CA
Sentenza 30 luglio 2024
Sentenza 30 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 30/07/2024, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2024 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli presidente relatore dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 83/2021 R.G., posta in decisione con ordinanza 18
marzo 2024 emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14
marzo 2024, e decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Daniela Cultrera, , per procura in calce C.F._2
all'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, deliberata dal competente
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Messina il 29.12.2020;
appellante contro
, c.f. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'avv. Lamberto La Rosa, c.f. , per procura in calce alla C.F._4
comparsa di risposta con nuovo procuratore del 21 febbraio 2024,
appellato Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Barcellona P.G. sentenza
11 novembre 2019, n. 1091, inadempimento contrattuale e danni.
Motivi della decisione
1. Il signor , odierno appellante, con citazione del 17 marzo Parte_1
2008 ha proposto innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. opposizione al
decreto ingiuntivo n. 17/2008 emesso dalla sezione distaccata di Milazzo, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 14.457,96, oltre interessi e spese, in favore del dott. commercialista , a titolo di Controparte_1
compensi professionali per l'attività di consulenza dallo stesso prestata in favore del per la stima di un danno, quantificato dal professionista in € Pt_1
279.100,00 (di cui € 79.100,00 per lucro cessante ed € 200.000,00 per danni morali), quale conseguenza della revoca, subita dall'opponente, del mandato di sub-agente prima conferito dalla “NT Antonino Assicurazioni snc”.
A fondamento dell'opposizione, il ha eccepito l'inadempimento Pt_1
contrattuale del dott. , che, a suo dire, aveva redatto una perizia CP_1
incompleta, inutilizzabile nella instauranda causa contro la mandante, priva di criteri di riferimento e con una evidente supervalutazione dei danni.
Ciò posto, il signor ha chiesto che, previa revoca del titolo monitorio, Pt_1
venisse dichiarata la non dovutezza del suo obbligo al pagamento dei compensi ovvero, tenendo conto della sua riconvenzionale risarcitoria, che il relativo importo fosse compensato con il quantum dovuto dall . CP_1
2. Nella resistenza dell'opposto, il Tribunale, con sentenza 11 novembre
2019, n. 1091,
a) ha “confermato” il decreto ingiuntivo n. 17/2008 limitatamente all'importo dovuto per sorte capitale di € 4.975,93, oltre interessi e spese,
b) ha rigettato la domanda riconvenzionale, in quanto “non supportata da
validi fondamenti probatori”, avendo il giudice istruttore “ritenuto inammissibili le
prove istruttorie così come richieste e a tale provvedimento non ha fatto seguito
alcuna eccezione, rinunciando così parte opponente alla attività istruttoria
richiesta”;
c) ha condannato a pagare all'opposto le spese di lite. Pt_1
A fondamento della decisione, il primo giudice ha affermato che, premessa la non contestazione del conferimento dell'incarico professionale in questione e del pagamento di un acconto di € 250,00, l'onorario andava commisurato,
secondo le tariffe professionali vigenti dei Dottori Commercialisti ex D.P.R. n.
645/1994, riducendo il valore dei danni stimati dal dott. da e CP_1
279.100,00 ad € 79.100,00: ciò per la necessità di escludere la quantificazione di € 200.000,00 del danno morale asseritamente subìto dal Pt_1
“determinato in via equitativa senza alcun svolgimento di attività professionale
da parte del perito”.
3. Avverso tale sentenza il ha proposto appello, affidato a tre motivi Pt_1
di gravame, dei quali due inerenti il merito della questione controversa e l0ultimo relativo alle spese di lite.
4. Con i primi due motivi di appello, che vanno esaminati il signor Pt_1
si duole che il Tribunale non abbia rigettato in toto la domanda del dott.
