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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/04/2025, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 15575/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE
All'udienza del 14 aprile 2025 alle ore 12:15, innanzi alla dott.ssa Raffaella Finocchiaro, sono comparsi: per l'attore, l'Avv. Spina il quale precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi alle conclusioni formulate in comparsa e nei successivi scritti difensivi con accoglimento della domanda provata nell'an e nel quantum con vittoria di spese e compensi;
per il convenuto, l'Avv. Macrì, la quale precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi alle conclusioni formulate in atti;
per la pratica forense il Dott. . Persona_1 Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 1 di 6 N.R.G. 15575/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, nella causa civile iscritta al r.g.
n. 15575/2021 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1 Per_1 via Etnea688 presso lo studio dell'Avv. Sergio Spina che lo rappresenta e difende per procura in calce alla costituzione di nuovo procuratore;
ATTORE
CONTRO
(c.f ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in , via Umberto, n. 151, presso la Direzione Affari Legali, e rappresentato e difeso Per_1 dall'Avv. Daniela Macrì, per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore;
CONVENUTO
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione notificato in data 2.12.2021, ha convenuto in giudizio Parte_1
il al fine di accertare la responsabilità dello stesso con condanna al risarcimento dei Controparte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal sinistro avvenuto il giorno 30.1.2018, alle ore 9:50 circa, allorquando “alla guida dello scooter Kymco People GT 300, targato EF14037, di sua proprietà...stava percorrendo, nella città di , la via Caronda quando, giunto all'intersezione Per_1
con la via Quieta, svoltava a sinistra in quest'ultima strada ed improvvisamente rovinava a terra, unitamente al motociclo, a causa di un rigonfiamento dell'asfalto...che determinava la perdita di aderenza del ciclomotore...”.
Con comparsa depositata in data 2.2.2022, si è costituito il contestando la domanda Controparte_1
attorea e chiedendone il rigetto per la prevedibilità dell'evento da parte del conducente. In subordine, ha eccepito il concorso di colpa della parte attrice.
L'istruttoria si è articolata nell'escussione di testi di parte attrice e nella CTU medico legale.
Con ordinanza del 26.2.2025, è stata fissata udienza per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. pagina 2 di 6 La domanda attorea è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il convenuto ha contestato la propria responsabilità rilevando che la strada non presentasse i caratteri dell'insidia o pericolosità, eccependo l'esclusiva responsabilità della parte attrice che utilizzando l'ordinaria diligenza avrebbe potuto avvedersi del pericolo, ridurre la velocità ed evitare il sinistro. In subordine, ha eccepito il concorso di colpa.
In diritto si osserva che, “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima” (Cass. 13/03/2018, n. 6034).
Il convenuto è custode del luogo teatro del sinistro, trattandosi di una strada aperta al pubblico CP_1
e destinata alla circolazione.
In ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, in materia di responsabilità ex art. 2051, che rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, è a carico del danneggiato la prova del nesso eziologico tra cosa custodita e danno, mentre è a carico del custode la prova dell'interruzione del nesso causale ad opera del caso fortuito.
In ordine all'operatività dell'art. 1227 c.c., “L'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass., 3, n. 15761 del 29/7/2016; Cass., 3, n. 2480 del
1/2/2018)”.
Ancora, “Una volta accertata l'esistenza d'un nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno, è onere del custode — per sottrarsi alla responsabilità di cui all'art. 2051 c. c. - provare la colpa esclusiva o concorrente del danneggiato (che può desumersi anche dalla agevole evitabilità del pericolo), mentre deve escludersi che la vittima, una volta provato il nesso di causa, per ottenere la condanna del custode debba anche provare la pericolosità della cosa” (Cass.17625/2016).
Il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode è inteso quale evento che “presenti i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno e il rapporto di custodia fra il
pagina 3 di 6 soggetto e la cosa stessa, concretando così gli estremi del caso fortuito” (C. Cass., Sez. VI, 30/9/2014,
n. 20619). Rientra in detta nozione anche la condotta del danneggiato a condizione che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e che quella condotta fosse imprevedibile ed eccezionale.
Infine, l'onere della prova del concorso del fatto colposo del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, secondo i principi generali, grava sul danneggiante.
