TAR Trieste, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 35
TAR
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge-eccesso di potere - Difetto di motivazione - in riferimento agli artt. 3, 21-octies l. 241 del 1990, 9, comma 1, lett. f), l. n. 91 del 1992 con riferimento al requisito reddituale

    Il Tribunale ha ritenuto che la sufficienza reddituale sia un requisito preliminare di ammissibilità dell'istanza. Ha accertato che i redditi della ricorrente, a partire dall'anno 2019, sono stati inferiori al limite minimo stabilito dalla normativa vigente per il suo nucleo familiare, anche considerando la cessazione dell'attività lavorativa nel 2024 e la percezione di soli emolumenti assistenziali. Inoltre, il coniuge non ha presentato dichiarazioni dei redditi successive al 2020 e la figlia minore non è mai stata iscritta nello stato di famiglia dei genitori in Italia. Pertanto, il provvedimento di inammissibilità è stato ritenuto legittimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trieste, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 35
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
    Numero : 35
    Data del deposito : 6 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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