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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/11/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa NA Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 961\2024 RG, vertente
TRA
nella qualità di titolare della ditta individuale Mondo Parquet, con sede Parte_1
in Cava de' Tirreni (Sa), elettivamente domiciliato in Pagani (SA), al Corso Ettore Padovano
n. 44, presso lo studio dell'avv. Giovanni Battista Coppola, che lo rappresenta e difende giusta procura conferita su foglio separato in calce all'atto d'appello;
APPELLANTE
E
1 elettivamente domiciliata in Pagani (SA), alla Via B. Mangino n. 25, Controparte_1
presso lo studio dell'avv. Maurizio Malet, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 304/2024, resa in data 9/2/2024 dal Tribunale di
Nocera Inferiore;
in materia di opposizione a decreto ingiuntivo e appalto;
CONCLUSIONI: come da conclusioni scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
2/10/2025
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 9/9/2024, proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 304/2024 del 9/2/2024 (pubblicata il 9/2/2024, mai notificata)
con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore così provvedeva:
1. Accoglie l'opposizione e per
l'effetto, nei confronti dell'opponente , revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Controparte_1
Rigetta ogni ulteriore domanda;
3. condanna parte opposta al pagamento, in favore di parte
opponente delle spese di lite, che liquida in € 150,00 per spese ed € 3.500,00, oltre Iva e Cpa,
come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione al
difensore dichiaratosi antistatario>come risultante dall'ordinanza di correzione materiale del
29/6/2024.
In effetti, con decreto ingiuntivo n. 1052/2014 reso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data
18\6\2014 (notificato in data 10/7/2014) la in persona del suo Parte_2
titolare ingiungeva ai coniugi e il Parte_1 CP_2 Controparte_1
pagamento di € 18.150,00 (oltre accessori e spese), quale corrispettivo per la fornitura e messa in opera di pavimenti in legno, coma da fattura e documento di trasporto allegati. Il creditore
2 ricorrente, infatti, rappresentava di aver eseguito la posa in opera del parquet in legno fornito presso l'abitazione di e , ma che i committenti, nonostante la Controparte_1 CP_2
reiterata richiesta, non avevano pagato l'opera.
Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione, notificata in data 16\9\2014,
esponendo di non essere debitrice della ditta Controparte_1 Controparte_3
non avendo mai sottoscritto alcun contratto di fornitura, né commissionato
[...]
alla stessa alcun lavoro. L'opponente chiariva, infatti, che la ditta aveva instaurato un rapporto di fornitura con (suo coniuge, in regime di separazione dei beni), come risultante CP_2
dalle cambiali, emesse in pagamento e dallo stesso firmate, nonchè dal preventivo originario a lui intestato. Pertanto, previo disconoscimento del documento di trasporto e di avvenuta consegna ex art. 214 cpc, in ragione della non applicabilità del regime della solidarietà tra i coniugi, chiedeva al giudice adito di accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e, per l'effetto, di dichiarare nullo e/o improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze professionali.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva quale titolare Parte_1
della ditta contestando gli assunti avversi e chiedendo il rigetto Parte_2
dell'opposizione, evidenziando che i lavori di fornitura e messa in opera del parquet erano stati commissionati da entrambi i coniugi, anche se l'appartamento ove venivano realizzati era di proprietà della sola . In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento CP_1
dell'opposizione, il chiedeva la condanna di al pagamento della Pt_1 Controparte_1
somma di € 18.150,00 a titolo di ingiustificato arricchimento, oltre interessi convenzionali di mora dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del giudizio.
Di poi, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del monitorio opposto
(cfr. ordinanza del 15/5/2015) e disposta l'istruttoria orale (cfr. ordinanza del 19/11/2015 e verbale di udienza del 6/7/2016), non potendo procedere all'interrogatorio formale per mancata
3 presentazione della parte opponente, la causa era decisa a seguito di discussione ex art 281
sexies cpc con la sentenza qui gravata.
Invero, il giudice di prime cure, dopo avere spiegato la natura del processo di opposizione, la relativa distribuzione dell'onere probatorio e il grado di efficacia probatoria della fattura in tale giudizio (non in grado di provare l'esistenza del credito), riteneva dimostrato il rapporto dedotto in giudizio, sia pure con il solo , coniuge della , come risultante dal CP_2 CP_1
preventivo, dalla fattura n. 80\13, dalle cambiali emesse a pagamento dell'opera e dalla prova testimoniale. D'altra parte, per il primo giudice il solo rapporto di coniugio non era sufficiente a determinare il regime di solidarietà tra i coniugi. Di conseguenza, accoglieva l'opposizione,
revocando il decreto ingiuntivo opposto e rigettando la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art. 2041, con condanna dell'opposto al pagamento delle spese di lite (cfr.
sentenza n. 304/2024 del 9/2/2024).
