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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/07/2025, n. 2262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2262 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Cinzia Mondatore dott.ssa Presidente
Francesca Caputo dott.ssa Giudice
Alessandro Carra dott. Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7574/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Pamela Spedicato, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ciccarese, come da mandato in atti;
Controparte_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 28.5.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La Parte_1 e il CP_1 unitisi in matrimonio in data 4.5.2008, hanno generato due figlie, nate, rispettivamente, in data 12.12.2008 e in data 4.2.2011; la loro separazione è stata omologata dall'Ufficio epigrafato con decreto n. 8188/2023 del 19.6.2023 R.G. n. 8425/2022.
Nell'udienza del 28.5.2025 le parti hanno manifestato la volontà di definire il procedimento sulla base di conclusioni congiunte;
la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione delle parti era stata omologata ed erano già trascorsi sei mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio medesimo, le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le univoche deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, altresì, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro e con la prole, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene, con la precisazione che le indicazioni relative ad affido, collocamento e visita indicate nell'accordo solo con PE riferimento a sull'erroneo indicato presupposto dell'intervenuta maggiore età di PE2 debbano
,
intendersi riferite ad entrambe le figlie, tuttora minorenni, in linea con quanto richiesto da entrambe le parti già in sede di costituzione:
1. La figlia PE1 sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre la quale continuerà ad abitare con le figlie nella casa dei nonni materni, in Copertino (le) alla Via S. Troso n. 17, da considerarsi quale habitat familiare dove le minori sono cresciute ed hanno vissuto sin da piccole, dal momento che il sig. [...] CP_1 Militare, è stato spesso impegnato in Operazioni per Missioni Militari in
Libano (per mesi 6) nel 2008 e 2011, pertanto la madre e le figlie, di tenera età, si trasferivano presso la casa dei nonni materni corredata di n. 2 camerette da letto e dove, a tutt'oggi, le minori hanno i propri effetti personali, con impegno al cambio di residenza.
2. La casa coniugale di Copertino (Le) alla via Firenze s.n.c. di proprietà del sig. [...] CP_1 , rimarrà nella disponibilità del padre. "
3. Il sig. Controparte_1 avrà facoltà di vedere le figlie liberamente, stante l'età delle stesse, purchè il tempo complessivo di stazionamento resti sovrapponibile rispetto a quello in precedenza concordato, ovvero:
- Lunedì e Mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 21.00 (22.00 nel periodo estivo non scolastico) ed il Sabato Mattina dalle ore 9.30 alle ore 16.30 - oltre ai week-ends alternati con pernotto fino alla domenica ore 15.30, sempre salvo diversi accordi tra le parti;
-Le figlie minori trascorreranno le Vacanze Estive con il padre nel rispetto delle convenzioni sopra riportate, salvo che per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, riservati al padre, nel corso del mese di Luglio e Agosto, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno, con diritto di visita della madre per n. 2 volte a settimana nella giornata del Martedì e Giovedì, salvo diversi accordi;
- Periodo Natalizio, le figlie minori trascorreranno le vacanze natalizie nel rispetto delle convenzioni sopra riportate e secondo il principio dell'alternanza nei giorni festivi del 24 e 25 dicembre - 31 dicembre e 1° Gennaio – 5 Gennaio e 6 Gennaio, con facoltà di incontro nei giorni indicati con ciascun genitore per gli auguri e/o lo scambio dei doni.
- Periodo Pasquale: le figlie minori trascorreranno le vacanze scolastiche pasquali per 2 giorni consecutivi con ciascun genitore, comprensivi di un festivo, ad anni alterni.
- Le minori trascorreranno le vacanze scolastiche di Carnevale, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 1° novembre, 8 dicembre con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza, salvo diversi accordi. Al di fuori dei periodi di vacanza come sopra regolamentati, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo di vacanza nonché l'indirizzo di soggiorno se fuori Regione e/o superiore a gg 3, salvo diverso accordo. In ogni caso i coniugi non potranno espatriare portando con sé le minori senza previo consenso dell'altro genitore, impegnandosi sin d'ora a manifestare reciproco consenso per il proprio rilascio e/o rinnovo del passaporto o di carta d'identità valida per l'espatrio.
4.Il sig. Controparte_1 corrisponderà alla sig.ra Parte_1 per il mantenimento delle figlie l'importo di Euro 275,00 (duecentosettantacinque/00) per ciascuna figlia da corrispondersi a mezzo bonifico bancario intestato alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla rinuncia alla quota al 50% dell'AU ad opera della medesima,, che attualmente percepisce l'intero dell'emolumento
L'assegno sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale.
4. Nessun assegno di mantenimento sarà versato in favore della sig.ra Parte_1
5. L'assegno unico previsto ex lege sarà percepito nella misura del 50% da entrambi i genitori
6. Saranno a carico del sig. Controparte_1 le spese straordinarie (ludiche, sportive, ricreative, sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale) preventivamente concordate, ovvero indifferibili, nella misura del 50% delle stesse;
in ogni caso, dette spese saranno regolamentate nel rispetto del Protocollo d'intesa disciplinante subiecta materia ed in vigore presso il Tribunale di Lecce, qui allegato;
7. I coniugi concorderanno congiuntamente tutte le scelte educative dei figli, a titolo esemplificativo la scelta della scuola, scelte ludiche, sportive e ricreative.
