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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/07/2025, n. 2492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2492 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. IT CO ET Presidente dott. NR RI OL Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9 luglio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2024/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Sergio Massimo Mancusi Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Ivanoe Ciocca CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 204/2024 del Tribunale del lavoro di Tivoli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 2 febbraio 2022 adiva il Tribunale di Tivoli Parte_1 in funzione di giudice del lavoro esponendo di essere stata riconosciuta invalida ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984 a seguito di procedimento di omologa svolto davanti allo stesso Tribunale;
che tuttavia l' aveva negato la prestazione in esame CP_1 adducendo un preteso difetto del requisito contributivo;
che il ricorso amministrativo proposto era restato senza esito.
Deducendo di possedere sia il requisito sanitario, sia quelli socio-economici, concludeva richiedendo di “ACCERTARE documentalmente il suo diritto all'assegno ordinario di
Pag. 1 di 6 invalidità (Art.1 L. 222/84) a decorrere dalla data della domanda amministrativa del
17/2/2017, così come riconosciuto dal Decreto di Omologa Rg n. 4857/2017 del
7/12/2018, e dunque dal 1/3/2017, quale primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, o con decorrenza di Giustizia;
-
CONDANNARE l' in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei maturati e maturandi dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla data della domanda amministrativa del
17/2/2017, così come riconosciuto dal Decreto di Omologa Rg n. 4857/2017 del
7/12/2018, e dunque dal 1/3/2017, quale primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, o con decorrenza di Giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge 222/84 e successive modifiche, oltre gli interessi legali su ciascuna rata dalle rispettive scadenze al saldo, ed accessori”; vinte le spese di lite con distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza CP_1 del ricorso e chiedendone il rigetto. Ribadiva in particolare l'insussistenza del requisito contributivo in quanto nel quinquennio antecedente alla domanda risultavano sole 43 settimane contributive in luogo delle 156 richieste dalla legge per via dell'abbattimento delle registrazioni operato, in quanto la contribuzione settimanale risultava inferiore al minimo, come disposto dall'art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983 (recte, del d.l. n.
463/1983, convertito con la legge n. 638/1983).
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 204/2024, depositata il 1° febbraio 2024, che respingeva il ricorso ritenendo legittimo il rigetto espresso dall' alla luce del disposto dell'art. 7 del d.l. n. 463/1983, anche condannando la CP_1 ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Con atto depositato il 19 luglio 2024 la proponeva tempestivo appello avverso Parte_1 la pronuncia.
A sostegno, deduceva che dalla lettura dell'estratto contributivo, nello spazio della colonna “contributi utili pensione” denominato “di diritto”, risultavano ben 249 contributi settimanali, superiori al limite di legge, non dovendosi considerare, come erroneamente fatto dall' e dal primo giudice, l'ulteriore spazio denominato “di CP_1 calcolo”, siccome utile solo per la determinazione concreta della prestazione.
Diversamente opinando, come erroneamente fatto dal Tribunale, una lavoratrice a tempo
Pag. 2 di 6 parziale non potrebbe mai raggiungere il numero sufficiente di contributi settimanali, ciò che costituirebbe un'evidente violazione del principio di uguaglianza.
Si doleva, inoltre, della mancata applicazione del principio pro-rata temporis fissato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia in caso di lavoro con orario ridotto e fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, senza considerare quanto disposto dall'art. 7, comma
1, del d.lgs n. 81/2015 in tema di divieto di discriminazione del lavoratore a tempo parziale.
Richiamava, infine, giurisprudenza che valorizza il possesso del requisito contributivo generico, vale a dire di 5 anni nel corso dell'intera vita lavorativa, invocandone l'applicazione.
Concludeva richiedendo di “ACCERTARE documentalmente il suo diritto all'assegno ordinario di invalidità (Art. 1 L. 222/84) a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 17/2/2017, così come riconosciuto dal Decreto di Omologa Rg n.
4857/2017 del 7/12/2018, e dunque dal 1/3/2017, quale primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, o con decorrenza di Giustizia;
-CONDANNARE l' in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei maturati e maturandi dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla data della domanda amministrativa del
17/2/2017, così come riconosciuto dal Decreto di Omologa Rg n. 4857/2017 del
7/12/2018, e dunque dal 1/3/2017, quale primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, o con decorrenza di Giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge 222/84 e successive modifiche”; con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e loro distrazione.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' richiedendo il rigetto CP_1 delle doglianze altrui e la conferma della sentenza gravata.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto forza delle ragioni che si illustrano qui di seguito.
