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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/06/2025, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 3432/2021
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento in grado di appello iscritto al n.r.g. 3432/2021
promosso da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fiorello Azzolino, Parte_1 C.F._1 giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
P.I. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Clementina Tozzi, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
preso atto che l'udienza del 5.6.2025 fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letto l'art. 127 ter c.p.c.; procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa in grado di appello iscritta al n r.g. 3432/2021
TRA (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fiorello Azzolino, Parte_1 C.F._1 giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
E
P.I. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Clementina Tozzi, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione in appello agiva in giudizio al fine di ottenere la riforma della Parte_1 sentenza n.28/2021 emessa dal Giudice di Pace di Mercato San Severino in data 15.01.2021 nell'ambito del procedimento recante R.G.N. 804/2019, la quale così provvedeva: “Rigetta la domanda;
condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite che liquida in favore della convenuta
Spa, nella qualità, in € 500,00 oltre accessori ex lege”. A sostegno del gravame l'appellante deduceva l'errore nel quale era incorso il Giudice di prime cure per avere il medesimo rigettato la domanda sulla base di un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e documentali, in particolare travisando le dichiarazioni testimoniali rese ed omettendo di valorizzare parte della prova prodotta, in violazione dell'art. 2697 c.c.. Insisteva, dunque, per l'accertamento della esclusiva responsabilità di in qualità di impresa designata ex art. 283, comma 1, lett. a), D.lgs. n. Controparte_1
209/2005 nella causazione del sinistro. Lamentava, infine, ed insisteva nel relativo accoglimento, il mancato espletamento della c.t.u medico legale, ritualmente formulata, per l'accertamento e la quantificazione del danno biologico subìto dall'attrice. Ciò posto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, in totale riforma della impugnata sentenza: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO - accogliere, per i motivi tutti dedotti, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 28/2021 emessa dal
Giudice di Pace di Mercato S. Severino, Giudice Dott. Scannapieco V., nell'ambito del giudizio
N.R.G. 804/2019, depositata in cancelleria in data 15.01.2021, dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura AUDI A1 rimasta sconosciuta;
- condannare la Società
[...]
, quale impresa designata F.G.V.S., al pagamento di tutti i danni cagionati a seguito del CP_1 sinistro verificatosi in data 06 Settembre 2018 alle ore 03.25 circa, e quantificati in € 2.190,91, interessi dalla data del sinistro, e il danno per svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., o della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
- Riformare nel merito quanto statuito con la sentenza appellata;
- Condannare la al pagamento delle spese Controparte_2
e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO - Nel caso in cui l'Ill.mo Giudice di Appello, alla luce delle risultanze del giudizio di primo, ritenga la sussistenza di una corresponsabilità nella causazione del sinistro della SI.ra , Voglia condannare la , al Pt_1 Controparte_3 pagamento delle lesioni in misura concorsuale”.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la quale contestava l'avversa domanda ritenendola priva di fondamento, in fatto e in diritto. In particolare, evidenziava l'assenza di vizi motivatori della decisione impugnata la quale correttamente interpretava la documentazione medica e i verbali di Carabinieri, escludendo l'attendibilità delle testimonianze che indicavano l'intervento di un'ambulanza, non riscontrata né nei verbali né nel certificato di Pronto Soccorso, che attestava invece un arrivo autonomo e tardivo.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare: A)
Voglia l'Ill.mo Giudicante dichiarare inammissibile la documentazione non prodotta in primo grado
e, per l'effetto, escluderla dal fascicolo;
In via principale: B) Voglia l'Ill.mo Giudicante dichiarare inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto l'appello, con conferma della sentenza di primo grado;
C) Vittoria di spese e competenze.”
Celebrata l'udienza cartolare del 18.11.2021, il giudicante, rigettava l'istanza di ammissione di c.t.u.
e rinviava la causa all'udienza del 5.12.2022 per la precisazione delle conclusioni. Disposti taluni differimenti di udienza per esigenze di ruolo, e riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento, veniva calendarizzato per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 5.6.2025.
