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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12181 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione civile undicesima in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3563/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: contratto di appalto – risoluzione e risarcimento danni TRA
- CF: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Liberato Francesco De Falco e Marina De Siena, come da procura in atti;
RICORRENTE E
– CF: in proprio e nella qualità di CP_1 C.F._2 erede di – CF: Persona_1 Controparte_2 [...]
e – CF: , nella C.F._3 Parte_2 CodiceFiscale_4 qualità di eredi di rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1
NC GI, come da procura in atti;
RESISTENTI CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso sommario ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 14.02.2023 e notificato unitamente al decreto in data 23.11.2023, il dott. Parte_1
commercialista e revisore legale, esponeva di aver svolto prestazioni
[...] professionali di consulenza in vari settori in favore dell'associazione professionale costituita dall'avv. e dalla dott.ssa Persona_1 CP_1
coniugata con il primo, precisando che l'attività aveva avuto ad
[...] oggetto lo svolgimento la consulenza e servizi amministrativi e tecnici vari connessi alle espropriazioni per pubblica utilità per sei Consorzi di Imprese e Associazioni Temporanee di Imprese Concessionari della Regione Campania, Commissario di Governo per la ricostruzione post terremoto del 1980 ai sensi
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/8 della legge 219/1981. Deduceva che esso ricorrente presentò l'avvocato
[...] Con
ai predetti Concessionari, Consorzi e i quali affidarono a Per_1 quest'ultimo incarichi diversi e lo stesso Avvocato ed il coniuge Per_1 costituirono una struttura o associazione professionale di fatto, CP_1 per la quale il dr. come professionista autonomo ed esterno, Parte_1 ebbe a svolgere le attività professionali e di servizio amministrativo e consulenza legale per loro conto, in base alle proprie competenze professionali servendosi anche di propri dipendenti e di collaboratori esterni per attività di consulenza legale sia giudiziale, che stragiudiziale. Allegava che la resistente dott.ssa aveva partecipava alla struttura del CP_1 coniuge , conoscendo ed approvando la collaborazione affidata Persona_1 al dott. La stessa resistente aveva avuto il compito specifico Parte_1 di controllare, amministrare finanziariamente la struttura in essere con il coniuge e quello di detenere controllare, custodire ogni incasso del coniuge e verificare ogni pagamento autorizzando gli esborsi compresi quelli dovuti all' odierno ricorrente. L'avv. , a seguito dei plurimi incarichi Persona_1 ricevuti da ciascuno dei suddetti enti, ebbe ad incassare per ciascuno di essi, dal 1981 al 1988, 50 milioni di lire mensili. Le attività svolte per i resistenti da parte del ricorrente erano consistite in: consulenza contrattuale, studio delle pratiche, ricerca legislativa, predisposizione della documentazione per eseguire la presa di possesso dei terreni, ricerca indirizzi e nominativi degli intestatari dei fondi e dei coloni, affittuari e conduttori in genere, anche con verifiche presso la Conservatoria dei R.R.I.I. e presso il Catasto terreni e fabbricati, prese di possesso in campagna, verifica amministrativa degli stati di consistenza effettuati da dipendenti della Regione Campania e delle verifiche tecniche effettuata da personale tecnico, (geometri, ingeneri etc. incaricati dall' Avv. ), ed altra attività connessa, esame della Persona_1 documentazione fornita dagli espropriati, studio problematiche legali e approntamento delle soluzioni, studio legislativo del contenzioso mediante collaboratore esterno iscritto all'albo dei procuratori e avvocati di Napoli scelto dal ricorrente con la condivisone ed approvazione dei resistenti, il quale aveva curato anche la predisposizione degli atti giudiziari, aveva eseguiva studio delle pratiche e ricerche, aveva partecipato ad udienze ed effettuato adempimenti presso la Corte di Appello di Napoli, i Tribunali, le Preture, il TAR Campania, gli uffici UNEP dove erano istaurati i contenziosi. Al ricorrente, era stata poi affidata dai resistenti la consulenza fiscale, tributaria, del personale, amministrativa, cura del contenzioso tributario della struttura dei resistenti e loro personale, con predisposizione e deposito delle
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/8 dichiarazioni dei redditi per gli stessi e cura della contabilità dell'avv.
[...]
e del contenzioso tributario per entrambe, anticipando anche le Per_1 spese. Quali compensi per le attività svolte era stata stabilita per il ricorrente la somma complessiva pari agli attuali euro 1.500.000,00 per l'arco temporale 1981-1988, da corrispondersi in quote di pari importi con cadenze annuali, salvo acconti da ricevere mensilmente per sollevarlo dalle spese anticipate per i resistenti. Il ricorrente deduceva che per l'attività svolta aveva ricevuto soltanto un acconto pari agli odierni euro 30.000,00 ed aveva continuato a svolgere attività di consulenza fiscale e tributaria per l' avv. Persona_1 fino al 2007, ma nel corso degli anni i resistenti avevano sempre rassicurato esso ricorrente di voler estinguere il proprio debito valutandolo non in euro 1.500.000,00 detratti acconti, bensì in euro 1.10.000,000 detratti gli acconti pagati, per le suddette causali. Il ricorrente deduceva che visti i rapporti di stretta parentela con la dott.ssa soltanto nel 2007 il dott. CP_1 [...] aveva sollecitava per iscritto a quest'ultima il pagamento delle Pt_1 somme a lui dovute. Successivamente, con raccomandata A.R. in data 04.03.2021 del 04 aveva riconosciuto l'esistenza del rapporto CP_1 di incarico professionale conferito al ricorrente anche dal proprio coniuge avv. , tentando di giustificare i mancati pagamenti in favore del Persona_1 ricorrente per il lavoro svolto dallo stesso dal 1981 al 1988, affermando che ciò era avvenuto a causa del blocco dei finanziamenti degli espropri. Detta resistente, inoltre, aveva affermato che il resistente avv. conservava Per_1 ancora le carte degli incassi e spese legali degli espropri con annotazione di quanto ricevuto da altri collaboratori-professionisti ed anche dall' odierno ricorrente, soffermandosi sui pochi benefici da lei avuti dalla partecipazione alla struttura professionale creata da lei stessa e dall'avv. . Il Persona_1 ricorrente aggiungeva che detta raccomandata della resistente era stata da lui riscontrata con raccomandata A.R. del 02.11.2021 consegnata il 04.11.2021, nella quale aveva mostrato la propria perplessità circa la fondatezza delle motivazioni contenute nella la missiva della resistente, chiedendo di vedere e ottenere copia della contabilità e dei documenti relativi offerti dalla resistente. Non avendo ricevuto alcun riscontro, il ricorrente aveva allora affidato incarico all'avv. Nicola Rascio di agire nei confronti dei resistenti per ottenere il pagamento dei propri crediti e il professionista, con raccomandata A.R. del 03.02.2022, aveva messo in mora i resistenti tentando, e proponendo una soluzione condivisa e transattiva che evitasse il ricorso all' A.G. Con raccomandata del 15.02.2022, il resistente avv. aveva risposto Persona_1 all'avv. Nicola Rascio affermando che mancava ogni possibilità di transigere
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/8 la lite e che era molto interessato perché la lite venisse introdotta quanto prima possibile davanti all' A.G., dichiarando di essere in attesa di ricevere in tempi brevissimi l'atto introduttivo. Con raccomandata A.R. del 16.02.2022, regolarmente consegnata, rimasta priva di riscontro, esso ricorrente chiedeva nuovamente la documentazione completa delle pratiche di espropriazioni per le quali aveva svolto la propria attività, nonché la contabilità di detta attività; poi con istanza dell'11.04.2022, prima di adire l'autorità giudiziaria, considerati i rapporti di parentela stretta con la dott.ssa CP_1 depositava all'Organismo di mediazione del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Napoli istanza volontaria di mediazione contro i resistenti nominando come proprio procuratore e difensore l' avv. Francesco Liberato De Falco del Foro di Nola, ma la mediazione si chiudeva con verbale negativo. Il ricorrente aggiungeva che successivamente, effettuava un ultimo personale tentativo di conciliazione con l'avv. , il quale, con Persona_1 dichiarazione del 14.09.2022, poi consegnata in unico originale ad esso ricorrente, aveva riconosciuto l'attività svolta da quest'ultimo descrivendo il fondamento del proprio debito per euro 1.100.00,00 a fronte degli euro 1.500.000,00 richiesti dal ricorrente, dichiarando di essersi sempre impegnato a pagare dal 1981 in poi il proprio debito, avendo il dottor richiesto CP_1 il pagamento a lui ed a sua moglie infinite volte. In detta CP_1 dichiarazione scritta l'avv. aveva descritto le attività prestate in Per_1 proprio favore e le causali del debito, (compensi e spese), oltre un incremento di compensi per aver ottenuto l'affidamento degli incarichi tramite contatti del dottor che lo aveva introdotto, specificando che divenne CP_1 affidatario degli incarichi da sei Consorzi/ATI , Concessionari della Regione Campania Commissario di Governo, in quanto per il contenzioso che derivava, detta tipologia di incarichi veniva affidata esclusivamente a studi legali. Aveva dichiarato di rinunziare a prescrizioni e decadenze, sottolineando la funzione e responsabilità del coniuge dott.ssa CP_1 nella propria struttura dedicata alle espropriazioni per p.u. e nei confronti del ricorrente, affermando che la stessa aveva amministrato e conservato, anche per suo conto, i compensi e gli importi ad ogni causale dovuti per euro 1.100.000,00 da corrispondere al ricorrente, detenendoli ancora. Si era impegnato, infine, ad effettuare il pagamento della predetta somma entro il 31.12.2022, dichiarando di aver concordato questo impegno con il coniuge dott.ssa che si era obbligata ad effettuare il pagamento al CP_1 ricorrente entro la data stabilita. In assenza del pagamento della somma, il ricorrente chiedeva al giudice di condannare in solido i resistenti al
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/8 pagamento in suo favore di euro 1.100.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 1981 all'effettivo soddisfo. Il giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 25.1.2024 e nelle more del giudizio l'avv. decedeva in data 24.9.2023, lasciando Per_1
a sé eredi la sua coniuge ed i figli e CP_1 Controparte_2 Parte_2
ai quali veniva notificato ricorso e decreto. I resistenti si costituivano
[...] tempestivamente in giudizio, in proprio e in qualità di erede di CP_1
e e quali eredi, e tutti dichiaravano Persona_1 Controparte_2 Per_1 formalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 214 ss. c.p.c., di non conoscere la scrittura e la sottoscrizione della scrittura privata del 14.09.2022, esponendo che essa era, sia nel contenuto, sia nella sua sottoscrizione, un clamoroso falso, costituente il tentativo del ricorrente di accreditare CP_1
quale dominus, in sodalizio con il defunto coniuge avv. ,
[...] Persona_1 della struttura legale, alla quale era del tutto estranea, essendo essa una professoressa di scuola, insegnante di italiano e storia. Evidenziavano che l'avv. , nel settembre del 2022, era un novantaseienne, affetto da Per_1 varie patologie e segnatamente da una marcata perdita della vista, cosa che aveva determinato un radicale mutamento della sua firma, come si evinceva sia da quella apposta in calce alla comunicazione di risposta del 15.2.2022 alla missiva del 3.2.2022 pervenutagli dall'avv. Rascio , sia da quella ricevuta dal notaio in calce alla procura speciale, recante la data Persona_2 dell'8.7.2022, firme che apparivano ictu oculi del tutto diverse da quella presente in calce alla scrittura privata del 14.09.2022. Evidenziavano che la firma disconosciuta aveva elementi di somiglianza con quella apposta ad una lettera che il medesimo avv. aveva indirizzato all'avv. Marina De Per_1
Siena, moglie del ricorrente qualche anno prima, Parte_1 precisamente nell'anno 2018, quando l'avv. aveva decisamente un
Per_1 altro grado di efficienza. Peraltro, aggiungevano, l'avv. nel
Per_1 settembre 2022, a causa delle sue condizioni di salute, non era più in grado di spostarsi autonomamente e di rimanere da solo, per cui il ricorrente avrebbe dovuto spiegare in presenza di chi avrebbe incontrato, nel settembre del 2022, l'avv. ovvero, in quale modalità, diversa dalla consegna pro
Per_1 manibus, questi gli avesse fatto pervenire la scrittura privata in questione. Riguardo al contenuto della scrittura privata disconosciuta, rilevavano come fosse del tutto inverosimile che l'avv. , a pochi mesi di distanza dalla
Per_1 risposta data alla raccomandata all'avv. Rascio del 15.02.2022 e subito dopo l'esperimento negativo della mediazione, in cui aveva escluso ogni possibilità di transigere la lite e che scrivendo che era, anzi, molto interessato
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/8 perché la lite venisse introdotta quanto prima possibile davanti all' A.G., avesse poi cambiato del tutto la propria posizione, riconoscendo in maniera piena ed incondizionata – anche con coinvolgimento, quale debitrice in solido, della propria coniuge ed il corredo della rinuncia a prescrizioni e decadenze – tutte le infondate pretese del ricorrente, addirittura impegnando sé stesso e la sua coniuge alla corresponsione, entro un arco temporale di poco più di tre mesi, della rilevantissima somma di euro 1.100.000,00. Ricordavano che la aveva già sporto denuncia nei confronti di CP_1
- e di altri eventuali concorrenti nell'azione - per frode Parte_1 processuale ex art. 374 c.p., per tentativo di falso ideologico per induzione e per tentata truffa c.d. processuale. I resistenti, in ogni caso, eccepivano l'intervenuta prescrizione estintiva della pretesa creditoria, atteso l'abbondante decorso del termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la asserita prestazione professionale, per stessa ammissione del ricorrente, si era svolta dal 1981 al 1988, in assenza di atti interruttivi della prescrizione, stante la mancanza di autenticità della scrittura privata del 14.9.2022 e al contenuto della lettera della del 4.3.2021, nella CP_1 quale – al di là dell'assorbente eccezione di difetto di titolarità passiva del rapporto, da essa formulata nella propria difesa – non si rinveniva nemmeno l'ombra di un riconoscimento del credito professionale che Parte_1 pretendeva di vantare. Allegavano che il ricorrente non aveva nemmeno precisato cosa avesse fatto in relazione alle pratiche di cui asseriva di essersi occupato, senza fornire alcuna prova documentale sia in ordine all'an che al quantum della pretesa creditoria, facendo leva esclusivamente sulla falsa scrittura privata del 14.9.2022. Per tali motivi chiedevano il rigetto del ricorso. Il precedente giudice istruttore, disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, respinte le richieste di prove dichiarative, di ordine di esibizione documentale, ammetteva la ctu grafologica sulla scrittura privata del 14.09.2022, nominando la dott.ssa Con ordinanza Persona_3 del 23.01.2025, il giudice, pronunciando sull'istanza proposta dal predetto ctu, così motivando: “rilevato che sono sorte contestazioni in ordine alla natura del documento consegnato al ctu per la verifica;
il ctu ha riscontrato, infatti, che lo stesso è una copia laddove l'avv. De Siena afferma di aver consegnato il documento in originale;
considerato che
gli atti compiuti dal consulente hanno fede privilegiata avendo lo stesso qualifica di pubblico ufficiale;
allo stato, pertanto, deve ritenersi provato quanto affermato dal consulente”, invitava l'avv. De Siena ad intraprendere sollecitamente - se lo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/8 ritenesse - le azioni del caso e disponeva che nelle more il ctu proseguisse le operazioni peritali svolgendo la verifica, se possibile, sul documento in copia. Con successiva ordinanza del 27.06.2025, il giudice istruttore, così motivando: “ ritenuto, quanto all'istanza di sostituzione del CTU, che le contestazioni attinenti alla mancanza di imparzialità dell'Ausiliare e alla ipotizzata “compromissione della serenità di giudizio” da parte dello stesso, andavano dedotte con eventuale istanza di ricusazione ex art. 192 c.p.c. nel termine ivi previsto;
ritenuto, invece, quanto alle contestazioni attinenti alle risultanze dell'elaborato peritale, che non si ravvisano vizi logici o lacune motivazionali, anche con riferimento alla risposta alle osservazioni presentate dal CTP di parte attrice dr. sulle quali osservazioni, la Persona_4 relazione peritale si sofferma da pag. 43 a pag. 50, prendendo posizione su tutti i rilievi esposti dal consulente di parte”, riteneva la causa matura per la decisione e fissava l'udienza per la decisione della causa, che veniva anticipata dal sottoscritto giudice nuovo assegnatario del procedimento. All'esito dell'udienza di discussione, la causa veniva decisa. La domanda del ricorrente non è fondata e va pertanto rigettata. Invero gli eredi hanno in modo molto circostanziato esposto i motivi del disconoscimento della copia scrittura privata del 14.09.2022 ad apparente firma dell'avv. e con contenuto interamente scritto a computer. Persona_1
Che si tratti di un documento non consegnato al ctu in originale, ma in fotocopia, lo ha accertato il medesimo ctu e sul punto si richiama quanto già correttamente motivato dal precedente giudice istruttore con ordinanza del 23.01.2025. Già il fatto che il documento, disconosciuto dai resistenti, non sia stato mai prodotto in originale, ma solo in fotocopia (come accertato e dichiarato con fede privilegiata dal ctu), basterebbe a non tenerne conto ai fini della decisione. Ma il ctu, con motivazione dettagliata e logica, anche se avente ad oggetto solo una fotocopia del documento, ha comunque accertato che la sottoscrizione apposta sul documento non è riconducibile al pugno dell'avv. . Questo giudice qui richiama la relazione del ctu Persona_1 grafologa dott.ssa ritenendola integralmente condivisibile, anche Per_3 per le congrue risposte date alle osservazioni formulate alla stessa dal ctp del ricorrente. Per quanto sopra detto, non vi è, quindi, alcun motivo per disporre una nuova ctu grafologica con nomina di altro ausiliario in sostituzione del primo, come peraltro già motivato anche dal precedente giudice istruttore. Non essendo utilizzabile la scrittura privata del 14.09.2022, con il relativo contenuto di riconoscimento del debito, promessa di pagamento e rinuncia a far valere la prescrizione, va rilevato che i resistenti hanno
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/8 contestato i fatti dedotti in giudizio dal ricorrente, segnalando l'assoluta carenza di prova documentale sia del contratto asseritamente intercorso tra il ricorrente e i coniugi sia delle singole e specifiche Persona_5 prestazioni poste a base della pretesa creditoria. Invero, sul punto, effettivamente il ricorrente nulla ha provato, non producendo alcun documento ed essendo inammissibili le prove testimoniali ai sensi degli artt. 2721 e ss. c.c. In ogni caso, risulta fondata l'eccezione di prescrizione ordinaria decennale del credito fatto valere con il ricorso. Infatti, lo stesso ricorrente ha dedotto che le prestazioni svolte e di cui chiede il pagamento risalgono agli anni dal 1981 al 1988. Da detto anno 1988, il primo atto interruttivo della prescrizione risulta essere la raccomandata A.R. in data 03.02.2022, con la quale il legale del ricorrente avv. Nicola Rascio ebbe a mettere in mora l'avv.
e la dott.ssa . La prescrizione decennale a quella data era già Per_1 CP_1 abbondantemente maturata, né il contenuto della lettera in data 04.03.2021, scritta a mano e inviata per raccomandata dalla ha in sé un CP_1 riconoscimento di debito o di qualsiasi altro fatto poi dedotto dal ricorrente a fondamento del presente giudizio. In detta lettera, infatti la si limitò CP_1
a parlare di vicende familiari, che nulla hanno a che fare con il rapporto contrattuale oggetto del ricorso del , come infondatamente il Parte_1 ricorrente ha sostenuto in ricorso, dando alla lettera contenuti e significati che essa non ha. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 1.000.000,00 ed euro 2.000.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 37.951,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa ed Iva come per legge. Così deciso in data 23.12.2025
Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/8
- CF: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Liberato Francesco De Falco e Marina De Siena, come da procura in atti;
RICORRENTE E
– CF: in proprio e nella qualità di CP_1 C.F._2 erede di – CF: Persona_1 Controparte_2 [...]