Pag. 3 di 6 Per la risoluzione delle questioni sottoposte alla valutazione della Corte occorre richiamare innanzitutto il disposto dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 463/1983, convertito con la legge n. 638/1983.
Tale disposizione prevede che “Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche
a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato”.
Dunque, la norma in esame prevede che il numero dei contributi da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno ai fini pensionistici sia pari a quello delle settimane dell'anno retribuite (oppure riconosciute in caso di accredito figurativo) purché tali settimane siano state retribuite in misura non inferiore al 30% (poi aumentata al 40%) del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato.
Orbene, la Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che “in tema di anzianità contributiva utile per il conseguimento di prestazioni previdenziali da parte di lavoratori part-time, il tenore letterale del d.l. n. 338 del 1989, art. 1, comma 4 (conv. con L. n. 389 del 1989), e la sua riproposizione in termini immutati nel D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 9, escludono, con la puntuale indicazione che l'ambito disciplinato attiene alla
“retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo per i contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale”, la possibile estensione, in via interpretativa, del meccanismo adeguativo ivi previsto all'ipotesi, del tutto diversa e disciplinata dal D.L. n. 463 del 1983, art. 7 (conv. con L. n. 638 del 1983), del sistema di calcolo dell'anzianità contributiva utile per il conseguimento del diritto alla prestazione previdenziale nel settore del lavoro a tempo parziale, la cui legittimità costituzionale è stata valutata positivamente da Corte Cost. n. 36 del 2012 sul rilievo che non è configurabile un criterio di calcolo costituzionalmente obbligato dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale” (v. in termini Cass. n. 9039/2012;
Cass. n. 10526/2018).
Pag. 4 di 6 Si è inoltre precisato, sempre con riferimento ai lavoratori part-time, che la questione del minimale contributivo (e in generale quella del numero dei contributi settimanali da accreditare ai dipendenti) è questione distinta dall'anzianità previdenziale tout court e dunque dalla relativa durata, anche ai fini previdenziali, dell'attività lavorativa, che peraltro il nostro ordinamento svincola in più occasioni dall'effettiva prestazione lavorativa ed anche dalla misura dei contributi versati (Cass. n. 23948/2015; Cass. n.
8565/2016).
A venire in rilievo, infatti, non è già la questione relativa al numero dei contributi da accreditare al lavoratore in regime di part-time, ma la possibilità che essi, quale che ne sia l'ammontare determinato ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 463/1983, siano riproporzionati sull'intero anno cui si riferiscono, ancorché siano stati versati in relazione a prestazioni lavorative eseguite in una frazione di esso.
Dunque, la contribuzione ridotta, propria del lavoro part-time, incide piuttosto sulla misura della pensione e non sulla durata del rapporto, come stabilito anche dalla Corte di giustizia.
Occorre altresì rilevare come la Corte costituzionale con sentenza n. 36/2012 ha osservato che la norma di cui al citato art. 7 si applica a tutti i lavoratori dipendenti, senza alcuna distinzione, prevedendo un'unica soglia minima retributiva per l'accesso all'indennità di natura previdenziale tanto per i lavoratori a tempo pieno quanto per quelli a tempo parziale.
Il sistema di accredito dei contributi allo scopo di ottenere le prestazioni previdenziali a carico dell' secondo la Corte costituzionale, non è vincolato da parametri CP_1 costituzionali. Inoltre, proprio la circostanza che tale sistema sia identico tanto per i lavoratori a tempo pieno quanto per quelli part-time esclude la configurabilità di qualsiasi discriminazione.
Ed invero la previsione della soglia minima retributiva prescinde totalmente dalla natura a tempo parziale o a tempo pieno del rapporto di lavoro, ben potendo verificarsi il caso che tale soglia sia superata da un lavoratore part-time e non lo sia invece da uno assunto a tempo pieno.
Nel caso di specie non è dubbio che l'appellante non abbia raggiunto la contribuzione minima richiesta dal sistema con la conseguenza che i periodi lavorati non integrano il
Pag. 5 di 6 requisito contributivo di legge, non potendosi per quanto sopra ravvisare alcuna discriminazione a suo carico.
Ne consegue il rigetto dell'appello, con la conferma della sentenza impugnata.
Alla luce della complessità e sostanziale novità delle questioni oggetto del giudizio, le spese del grado possono essere compensate.
Nondimeno, si deve dare atto che per parte appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 19 luglio 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Tivoli n.