Tanto premesso e richiamato, in via preliminare l'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, ripetutamente affermato che "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella l. 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice anche se resta escluso - in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado"
(così tra le tante Cass. n. 13535 del 30/05/2018 e n. 7675 del 19/03/2019).
Nel caso di specie l'appello, nel suo complesso, consente l'individuazione delle statuizioni censurate;
quanto al merito lo stesso è infondato e va rigettato per le argomentazioni che seguono.
In primo luogo devesi evidenziare che pur all'esito della istruttoria svolta nel giudizio di prima fase non è possibile riscostruire, con carattere di certezza ed inequivocità, l'esatta dinamica di verificazione del sinistro per come descritta in citazione, né accertare l'esclusiva responsabilità dell'evento dannoso occorso in capo al veicolo rimasto non identificato, in quanto gli esiti istruttori raccolti nell'ambito del giudizio di prime cure (prova testimoniale e prova documentale) risultano contraddittori tra loro.
A ben osservare, i testi escussi di parte attrice riferiscono che il veicolo non identificato viaggiasse a velocità sostenuta, mentre quello condotto dall'attrice a velocità moderata;
nondimeno dal tenore della relazione di incidente stradale redatta dai Carabinieri della Stazione di Mercato San Severino, allegata alla produzione di parte attorea, si dà atto che nelle circostanze di tempo e di luogo di verificazione dell'incidente, sul manto stradale asciutto non venivano rinvenute tracce di frenata interessanti i pneumatici del veicolo A, il quale urtava violentemente il muro posto sul margine destro della carreggiata rompendo il tubo dell'acqua; inoltre, “ il cordolo di cemento posto sul muro si spostava in avanti danneggiando il muro anche sull'estremità opposta”. Ed ancora, sui luoghi di causa non veniva rinvenuta la presenza di persone, estranee al sinistro, in grado di riferire sull'accaduto.
Orbene, sullo sfondo la circostanza per cui in loco non veniva accertata la presenza di testimoni oculari ovvero di soggetti intervenuti a soccorrere l'attrice, - come al contrario emerso in sede di assunzione della prova testimoniale nel corso del giudizio di prime cure (…Dopo l'impatto con il muro, sono scesa dalla mia auto per soccorrere la conducente della Smart…) - è dato implausibile, oltre che contrastante con il tenore della relazione di incidente stradale, quello per cui l'attrice, nel giorno dell'occorso, viaggiasse a velocità moderata, in quanto l'entità dei danni materiali descritti nella relazione predetta, non altrimenti contestata, è incompatibile con un'andatura di marcia moderata.
In secondo luogo, e sotto ulteriore angolo prospettico, è dato sconfessato, peraltro emerso esclusivamente in sede testimoniale, quello per cui subito dopo la verificazione dell'incidente sul luogo teatro del sinistro sopraggiungeva l'autombulanza per condurre l'attrice presso il vicino
Nosocomio; a ben osservare, ed al contrario, dal tenore della relazione di incidente stradale risulta che “ Il referente prestava i primi soccorsi all'infortunata la quale tramite veicolo privato veniva trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale Mercato San Severino.”.
In definitiva, sulla scorta di quanto ut supra evidenziato, non è possibile ritenere che le lesioni personali lamentate dall'attrice, odierna appellante, siano causalmente riconducibili al sinistro verificatosi secondo la dinamica descritta in citazione, né vi è prova che la perdita del controllo del veicolo dalla medesima condotto sia imputabile all'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura rimasta non identificata.
