Ordinanza collegiale 19 aprile 2022
Sentenza 6 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 06/12/2022, n. 1925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1925 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/12/2022
N. 01925/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01192/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1192 del 2021, proposto da
Consorzio Calamate, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Francesco Errico e Clara Fumarola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Francesca Traldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per l’accertamento e la declaratoria
- dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Gallipoli relativo alla diffida con istanza di accesso agli atti, inoltrata in nome e per conto del Consorzio dall’Avv. Clara Fumarola, in data 8 febbraio 2021, con cui veniva chiesto di “ fornire indicazioni circa lo stato del procedimento relativo al piano di lottizzazione convenzionata trasmesso dal Consorzio Calamate, già a far data dal 15.09.2017 ” nonché di “ voler fornire informazioni circa lo stato del procedimento relativo all’adeguamento del PRG al PPTR ”; istanza volta, quindi, a ottenere un provvedimento in relazione al piano di lottizzazione;
- dell’obbligo del Comune di Gallipoli di pronunciarsi espressamente in ordine a detta istanza
nonché per la condanna del Comune di Gallipoli a concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine non superiore a trenta giorni e per la nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’A.C. intimata in ipotesi di sua perdurante inerzia oltre il termine che vorrà assegnare Codesto Ecc.mo TAR.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
Vista l’istanza congiunta con la quale i difensori delle parti, all’odierna udienza, rappresentavano il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Consorzio Calamate è stato costituito, con atto per NO BE CI, in data 04.01.2012, con il precipuo scopo, ex art. 2 dello statuto, di attuare il “ piano di lottizzazione delle aree ricadenti nel ‘primo P.P.A. al sub comparto R2A’ del Comune di Gallipoli, attraverso la realizzazione delle urbanizzazioni primarie previste dallo stesso e la cessione da parte dei singoli associati delle aree destinate a standards e a viabilità (in proporzione alle rispettive loro proprietà) così come individuate nel ‘Primo P.P.A. al sub comparto R2A, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 25 marzo 2011, immediatamente esecutiva ”.
Le proprietà ricadenti nel comparto sono sedici; l’adesione al comparto è pari al 98,31%; la superficie è di 100.526,00 mq e il volume totale ammissibile ammonta a 100.526,00 mc.
In data 15 settembre 2017, è stato trasmesso al Comune di Gallipoli istanza per l’adozione di un piano di lottizzazione. In data 05.12.2017, con prot. n. 0059653, è stata inoltrata integrazione documentale.
Stante il silenzio dell’Amministrazione a oltre un anno di distanza dalla trasmissione del piano e degli elaborati integrativi, in data 26.11.2018 il presidente del Consorzio Calamate inoltrava un sollecito per l’istruttoria, acquisito al protocollo con n. 0064097.
Con nota del 29.01.2019, trasmessa telematicamente in pari data, il Comune di Gallipoli indicava il responsabile del procedimento e comunicava l’avvio dell’istruttoria del piano di lottizzazione.
In data 08.03.2019, con nota prot. n. 013545, veniva trasmessa al Consorzio odierno ricorrente la relazione istruttoria con richiesta di chiarimenti e integrazioni, cui faceva seguito la trasmissione di quanto richiesto in data 18.06.2020 con nota prot. n. 0027462.
Poiché nessuna comunicazione è seguita all’inoltro della nuova documentazione, il Consorzio ha formulato formale diffida, con inclusa istanza di accesso agli atti amministrativi, mediante pec del 08.02.2021.
In sostanza, il legale incaricato ha chiesto all’Amministrazione Comunale di voler fornire indicazioni circa lo stato del procedimento relativo al piano di lottizzazione convenzionata trasmesso dal Consorzio già a far data dal 15.09.2017.
Alcun riscontro è pervenuto in ordine alla diffida dell’8 febbraio 2021, né è stato adottato alcun provvedimento relativo al procedimento del piano di lottizzazione convenzionata.
Avverso il silenzio serbato dal Comune di Gallipoli è insorto il ricorrente deducendo: Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 2 L. n. 241/1990. Violazione artt. 3 e 97 Cost. Inosservanza del termine di conclusione del procedimento e silenzio inadempimento dell’amministrazione. Violazione dei principi di buona fede e correttezza. Violazione del principio di non aggravamento. Eccesso di potere.
In data 05.09.2021 si è costituito in giudizio il Comune di Gallipoli per resistere al ricorso, eccependone la inammissibilità, la improcedibilità, la improponibilità e, comunque, la totale infondatezza in fatto ed in diritto.
Con ordinanza collegiale n. 606 del 29.04.2022 questo Tribunale ha ritenuto “ opportuno fissare un termine di sessanta giorni al fine di costituire un tavolo tecnico di confronto tra le parti finalizzato a una sollecita definizione del procedimento de quo; il confronto dialettico tra le parti dovrà essere documentato a mezzo di apposito verbale che sarà oggetto di deposito presso la Segreteria di questo Tribunale ”.
In data 13.06.2022 il Comune di Gallipoli ha depositato il verbale del tavolo tecnico del 18.05.2022.
In data 17.11.2022 è stato depositato dal Comune di Gallipoli il verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 375 del 25.10.2022 con cui è deliberata l’adozione del Piano di Lottizzazione Convenzionato - “Calamate” - Comparto R2AL.L. R.R. N° 56/80 e 20/2001 - presentato dai proprietari costituitisi in Consorzio “Calamate”.
Pertanto, tenuto altresì conto delle dichiarazioni rese in udienza dalle parti, il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono i presupposti di legge (in considerazione della peculiarità della controversia e delle ragioni della decisione) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO