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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/04/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1472 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1472 /2024 RG Lav. promossa da:
con l'avv. Di Fazio Parte_1
ricorrente contro
, con i dott.ri Morbioli e La Grotteria Controparte_1
resistente
- il ricorrente è iscritto nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2024/2027;
- nella domanda di aggiornamento egli aveva indicato, tra l'altro, di aver prestato servizio militare dal 10.12.1997 al 08.10.1998 (doc. 3 allegato al ricorso). In relazione a tale servizio gli è stato riconosciuto un punteggio che, in ottemperanza alle previsioni del D.M. n. 89/2024, limita il riconoscimento del servizio prestato anteriormente alla nomina all'attribuzione di 0,6 punti per ogni anno di servizio militare;
- ritenendo che il DM n. 89/2024 realizzi una giustificata discriminazione di coloro che hanno svolto il servizio militare anteriormente o al di fuori del rapporto di lavoro alle dipendenze
Cont del rispetto a coloro che l'hanno svolto in pendenza del rapporto di lavoro egli domanda l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento per intero del servizio militare prestato antecedentemente alla propria nomina, valorizzando altresì il conseguimento del titolo di studio utile all'inserimento in graduatoria in epoca antecedente alla prestazione del servizio di leva, con conseguente rideterminazione del proprio punteggio considerando 6 punti per ogni anno di servizio di leva e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni;
- il convenuto domanda il rigetto della domanda in quanto infondata in diritto;
CP_1
rilevato che:
- si riporta, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la chiarissima decisione sul punto della
Corte d'Appello di Torino, a cui questo Tribunale aderisce pienamente: “nel presente giudizio non si discute se il servizio militare di leva prestato non in costanza di impiego debba essere valutato ai fini delle graduatorie per il personale ATA o non debba essere valutato affatto
[…]; qui si discute, invece, se il servizio militare (non di leva ma volontario) prestato non in costanza di impiego debba essere valutato, ai fini delle graduatorie per il personale ATA, allo stesso modo del servizio militare prestato nel corso del rapporto di impiego con il
[...]
, o possa essere valutato in misura inferiore. Controparte_3
La soluzione corretta non può che essere nel secondo senso, perché altrimenti si tratterebbero in modo uguale due situazioni profondamente differenti: alle condivisibili considerazioni espresse, sul punto, nella sentenza impugnata, e sopra riportate, può aggiungersi che “nel nostro ordinamento il servizio militare reso in costanza di rapporto – così come la malattia,
l'infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazioni ritenute meritevoli di tutela (v. art. 2110 c.c. e D.Lgs. C.P.S. 303/1946, che ha implicitamente abrogato l'art. 2111, 1° comma,
c.p.c.) – costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato. L'assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesimo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce, dunque, un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo” (così App. Genova n. 182/2021).
All'opposto, in mancanza di un rapporto di impiego con il , il servizio Controparte_3 militare prestato dall'appellante non può essere equiparato a quello “reso nella medesima qualifica” (valutato con punti 6 per anno) ma soltanto a quello “reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali” (valutato con punti 0,60 per anno), come previsto dal D.M. n.
640/2017, le cui disposizioni non contrastano con alcuna norma imperativa di legge ed appaiono pienamente conformi all'art. 3 Cost.” (C.d.A. Torino, r.g. n. 57/2022);
- venendo alla questione della compatibilità del D.M. 89/2024 con le norme di legge invocate
Cont in ricorso, questo Tribunale ha già chiarito, che “Le disposizioni del DM 50/2021, a cui il si è attenuto - il fatto è incontestato – nella redazione delle graduatorie ed in specie nel determinare il punteggio spettante al ricorrente, appaiono infatti compatibili sia con il quadro legislativo vigente sia con i principi costituzionali richiamati dal ricorrente.
Viene in considerazione, in primis, il disposto dell'art. 52 c. 2 della Costituzione secondo cui l'adempimento del servizio militare obbligatorio non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino. Le prescrizioni del D.M. citato, che prevedono, per il servizio militare prestato in pendenza di rapporto di lavoro, l'attribuzione di un punteggio pari a quello attribuito per Cont pregresso servizio alle dipendenze del rispondono esattamente alla prescrizione costituzionale, volta ad evitare che la prestazione del servizio militare obbligatorio possa incidere negativamente sulla situazione lavorativa del cittadino. In tal modo, infatti, al
Cont dipendente del he non possa prestare il proprio servizio perché chiamato alla leva viene garantito un trattamento esattamente sovrapponibile a quello che avrebbe avuto in assenza dell'obbligo. La disposizione del DM che prevede detto trattamento per il servizio militare prestato in pendenza del rapporto di lavoro è pertanto non solo compatibile, ma imposta dal dettato costituzionale. Coerente con la fonte costituzionale risulta anche l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 [che ha sostituito, abrogandola, anche la previsione di cui all'art. 20 l. n. 95871986]), rubricato “Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”, secondo cui: « 1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.».