Alla luce delle superiori argomentazioni l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 37/2018, aggiornato, da ultimo, al D.M. 147/2022, ai valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 5.200,00), per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, non celebratasi, tenuto conto della non complessità della vertenza.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 sussistono, altresì, i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, in favore dell'appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore che liquida in euro 852,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre iva e c.p.a. come per legge;
dà atto ex art 13, comma 1 quater DPR 115/2002 che sussistono, altresì, i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Nocera Inferiore,18.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica de Sire
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 3432/2021
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento in grado di appello iscritto al n.r.g. 3432/2021
promosso da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fiorello Azzolino, Parte_1 C.F._1 giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
P.I. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Clementina Tozzi, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
preso atto che l'udienza del 5.6.2025 fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letto l'art. 127 ter c.p.c.; procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa in grado di appello iscritta al n r.g. 3432/2021
TRA (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fiorello Azzolino, Parte_1 C.F._1 giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
E
P.I. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Clementina Tozzi, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione in appello agiva in giudizio al fine di ottenere la riforma della Parte_1 sentenza n.28/2021 emessa dal Giudice di Pace di Mercato San Severino in data 15.01.2021 nell'ambito del procedimento recante R.G.N. 804/2019, la quale così provvedeva: “Rigetta la domanda;
condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite che liquida in favore della convenuta
Spa, nella qualità, in € 500,00 oltre accessori ex lege”. A sostegno del gravame l'appellante deduceva l'errore nel quale era incorso il Giudice di prime cure per avere il medesimo rigettato la domanda sulla base di un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e documentali, in particolare travisando le dichiarazioni testimoniali rese ed omettendo di valorizzare parte della prova prodotta, in violazione dell'art. 2697 c.c.. Insisteva, dunque, per l'accertamento della esclusiva responsabilità di in qualità di impresa designata ex art. 283, comma 1, lett. a), D.lgs. n. Controparte_1
209/2005 nella causazione del sinistro. Lamentava, infine, ed insisteva nel relativo accoglimento, il mancato espletamento della c.t.u medico legale, ritualmente formulata, per l'accertamento e la quantificazione del danno biologico subìto dall'attrice. Ciò posto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, in totale riforma della impugnata sentenza: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO - accogliere, per i motivi tutti dedotti, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 28/2021 emessa dal
Giudice di Pace di Mercato S. Severino, Giudice Dott. Scannapieco V., nell'ambito del giudizio
N.R.G. 804/2019, depositata in cancelleria in data 15.01.2021, dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura AUDI A1 rimasta sconosciuta;
- condannare la Società
[...]
, quale impresa designata F.G.V.S., al pagamento di tutti i danni cagionati a seguito del CP_1 sinistro verificatosi in data 06 Settembre 2018 alle ore 03.25 circa, e quantificati in € 2.190,91, interessi dalla data del sinistro, e il danno per svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., o della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
- Riformare nel merito quanto statuito con la sentenza appellata;
- Condannare la al pagamento delle spese Controparte_2
e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO - Nel caso in cui l'Ill.mo Giudice di Appello, alla luce delle risultanze del giudizio di primo, ritenga la sussistenza di una corresponsabilità nella causazione del sinistro della SI.ra , Voglia condannare la , al Pt_1 Controparte_3 pagamento delle lesioni in misura concorsuale”.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la quale contestava l'avversa domanda ritenendola priva di fondamento, in fatto e in diritto. In particolare, evidenziava l'assenza di vizi motivatori della decisione impugnata la quale correttamente interpretava la documentazione medica e i verbali di Carabinieri, escludendo l'attendibilità delle testimonianze che indicavano l'intervento di un'ambulanza, non riscontrata né nei verbali né nel certificato di Pronto Soccorso, che attestava invece un arrivo autonomo e tardivo.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare: A)
Voglia l'Ill.mo Giudicante dichiarare inammissibile la documentazione non prodotta in primo grado
e, per l'effetto, escluderla dal fascicolo;
In via principale: B) Voglia l'Ill.mo Giudicante dichiarare inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto l'appello, con conferma della sentenza di primo grado;
C) Vittoria di spese e competenze.”
Celebrata l'udienza cartolare del 18.11.2021, il giudicante, rigettava l'istanza di ammissione di c.t.u.
e rinviava la causa all'udienza del 5.12.2022 per la precisazione delle conclusioni. Disposti taluni differimenti di udienza per esigenze di ruolo, e riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento, veniva calendarizzato per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 5.6.2025.