Con ordinanza del 29/9/2024, il Tribunale nocerino disponeva la correzione della sentenza
304\2024, precisando che la revoca del decreto ingiuntivo doveva ritenersi limitata alla posizione di unica opponente. Controparte_1
Quindi, con l'impugnazione in esame, quale titolare del Parte_1
l'appellante censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: Parte_2
- Il giudice di prime cure avrebbe errato nel qualificare il rapporto contrattuale come un contratto d'appalto in favore di terzi, difettando una esplicita volontà in capo ai contraenti ex art. 1362 e ss cc sulla cui base ravvisare la sussistenza di una clausola accessoria di deviazione degli effetti;
- Il giudice di primo grado avrebbe errato nel valutare le prove acquisite al processo, dalle quali emergeva non solo l'esecuzione effettiva dei lavori, ma anche la conclusione del contratto con entrambi i coniugi, specie considerando il comportamento processuale della CP_1
e la mancata presentazione della stessa a sostenere l'interrogatorio formale;
4 - Il Tribunale avrebbe, ad ogni modo, basato la propria decisione su documentazione non idonea a valere come prova nel giudizio di cognizione/opposizione (fattura e preventivo)
neanche a livello indiziario, facendo erronea applicazione della normativa in materia di regime patrimoniale tra coniugi.
Pertanto, l'odierno appellante così concludeva: <
1. in via preliminare: rigettare la sollevata
eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte opponente in quanto
totalmente infondata;
nel merito:
2. in via principale: confermare in ogni sua parte il decreto
ingiuntivo emesso nei confronti della sig.ra , in solido con il sig. ; Controparte_1 CP_2
3. in via subordinata: condannare la sig.ra , in solido con il sig. , Controparte_1 CP_2
al pagamento in favore della ditta appellante, della somma di euro 18.150,00#, oltre interessi
al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
4. in ogni caso: con vittoria di spese e competenze
del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario 15% ex D.M. n. 55/14, IVA e CAP, di
cui se ne chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c. per anticipo fattone e condanna di parte
appellata alla restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado>.
In data 6\12\2024 si costituiva contestando ex adverso tutto quanto dedotto Controparte_1
con l'atto d'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese processuali.
Successivamente, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata all'udienza del
2/10/2025 per la rimessione in decisione concedendo alle parti un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Infine, sulle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 2/10/2025, la causa era riservata per la decisione al collegio con provvedimento del 7\10\2025.
Ciò premesso, codesta Corte ritiene che l'appello sia infondato e, pertanto, vada rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
5 A. Qualificazione del rapporto
Con diversi e articolati motivi, che si esaminano congiuntamente per ragioni di logicità e di economia processuale, l'appellante lamentava l'erronea qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, tale per cui l'appellata non poteva essere configurata come terza beneficiaria,
difettando una esplicita volontà in capo ai contraenti ex art. 1362 e ss cc sulla cui base ravvisare la sussistenza di una clausola accessoria di deviazione degli effetti.
Il motivo non è degno di pregio.
In via preliminare, rileva la Corte come l'appellante non abbia colto la ratio sottesa alla decisione di primo grado, atteso che il primo giudice non ha mai parlato di contratto a favore di terzo, se non al solo scopo di escludere la fondatezza della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento “mediato”, ossia nell'ipotesi in cui la “prestazione” sia stata ricevuta dal terzo a titolo gratuito.
Da una attenta lettura della sentenza gravata, anzi, emerge a chiare lettere che il Tribunale ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva della , per non avere il creditore CP_1
opposto dimostrato di aver concluso con la stessa il dedotto contratto di fornitura e posa in opera del parquet, non potendosi tale assunto inferire dal semplice rapporto di coniugio con l'effettivo contraente, . CP_2
Infatti, il bisogno familiare non costituisce un vincolo di destinazione al pari del fondo patrimoniale o del trust ma, una finalità a cui i coniugi devono tendere in ogni momento durante il rapporto di coniugio (cfr. Cass. n. 20139/2013; Cass. n. 10942/2015; Cass., Ordinanza n.
10927/2018). E in questo senso, certamente la realizzazione di una nuova pavimentazione contribuisce a soddisfare un bisogno familiare in quanto contribuisce a realizzare la manutenzione della casa familiare (cfr. Cass. n. 18248 del 26\8\2014). Allo stesso tempo,
tuttavia, l'esistenza di questi doveri interni alla famiglia non si traduce automaticamente in una responsabilità esterna e solidale verso i terzi creditori per i debiti contratti da un solo coniuge ex art. 143 c.c. La Cassazione ha, infatti, più volte escluso che dalla realizzazione dei c.d.
6 bisogni familiari possa derivare un regime di solidarietà tra i coniugi, almeno in via astratta.
Questo significa che l'indagine va condotta sulla base delle peculiarità del caso concreto.
Indagine che, nel caso in esame, ha portato correttamente il Tribunale ad escludere la sussistenza del dedotto rapporto obbligatorio tra il e la , come meglio si Pt_1 CP_1
dirà di seguito.