Ciò premesso, sulla scorta dei superiori principi, all'esito dell'istruttoria svolta, risulta assolto l'onere della prova gravante sul danneggiato.
Risultano debitamente comprovate, sia dall'esame delle fotografie prodotte, sia dalle risultanze della prova per testi, sia dal verbale della Polizia Municipale, sia dalle dichiarazioni rese al pronto soccorso
('Riferito incidente stradale con presenza in strada di cordolo rilevato”) e ai verbalizzanti nell'immediatezza del fatto, le cause del sinistro addebitabili alle condizioni dell'asfalto ed in particolare alla presenza di un rilevante dislivello nell'asfalto lungo la sede stradale percorsa dal motociclo.
Dalle stesse foto prodotte emerge chiaramente la pericolosità insita nella stessa conformazione della strada per la rilevante irregolarità dell'asfalto con netto dislivello nell'asfalto e nel manto stradale che hanno rappresentato verosimilmente un ostacolo nel quale anche un utente della strada accorto e di media diligenza potrebbe incolpevolmente imbattersi. Conferma di ciò emerge dalla segnalazione della stessa Polizia Municipale in merito alla necessità di un intervento manutentivo di livellamento dell'asfalto.
Non vi è poi alcun elemento dal quale desumere quanto sostenuto dal convenuto, ossia che il CP_1
conducente del motociclo procedesse in curva a velocità elevata, come sostenuto in comparsa, o che abbia tenuto una condotta negligente alla guida del mezzo. Invero, le lesioni contenute derivanti al conducente e i danni riportati dal mezzo fanno invero propendere per una velocità non elevata alla guida del motociclo.
Per tali circostanze, deve escludersi la configurabilità nella specie di un concorso di colpa in capo alla parte danneggiata, in assenza di elementi probatori a comprova di quanto sostenuto dal CP_1
Di converso, deve ritenersi assolto l'onere della prova gravante sulla danneggiata in ordine all'esistenza dell'evento di danno e del nesso causale tra bene ed evento di danno. Conferma di ciò emerge altresì dalle risultanze della CTU medico legale che, sulla scorta della documentazione agli atti e dell'esame svolto, ha confermato la compatibilità tra sinistro e postumi residuati sotto il profilo del nesso di causalità.
pagina 4 di 6 Deve pertanto ritenersi comprovata la responsabilità esclusiva in capo al convenuto, con CP_1
esclusione del concorso di colpa della parte danneggiata.
Dal sinistro sono derivati postumi dei quali la parte attrice ha chiesto il ristoro.
In ordine ai danni conseguenza derivanti dal sinistro, la parte attrice ha assolto l'onere probatorio sulla medesima gravante in punto di allegazione e prova dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti, producendo la documentazione sanitaria e il verbale di pronto soccorso comprovanti gli esiti del sinistro, come confermati anche dai testi escussi.
Gli esiti invalidanti sono stati altresì riconosciuti dal CTU medico legale, seppur in misura ridotta rispetto a quanto richiesto dalla parte attrice a titolo di danno biologico permanente (2% in luogo del
5% richiesto).
Il CTU, con considerazioni analiticamente motivate e supportate da un'analisi medico-legale sulla persona dell'infortunato, dopo avere accertato la compatibilità delle lesioni “ossia trauma della spalla sn e della caviglia sn” con l'evento, ha concluso che le lesioni hanno determinato un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 20 ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20, con postumi permanenti, a titolo di danno biologico permanente, valutabili nella misura del 2%. Ha poi ritenuto congrue le spese documentate (vedi ricevuta N. 87 del 27.9.2018 relativa a esame ecografico). Nessuna parte ha presentato osservazioni alla CTU medico-legale.
Pertanto, in applicazione delle vigenti tabelle redatte dal Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età della parte attrice al tempo del fatto (39), il danno non patrimoniale va quantificato come segue:
€2.398,00 a titolo di invalidità permanente in misura del 2%;
€2875,00, di cui €1.725,00 per 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 75% ed €1.150,00 per 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%.
L'attrice ha altresì chiesto il risarcimento del danno morale in maniera generica e in assenza di puntuale allegazione. Al riguardo, non si ritiene raggiunta la prova, dovendosi escludere ogni automatismo o riconoscimento di danni in re ipsa.
