Sentenza 17 agosto 2022
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 07/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
composta dai magistrati:
Giuseppina MAIO Presidente Paola BRIGUORI Consigliere relatore Giuseppina MIGNEMI Consigliere Oriella MARTORANA Consigliere Marco FRATINI Primo Referendario pronuncia la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al n. 60320 del registro di segreteria avverso
la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per n. 49 del 17 agosto 2022;
promosso da:
- DU CA, nato a [...] il [...]
([...]) residente in [...],
marzio.vaccari@avvocatiperugiapec.it) presso il quale in Roma, Piazza SS.
Apostoli 66 (St. Avv. Felicetti c/o St. Dettori & Associati), risulta domiciliato giusta procura in atti contro
- Procura presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per , in persona del Procuratore regionale pro tempore;
-Procura Generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore Generale pro tempore.
appellati
VISTO
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
UDITI nell udienza del 5 novembre 2025, svolta con l assistenza del segretario Dott.ssa Alessia Spirito - data per letta la relazione del relatore, Consigliere Paola Briguori - RO, per delega e e il Vice Procuratore Generale, Cons. Emanuela Rotolo, per la Procura generale;
FATTO
1.
Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale in giudizio il sig. LU TE chiedendone la condanna, a titolo doloso, al
(ovvero di quello ritenuto di giustizia), oltre rivalutazione e interessi, per pregiudizio erariale connesso alla fittizia costituzione di un rapporto di lavoro privato nel periodo di svolgimento del mandato di assessore.
Risulta che il sig. TE, nominato assessore del Comune di AN con decreto sindacale n. 7 del 6 giugno 2013, comunicava al Comune con nota prot. comunale n. 39813 del 4 dicembre 2013 - di essere stato assunto dalla Eurostudio Umbria s.r.l. con decorrenza 3 dicembre 2013, previa sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Dopo pochi giorni, con nota prot. n. 41595 del 19 dicembre 2013, chiedeva, altresì, alla medesima società il collocamento in aspettativa per lo svolgimento del mandato elettivo, cui il Comune dava funzione.
del d.lgs. n. 267/2000, chiedeva al Comune il rimborso del TFR versato alla e, con atto di liquidazione n. 486 del 13 maggio 2015, provvedeva al rimborso della somma di del dipendente in aspettativa. Il Comune aveva, inoltre, provveduto al Assessore ai sensi Il tutto per un complessivo La Procura Regionale, poi, era stata investita della notitia damni dalla Procura della Repubblica per il delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110 e 640 co. 1 e 2 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in concorso fra loro, DU LU, in qualità di Assessore della Giunta Comunale di AN (PG), e RT NO, in qualità di titolare della ditta
"EUROSTUDIO Umbria s.r.l.", con artifizi e raggiri, consistiti nel costituire e dichiarare la sussistenza di un falso rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta "EURO STUDIO UMBRIA s.r.l.", con sede in Bastia Umbria (Pg),
via Fosse Ardeatine n. 6 e nel comunicare che in data 19/12/2013 il DU si era posto in aspettativa da tale impiego, inducevano in errore il Comune di AN che, sulla base di tale falsa attestazione, provvedeva al versamento degli oneri assistenziali e previdenziali per le annualità 2013 (dal 19 dicembre 2013 al 31 dicembre 2013), 2014, 2015, 2016 e 2017 (quantificato fino al giugno del 2017),per euro 26.308,33 (ex art. 86 co. 1 D.Lgs. 267/2000), nonché al rimborso della quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto relativa all'anno 2014 in favore della soc. "EURO STUDIO UMBRIA s.r.l.", per euro 1.317,24 (ex art.
86 co. 3 D.Lgs. 267/2000), per un danno erariale totale di euro 27.626,57, così procurandosi il DU un ingiusto profitto pari alla predetta contribuzione figurativa e la "EUROSTUDIO UMBRIA s.r.l." un ingiusto profitto pari alla predetta quota di accantonamento per TFR. Con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni dello Stato. In AN (Pg),
dal 19/12/2013 sino al 21/11/2017 (data delle dimissioni dal rapporto lavorativo)>>.
In data 21 novembre 2017 il TE comunicava al Comune la risoluzione del rapporto di lavoro con Eurostudio Umbria s.r.l.
Il giudizio penale era definito con sentenza di applicazione della pena ai sensi del 7 novembre 2018, n. 2404 (divenuta irrevocabile dal composti da contributi INPS per gli anni 2014-2017 e da quota TFR 2014).
2.1. Quanto ai particolari della vicenda, si evidenzia che già nel 2016 era stata presentata specifica interrogazione in sede di consiglio comunale nella quale del diritto di collocamento in aspettativa da , e, poi, proprio dopo un esposto dei consiglieri comunali.
Era emerso in punto di fatto che il TE aveva rapporti di frequentazione con il titolare della ditta (giocavano nella stessa squadra di pallacanestro);
inoltre to presso la ditta e che non possedeva alcuna competenza specifica nel settore (quello contabile) di operatività della società Eurostudio.
3. La Procura, dunque, aveva ricostruito la fattispecie in termini di responsabilità amministrativa dolosa concludendo che aveva costituito un rapporto di lavoro che si era rivelato fittizio e preordinato alla indebita percezione di benefici previdenziali.
4. La Sezione giurisdizionale regionale per Umbria, con la sentenza 17 agosto 2022 n.49, , accoglieva integralmente la domanda risarcitoria erariale, condannando il sig. TE al pagamento, in favore del Comune di AN, di euro 31.473,99, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
In particolare, la Sezione, ritenendo provata sulla base di plurimi indizi gravi, precisi e concordanti e tenendo conto delle risultanze del procedimento penale la natura simulata del rapporto di lavoro tra Eurostudio Umbria s.r.l.
di aspettativa, riteneva, quindi, qualificabile società (fondo di previdenza complementar .
5. Avverso la predetta sentenza proponeva appello LU TE, che deduceva i seguenti motivi di gravame:
I. Omessa pronuncia su un punto decisivo per la controversia, con
.
censurava la sentenza per aver omesso il giudice di pronunciarsi
.
Riproponendo la medesima censura già sollevata in prime cure, evidenziava che il Comune di AN sarebbe stato ancora in termini per recuperare integralmente i contributi versati (INPS) e il TFR rimborsato (Eurostudio Umbria s.r.l.), trattandosi di contribuzione indebitamente corrisposta in carenza di presupposto assicurativo per attività lavorativa inesistente, poiché la relativa contribuzione sarebbe annullabile senza limiti di tempo e comunque rimborsabile nel termine prescrizionale decennale, non ancora decorso.
II.
di danno.
Il TE da parte del primo giudice del comportamento tenuto dal Comune. In particolare, questi sarebbero stati i profili dirimenti della posizione assunta dal Comune: (i) la mancata costituzione di parte civile del Comune nel procedimento penale; (ii)
- che si desumerebbe dalla riunione del Consiglio comunale
- da cui discenderebbe anche la possibilità per il Comune di agire in via restitutoria/risarcitoria.
In altri termini, il Comune tutto sapeva e avrebbe deciso scientemente di soprassedere , circostanza che potrebbe far desumere la sua piena disponibilità ad avviare il recupero del danno.
III. Omessa (o erronea) valutazione sulla pretesa responsabilità penale e sulle ragioni del patteggiamento.
riproponeva, altresì, quanto già evidenziato in prime cure in merito alle motivazioni che lo avrebbero indotto a patteggiare la pena in sede penale, non riconducibili . Rilevava che le motivazioni che lo avrebbero condotto a ciò risiederebbero nella stato di necessità familiare (era rimasto privo di sostentamento con la moglie disoccupata e due figli da mantenere) a seguito di sequestro preventivo del conto corrente disposto dal GIP, a fronte del quale si vedeva respinta anche su un immobile di sua proprietà, nonostante il parere favorevole del P.M. Pur di poter sopravvivere avrebbe, dunque, deciso di patteggiare per ottenere il dissequestro del conto a vivere Contestava, dunque, la scelta del primo giudice di avere posto a fondamento della sentenza di condanna le sommarie informazioni acquisite in sede penale.
IV.
In via gradata, ribadiva quanto già argomentato in prime cure sul importo a titolo di danno erariale.