Tanto premesso e richiamato, in via preliminare l'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, ripetutamente affermato che "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella l. 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice anche se resta escluso - in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado"
(così tra le tante Cass. n. 13535 del 30/05/2018 e n. 7675 del 19/03/2019).
Nel caso di specie l'appello, nel suo complesso, consente l'individuazione delle statuizioni censurate;
quanto al merito lo stesso è infondato e va rigettato per le argomentazioni che seguono.
In primo luogo devesi evidenziare che pur all'esito della istruttoria svolta nel giudizio di prima fase non è possibile riscostruire, con carattere di certezza ed inequivocità, l'esatta dinamica di verificazione del sinistro per come descritta in citazione, né accertare l'esclusiva responsabilità dell'evento dannoso occorso in capo al veicolo rimasto non identificato, in quanto gli esiti istruttori raccolti nell'ambito del giudizio di prime cure (prova testimoniale e prova documentale) risultano contraddittori tra loro.
A ben osservare, i testi escussi di parte attrice riferiscono che il veicolo non identificato viaggiasse a velocità sostenuta, mentre quello condotto dall'attrice a velocità moderata;
nondimeno dal tenore della relazione di incidente stradale redatta dai Carabinieri della Stazione di Mercato San Severino, allegata alla produzione di parte attorea, si dà atto che nelle circostanze di tempo e di luogo di verificazione dell'incidente, sul manto stradale asciutto non venivano rinvenute tracce di frenata interessanti i pneumatici del veicolo A, il quale urtava violentemente il muro posto sul margine destro della carreggiata rompendo il tubo dell'acqua; inoltre, “ il cordolo di cemento posto sul muro si spostava in avanti danneggiando il muro anche sull'estremità opposta”. Ed ancora, sui luoghi di causa non veniva rinvenuta la presenza di persone, estranee al sinistro, in grado di riferire sull'accaduto.
Orbene, sullo sfondo la circostanza per cui in loco non veniva accertata la presenza di testimoni oculari ovvero di soggetti intervenuti a soccorrere l'attrice, - come al contrario emerso in sede di assunzione della prova testimoniale nel corso del giudizio di prime cure (…Dopo l'impatto con il muro, sono scesa dalla mia auto per soccorrere la conducente della Smart…) - è dato implausibile, oltre che contrastante con il tenore della relazione di incidente stradale, quello per cui l'attrice, nel giorno dell'occorso, viaggiasse a velocità moderata, in quanto l'entità dei danni materiali descritti nella relazione predetta, non altrimenti contestata, è incompatibile con un'andatura di marcia moderata.
In secondo luogo, e sotto ulteriore angolo prospettico, è dato sconfessato, peraltro emerso esclusivamente in sede testimoniale, quello per cui subito dopo la verificazione dell'incidente sul luogo teatro del sinistro sopraggiungeva l'autombulanza per condurre l'attrice presso il vicino
Nosocomio; a ben osservare, ed al contrario, dal tenore della relazione di incidente stradale risulta che “ Il referente prestava i primi soccorsi all'infortunata la quale tramite veicolo privato veniva trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale Mercato San Severino.”.
In definitiva, sulla scorta di quanto ut supra evidenziato, non è possibile ritenere che le lesioni personali lamentate dall'attrice, odierna appellante, siano causalmente riconducibili al sinistro verificatosi secondo la dinamica descritta in citazione, né vi è prova che la perdita del controllo del veicolo dalla medesima condotto sia imputabile all'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura rimasta non identificata.
Alla luce delle superiori argomentazioni l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 37/2018, aggiornato, da ultimo, al D.M. 147/2022, ai valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 5.200,00), per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, non celebratasi, tenuto conto della non complessità della vertenza.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 sussistono, altresì, i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, in favore dell'appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore che liquida in euro 852,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre iva e c.p.a. come per legge;
dà atto ex art 13, comma 1 quater DPR 115/2002 che sussistono, altresì, i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Nocera Inferiore,18.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica de Sire