Andronico, nonostante avesse riconosciuto i vizi dell'elaborato peritale, tanto da averne ridotto in massima parte il quantum ivi accertato, e, quindi, abbia erroneamente liquidato un pur diminuito compenso, che, tuttavia, non era dovuto: infatti, l'attività dell'appellato è risultata “affetta da vizi e difformità tali da
comportarne la radicale inutilizzabilità, così concretizzando l'inadempimento
dell'obbligato e l'esclusione del diritto al relativo preteso compenso”.
L'appellante contesta, in sostanza, che “il Tribunale non è entrato nel merito
dell'attività che il creditore assume di avere svolto, né delle contestazioni svolte
dall'appellante”, omettendo di considerare che il professionista intellettuale deve utilizzare, nello svolgimento della propria attività, una diligenza qualificata,
laddove l'abnormità delle conclusioni dell' ha comportato CP_1
l'impossibilità di utilizzare la perizia per intentare un'azione di risarcimento
contro
NT Antonino Assicurazioni snc.
4.1 - Ancora, l'appellante si duole che il Tribunale abbia rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova, errando nel sostenere che le richieste
istruttorie formulate dall'opponente andassero considerate rinunciate, laddove lo stesso aveva sempre insistito per la relativa ammissione, ed errando comunque nel rigettarle. In ogni caso, aggiunge il , “l'applicazione del Pt_1
principio di probabilità diagnostica avrebbe senz'altro condotto all'accoglimento
totale, e non invece, parziale, dell'opposizione medesima”.
4.2 - Conseguentemente, l'appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza gravata,
1) venga accertato il totale inadempimento del dott. al mandato CP_1
affidatogli,
2) venga dichiarato non sussistente il diritto di credito vantato dall'appellato;
3) in subordine, accogliendo la domanda riconvenzionale, ritenere e dichiarare sussistente in capo al sig. il danno provocato dalla negligente Pt_1 esecuzione della perizia, determinandolo, in via equitativa in misura pari al credito preteso dall' , così operandone la compensazione. CP_1
5. L'appello è infondato sotto entrambi i profili prospettati.
5.1 – Quanto al primo aspetto, non risponde al vero che il Tribunale abbia omesso di valutare nel merito la contestata attività professionale, essendo palese il contrario: invero, la sentenza ha distinto le varie parti dell'elaborato peritale, ritenendo che il dott. non avesse operato diligentemente con CP_1
riguardo alla individuazione e quantificazione del danno “morale” lamentato dal in conseguenza del revoca del mandato di agenzia, così escludendo il Pt_1
relativo compenso;
ha poi ritenuto di confermare, sulla base delle contrapposte prospettazioni e di quanto provato dal creditore opposto, la valenza della parte residua, che atteneva alla quantificazione del danno patrimoniale subìto dal
[...]
per effetto della cessazione della propria attività. Pt_1
5.2 - A fronte di tale motivazione, che a giudizio della Corte è coerente con le emergenze documentali (ed in particolare con il contenuto della consulenza presupposta, in particolare le pagg. 3-9), l'appellante si è limitato ad una generica censura, senza spiegare perché la parte residua della consulenza di parte fosse inutilizzabile o errata (in conclusionale egli continua ad insistere apoditticamente nella “assoluta inadeguatezza della consulenza a costituire
fonte o principio di prova” che “rappresenta, al contrario, prova della mancanza
di buona fede, oltre che di perizia e di diligenza, nell'esecuzione del mandato
conferito”). Non risulta quindi chiarito perché “la responsabilità del
professionista, più che parzialmente acclarata dalla notevolissima riduzione e
limitazione operata dal G.I. con ordinanza mai impugnata e/o contestata ed anzi, confermata con provvedimento conclusivo, ha causato – in modo diretto
ed esclusivo – il totale mancato raggiungimento dello scopo da parte del
committente”. Infatti, nella comparsa di risposta in primo grado il dott. CP_1
aveva esplicitato i criteri utilizzati per quantificare il danno patrimoniale prima indicato, partendo dai redditi di impresa per il triennio 1998 – 2000 e, sulla base di questi, calcolando il mancato reddito del 2001. E non risulta che il Pt_1
abbia controdedotto in maniera specifica a tali deduzioni e, in questa sede di gravame, abbia specificamente contestato l'iter motivazionale del Tribunale,
limitandosi a chiedere una consulenza tecnica d'ufficio per “accertare la
regolarità o meno della perizia di stima del dott. ” (v, memoria del 14 CP_1
novembre 2008) che, per la sua estrema genericità è palesemente inammissibile, come implicitamente deciso dal giudice istruttore, risolvendosi in una consulenza meramente esplorativa.
