Articolo 65 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 64Articolo 66
Versione
20 settembre 1975
Art. 65.
L' articolo 186 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 186 - Obblighi gravanti sui beni della comunione. - I beni della comunione rispondono:
a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;
b) di tutti i carichi dell'amministrazione;
c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia;
d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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