204/2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- compensa le spese del grado di giudizio;
- dà atto che per parte appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NR RI OL IT CO ET
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. IT CO ET Presidente dott. NR RI OL Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9 luglio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2024/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Sergio Massimo Mancusi Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Ivanoe Ciocca CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 204/2024 del Tribunale del lavoro di Tivoli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 2 febbraio 2022 adiva il Tribunale di Tivoli Parte_1 in funzione di giudice del lavoro esponendo di essere stata riconosciuta invalida ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984 a seguito di procedimento di omologa svolto davanti allo stesso Tribunale;
che tuttavia l' aveva negato la prestazione in esame CP_1 adducendo un preteso difetto del requisito contributivo;
che il ricorso amministrativo proposto era restato senza esito.
Deducendo di possedere sia il requisito sanitario, sia quelli socio-economici, concludeva richiedendo di “ACCERTARE documentalmente il suo diritto all'assegno ordinario di
Pag. 1 di 6 invalidità (Art.1 L. 222/84) a decorrere dalla data della domanda amministrativa del
17/2/2017, così come riconosciuto dal Decreto di Omologa Rg n. 4857/2017 del
7/12/2018, e dunque dal 1/3/2017, quale primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, o con decorrenza di Giustizia;
-
CONDANNARE l' in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei maturati e maturandi dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla data della domanda amministrativa del
17/2/2017, così come riconosciuto dal Decreto di Omologa Rg n. 4857/2017 del
7/12/2018, e dunque dal 1/3/2017, quale primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, o con decorrenza di Giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge 222/84 e successive modifiche, oltre gli interessi legali su ciascuna rata dalle rispettive scadenze al saldo, ed accessori”; vinte le spese di lite con distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza CP_1 del ricorso e chiedendone il rigetto. Ribadiva in particolare l'insussistenza del requisito contributivo in quanto nel quinquennio antecedente alla domanda risultavano sole 43 settimane contributive in luogo delle 156 richieste dalla legge per via dell'abbattimento delle registrazioni operato, in quanto la contribuzione settimanale risultava inferiore al minimo, come disposto dall'art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983 (recte, del d.l. n.
463/1983, convertito con la legge n. 638/1983).
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 204/2024, depositata il 1° febbraio 2024, che respingeva il ricorso ritenendo legittimo il rigetto espresso dall' alla luce del disposto dell'art. 7 del d.l. n. 463/1983, anche condannando la CP_1 ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Con atto depositato il 19 luglio 2024 la proponeva tempestivo appello avverso Parte_1 la pronuncia.
A sostegno, deduceva che dalla lettura dell'estratto contributivo, nello spazio della colonna “contributi utili pensione” denominato “di diritto”, risultavano ben 249 contributi settimanali, superiori al limite di legge, non dovendosi considerare, come erroneamente fatto dall' e dal primo giudice, l'ulteriore spazio denominato “di CP_1 calcolo”, siccome utile solo per la determinazione concreta della prestazione.
Diversamente opinando, come erroneamente fatto dal Tribunale, una lavoratrice a tempo
Pag. 2 di 6 parziale non potrebbe mai raggiungere il numero sufficiente di contributi settimanali, ciò che costituirebbe un'evidente violazione del principio di uguaglianza.
Si doleva, inoltre, della mancata applicazione del principio pro-rata temporis fissato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia in caso di lavoro con orario ridotto e fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, senza considerare quanto disposto dall'art. 7, comma
1, del d.lgs n. 81/2015 in tema di divieto di discriminazione del lavoratore a tempo parziale.
Richiamava, infine, giurisprudenza che valorizza il possesso del requisito contributivo generico, vale a dire di 5 anni nel corso dell'intera vita lavorativa, invocandone l'applicazione.
Concludeva richiedendo di “ACCERTARE documentalmente il suo diritto all'assegno ordinario di invalidità (Art. 1 L. 222/84) a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 17/2/2017, così come riconosciuto dal Decreto di Omologa Rg n.
4857/2017 del 7/12/2018, e dunque dal 1/3/2017, quale primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, o con decorrenza di Giustizia;
-CONDANNARE l' in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei maturati e maturandi dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla data della domanda amministrativa del
17/2/2017, così come riconosciuto dal Decreto di Omologa Rg n. 4857/2017 del
7/12/2018, e dunque dal 1/3/2017, quale primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, o con decorrenza di Giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge 222/84 e successive modifiche”; con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e loro distrazione.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' richiedendo il rigetto CP_1 delle doglianze altrui e la conferma della sentenza gravata.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto forza delle ragioni che si illustrano qui di seguito.