5.4 – Analoga sorte ha il secondo profilo di censura, che da un lato intercetta la ribadita richiesta istruttoria, come detto inammissibile, dall'altro invoca in maniera ancora generica, l'accoglimento totale dell'opposizione a decreto ingiuntivo, anche in ordine ad un'azione riconvenzionale di danno che è del tutto indimostrata: essa, infatti, non si può basare sull'invocata “applicazione del
principio di probabilità diagnostica”, che presuppone un onere di allegazione
(dei fatti costitutivi del danno preteso e del nesso di causalità con la condotta asseritamente illecita del debitore) e di prova, anche meramente presuntiva, del tutto assente nella fattispecie in esame sin dal primo grado di giudizio, nel quale i. preteso danno è stato ritenuto dall'opponente quasi in re ipsa, per l'asserita mancata utilizzazione della perizia di parte in un giudizio.
5.5 – L'appello va, quindi, rigettato nel merito. 6. A diversa conclusione deve pervenirsi con riferimento alla terza censura,
relativa al regolamento delle spese, deciso dal Tribunale in accoglimento del principio di soccombenza del al pagamento delle stesse in favore Pt_1
dell' . CP_1
Ora è chiaro che proprio il principio ex art. 92 c.p.c., nel testo antecedente alla novella del 2009, applicabile ratione temporis, avrebbe dovuto condurre ad una diversa statuizione: invero, premesso che il era ed è rimasto Pt_1
debitore dell' , tuttavia la esagerata pretesa creditoria di quest'ultimo CP_1
lo ha costretto a rivolgersi all'autorità giudiziaria. E l'accoglimento parziale dell'opposizione, con una drastica riduzione del credito professionale dell'opposto, a pur sempre con il rigetto della riconvenzionale dell'opponente,
integra i gravi motivi che, secondo la norma suddetta, legittimano nel caso di specie una compensazione parziale, nei limiti di metà, dovendosi condannare il a pagare il residuo, liquidato, in base al decisum, in € 1.300,00 per Pt_1
compensi (fase di studio € 200,00, fase introduttiva € 200,00, fase di trattazione
€ 400,00, fase decisoria € 500,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014
7. Quanto al presente grado di appello, l'accoglimento del terzo motivo di gravame legittima la compensazione per due terzi delle spese di lite, dovendosi porre a carico dell il residuo, liquidato ratione valoris in € 1.100,00 CP_1
per compensi (fase di studio € 200,00, fase introduttiva € 200,00, fase di trattazione € 300,00, fase decisoria € 400,00), oltre spese generali al 15 %,
c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Poiché l'appellante risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento andrà fatto a favore dell'erario.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 83/2021 R.G., sull'appello proposto da contro avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
tribunale di Barcellona P.G. 11 novembre 2019, n. 1091:
1. accoglie l'appello nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza impugnata, che conferma nel resto, compensa nei limiti di metà le spese del primo grado, condannando (e per esso Pt_1
l'Erario) a pagare ad il residuo, liquidato in € 1.300,00 per CP_1
compensi, oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva;
2. compensa per due terzi le spese del presente grado, condannando a pagare all'appellante (e, per esso, all'Erario), il residuo, CP_1
liquidato in un terzo del contributo unificato e in € 2.000,00 per compensi,
oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 25 luglio 2024.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli presidente relatore dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 83/2021 R.G., posta in decisione con ordinanza 18
marzo 2024 emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14
marzo 2024, e decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Daniela Cultrera, , per procura in calce C.F._2
all'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, deliberata dal competente
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Messina il 29.12.2020;
appellante contro
, c.f. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'avv. Lamberto La Rosa, c.f. , per procura in calce alla C.F._4
comparsa di risposta con nuovo procuratore del 21 febbraio 2024,
appellato Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Barcellona P.G. sentenza
11 novembre 2019, n. 1091, inadempimento contrattuale e danni.