8. Spese, competenze e onorari del presente giudizio, interamente compensate.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 4.5.2008 in Copertino (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 5 Parte I Anno 2008, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Lecce, 14.7.2025
Il Giudice relatore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Cinzia Mondatore dott.ssa Presidente
Francesca Caputo dott.ssa Giudice
Alessandro Carra dott. Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7574/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Pamela Spedicato, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ciccarese, come da mandato in atti;
Controparte_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 28.5.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La Parte_1 e il CP_1 unitisi in matrimonio in data 4.5.2008, hanno generato due figlie, nate, rispettivamente, in data 12.12.2008 e in data 4.2.2011; la loro separazione è stata omologata dall'Ufficio epigrafato con decreto n. 8188/2023 del 19.6.2023 R.G. n. 8425/2022.
Nell'udienza del 28.5.2025 le parti hanno manifestato la volontà di definire il procedimento sulla base di conclusioni congiunte;
la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione delle parti era stata omologata ed erano già trascorsi sei mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio medesimo, le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le univoche deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, altresì, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro e con la prole, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene, con la precisazione che le indicazioni relative ad affido, collocamento e visita indicate nell'accordo solo con PE riferimento a sull'erroneo indicato presupposto dell'intervenuta maggiore età di PE2 debbano
,
intendersi riferite ad entrambe le figlie, tuttora minorenni, in linea con quanto richiesto da entrambe le parti già in sede di costituzione:
1. La figlia PE1 sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre la quale continuerà ad abitare con le figlie nella casa dei nonni materni, in Copertino (le) alla Via S. Troso n. 17, da considerarsi quale habitat familiare dove le minori sono cresciute ed hanno vissuto sin da piccole, dal momento che il sig. [...] CP_1 Militare, è stato spesso impegnato in Operazioni per Missioni Militari in
Libano (per mesi 6) nel 2008 e 2011, pertanto la madre e le figlie, di tenera età, si trasferivano presso la casa dei nonni materni corredata di n. 2 camerette da letto e dove, a tutt'oggi, le minori hanno i propri effetti personali, con impegno al cambio di residenza.
2. La casa coniugale di Copertino (Le) alla via Firenze s.n.c. di proprietà del sig. [...] CP_1 , rimarrà nella disponibilità del padre. "
3. Il sig. Controparte_1 avrà facoltà di vedere le figlie liberamente, stante l'età delle stesse, purchè il tempo complessivo di stazionamento resti sovrapponibile rispetto a quello in precedenza concordato, ovvero:
- Lunedì e Mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 21.00 (22.00 nel periodo estivo non scolastico) ed il Sabato Mattina dalle ore 9.30 alle ore 16.30 - oltre ai week-ends alternati con pernotto fino alla domenica ore 15.30, sempre salvo diversi accordi tra le parti;
-Le figlie minori trascorreranno le Vacanze Estive con il padre nel rispetto delle convenzioni sopra riportate, salvo che per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, riservati al padre, nel corso del mese di Luglio e Agosto, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno, con diritto di visita della madre per n. 2 volte a settimana nella giornata del Martedì e Giovedì, salvo diversi accordi;
- Periodo Natalizio, le figlie minori trascorreranno le vacanze natalizie nel rispetto delle convenzioni sopra riportate e secondo il principio dell'alternanza nei giorni festivi del 24 e 25 dicembre - 31 dicembre e 1° Gennaio – 5 Gennaio e 6 Gennaio, con facoltà di incontro nei giorni indicati con ciascun genitore per gli auguri e/o lo scambio dei doni.
- Periodo Pasquale: le figlie minori trascorreranno le vacanze scolastiche pasquali per 2 giorni consecutivi con ciascun genitore, comprensivi di un festivo, ad anni alterni.
- Le minori trascorreranno le vacanze scolastiche di Carnevale, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 1° novembre, 8 dicembre con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza, salvo diversi accordi. Al di fuori dei periodi di vacanza come sopra regolamentati, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo di vacanza nonché l'indirizzo di soggiorno se fuori Regione e/o superiore a gg 3, salvo diverso accordo. In ogni caso i coniugi non potranno espatriare portando con sé le minori senza previo consenso dell'altro genitore, impegnandosi sin d'ora a manifestare reciproco consenso per il proprio rilascio e/o rinnovo del passaporto o di carta d'identità valida per l'espatrio.
4.Il sig. Controparte_1 corrisponderà alla sig.ra Parte_1 per il mantenimento delle figlie l'importo di Euro 275,00 (duecentosettantacinque/00) per ciascuna figlia da corrispondersi a mezzo bonifico bancario intestato alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla rinuncia alla quota al 50% dell'AU ad opera della medesima,, che attualmente percepisce l'intero dell'emolumento
L'assegno sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale.
4. Nessun assegno di mantenimento sarà versato in favore della sig.ra Parte_1
5. L'assegno unico previsto ex lege sarà percepito nella misura del 50% da entrambi i genitori
6. Saranno a carico del sig. Controparte_1 le spese straordinarie (ludiche, sportive, ricreative, sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale) preventivamente concordate, ovvero indifferibili, nella misura del 50% delle stesse;
in ogni caso, dette spese saranno regolamentate nel rispetto del Protocollo d'intesa disciplinante subiecta materia ed in vigore presso il Tribunale di Lecce, qui allegato;
7. I coniugi concorderanno congiuntamente tutte le scelte educative dei figli, a titolo esemplificativo la scelta della scuola, scelte ludiche, sportive e ricreative.
8. Spese, competenze e onorari del presente giudizio, interamente compensate.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 4.5.2008 in Copertino (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 5 Parte I Anno 2008, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Lecce, 14.7.2025
Il Giudice relatore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)