B. Valutazione delle prove.
Con l'ulteriore motivo, infatti, l'odierno appellante si doleva dell'erronea valutazione delle prove acquisite e degli elementi di fatto. In particolare, lamentava l'utilizzo della fattura e del preventivo quale prova documentale, nonostante l'assenza di qualsiasi valore di prova nel giudizio di opposizione neanche a livello indiziario, nonchè la mancata valorizzazione del contegno processuale dell'odierna appellata ovvero del comportamento concludente assunto dalla medesima nel corso del rapporto obbligatorio: la avrebbe inizialmente CP_1
contestato addirittura che i lavori erano stati eseguiti presso la sua abitazione, benchè i testi riferissero della sua presenza sul “cantiere”, con la conseguenza che la stessa doveva considerarsi parte del rapporto obbligatorio;
la mancata presentazione a rendere il deferito interrogatorio formale.
Il motivo è infondato.
In via preliminare, appare utile precisare che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui
oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto
stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al
momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o
dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr.
fra le tante, Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. nn. 6514/2007, 15702/2004, 15186/2003;
Cass., Ordinanza n. 26801/2019), ragion per cui la documentazione allegata al fascicolo del
7 monitorio (ossia, il preventivo e la fattura) costituiva prova sufficiente ai limitati fini solo dell'emissione del decreto ingiuntivo.
È noto, infatti, che le fatture commerciali hanno valore di prove idonee del credito ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ma tale valore esauriscono la fase monitoria del procedimento giacché nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, in quanto documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano di per sé la piena prova del credito venisse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio (cfr. dall'opposto (cfr. tra le tante, Cass. 03/03/2009 n. 5071; Cass.
11/05/2007 n. 10860; Cass. 17/11/2003 n. 17371; da ultimo, Cass., Ordinanza n. 949 del 2024).
Ciò premesso, nel caso che ci occupa, la non avanzava contestazioni in ordine CP_1
alla prestazione eseguita e, quindi, al credito ingiunto, ma contestava soltanto la propria posizione di soggetto passivo del rapporto. Peraltro, la prova testimoniale dava contezza della dedotta fornitura e posa in opera presso l'abitazione della , mentre la CP_1
documentazione versata in atti consentiva di collegare il contratto de quo solo a , CP_2
marito della . CP_1
Condivide, infatti, la Corte la valutazione della prova come operata dal primo giudice, atteso che la mera presenza della sul cantiere non consente l'assunzione della qualità di CP_1
committente dei lavori e, come tale, di soggetto obbligato al pagamento della prestazione.
D'altra parter, la prova per testi ha rivelato che durante la posa in opera del parquet fosse presente anche il marito (cfr. testi e in verbale di udienza Testimone_1 Testimone_2
del 6/7/2016). Né il fatto di essere proprietaria dell'immobile può costituire di per sé elemento dirimente per fare della la committente obbligata. Il tutto, infine, senza contare il CP_1
pagamento della prestazione mediante l'emissione degli effetti cambiari a firma solo di CP_2
, cui risultavano intestati la prima fattura (n. 80\2013) e il preventivo.
[...]
8 Per inciso, deve ritenersi del tutto neutra la circostanza riferita dalla teste – moglie Tes_3
del e collaboratrice dello stesso presso la ditta – in merito alla Pt_1 Parte_2
presenza in negozio dei due coniugi per visionare il campionario e per discutere sulla possibilità
di intestare il rapporto alla per usufruire di un regime di IVA agevolata: anzi, la CP_1
fattura posta base del monitorio reca l'IVA senza alcuna agevolazione, a dimostrazione che la era rimasta estranea al rapporto in esame. CP_1
In conclusione, per tali argomentazioni l'appello deve essere rigettato.
C. Spese processuali.
Per quanto attiene alle spese di lite, competenze e onorari, seguendo la soccombenza la Corte
dispone che la condanna alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio incomba su parte appellante e le spese siano da liquidarsi, così come in dispositivo, con riduzione in assenza di particolari questioni di fatto e\o di diritto, nonché distrazione in favore dell'avv. Maurizio
Malet per dichiarato anticipo.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nella qualità di titolare della ditta individuale Parte_1
MONDO PARQUET, nei confronti di ogni altra istanza, eccezione e Controparte_1
deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 304\2024, pubblicata in data 9\2\2024 dal Tribunale di Nocera Inferiore;
9 2) CONDANNA l'appellante, al pagamento in favore dell'appellata, Parte_1
delle spese del secondo grado, che liquida nella somma di € 3.000,00 per Controparte_1
compensi professionali della difesa, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge,
con attribuzione in favore dell'avv. Maurizio Malet per dichiarato anticipo;
3) DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. I quater del D.P.R. n.
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta di impugnazione.
Così deciso in Salerno in camera di consiglio in data 18 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa NA Mainenti - - Dott.ssa Maria Balletti-
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