La somma corretta coinciderebbe con quella indicata nei provvedimenti sarebbero
solo state accantonate e mai liquidate a Eurostudio; inoltre, dalla quota dovevano essere permessi/licenze , se non fosse stato in aspettativa.
concludeva chiedendo di: In via principale accertare e medesimo da ogni addebito. In via subordinata Ove ritenuto responsabile, rideterminare la somma richiesta a titolo di danno erariale a carico penale e, cioè, Euro 27.626,57 e non nella somma di Euro 31.473,99. In via ulteriormente subordinata In considerazione della posizione del TE nonchè della consapevolezza dei fatti da parte del Comune di AN, dell'avvenuto sequestro subìto dal medesimo. In via ulteriormente gradata 5. In data 15.10.2025 la Procura generale si costituiva rassegnando motivate conclusioni e chied .
Innanzitutto, evidenziava come la natura simulata del rapporto di lavoro con Eurostudio sarebbe circostanza non specificamente contestata in appello e tale da far ritenere infondate tutte le censure poste a fondamento del gravame poiché sarebbe elemento già sufficiente su cui basare una decisione ai sensi in quanto confermerebbe la correttezza della decisione di prime cure in ordine all'accertamento, in capo all'appellante, di una condotta antigiuridica dolosa, consistente nella fittizia costituzione del rapporto al fine di coprire i debiti previdenziali, e del conseguente danno, derivante dalla natura indebita delle somme versate.
Quanto al primo motivo di gravame ,
la Procura generale i soffermava sulla natura del , che sarebbe stata autonoma e distinta rispetto a eventuali azioni di recupero de danneggiata.
Nella specie, poiché, inoltre, il Comune non avrebbe attivato autonome iniziative di recupero, il pregiudizio - derivante dagli esborsi indebitamente effettuati - sarebbe certo, concreto e attuale; la relativa censura, dunque, ad avviso della Procura, dovrebbe essere respinta.
Quanto al secondo motivo , la Procura generale ne eccepiva sarebbe limitato a invocare in modo generico una presunta Comune circa i fatti de quibus (anche con riferimento i fatti decisivi né la loro incidenza causale, ovvero senza argomentare e motivare quanto affermato. Aggiungeva che nel merito la doglianza sarebbe, comunque, infondata, non potendo -
peraltro connessa a un episodio collocato al termine del periodo in cui risalivano le condotte contestate - interrompere il nesso causale con la
.
Quanto al terzo motivo , il requirente eccepiva anza delle ragioni soggettive della scelta di patteggiare ex art. 444 c.p.p. a fronte dei molteplici indizi gravi, precisi e concordanti della simulazione del rapporto di lavoro. Al riguardo, precisava che il giudice contabile procede a un autonomo accertamento dei fatti storici secondo il principio di circolarità delle prove, potendo valorizzare risultanze di altri procedimenti e prove suo libero convincimento.
Quanto al quarto motivo di gravame, la Procura generale rappresentava che anche per le quote TFR 2015 2016 la relazione del Segretario generale del Comune documentava difensivo circa un errato calcolo di quanto dovuto a tale titolo sarebbe stato privo di riscontro probatorio. preteso sostenuto poiché essendo fittizio il rapporto anche tali oneri sarebbero indebiti e parimenti dannosi, oltre a difettare qualsiasi parametrizzazione oggettiva (giorni, importi) idonea a giustificare una riduzione del quantum.
In definitiva, la Procura generale concludeva chiedendo di dichiararsi riservando eventuali ulteriori deduzioni in udienza.
6. era presente, giusta delega SI RO, che si riportava agli atti e ribadiva assenza di attualità del danno, in quanto sarebbe ancora nella condizione, di fatto e giuridica, , effettuando una semplice richiesta.
La Procura Generale ribadiva argomentati nelle conclusioni versate in atti.
La causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. .
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi in tema di responsabilità amministrativa ed è priva dei vizi enunziati.
Dalla documentazione versata in atti emerge chiaramente la inequivoca esistenza di una condotta dolosa del convenuto foriera di pregiudizio erariale, finalizzata alla fittizia costituzione di rapporto di lavoro privato, durante apporto mai effettivamente eseguito dal ex lege. Come evidenziato dal primo giudice, sono emersi evidenti indizi gravi, precisi e istituto giuridico, anche in ragione del fatto che il rapporto di lavoro è stato costituito mesi dopo perfezionamento del contratto di lavoro, è stato richiesto ed ottenuto il collocamento in aspettativa per ragioni istituzionali.
reale rapporto di lavoro, rapporto la cui costituzione formale è stata Ne deriva che devono ritenersi indebitamente versate tutte le somme erogate dal Comune in ragione del suddetto contratto di lavoro.
