Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00035/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00205/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 205 del 2025, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristian Buttazzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Udine, in persona del Prefetto pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
del decreto -OMISSIS- emanato dal Prefetto della Provincia di Udine, con cui è stata dichiarata inammissibile l’istanza della ricorrente tesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Udine;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa LA SI e uditi per la ricorrente l’avv. Cristian Buttazzoni e per il Ministero/Prefettura intimati l’Avvocato distrettuale dello Stato Marco Meloni come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 18 aprile 2025 e depositato il successivo 29 aprile 2025, la signora -OMISSIS- ha chiesto a questo Tribunale Amministrativo Regionale l’annullamento del provvedimento in epigrafe compiutamente indicato, con cui il Prefetto di Udine della provincia di Udine ha dichiarato inammissibile la sua istanza, tesa alla concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f), della l. n. 91/92, in ragione della ritenuta mancanza del requisito di adeguatezza reddituale ovvero di mezzi idonei a consentirle la duratura autosufficienza economica e il soddisfacimento degli obblighi di solidarietà.
1.1. Ne assume, invero, l’illegittimità sulla scorta di un unico motivo di diritto, così rubricato “Violazione di legge-eccesso di potere - Difetto di motivazione - in riferimento agli artt. 3, 21-octies l. 241 del 1990, 9, comma 1, lett. f), l. n. 91 del 1992 con riferimento al requisito reddituale”, con cui lamenta, in estrema sintesi, la violazione di legge e il difetto di istruttoria.
2. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Udine, costituiti, con memoria ex art. 73 c.p.a. hanno controdedotto alle avverse censure a difesa della legittimità del provvedimento adottato dal Prefetto e concluso per la reiezione del ricorso.
3. L’affare è stato chiamato e discusso, come da sintesi a verbale, all’udienza pubblica del 27 gennaio 2026. Indi, è stato introitato per la decisione.
4. Va, in primo luogo, dato atto della competenza di questo Tribunale Amministrativo Regionale a decidere in merito alla domanda della ricorrente, atteso che il provvedimento gravato è riferibile alla fase preliminare del procedimento previsto dal d.P.R. n. 362 del 18 aprile 1994, “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana”, condotta dalla Prefettura territorialmente competente con effetti diretti limitati al solo ambito territoriale, in cui ha, per l’appunto, sede questo Tribunale (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, ordinanza collegiale 13 luglio 2021, n. 13).
5. Ciò premesso, il Collegio ritiene che il provvedimento opposto sia immune dai vizi denunciati dalla ricorrente.
6. La sufficienza reddituale costituisce, invero, uno dei requisiti preliminari di ammissibilità dell’istanza volta alla concessione della cittadinanza italiana (vedasi TAR FVG, sez. I, n. 113/2024; n. 242/2021), il cui accertamento precede necessariamente, sotto il profilo logico e temporale, ogni valutazione circa il comportamento e l’integrazione del richiedente.
6.1. In giurisprudenza è stato, infatti, sin da epoca più risalente affermato che “la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9 l. 5 febbraio 1992 n. 91, presuppone anche l'accertamento del possesso di adeguate risorse, in capo al richiedente o al suo nucleo familiare” (T.a.r. Emilia-Romagna, sez. I, 18 giugno 2004, n. 1364).
7. Nel caso di specie, è stato evidenziato nella motivazione del provvedimento gravato che “a seguito degli accertamenti esperiti dal portale dell’Agenzia delle Entrate risulta che l’interessata dall’anno 2019 non è in possesso di redditi assoggettabili ad IRPEF sufficienti per il mantenimento del nucleo familiare dichiarato”, con la precisazione che “si tiene conto del reddito imponibile netto (rigo LM36 della dichiarazione dei redditi)” e che “la capacità reddituale è considerata nel triennio antecedente la domanda e deve essere stabile e costante sino al momento del giuramento”.