Motivi della decisione
1. Il signor , odierno appellante, con citazione del 17 marzo Parte_1
2008 ha proposto innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. opposizione al
decreto ingiuntivo n. 17/2008 emesso dalla sezione distaccata di Milazzo, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 14.457,96, oltre interessi e spese, in favore del dott. commercialista , a titolo di Controparte_1
compensi professionali per l'attività di consulenza dallo stesso prestata in favore del per la stima di un danno, quantificato dal professionista in € Pt_1
279.100,00 (di cui € 79.100,00 per lucro cessante ed € 200.000,00 per danni morali), quale conseguenza della revoca, subita dall'opponente, del mandato di sub-agente prima conferito dalla “NT Antonino Assicurazioni snc”.
A fondamento dell'opposizione, il ha eccepito l'inadempimento Pt_1
contrattuale del dott. , che, a suo dire, aveva redatto una perizia CP_1
incompleta, inutilizzabile nella instauranda causa contro la mandante, priva di criteri di riferimento e con una evidente supervalutazione dei danni.
Ciò posto, il signor ha chiesto che, previa revoca del titolo monitorio, Pt_1
venisse dichiarata la non dovutezza del suo obbligo al pagamento dei compensi ovvero, tenendo conto della sua riconvenzionale risarcitoria, che il relativo importo fosse compensato con il quantum dovuto dall . CP_1
2. Nella resistenza dell'opposto, il Tribunale, con sentenza 11 novembre
2019, n. 1091,
a) ha “confermato” il decreto ingiuntivo n. 17/2008 limitatamente all'importo dovuto per sorte capitale di € 4.975,93, oltre interessi e spese,
b) ha rigettato la domanda riconvenzionale, in quanto “non supportata da
validi fondamenti probatori”, avendo il giudice istruttore “ritenuto inammissibili le
prove istruttorie così come richieste e a tale provvedimento non ha fatto seguito
alcuna eccezione, rinunciando così parte opponente alla attività istruttoria
richiesta”;
c) ha condannato a pagare all'opposto le spese di lite. Pt_1
A fondamento della decisione, il primo giudice ha affermato che, premessa la non contestazione del conferimento dell'incarico professionale in questione e del pagamento di un acconto di € 250,00, l'onorario andava commisurato,
secondo le tariffe professionali vigenti dei Dottori Commercialisti ex D.P.R. n.
645/1994, riducendo il valore dei danni stimati dal dott. da e CP_1
279.100,00 ad € 79.100,00: ciò per la necessità di escludere la quantificazione di € 200.000,00 del danno morale asseritamente subìto dal Pt_1
“determinato in via equitativa senza alcun svolgimento di attività professionale
da parte del perito”.
3. Avverso tale sentenza il ha proposto appello, affidato a tre motivi Pt_1
di gravame, dei quali due inerenti il merito della questione controversa e l0ultimo relativo alle spese di lite.
4. Con i primi due motivi di appello, che vanno esaminati il signor Pt_1
si duole che il Tribunale non abbia rigettato in toto la domanda del dott.