Sull'importo complessivo pari ad €5.273,00, che devalutato alla data del sinistro ammonta ad
€4.419,95, vanno poi riconosciuti gli interessi compensativi conteggiati sulla somma via via rivalutata, anno per anno, per un totale di €5.796,05, comprensivo di interessi e rivalutazione, oltre ulteriori interessi legali dalla sentenza.
Vanno altresì riconosciute le spese mediche sostenute dall'attrice pari ad €152,00 (vedi fattura agli atti).
pagina 5 di 6 Vanno poi riconosciuti, stante la non contestazione sul punto di fronte alla puntuale allegazione di parte attrice, i danni al motociclo pari ad €835,70, oltre interessi legali dalla domanda, pari al costo degli interventi necessari per rimuovere i danni cagionati allo scooter Kymco People GT300, targato
EF14037 al paravento, al parafango anteriore, allo scudo anteriore, alla pedana inferiore sinistra ed alla fiancata posteriore sinistra, al pedalino (vedi fotografie e preventivo agli atti). Non risultano invece debitamente comprovati gli ulteriori danni richiesti (occhiali da sole) in assenza di evidenze circa la proprietà degli stessi, lo stato pregresso degli occhiali e i danni lamentati (atteso che la foto risulta poco chiara).
Va conseguentemente disposta la condanna del convenuto al pagamento, in favore della parte attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di €5.796,05, oltre interessi legali dalla sentenza e a titolo di risarcimento del danno patrimoniale dell'importo di €987,70, oltre interessi legali dalla domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/14 e succ. modif., avuto riguardo al valore della controversia sulla scorta del criterio decisum, tenuto conto dell'attività processuale e difensiva in concreto svolta (minimi per la fase decisoria). Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa;
accerta la responsabilità del per il sinistro avvenuto in data 30.1.2018 meglio Controparte_1
descritto in parte motiva e per l'effetto lo condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di €5.796,05, oltre interessi
[...]
legali dalla sentenza e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di €987,70, oltre interessi legali dalla domanda;
condanna il al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in €4.227,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico del soccombente.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 14/04/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE
All'udienza del 14 aprile 2025 alle ore 12:15, innanzi alla dott.ssa Raffaella Finocchiaro, sono comparsi: per l'attore, l'Avv. Spina il quale precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi alle conclusioni formulate in comparsa e nei successivi scritti difensivi con accoglimento della domanda provata nell'an e nel quantum con vittoria di spese e compensi;
per il convenuto, l'Avv. Macrì, la quale precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi alle conclusioni formulate in atti;
per la pratica forense il Dott. . Persona_1 Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 1 di 6 N.R.G. 15575/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, nella causa civile iscritta al r.g.
n. 15575/2021 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1 Per_1 via Etnea688 presso lo studio dell'Avv. Sergio Spina che lo rappresenta e difende per procura in calce alla costituzione di nuovo procuratore;
ATTORE
CONTRO
(c.f ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in , via Umberto, n. 151, presso la Direzione Affari Legali, e rappresentato e difeso Per_1 dall'Avv. Daniela Macrì, per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore;
CONVENUTO
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione notificato in data 2.12.2021, ha convenuto in giudizio Parte_1
il al fine di accertare la responsabilità dello stesso con condanna al risarcimento dei Controparte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal sinistro avvenuto il giorno 30.1.2018, alle ore 9:50 circa, allorquando “alla guida dello scooter Kymco People GT 300, targato EF14037, di sua proprietà...stava percorrendo, nella città di , la via Caronda quando, giunto all'intersezione Per_1
con la via Quieta, svoltava a sinistra in quest'ultima strada ed improvvisamente rovinava a terra, unitamente al motociclo, a causa di un rigonfiamento dell'asfalto...che determinava la perdita di aderenza del ciclomotore...”.
Con comparsa depositata in data 2.2.2022, si è costituito il contestando la domanda Controparte_1
attorea e chiedendone il rigetto per la prevedibilità dell'evento da parte del conducente. In subordine, ha eccepito il concorso di colpa della parte attrice.
L'istruttoria si è articolata nell'escussione di testi di parte attrice e nella CTU medico legale.