Peraltro, non può essere sottaciuto che elemento dirimente, di cui deve tenersi conto ai fini del decidere, è la mancata contestazione, da parte del sig.
TE in questa sede, della natura simulata del contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con la società Eurostudio. Ciò costituisce non solo un elemento utile a ricostruire correttamente la fattispecie da esaminare nei termini di cui alla sentenza impugnata, ma anche un profilo aveva stipulato un contratto di lavoro simulato che aveva poi dato origine al danno de quo.
Ciò premesso, tutti i motivi di gravame si appalesano infondati.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
1.1. Innanzitutto, privo di fondamento è il primo motivo di impugnazione sulla assenza di attualità del danno, che viene fatta discendere della teorica recuperabilità delle somme presso terzi.
Contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, il danno prodotto alle casse del Comune di AN non solo è certo, ma anche concreto e attuale.
amministrativa avviata dal Pubblico Ministero pubblica danneggiata devono ritenersi, per giurisprudenza consolidata, autonome, attesa la diversa natura e la diversa finalità delle stesse: la prima è espressione delle funzioni obiettive e neutrali requirenti, svolte con la finalità di a che i dipendenti e amministratori pubblici esercitino le loro funzioni Corte Cost.
sent.104/1989; sent. n.1/2007); la seconda è espressione del ruolo pubblico della singola amministrazione coinvolta in relazione al perseguimento di interessi pubblici ma specifici della stessa, tra cui quella del recupero delle perdite del suo patrimonio.
Del tutto diversi si configurano, dunque, il petitum e la causa petendi nel processo innanzi alla Corte dei conti rispetto al giudizio civilistico, ove si consideri che innanzi al giudice contabile si è convenuti non già per il danno arrecato al terzo bensì per quello cagionato alla pubblica amministrazione, di talché la relativa obbligazione trova fondamento nello specifico ordinamento pubblicistico (art. 18 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), del tutto peculiare rispetto alla disciplina che rileva nel giudizio civile (cfr. Sez. I app. n.
166/1994; Sez. app. Sicilia n. 40/2024).
In sostanza, come ha evidenziato la Suprema Corte, l contabile sono autonome e parallele, per cui l preclude il ricorso al Ne deriva che il giudice contabile può accertare la responsabilità erariale anche se la PA ha già agito in sede civile (Cass. Sez. Un. Civ., 24 marzo 2006 n. 6581; idem, 1 aprile 2020 n. 7645) e, a fortiori, anche se questa ancora non ha avviato alcun giudizio.
La giurisdizione contabile non è alternativa a quella civile, ma è concorrente e l della PA (Cass. Sez. Un. Civ., 22 dicembre 2009, n. 27092).
Pertanto, l ministero contabile resta autonoma rispetto ad possibilità di recupero, che per il sig. TE costituisce fondato motivo di nocumento, non vale, di per sé, a neutralizzare il pregiudizio economico scaturito dagli esborsi indebitamente effettuati in dipendenza del rapporto fittizio accertato.
Ciò considerato, che legittimamente esercitata e che , accertato il fatto dannoso, in mancanza di un effettivo rientro, il primo giudice ha ritenuto sussistente un danno certo e attuale, riconducendo causalmente al sig. TE le somme illegittimamente versate.
1.2. Il secondo motivo di gravame è parimenti infondato e, sotto diversi profili, inconferente. La Comune danneggiato non costituisce valida per alterare
. È condotta esterna del danneggiato che si inserisce in un post facto, che non incide sul nesso causale tra la condotta addebitata e avvenuto esborso di pecunia pubblica.
dello stesso di non costituirsi parte civile valgono a scriminare la condotta illecita accertata. Resta, invece, a fortiori reintegrazione del danno erariale.
1.3. Anche il terzo motivo non può essere accolto.
Del tutto inconferente si appalesa il richiamo per indebolire il tessuto accusatorio - alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e ,
.
Deve osservarsi, poi, che il giudice di primo grado ha fatto buon governo delle regole probatorie e di patteggiamento per la formazione del libero convincimento del giudice.
anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile . Ne deriva che l non ha valore vincolante nel giudizio contabile e costituisce, al più, elemento liberamente apprezzabile nel contesto più ampio in cui il giudice contabile procede ad autonomo , come accaduto nella specie (cfr. Sez. Appello Sicilia n.74/A/2024; Sez. I giurisd. Centr.
n.23/23).