e – CF: , nella C.F._3 Parte_2 CodiceFiscale_4 qualità di eredi di rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1
NC GI, come da procura in atti;
RESISTENTI CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso sommario ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 14.02.2023 e notificato unitamente al decreto in data 23.11.2023, il dott. Parte_1
commercialista e revisore legale, esponeva di aver svolto prestazioni
[...] professionali di consulenza in vari settori in favore dell'associazione professionale costituita dall'avv. e dalla dott.ssa Persona_1 CP_1
coniugata con il primo, precisando che l'attività aveva avuto ad
[...] oggetto lo svolgimento la consulenza e servizi amministrativi e tecnici vari connessi alle espropriazioni per pubblica utilità per sei Consorzi di Imprese e Associazioni Temporanee di Imprese Concessionari della Regione Campania, Commissario di Governo per la ricostruzione post terremoto del 1980 ai sensi
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/8 della legge 219/1981. Deduceva che esso ricorrente presentò l'avvocato
[...] Con
ai predetti Concessionari, Consorzi e i quali affidarono a Per_1 quest'ultimo incarichi diversi e lo stesso Avvocato ed il coniuge Per_1 costituirono una struttura o associazione professionale di fatto, CP_1 per la quale il dr. come professionista autonomo ed esterno, Parte_1 ebbe a svolgere le attività professionali e di servizio amministrativo e consulenza legale per loro conto, in base alle proprie competenze professionali servendosi anche di propri dipendenti e di collaboratori esterni per attività di consulenza legale sia giudiziale, che stragiudiziale. Allegava che la resistente dott.ssa aveva partecipava alla struttura del CP_1 coniuge , conoscendo ed approvando la collaborazione affidata Persona_1 al dott. La stessa resistente aveva avuto il compito specifico Parte_1 di controllare, amministrare finanziariamente la struttura in essere con il coniuge e quello di detenere controllare, custodire ogni incasso del coniuge e verificare ogni pagamento autorizzando gli esborsi compresi quelli dovuti all' odierno ricorrente. L'avv. , a seguito dei plurimi incarichi Persona_1 ricevuti da ciascuno dei suddetti enti, ebbe ad incassare per ciascuno di essi, dal 1981 al 1988, 50 milioni di lire mensili. Le attività svolte per i resistenti da parte del ricorrente erano consistite in: consulenza contrattuale, studio delle pratiche, ricerca legislativa, predisposizione della documentazione per eseguire la presa di possesso dei terreni, ricerca indirizzi e nominativi degli intestatari dei fondi e dei coloni, affittuari e conduttori in genere, anche con verifiche presso la Conservatoria dei R.R.I.I. e presso il Catasto terreni e fabbricati, prese di possesso in campagna, verifica amministrativa degli stati di consistenza effettuati da dipendenti della Regione Campania e delle verifiche tecniche effettuata da personale tecnico, (geometri, ingeneri etc. incaricati dall' Avv. ), ed altra attività connessa, esame della Persona_1 documentazione fornita dagli espropriati, studio problematiche legali e approntamento delle soluzioni, studio legislativo del contenzioso mediante collaboratore esterno iscritto all'albo dei procuratori e avvocati di Napoli scelto dal ricorrente con la condivisone ed approvazione dei resistenti, il quale aveva curato anche la predisposizione degli atti giudiziari, aveva eseguiva studio delle pratiche e ricerche, aveva partecipato ad udienze ed effettuato adempimenti presso la Corte di Appello di Napoli, i Tribunali, le Preture, il TAR Campania, gli uffici UNEP dove erano istaurati i contenziosi. Al ricorrente, era stata poi affidata dai resistenti la consulenza fiscale, tributaria, del personale, amministrativa, cura del contenzioso tributario della struttura dei resistenti e loro personale, con predisposizione e deposito delle
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/8 dichiarazioni dei redditi per gli stessi e cura della contabilità dell'avv.
[...]
e del contenzioso tributario per entrambe, anticipando anche le Per_1 spese. Quali compensi per le attività svolte era stata stabilita per il ricorrente la somma complessiva pari agli attuali euro 1.500.000,00 per l'arco temporale 1981-1988, da corrispondersi in quote di pari importi con cadenze annuali, salvo acconti da ricevere mensilmente per sollevarlo dalle spese anticipate per i resistenti. Il ricorrente deduceva che per l'attività svolta aveva ricevuto soltanto un acconto pari agli odierni euro 30.000,00 ed aveva continuato a svolgere attività di consulenza fiscale e tributaria per l' avv. Persona_1 fino al 2007, ma nel corso degli anni i resistenti avevano sempre rassicurato esso ricorrente di voler estinguere il proprio debito valutandolo non in euro 1.500.000,00 detratti acconti, bensì in euro 1.10.000,000 detratti gli acconti pagati, per le suddette causali. Il ricorrente deduceva che visti i rapporti di stretta parentela con la dott.ssa soltanto nel 2007 il dott. CP_1 [...] aveva sollecitava per iscritto a quest'ultima il pagamento delle Pt_1 somme a lui dovute. Successivamente, con raccomandata A.R. in data 04.03.2021 del 04 aveva riconosciuto l'esistenza del rapporto CP_1 di incarico professionale conferito al ricorrente anche dal proprio coniuge avv. , tentando di giustificare i mancati pagamenti in favore del Persona_1 ricorrente per il lavoro svolto dallo stesso dal 1981 al 1988, affermando che ciò era avvenuto a causa del blocco dei finanziamenti degli espropri. Detta resistente, inoltre, aveva affermato che il resistente avv. conservava Per_1 ancora le carte degli incassi e spese legali degli espropri con annotazione di quanto ricevuto da altri collaboratori-professionisti ed anche dall' odierno ricorrente, soffermandosi sui pochi benefici da lei avuti dalla partecipazione alla struttura professionale creata da lei stessa e dall'avv. . Il Persona_1 ricorrente aggiungeva che detta raccomandata della resistente era stata da lui riscontrata con raccomandata A.R. del 02.11.2021 consegnata il 04.11.2021, nella quale aveva mostrato la propria perplessità circa la fondatezza delle motivazioni contenute nella la missiva della resistente, chiedendo di vedere e ottenere copia della contabilità e dei documenti relativi offerti dalla resistente. Non avendo ricevuto alcun riscontro, il ricorrente aveva allora affidato incarico all'avv. Nicola Rascio di agire nei confronti dei resistenti per ottenere il pagamento dei propri crediti e il professionista, con raccomandata A.R. del 03.02.2022, aveva messo in mora i resistenti tentando, e proponendo una soluzione condivisa e transattiva che evitasse il ricorso all' A.G. Con raccomandata del 15.02.2022, il resistente avv. aveva risposto Persona_1 all'avv. Nicola Rascio affermando che mancava ogni possibilità di transigere
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/8 la lite e che era molto interessato perché la lite venisse introdotta quanto prima possibile davanti all' A.G., dichiarando di essere in attesa di ricevere in tempi brevissimi l'atto introduttivo. Con raccomandata A.R. del 16.02.2022, regolarmente consegnata, rimasta priva di riscontro, esso ricorrente chiedeva nuovamente la documentazione completa delle pratiche di espropriazioni per le quali aveva svolto la propria attività, nonché la contabilità di detta attività; poi con istanza dell'11.04.2022, prima di adire l'autorità giudiziaria, considerati i rapporti di parentela stretta con la dott.ssa CP_1 depositava all'Organismo di mediazione del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Napoli istanza volontaria di mediazione contro i resistenti nominando come proprio procuratore e difensore l' avv. Francesco Liberato De Falco del Foro di Nola, ma la mediazione si chiudeva con verbale negativo. Il ricorrente aggiungeva che successivamente, effettuava un ultimo personale tentativo di conciliazione con l'avv. , il quale, con Persona_1 dichiarazione del 14.09.2022, poi consegnata in unico originale ad esso ricorrente, aveva riconosciuto l'attività svolta da quest'ultimo descrivendo il fondamento del proprio debito per euro 1.100.00,00 a fronte degli euro 1.500.000,00 richiesti dal ricorrente, dichiarando di essersi sempre impegnato a pagare dal 1981 in poi il proprio debito, avendo il dottor richiesto CP_1 il pagamento a lui ed a sua moglie infinite volte. In detta CP_1 dichiarazione scritta l'avv. aveva descritto le attività prestate in Per_1 proprio favore e le causali del debito, (compensi e spese), oltre un incremento di compensi per aver ottenuto l'affidamento degli incarichi tramite contatti del dottor che lo aveva introdotto, specificando che divenne CP_1 affidatario degli incarichi da sei Consorzi/ATI , Concessionari della Regione Campania Commissario di Governo, in quanto per il contenzioso che derivava, detta tipologia di incarichi veniva affidata esclusivamente a studi legali. Aveva dichiarato di rinunziare a prescrizioni e decadenze, sottolineando la funzione e responsabilità del coniuge dott.ssa CP_1 nella propria struttura dedicata alle espropriazioni per p.u. e nei confronti del ricorrente, affermando che la stessa aveva amministrato e conservato, anche per suo conto, i compensi e gli importi ad ogni causale dovuti per euro 1.100.000,00 da corrispondere al ricorrente, detenendoli ancora. Si era impegnato, infine, ad effettuare il pagamento della predetta somma entro il 31.12.2022, dichiarando di aver concordato questo impegno con il coniuge dott.ssa che si era obbligata ad effettuare il pagamento al CP_1 ricorrente entro la data stabilita. In assenza del pagamento della somma, il ricorrente chiedeva al giudice di condannare in solido i resistenti al
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/8 pagamento in suo favore di euro 1.100.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 1981 all'effettivo soddisfo. Il giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 25.1.2024 e nelle more del giudizio l'avv. decedeva in data 24.9.2023, lasciando Per_1
a sé eredi la sua coniuge ed i figli e CP_1 Controparte_2 Parte_2
ai quali veniva notificato ricorso e decreto. I resistenti si costituivano
[...] tempestivamente in giudizio, in proprio e in qualità di erede di CP_1
e e quali eredi, e tutti dichiaravano Persona_1 Controparte_2 Per_1 formalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 214 ss. c.p.c., di non conoscere la scrittura e la sottoscrizione della scrittura privata del 14.09.2022, esponendo che essa era, sia nel contenuto, sia nella sua sottoscrizione, un clamoroso falso, costituente il tentativo del ricorrente di accreditare CP_1
quale dominus, in sodalizio con il defunto coniuge avv. ,
[...] Persona_1 della struttura legale, alla quale era del tutto estranea, essendo essa una professoressa di scuola, insegnante di italiano e storia. Evidenziavano che l'avv. , nel settembre del 2022, era un novantaseienne, affetto da Per_1 varie patologie e segnatamente da una marcata perdita della vista, cosa che aveva determinato un radicale mutamento della sua firma, come si evinceva sia da quella apposta in calce alla comunicazione di risposta del 15.2.2022 alla missiva del 3.2.2022 pervenutagli dall'avv. Rascio , sia da quella ricevuta dal notaio in calce alla procura speciale, recante la data Persona_2 dell'8.7.2022, firme che apparivano ictu oculi del tutto diverse da quella presente in calce alla scrittura privata del 14.09.2022. Evidenziavano che la firma disconosciuta aveva elementi di somiglianza con quella apposta ad una lettera che il medesimo avv. aveva indirizzato all'avv. Marina De Per_1
Siena, moglie del ricorrente qualche anno prima, Parte_1 precisamente nell'anno 2018, quando l'avv. aveva decisamente un
Per_1 altro grado di efficienza. Peraltro, aggiungevano, l'avv. nel
Per_1 settembre 2022, a causa delle sue condizioni di salute, non era più in grado di spostarsi autonomamente e di rimanere da solo, per cui il ricorrente avrebbe dovuto spiegare in presenza di chi avrebbe incontrato, nel settembre del 2022, l'avv. ovvero, in quale modalità, diversa dalla consegna pro
Per_1 manibus, questi gli avesse fatto pervenire la scrittura privata in questione. Riguardo al contenuto della scrittura privata disconosciuta, rilevavano come fosse del tutto inverosimile che l'avv. , a pochi mesi di distanza dalla
Per_1 risposta data alla raccomandata all'avv. Rascio del 15.02.2022 e subito dopo l'esperimento negativo della mediazione, in cui aveva escluso ogni possibilità di transigere la lite e che scrivendo che era, anzi, molto interessato
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/8 perché la lite venisse introdotta quanto prima possibile davanti all' A.G., avesse poi cambiato del tutto la propria posizione, riconoscendo in maniera piena ed incondizionata – anche con coinvolgimento, quale debitrice in solido, della propria coniuge ed il corredo della rinuncia a prescrizioni e decadenze – tutte le infondate pretese del ricorrente, addirittura impegnando sé stesso e la sua coniuge alla corresponsione, entro un arco temporale di poco più di tre mesi, della rilevantissima somma di euro 1.100.000,00. Ricordavano che la aveva già sporto denuncia nei confronti di CP_1
- e di altri eventuali concorrenti nell'azione - per frode Parte_1 processuale ex art. 374 c.p., per tentativo di falso ideologico per induzione e per tentata truffa c.d. processuale. I resistenti, in ogni caso, eccepivano l'intervenuta prescrizione estintiva della pretesa creditoria, atteso l'abbondante decorso del termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la asserita prestazione professionale, per stessa ammissione del ricorrente, si era svolta dal 1981 al 1988, in assenza di atti interruttivi della prescrizione, stante la mancanza di autenticità della scrittura privata del 14.9.2022 e al contenuto della lettera della del 4.3.2021, nella CP_1 quale – al di là dell'assorbente eccezione di difetto di titolarità passiva del rapporto, da essa formulata nella propria difesa – non si rinveniva nemmeno l'ombra di un riconoscimento del credito professionale che Parte_1 pretendeva di vantare. Allegavano che il ricorrente non aveva nemmeno precisato cosa avesse fatto in relazione alle pratiche di cui asseriva di essersi occupato, senza fornire alcuna prova documentale sia in ordine all'an che al quantum della pretesa creditoria, facendo leva esclusivamente sulla falsa scrittura privata del 14.9.2022. Per tali motivi chiedevano il rigetto del ricorso. Il precedente giudice istruttore, disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, respinte le richieste di prove dichiarative, di ordine di esibizione documentale, ammetteva la ctu grafologica sulla scrittura privata del 14.09.2022, nominando la dott.ssa Con ordinanza Persona_3 del 23.01.2025, il giudice, pronunciando sull'istanza proposta dal predetto ctu, così motivando: “rilevato che sono sorte contestazioni in ordine alla natura del documento consegnato al ctu per la verifica;