Con ordinanza del 26.2.2025, è stata fissata udienza per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. pagina 2 di 6 La domanda attorea è fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il convenuto ha contestato la propria responsabilità rilevando che la strada non presentasse i caratteri dell'insidia o pericolosità, eccependo l'esclusiva responsabilità della parte attrice che utilizzando l'ordinaria diligenza avrebbe potuto avvedersi del pericolo, ridurre la velocità ed evitare il sinistro. In subordine, ha eccepito il concorso di colpa.
In diritto si osserva che, “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima” (Cass. 13/03/2018, n. 6034).
Il convenuto è custode del luogo teatro del sinistro, trattandosi di una strada aperta al pubblico CP_1
e destinata alla circolazione.
In ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, in materia di responsabilità ex art. 2051, che rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, è a carico del danneggiato la prova del nesso eziologico tra cosa custodita e danno, mentre è a carico del custode la prova dell'interruzione del nesso causale ad opera del caso fortuito.
In ordine all'operatività dell'art. 1227 c.c., “L'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass., 3, n. 15761 del 29/7/2016; Cass., 3, n. 2480 del
1/2/2018)”.
Ancora, “Una volta accertata l'esistenza d'un nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno, è onere del custode — per sottrarsi alla responsabilità di cui all'art. 2051 c. c. - provare la colpa esclusiva o concorrente del danneggiato (che può desumersi anche dalla agevole evitabilità del pericolo), mentre deve escludersi che la vittima, una volta provato il nesso di causa, per ottenere la condanna del custode debba anche provare la pericolosità della cosa” (Cass.17625/2016).
Il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode è inteso quale evento che “presenti i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno e il rapporto di custodia fra il
pagina 3 di 6 soggetto e la cosa stessa, concretando così gli estremi del caso fortuito” (C. Cass., Sez. VI, 30/9/2014,
n. 20619). Rientra in detta nozione anche la condotta del danneggiato a condizione che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e che quella condotta fosse imprevedibile ed eccezionale.
Infine, l'onere della prova del concorso del fatto colposo del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, secondo i principi generali, grava sul danneggiante.
Ciò premesso, sulla scorta dei superiori principi, all'esito dell'istruttoria svolta, risulta assolto l'onere della prova gravante sul danneggiato.
Risultano debitamente comprovate, sia dall'esame delle fotografie prodotte, sia dalle risultanze della prova per testi, sia dal verbale della Polizia Municipale, sia dalle dichiarazioni rese al pronto soccorso
('Riferito incidente stradale con presenza in strada di cordolo rilevato”) e ai verbalizzanti nell'immediatezza del fatto, le cause del sinistro addebitabili alle condizioni dell'asfalto ed in particolare alla presenza di un rilevante dislivello nell'asfalto lungo la sede stradale percorsa dal motociclo.
Dalle stesse foto prodotte emerge chiaramente la pericolosità insita nella stessa conformazione della strada per la rilevante irregolarità dell'asfalto con netto dislivello nell'asfalto e nel manto stradale che hanno rappresentato verosimilmente un ostacolo nel quale anche un utente della strada accorto e di media diligenza potrebbe incolpevolmente imbattersi. Conferma di ciò emerge dalla segnalazione della stessa Polizia Municipale in merito alla necessità di un intervento manutentivo di livellamento dell'asfalto.
Non vi è poi alcun elemento dal quale desumere quanto sostenuto dal convenuto, ossia che il CP_1
conducente del motociclo procedesse in curva a velocità elevata, come sostenuto in comparsa, o che abbia tenuto una condotta negligente alla guida del mezzo. Invero, le lesioni contenute derivanti al conducente e i danni riportati dal mezzo fanno invero propendere per una velocità non elevata alla guida del motociclo.
Per tali circostanze, deve escludersi la configurabilità nella specie di un concorso di colpa in capo alla parte danneggiata, in assenza di elementi probatori a comprova di quanto sostenuto dal CP_1
Di converso, deve ritenersi assolto l'onere della prova gravante sulla danneggiata in ordine all'esistenza dell'evento di danno e del nesso causale tra bene ed evento di danno. Conferma di ciò emerge altresì dalle risultanze della CTU medico legale che, sulla scorta della documentazione agli atti e dell'esame svolto, ha confermato la compatibilità tra sinistro e postumi residuati sotto il profilo del nesso di causalità.
pagina 4 di 6 Deve pertanto ritenersi comprovata la responsabilità esclusiva in capo al convenuto, con CP_1
esclusione del concorso di colpa della parte danneggiata.