In vero, nel caso di specie, l trovava fondamento non già nella a ma in un quadro indiziario grave, preciso e concordante (temporalità dell assunzione dei profili professionali, esiti degli accertamenti interni), illustrato in modo chiaro nella sentenza di primo grado.
1.4. Da ultimo, è, altresì, infondato anche il motivo di gravame con cui si contesta la quantificazione del danno. La decisione impugnata ha individuato il quantum sulla base di dati documentali oggettivi (esborsi previdenziali e accessori, nonché ulteriori uscite connesse) e sulla scorta di quanto dichiarato dal Comune nella nota del segretario generale, dando conto del metodo seguito e delle eventuali decurtazioni operate. In atti si rinviene la prova dei versamenti effettuati, risultante dalle ricevute rinvenibili nel cassetto fiscale per quanto attiene alla quota di contribuzione INPS e dal mandato di pagamento del 27 maggio 2015, n. 1396 per il versamento della quota parte di accantonamento del TFR. A fronte delle prove documentali richiamate le diverse - anche sviluppate in altra sede - non hanno efficacia probatoria tale da proporre una diversa quantificazione del quantum debeatur.
Più precisamente, come accertato dal primo giudice, il pregiudizio erariale contestato consiste negli importi versati dal Comune di AN in ragione istituzionale con riguardo ad un rapporto di lavoro costituito in modo simulato e al fine esclusivo di far beneficiare il convenuto e al fondo pensionistico complementare / a titolo di accantonamento quota TFR 1.317,74 mandato di pagamento del 27 maggio 2015, n. 1396, giusta determina n.129/2014 e successivo atto di liquidazione n.486/15).
Si appalesa, altresì, del tutto priva di fondamento la ulteriore pretesa ribadita anche in questa sede - di decurtazione di oneri economici non meglio precisati e quantificati, che l'Ente avrebbe in ogni caso dovuto sostenere (per permessi e licenze)
Tale argomentazione è priva di fondamento sia perché, per un verso, si riferisce a ipotetici esborsi relativi a un rapporto di lavoro del tutto inesistente, sia, per altro verso, perché si fa riferimento a esborsi mai disposti e, quindi, inesistenti e non decurtabili.
2. In conclusione, per quanto innanzi esposto, e, , la sentenza di primo grado merita di essere confermata.
In ordine alla determinazione del quantum, non può trovare accoglimento la soggettivo che ha sorretto la condotta contestata è il dolo, posto che risulta acclarata e risulta ormai incontestata in questa sede - g.
TE di simulare la sussistenza di un rapporto di lavoro con terzi al fine di lucrare illecitamente - con il collocamento in aspettativa durante il mandato politico -
Vero è che, p , il potere riduttivo gravemente colposa, mentre non si concilia con la configurazione della responsabilità dolosa, in cui il danno va integralmente addebitato senza operare riduzioni.
Quanto detto vale anche per la generica richiesta di ulteriore riduzione
- neppure, peraltro, quantificata e, per ciò solo, inammissibile per indeterminatezza - in considerazione della posizione del TE nonché della consapevolezza dei fatti da parte del Comune di AN anche in considerazione dell'avvenuto sequestro subìto .
appena il caso di evidenziare che vengono, peraltro, addotti profili assolutamente estranei alla fattispecie illecita accertata ( la non meglio la conoscenza dei fatti da parte del Comune) e, come tali, comunque ininfluenti per la determinazione del quantum. Si rammenta, poi, che nella specie dichiarato che a seguito del patteggiamento aveva ottenuto la revoca del sequestro preventivo delle somme di cui al suo conto corrente.
2.1. Per quanto detto, deve disporsi la condanna del sig. LU TE al pagamento - in favore del Comune di AN (PG) - di , oltre interessi legali sulla somma rivalutata, anno per anno, dal momento della liquidazione (art. 150 disp. att. c.c.). Sulle predette somme sono dovuti, inoltre, gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di condanna fino primo comma, c.c., come deciso in prime cure.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
definitivamente pronunciando, l sig. LU TE avverso la sentenza n.49/2022, pronunciata dalla Sezione giurisdizionale regionale Umbria, e lo condanna al pagamento, in favore del Comune di AN, della somma di oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi calcolati nei termini di cui in motivazione.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, liquidate di
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Briguori Dott.ssa Giuseppina Maio