7.1. Dalla documentazione versata in atti dal Ministero intimato emerge, in particolare, che la ricorrente – che nella domanda presentata nell’anno 2020 aveva dichiarato che la sua famiglia anagrafica era, in quel momento, composta da lei e dal marito, nonché dichiarato il possesso dei seguenti redditi imponibili IRPEF riferiti alle annualità precedenti alla domanda: € 14.665 per l’anno 2016, € 11.565 per l’anno 2017 ed € 15.710 per l’anno 2018 - a partire dall’anno 2019 è risultata in possesso di un reddito imponibile IRPEF, necessario al mantenimento del suo nucleo familiare (richiedente e coniuge), inferiore al limite minimo di € 11.362,05, fissato dalla normativa vigente per un nucleo come il suo, con coniuge a carico (vedasi art. 3 del d.l 25 novembre 1989 n. 382, convertito con modificazioni dalla legge 25 gennaio 1990 n. 8).
7.1.1. Segnatamente, il reddito imponibile della medesima è risultato essere:
- nell’anno 2019 di € 7.709,00;
- nell’anno 2020 di € 7.548,00;
- nell’anno 2021 di € 9.738,00;
- nell’anno 2022 di € 7.391,00;
- nell’anno 2023 di € 7.799,00.
7.1.2. In tal senso, collimano, invero, i dati tratti dalla Prefettura mediante la consultazione del portale dell’Agenzia delle Entrate Siatel Punto Fisco 2.0 con l’esito della verifica effettuata dall’Agenzia delle Entrate (all. 2 – fascicolo doc. Ministero), all’uopo interpellata.
8. Il Ministero e la Prefettura hanno, peraltro, rappresentato nella memoria difensiva dimessa che al momento dell’emanazione del provvedimento avversato non erano disponibili dati reddituali riguardanti la ricorrente su Puntofisco con riferimento all’anno 2024, ma che, a seguito della presentazione del ricorso ora oggetto di scrutinio, la Prefettura ha esperito ulteriori verifiche istruttorie, accertando, sempre dalla consultazione del portale dell’Agenzia delle Entrate, che la ricorrente “in data 11/12/2024 ha cessato la propria attività dalla quale derivava i propri, seppur insufficienti, redditi, e nell’anno 2024 ha percepito unicamente degli emolumenti di natura assistenziale da parte dell’INPS, circostanza confermata anche dallo stesso Istituto di previdenza” ovvero l’assegno unico universale in seguito alla nascita della figlia -OMISSIS- (nata il [...]).
8.1. Un tanto risulta avvalorato dalla documentazione dimessa dal Ministero sub all. 8 e 9.
9. Dal controllo esperito su Puntofisco dalla Prefettura, risulta, altresì, che il coniuge della ricorrente non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi successivamente all’anno 2020 (all. 11 – fascicolo doc. cit.), motivo per cui la Questura di Udine ha notificato al medesimo un preavviso di revoca del permesso di soggiorno posseduto (all. 10 – fascicolo doc. cit.).
9.1. Sicché la medesima non può nemmeno giovarsi di eventuali redditi del coniuge.
10. Non è, infine, neutra nemmeno la circostanza – su cui ha richiamato l’attenzione la difesa erariale nella presente sede giurisdizionale – che la figlia minore dell’odierna ricorrente “non è mai stata iscritta nello stato di famiglia dei genitori e, quindi, non è mai stata residente in Italia ma unicamente in Turchia paese in cui è nata, come dichiarato alla Questura di Udine dal marito della ricorrente (cfr. all. 10)”.
11. L’inammissibilità dell’istanza decretata dal Prefetto sfugge, in definitiva, alle censure della ricorrente, risultando, per converso, condivisibili le controdeduzioni difensive del Ministero e della Prefettura intimati.
11.1. Il Prefetto, rilevata l’inadeguatezza reddituale dell’interessata rispetto alla soglia assunta a riferimento in caso di coniuge a carico, pari a € 11.362,05, ha, infatti, legittimamente dichiarato inammissibile l’istanza della medesima.
12. In definitiva, il ricorso è, come detto, infondato e va respinto.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore del Ministero/Prefettura intimati nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero/Prefettura intimati, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle sue generalità e di quelle di altri familiari eventualmente indicati.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
LA SI, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA SI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.