Andronico, nonostante avesse riconosciuto i vizi dell'elaborato peritale, tanto da averne ridotto in massima parte il quantum ivi accertato, e, quindi, abbia erroneamente liquidato un pur diminuito compenso, che, tuttavia, non era dovuto: infatti, l'attività dell'appellato è risultata “affetta da vizi e difformità tali da
comportarne la radicale inutilizzabilità, così concretizzando l'inadempimento
dell'obbligato e l'esclusione del diritto al relativo preteso compenso”.
L'appellante contesta, in sostanza, che “il Tribunale non è entrato nel merito
dell'attività che il creditore assume di avere svolto, né delle contestazioni svolte
dall'appellante”, omettendo di considerare che il professionista intellettuale deve utilizzare, nello svolgimento della propria attività, una diligenza qualificata,
laddove l'abnormità delle conclusioni dell' ha comportato CP_1
l'impossibilità di utilizzare la perizia per intentare un'azione di risarcimento
contro
NT Antonino Assicurazioni snc.
4.1 - Ancora, l'appellante si duole che il Tribunale abbia rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova, errando nel sostenere che le richieste
istruttorie formulate dall'opponente andassero considerate rinunciate, laddove lo stesso aveva sempre insistito per la relativa ammissione, ed errando comunque nel rigettarle. In ogni caso, aggiunge il , “l'applicazione del Pt_1
principio di probabilità diagnostica avrebbe senz'altro condotto all'accoglimento
totale, e non invece, parziale, dell'opposizione medesima”.
4.2 - Conseguentemente, l'appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza gravata,
1) venga accertato il totale inadempimento del dott. al mandato CP_1
affidatogli,
2) venga dichiarato non sussistente il diritto di credito vantato dall'appellato;
3) in subordine, accogliendo la domanda riconvenzionale, ritenere e dichiarare sussistente in capo al sig. il danno provocato dalla negligente Pt_1 esecuzione della perizia, determinandolo, in via equitativa in misura pari al credito preteso dall' , così operandone la compensazione. CP_1
5. L'appello è infondato sotto entrambi i profili prospettati.
5.1 – Quanto al primo aspetto, non risponde al vero che il Tribunale abbia omesso di valutare nel merito la contestata attività professionale, essendo palese il contrario: invero, la sentenza ha distinto le varie parti dell'elaborato peritale, ritenendo che il dott. non avesse operato diligentemente con CP_1
riguardo alla individuazione e quantificazione del danno “morale” lamentato dal in conseguenza del revoca del mandato di agenzia, così escludendo il Pt_1
relativo compenso;
ha poi ritenuto di confermare, sulla base delle contrapposte prospettazioni e di quanto provato dal creditore opposto, la valenza della parte residua, che atteneva alla quantificazione del danno patrimoniale subìto dal
[...]
per effetto della cessazione della propria attività. Pt_1
5.2 - A fronte di tale motivazione, che a giudizio della Corte è coerente con le emergenze documentali (ed in particolare con il contenuto della consulenza presupposta, in particolare le pagg. 3-9), l'appellante si è limitato ad una generica censura, senza spiegare perché la parte residua della consulenza di parte fosse inutilizzabile o errata (in conclusionale egli continua ad insistere apoditticamente nella “assoluta inadeguatezza della consulenza a costituire
fonte o principio di prova” che “rappresenta, al contrario, prova della mancanza
di buona fede, oltre che di perizia e di diligenza, nell'esecuzione del mandato
conferito”). Non risulta quindi chiarito perché “la responsabilità del
professionista, più che parzialmente acclarata dalla notevolissima riduzione e
limitazione operata dal G.I. con ordinanza mai impugnata e/o contestata ed anzi, confermata con provvedimento conclusivo, ha causato – in modo diretto
ed esclusivo – il totale mancato raggiungimento dello scopo da parte del
committente”. Infatti, nella comparsa di risposta in primo grado il dott. CP_1
aveva esplicitato i criteri utilizzati per quantificare il danno patrimoniale prima indicato, partendo dai redditi di impresa per il triennio 1998 – 2000 e, sulla base di questi, calcolando il mancato reddito del 2001. E non risulta che il Pt_1
abbia controdedotto in maniera specifica a tali deduzioni e, in questa sede di gravame, abbia specificamente contestato l'iter motivazionale del Tribunale,
limitandosi a chiedere una consulenza tecnica d'ufficio per “accertare la
regolarità o meno della perizia di stima del dott. ” (v, memoria del 14 CP_1
novembre 2008) che, per la sua estrema genericità è palesemente inammissibile, come implicitamente deciso dal giudice istruttore, risolvendosi in una consulenza meramente esplorativa.