Il comma 2 del citato articolo risponde esattamente al dettato dell'art. 52 Cost., impedendo il pregiudizio che deriverebbe al dipendente chiamato alla leva dalla forzata astensione dall'attività lavorativa. Il comma 1, peraltro, disciplina la diversa situazione di chi, in epoca antecedente l'assunzione, ha prestato il servizio militare, equiparando detto servizio, ai fini dell'attribuzione di punteggio per concorsi pubblici, al servizio per impiego civile presso qualsiasi amministrazione pubblica [diversa da quella di successiva appartenenza].
Prescrizione analoga è quella contemplata dal contestato DM 50/21, ed applicata al ricorrente con attribuzione di punteggio pari a 0,6 per l'anno di leva.
La norma di cui all'art. 485 c. 7 D.Lgs. 297/94 non può invece essere invocata per attribuire agli aspiranti dipendenti ATA un punteggio pari a quello di chi abbia in precedenza prestato servizio per lo stesso , essendo dettata per il diverso e particolare Controparte_3
ambito della ricostruzione di carriera dei docenti assunti di ruolo, e dovendo in ogni caso essere interpretata, coerentemente alla ratio del sistema, nel senso che al servizio di leva può essere attribuito punteggio pari a quello del servizio di ruolo del docente solo quando prestato in costanza di incarico.
Non risulta dunque alcun parametro legislativo che appaia violato dal DM 50/21, né può sostenersi che il sistema, così delineato, violi i principi di uguaglianza e ragionevolezza, essendo invece perfettamente coerente con la disposizione costituzionale citata, che è volta unicamente ad impedire che la prestazione del servizio di leva pregiudichi la posizione lavorativa del cittadino. Non vi è infatti sovrapponibilità di situazioni tra il soggetto che, conseguito il titolo di studio valido per l'accesso ad un determinato impiego, ma non impiegato in alcuna amministrazione, presti il servizio di leva, e quello che invece sia già stato assunto. Le situazioni appaiono del tutto eterogenee, con riferimento al fine della norma che riconosce solo al secondo il pieno punteggio, come se non avesse interrotto il servizio presso l'amministrazione civile: lo scopo infatti è quello di impedire una lesione alla sua sfera giuridica che non è affatto rinvenibile in mancanza di un rapporto di lavoro in essere. Per contro, il riconoscimento, anche nel primo caso, di detto pieno punteggio porterebbe ad una discriminazione rispetto agli aspiranti che vantano servizi pregressi presso altre amministrazioni: equiparare a quello svolto presso il un servizio Controparte_3 (come quello presso le forze armate) del tutto eterogeneo rispetto ad esso, appare – se svincolato da una logica “riparatoria” – privo di giustificazione e ragionevolezza.
L'ordinamento, in sostanza, e in particolare nello specifico ambito delle graduatorie provinciali per l'assunzione di personale ATA presso il , non prevede Controparte_3
un punteggio premiale per chi abbia svolto il servizio di leva, che dovrebbe come tale essere esteso anche a coloro che lo abbiano svolto prima dell'ipotetica assunzione, ma semplicemente – in ossequio al disposto dell'art. 52 Cost. – evita che il servizio di leva comporti un danno (in termini di punteggio e computo di anzianità di servizio) per i dipendenti che debbano sospendere o interrompere l'attività lavorativa per ottemperare all'obbligo di leva. A differenza di questi ultimi, i soggetti senza alcun rapporto di lavoro in essere al momento della chiamata al servizio militare, non possono affermare che ove non fossero stati arruolati avrebbero potuto proseguire il servizio alle dipendenze del , e ciò CP_1 giustifica la non applicabilità della relativa norma di tutela” (Tribunale di Vicenza, r. g. n.
861/2021, dott. Sartorello);
- la domanda va pertanto rigettata, apparendo la differenziazione riportata da ultimo nel D.M.
n. 89/2024 (speculare a quella riportata nel D.M. 50/2021) pienamente giustificata;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- le spese di lite sono compensate in ragione del contrasto tra gli orientamenti in seno alla giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Vicenza, 01/04/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame