendo il diritto della bambina e del padre di incontrarsi e di vedersi con le modalità ritenute più opportune;
chiedeva inoltre che fosse disposto che il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre la somma ritenuta equa e di giustizia.
Si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale non si CP_1
opponeva al riconoscimento della figlia da parte del sig. Parte_2
, con l'aggiunta del cognome paterno;
chiedeva fosse disposta Pt_1
consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare l'idoneità genitoriale del sig. , in particolare verificandone il suo passato e il suo attuale Pt_1
rapporto con le tossicodipendenze, con affidamento della figlia Pt_2
alla madre, in via esclusiva, con un calendario di visita definito
[...]
dal consulente tecnico;
chiedeva inoltre che fosse posto a carico del sig.
l'obbligo di versare, con corresponsione degli arretrati sin dalla Pt_1
nascita di , la somma mensile di euro 1000 a Parte_2
titolo di contributo al mantenimento, rivalutabile ai fini ISTAT.
All'esito della prima udienza, svoltasi il 9.6.2021, i Servizi Sociali
del Consultorio Familiare di TR depositavano la loro relazione, ed il giudice disponeva C.T.U. per valutare l'idoneità genitoriale di entrambe
5 le parti ed individuare la più idonea soluzione all'incontro tra padre e figlia.
A seguito delle operazioni peritali, in data 31.1.2023 il C.T.U.
depositava la relazione ed all'udienza del giorno 8.2.2023 il giudice disponeva che il padre potesse vedere la figlia una volta alla Per_1
settimana, il sabato dalle 9 alle 12, con la presenza della madre,
consentendo inoltre contatti mediante videochiamate regolari.
Su richiesta di parte attrice, i consulenti di parte, conformemente alle indicazioni pervenute dal giudice, provvedevano ad organizzare anche l'incontro con la sig.ra madre del ricorrente. Persona_2
All'udienza del giorno 13.12.2023, il giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in premessa, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, termini scaduti il giorno
4.3.2024.
Il Pubblico Ministero formulava le proprie conclusioni in data
14.12.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- A seguito dell'azione di accertamento della paternità proposta dall'attore sig. nei confronti della sig.ra , Parte_1 CP_1
madre della minore , nata a [...] il Parte_2
3.10.2019, la convenuta, costituitasi in giudizio, ha dichiarato di non opporsi al riconoscimento della figlia da parte dell'attore.
Ciò premesso, si deve dare atto che, durante il giudizio, il giorno
28.6.2021 il sig. ha effettuato il riconoscimento della figlia Parte_1
6 con attribuzione anche del cognome paterno. Per_1
Restano quindi da esaminare le ulteriori domande proposte dall'attore.
2.- All'esito della Consulenza tecnica d'ufficio, disposta in corso di causa (v. pg. 29 della relazione del C.T.U. Dott.ssa “il regime Per_3
di affidamento nel quali si riconoscono è quello condiviso con domicilio presso la casa materna”), ed a seguito del riconoscimento, le parti hanno chiesto concordemente che sia previsto l'affidamento condiviso della minore alla responsabilità di entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la residenza della madre, e sia previsto il diritto del padre di incontrare la figlia e di vederla almeno una volta alla settimana e di contattarla regolarmente con videochiamate o chiamate telefoniche,
come previsto nella relazione del C.T.U.
Tale proposta congiunta appare conforme all'interesse preminente della minore. Infatti, la modalità di affidamento condiviso – che costituisce, a seguito della riforma introdotta dalla legge 8.2.2006 n. 54,
un principio generale nei rapporti di famiglia – consiste sostanzialmente nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggior importanza per la prole (v. Cass. 18.6.2008 n. 16593; cfr. Cass. 17.12.2009 n. 26587). In
particolare, nell'affidamento condiviso va individuata un'opportunità per lo sviluppo di una doverosa consapevolezza della funzione genitoriale,
quale responsabilità inderogabile alla quale nessuno dei due coniugi dovrebbe sottrarsi.
Nel caso concreto, il Collegio ritiene quindi opportuno,
7 nell'interesse della figlia, disporre l'affidamento condiviso alla responsabilità di entrambi i genitori – con collocamento prevalente e residenza presso la madre – prevedendo che le decisioni di maggior interesse per la minore siano assunte di comune accordo dai genitori (v.
Cass. 17.12.2009 n. 26587), mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione possano essere adottate dal genitore presso cui la figlia si trova (v. art. 337 ter, 3° comma, c.c.), che provvederà anche al relativo mantenimento ordinario.
Il padre potrà incontrare la figlia e vederla almeno una volta a settimana (al sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00, o la domenica mattina negli stessi orari), e potrà contattarla con regolarità con videochiamate e chiamate telefoniche o altre forme di comunicazione a distanza.
3.- Considerato il perdurare delle difficoltà nei rapporti tra le parti,
appare opportuno incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti
– Consultorio familiare di TR, di assicurare il sostegno alla genitorialità ad entrambe le parti e di monitorare regolarmente la situazione con incontri periodici, secondo le modalità ritenute più idonee,
invitando comunque l'attore – come proposto anche dal suo consulente –
ad intraprendere un percorso individuale di supporto alla gestione e condivisione della genitorialità.