il ctu ha riscontrato, infatti, che lo stesso è una copia laddove l'avv. De Siena afferma di aver consegnato il documento in originale;
considerato che
gli atti compiuti dal consulente hanno fede privilegiata avendo lo stesso qualifica di pubblico ufficiale;
allo stato, pertanto, deve ritenersi provato quanto affermato dal consulente”, invitava l'avv. De Siena ad intraprendere sollecitamente - se lo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/8 ritenesse - le azioni del caso e disponeva che nelle more il ctu proseguisse le operazioni peritali svolgendo la verifica, se possibile, sul documento in copia. Con successiva ordinanza del 27.06.2025, il giudice istruttore, così motivando: “ ritenuto, quanto all'istanza di sostituzione del CTU, che le contestazioni attinenti alla mancanza di imparzialità dell'Ausiliare e alla ipotizzata “compromissione della serenità di giudizio” da parte dello stesso, andavano dedotte con eventuale istanza di ricusazione ex art. 192 c.p.c. nel termine ivi previsto;
ritenuto, invece, quanto alle contestazioni attinenti alle risultanze dell'elaborato peritale, che non si ravvisano vizi logici o lacune motivazionali, anche con riferimento alla risposta alle osservazioni presentate dal CTP di parte attrice dr. sulle quali osservazioni, la Persona_4 relazione peritale si sofferma da pag. 43 a pag. 50, prendendo posizione su tutti i rilievi esposti dal consulente di parte”, riteneva la causa matura per la decisione e fissava l'udienza per la decisione della causa, che veniva anticipata dal sottoscritto giudice nuovo assegnatario del procedimento. All'esito dell'udienza di discussione, la causa veniva decisa. La domanda del ricorrente non è fondata e va pertanto rigettata. Invero gli eredi hanno in modo molto circostanziato esposto i motivi del disconoscimento della copia scrittura privata del 14.09.2022 ad apparente firma dell'avv. e con contenuto interamente scritto a computer. Persona_1
Che si tratti di un documento non consegnato al ctu in originale, ma in fotocopia, lo ha accertato il medesimo ctu e sul punto si richiama quanto già correttamente motivato dal precedente giudice istruttore con ordinanza del 23.01.2025. Già il fatto che il documento, disconosciuto dai resistenti, non sia stato mai prodotto in originale, ma solo in fotocopia (come accertato e dichiarato con fede privilegiata dal ctu), basterebbe a non tenerne conto ai fini della decisione. Ma il ctu, con motivazione dettagliata e logica, anche se avente ad oggetto solo una fotocopia del documento, ha comunque accertato che la sottoscrizione apposta sul documento non è riconducibile al pugno dell'avv. . Questo giudice qui richiama la relazione del ctu Persona_1 grafologa dott.ssa ritenendola integralmente condivisibile, anche Per_3 per le congrue risposte date alle osservazioni formulate alla stessa dal ctp del ricorrente. Per quanto sopra detto, non vi è, quindi, alcun motivo per disporre una nuova ctu grafologica con nomina di altro ausiliario in sostituzione del primo, come peraltro già motivato anche dal precedente giudice istruttore. Non essendo utilizzabile la scrittura privata del 14.09.2022, con il relativo contenuto di riconoscimento del debito, promessa di pagamento e rinuncia a far valere la prescrizione, va rilevato che i resistenti hanno
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/8 contestato i fatti dedotti in giudizio dal ricorrente, segnalando l'assoluta carenza di prova documentale sia del contratto asseritamente intercorso tra il ricorrente e i coniugi sia delle singole e specifiche Persona_5 prestazioni poste a base della pretesa creditoria. Invero, sul punto, effettivamente il ricorrente nulla ha provato, non producendo alcun documento ed essendo inammissibili le prove testimoniali ai sensi degli artt. 2721 e ss. c.c. In ogni caso, risulta fondata l'eccezione di prescrizione ordinaria decennale del credito fatto valere con il ricorso. Infatti, lo stesso ricorrente ha dedotto che le prestazioni svolte e di cui chiede il pagamento risalgono agli anni dal 1981 al 1988. Da detto anno 1988, il primo atto interruttivo della prescrizione risulta essere la raccomandata A.R. in data 03.02.2022, con la quale il legale del ricorrente avv. Nicola Rascio ebbe a mettere in mora l'avv.
e la dott.ssa . La prescrizione decennale a quella data era già Per_1 CP_1 abbondantemente maturata, né il contenuto della lettera in data 04.03.2021, scritta a mano e inviata per raccomandata dalla ha in sé un CP_1 riconoscimento di debito o di qualsiasi altro fatto poi dedotto dal ricorrente a fondamento del presente giudizio. In detta lettera, infatti la si limitò CP_1
a parlare di vicende familiari, che nulla hanno a che fare con il rapporto contrattuale oggetto del ricorso del , come infondatamente il Parte_1 ricorrente ha sostenuto in ricorso, dando alla lettera contenuti e significati che essa non ha. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 1.000.000,00 ed euro 2.000.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 37.951,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa ed Iva come per legge. Così deciso in data 23.12.2025
Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/8