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Articolo 11 della Legge 20 marzo 1964, n. 162
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Legge 20 marzo 1964, n. 162
Articolo 11 della Legge 20 marzo 1964, n. 162
Versione
11 aprile 1964
Art. 11.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 11 aprile 1964
Vedi fonte istituzionale
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