Pag. 3 di 6 Per la risoluzione delle questioni sottoposte alla valutazione della Corte occorre richiamare innanzitutto il disposto dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 463/1983, convertito con la legge n. 638/1983.
Tale disposizione prevede che “Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche
a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato”.
Dunque, la norma in esame prevede che il numero dei contributi da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno ai fini pensionistici sia pari a quello delle settimane dell'anno retribuite (oppure riconosciute in caso di accredito figurativo) purché tali settimane siano state retribuite in misura non inferiore al 30% (poi aumentata al 40%) del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato.
Orbene, la Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che “in tema di anzianità contributiva utile per il conseguimento di prestazioni previdenziali da parte di lavoratori part-time, il tenore letterale del d.l. n. 338 del 1989, art. 1, comma 4 (conv. con L. n. 389 del 1989), e la sua riproposizione in termini immutati nel D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 9, escludono, con la puntuale indicazione che l'ambito disciplinato attiene alla
“retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo per i contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale”, la possibile estensione, in via interpretativa, del meccanismo adeguativo ivi previsto all'ipotesi, del tutto diversa e disciplinata dal D.L. n. 463 del 1983, art. 7 (conv. con L. n. 638 del 1983), del sistema di calcolo dell'anzianità contributiva utile per il conseguimento del diritto alla prestazione previdenziale nel settore del lavoro a tempo parziale, la cui legittimità costituzionale è stata valutata positivamente da Corte Cost. n. 36 del 2012 sul rilievo che non è configurabile un criterio di calcolo costituzionalmente obbligato dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale” (v. in termini Cass. n. 9039/2012;
Cass. n. 10526/2018).
Pag. 4 di 6 Si è inoltre precisato, sempre con riferimento ai lavoratori part-time, che la questione del minimale contributivo (e in generale quella del numero dei contributi settimanali da accreditare ai dipendenti) è questione distinta dall'anzianità previdenziale tout court e dunque dalla relativa durata, anche ai fini previdenziali, dell'attività lavorativa, che peraltro il nostro ordinamento svincola in più occasioni dall'effettiva prestazione lavorativa ed anche dalla misura dei contributi versati (Cass. n. 23948/2015; Cass. n.
8565/2016).
A venire in rilievo, infatti, non è già la questione relativa al numero dei contributi da accreditare al lavoratore in regime di part-time, ma la possibilità che essi, quale che ne sia l'ammontare determinato ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 463/1983, siano riproporzionati sull'intero anno cui si riferiscono, ancorché siano stati versati in relazione a prestazioni lavorative eseguite in una frazione di esso.
Dunque, la contribuzione ridotta, propria del lavoro part-time, incide piuttosto sulla misura della pensione e non sulla durata del rapporto, come stabilito anche dalla Corte di giustizia.
Occorre altresì rilevare come la Corte costituzionale con sentenza n. 36/2012 ha osservato che la norma di cui al citato art. 7 si applica a tutti i lavoratori dipendenti, senza alcuna distinzione, prevedendo un'unica soglia minima retributiva per l'accesso all'indennità di natura previdenziale tanto per i lavoratori a tempo pieno quanto per quelli a tempo parziale.
Il sistema di accredito dei contributi allo scopo di ottenere le prestazioni previdenziali a carico dell' secondo la Corte costituzionale, non è vincolato da parametri CP_1 costituzionali. Inoltre, proprio la circostanza che tale sistema sia identico tanto per i lavoratori a tempo pieno quanto per quelli part-time esclude la configurabilità di qualsiasi discriminazione.
Ed invero la previsione della soglia minima retributiva prescinde totalmente dalla natura a tempo parziale o a tempo pieno del rapporto di lavoro, ben potendo verificarsi il caso che tale soglia sia superata da un lavoratore part-time e non lo sia invece da uno assunto a tempo pieno.
Nel caso di specie non è dubbio che l'appellante non abbia raggiunto la contribuzione minima richiesta dal sistema con la conseguenza che i periodi lavorati non integrano il
Pag. 5 di 6 requisito contributivo di legge, non potendosi per quanto sopra ravvisare alcuna discriminazione a suo carico.
Ne consegue il rigetto dell'appello, con la conferma della sentenza impugnata.
Alla luce della complessità e sostanziale novità delle questioni oggetto del giudizio, le spese del grado possono essere compensate.
Nondimeno, si deve dare atto che per parte appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 19 luglio 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Tivoli n.
204/2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- compensa le spese del grado di giudizio;
- dà atto che per parte appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NR RI OL IT CO ET
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