Dal sinistro sono derivati postumi dei quali la parte attrice ha chiesto il ristoro.
In ordine ai danni conseguenza derivanti dal sinistro, la parte attrice ha assolto l'onere probatorio sulla medesima gravante in punto di allegazione e prova dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti, producendo la documentazione sanitaria e il verbale di pronto soccorso comprovanti gli esiti del sinistro, come confermati anche dai testi escussi.
Gli esiti invalidanti sono stati altresì riconosciuti dal CTU medico legale, seppur in misura ridotta rispetto a quanto richiesto dalla parte attrice a titolo di danno biologico permanente (2% in luogo del
5% richiesto).
Il CTU, con considerazioni analiticamente motivate e supportate da un'analisi medico-legale sulla persona dell'infortunato, dopo avere accertato la compatibilità delle lesioni “ossia trauma della spalla sn e della caviglia sn” con l'evento, ha concluso che le lesioni hanno determinato un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 20 ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20, con postumi permanenti, a titolo di danno biologico permanente, valutabili nella misura del 2%. Ha poi ritenuto congrue le spese documentate (vedi ricevuta N. 87 del 27.9.2018 relativa a esame ecografico). Nessuna parte ha presentato osservazioni alla CTU medico-legale.
Pertanto, in applicazione delle vigenti tabelle redatte dal Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età della parte attrice al tempo del fatto (39), il danno non patrimoniale va quantificato come segue:
€2.398,00 a titolo di invalidità permanente in misura del 2%;
€2875,00, di cui €1.725,00 per 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 75% ed €1.150,00 per 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%.
L'attrice ha altresì chiesto il risarcimento del danno morale in maniera generica e in assenza di puntuale allegazione. Al riguardo, non si ritiene raggiunta la prova, dovendosi escludere ogni automatismo o riconoscimento di danni in re ipsa.
Sull'importo complessivo pari ad €5.273,00, che devalutato alla data del sinistro ammonta ad
€4.419,95, vanno poi riconosciuti gli interessi compensativi conteggiati sulla somma via via rivalutata, anno per anno, per un totale di €5.796,05, comprensivo di interessi e rivalutazione, oltre ulteriori interessi legali dalla sentenza.
Vanno altresì riconosciute le spese mediche sostenute dall'attrice pari ad €152,00 (vedi fattura agli atti).
pagina 5 di 6 Vanno poi riconosciuti, stante la non contestazione sul punto di fronte alla puntuale allegazione di parte attrice, i danni al motociclo pari ad €835,70, oltre interessi legali dalla domanda, pari al costo degli interventi necessari per rimuovere i danni cagionati allo scooter Kymco People GT300, targato
EF14037 al paravento, al parafango anteriore, allo scudo anteriore, alla pedana inferiore sinistra ed alla fiancata posteriore sinistra, al pedalino (vedi fotografie e preventivo agli atti). Non risultano invece debitamente comprovati gli ulteriori danni richiesti (occhiali da sole) in assenza di evidenze circa la proprietà degli stessi, lo stato pregresso degli occhiali e i danni lamentati (atteso che la foto risulta poco chiara).
Va conseguentemente disposta la condanna del convenuto al pagamento, in favore della parte attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di €5.796,05, oltre interessi legali dalla sentenza e a titolo di risarcimento del danno patrimoniale dell'importo di €987,70, oltre interessi legali dalla domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/14 e succ. modif., avuto riguardo al valore della controversia sulla scorta del criterio decisum, tenuto conto dell'attività processuale e difensiva in concreto svolta (minimi per la fase decisoria). Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa;
accerta la responsabilità del per il sinistro avvenuto in data 30.1.2018 meglio Controparte_1
descritto in parte motiva e per l'effetto lo condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di €5.796,05, oltre interessi
[...]
legali dalla sentenza e, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di €987,70, oltre interessi legali dalla domanda;
condanna il al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in €4.227,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico del soccombente.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 14/04/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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