5.4 – Analoga sorte ha il secondo profilo di censura, che da un lato intercetta la ribadita richiesta istruttoria, come detto inammissibile, dall'altro invoca in maniera ancora generica, l'accoglimento totale dell'opposizione a decreto ingiuntivo, anche in ordine ad un'azione riconvenzionale di danno che è del tutto indimostrata: essa, infatti, non si può basare sull'invocata “applicazione del
principio di probabilità diagnostica”, che presuppone un onere di allegazione
(dei fatti costitutivi del danno preteso e del nesso di causalità con la condotta asseritamente illecita del debitore) e di prova, anche meramente presuntiva, del tutto assente nella fattispecie in esame sin dal primo grado di giudizio, nel quale i. preteso danno è stato ritenuto dall'opponente quasi in re ipsa, per l'asserita mancata utilizzazione della perizia di parte in un giudizio.
5.5 – L'appello va, quindi, rigettato nel merito. 6. A diversa conclusione deve pervenirsi con riferimento alla terza censura,
relativa al regolamento delle spese, deciso dal Tribunale in accoglimento del principio di soccombenza del al pagamento delle stesse in favore Pt_1
dell' . CP_1
Ora è chiaro che proprio il principio ex art. 92 c.p.c., nel testo antecedente alla novella del 2009, applicabile ratione temporis, avrebbe dovuto condurre ad una diversa statuizione: invero, premesso che il era ed è rimasto Pt_1
debitore dell' , tuttavia la esagerata pretesa creditoria di quest'ultimo CP_1
lo ha costretto a rivolgersi all'autorità giudiziaria. E l'accoglimento parziale dell'opposizione, con una drastica riduzione del credito professionale dell'opposto, a pur sempre con il rigetto della riconvenzionale dell'opponente,
integra i gravi motivi che, secondo la norma suddetta, legittimano nel caso di specie una compensazione parziale, nei limiti di metà, dovendosi condannare il a pagare il residuo, liquidato, in base al decisum, in € 1.300,00 per Pt_1
compensi (fase di studio € 200,00, fase introduttiva € 200,00, fase di trattazione
€ 400,00, fase decisoria € 500,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014
7. Quanto al presente grado di appello, l'accoglimento del terzo motivo di gravame legittima la compensazione per due terzi delle spese di lite, dovendosi porre a carico dell il residuo, liquidato ratione valoris in € 1.100,00 CP_1
per compensi (fase di studio € 200,00, fase introduttiva € 200,00, fase di trattazione € 300,00, fase decisoria € 400,00), oltre spese generali al 15 %,
c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Poiché l'appellante risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento andrà fatto a favore dell'erario.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 83/2021 R.G., sull'appello proposto da contro avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
tribunale di Barcellona P.G. 11 novembre 2019, n. 1091:
1. accoglie l'appello nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza impugnata, che conferma nel resto, compensa nei limiti di metà le spese del primo grado, condannando (e per esso Pt_1
l'Erario) a pagare ad il residuo, liquidato in € 1.300,00 per CP_1
compensi, oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva;
2. compensa per due terzi le spese del presente grado, condannando a pagare all'appellante (e, per esso, all'Erario), il residuo, CP_1
liquidato in un terzo del contributo unificato e in € 2.000,00 per compensi,
oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 25 luglio 2024.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)