Versione
17 marzo 1964
17 marzo 1964
Art. 7.
Annualmente gli allievi del collegio sono sottoposti ad accertamenti intesi a controllare la idoneita' fisica necessaria nonche' la attitudine complessiva alla vita collegiale.
Gli allievi riconosciuti non idonei cessano di appartenere all'istituto.
Annualmente gli allievi del collegio sono sottoposti ad accertamenti intesi a controllare la idoneita' fisica necessaria nonche' la attitudine complessiva alla vita collegiale.
Gli allievi riconosciuti non idonei cessano di appartenere all'istituto.