Appare inoltre opportuno assicurare, con l'ausilio dei Servizi
Sociali, il progressivo inserimento della minore anche nel contesto familiare del padre, autorizzando lo svolgimento di visite della figlia nella casa paterna con apertura degli incontri al nucleo familiare paterno,
in particolare alla nonna della minore ed agli zii, zie e cugini.
8 4.- Procedendo all'esame delle questioni di natura economica, si deve innanzitutto ricordare che, in merito al contributo al mantenimento,
l'attore ha riconosciuto l'obbligo di versare la somma mensile di euro 350
per il mantenimento della figlia, mentre la convenuta ha chiesto la determinazione della somma mensile di euro 500.
Ciò premesso, va rilevato che, ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento, è sufficiente tenere conto delle complessive risultanze in ordine alle situazioni patrimoniali e reddituali delle parti,
quali emergono dalla documentazione acquisita, senza la necessità di una rigorosa ricostruzione contabile (v. Cass. 19.3.2002 n. 3974, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 17.6.2009 n. 1408),
non essendo richiesto l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare (v. Cass. 12.1.2017 n. 605, Cass. ord. 20.1.2021 n. 975).
Considerata la differenza nei tempi di permanenza della minore con ciascun genitore, va pertanto confermato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre la somma di euro 400,00, in valori attuali, entro il giorno 5 di ogni mese, con effetto a decorrere dal giorno della nascita della minore (v. Cass. 10.4.2012 n.
5652: “L'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché nell'ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei
9 confronti di entrambi i genitori”; cfr. Cass.
4.11.2010 n. 22506, Cass.
22.7.2014 n. 16657, Cass. ord. 25.5.2022 n. 16916, Cass. ord. 28.3.2023
n. 8762), sino al raggiungimento della piena autosufficienza economica della figlia, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo a decorrere dal 1° luglio 2025.
Le spese straordinarie nell'interesse dalla figlia debbono essere poste a carico di entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno, e restano disciplinate dal Protocollo in vigore nel Tribunale di Belluno.
L'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla convenuta,
con onere, per i genitori, di comunicare entro il 15 gennaio di ogni anno l'ISEE necessario per la compilazione della richiesta.
5.- In considerazione dell'esito complessivo del giudizio,
sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti, mentre gli oneri di C.T.U., separatamente liquidati, vanno posti a carico di entrambe le parti per la metà ciascuna.
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa proposta con ricorso depositato in data
22.12.2020 da nei confronti di così Parte_1 CP_1
provvede:
1) prende atto che in data 28.6.2021 il sig. ha effettuato il Parte_1
riconoscimento della figlia minore , nata a [...] Parte_2
(BL) il 3.10.2019, con attribuzione anche del cognome paterno;
2) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore alla Per_1
responsabilità di entrambi i genitori, con collocamento prevalente e
10 residenza presso la madre, prevedendo che le decisioni di maggior interesse per la minore siano assunte di comune accordo dai genitori,
mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione possano essere adottate dal genitore presso cui la figlia si trova, che provvederà
anche al relativo mantenimento ordinario;
il padre potrà incontrare la figlia e vederla almeno una volta alla settimana (al sabato mattina dalle
9.00 alle 12.00, o la domenica mattina negli stessi orari), e potrà
contattarla con regolarità mediante videochiamate e chiamate telefoniche o altre forme di comunicazione a distanza;
3) incarica i Servizi Sociali - Consultorio familiare di TR di assicurare il sostegno alla genitorialità ad entrambe le parti e di monitorare regolarmente la situazione con incontri periodici, secondo le modalità
ritenute più idonee, invitando l'attore ad intraprendere un percorso individuale di supporto alla gestione e condivisione della genitorialità;
4) dispone che sia assicurato, con l'ausilio dei Servizi Sociali, il progressivo inserimento della minore anche nel contesto familiare del padre, autorizzando lo svolgimento di visite della figlia nella casa paterna con apertura degli incontri al nucleo familiare paterno, in particolare alla nonna della minore ed agli zii, zie e cugini;
5) pone a carico dell'attore l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla convenuta la somma di euro 400,00, in valori attuali,
entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal giorno della nascita della minore, sino al raggiungimento della piena autosufficienza economica della figlia, con rivalutazione annuale in base agli indici
ISTAT dei prezzi al consumo a decorrere dal 1° luglio 2025;
11 6) pone le spese straordinarie nell'interesse della figlia a carico di entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno, come disciplinate dal
Protocollo in vigore nel Tribunale di Belluno;
7) l'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla convenuta, con onere per i genitori di comunicare, entro il 15 gennaio di ogni anno,
l'ISEE necessario per la compilazione della richiesta;
8) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio tra le parti;
9) pone gli oneri di C.T.U., separatamente liquidati, a carico di entrambe le parti per la metà ciascuna.
Così deciso in Belluno, 27.3.2025
IL PRESIDENTE EST.
dott. Umberto Giacomelli
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