CASS
Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2024, n. 22029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22029 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AT NC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FA TO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in punto di applicazione della disciplina della continuazione Depositata in Cancelleria Oggi. -3 M, 2024 Penale Sent. Sez. 3 Num. 22029 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 03/04/2024 RITENUTO IN FATTO t 1. Con sentenza del 26/06/2023, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del 22/12/2022, con la quale il Tribunale di Torino ha condannato TO NZ, previa riqualificazione dei fatti contestati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere illecitamente detenuto, senza ek;
agvet.13. l'autorizzazione di y_e112-artI 17 del decreto, e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 del medesimo decreto, all'interno della propria abitazione, al fine di spaccio, diversi quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo eroina, cocaina e hashish, in data 01/12/2022. In relazione ai suddetti fatti del 01/12/2022, giudicati con la sentenza del Tribunale di Torino oggetto di impugnazione è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari. Durante l'esecuzione della misura cautelare, in data 20/12/2022, a seguito di controllo effettuato dalla polizia giudiziaria, si contestava all'imputato un ulteriore fatto di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente di diversa tipologia, con la conseguente instaurazione di un ulteriore procedimento penale segnato al n. 1553/2023 r.g.c.a., per i quali il Tribunale di Torino, con sentenza del 28/12/2022, emetteva sentenza di condanna. Si premette che con atto di appello, l'imputato aveva preliminarmente richiesto la riunione del procedimento in oggetto con quello definito con sentenza del Tribunale di Torino del 28/12/2022, emessa nell'ambito del procedimento penale segnato al n. 1553/2023 r.g.c.a. per fatti della stessa indole commessi in data 20/12/2022, mentre era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. All'udienza del 26/06/2023 la Corte di appello di Torino ha disposto la riunione dei due procedimenti per ragioni di connessione. L'imputato aveva altresì richiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti (commessi il 01/12/2022) giudicati con sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 22/12/2022 e quelli (commessi il 20/12/2022) giudicati con sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 28/12/2022. 2. Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, e ne ha chiesto l'annullamento per violazione degli artt. 606 lett. b) , d) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 81 cod. pen. La Corte d'appello, erroneamente, non ha applicato l'istituto della continuazione al reato affermando che l'arresto operato il 1° dicembre e la successiva sottoposizione dell'imputato alla misura dell'arresto domiciliare presso la propria abitazione, in relazione all'episodio commesso il 01/12/2022 costituisce elemento di interruzione dell'unitarietà del disegno criminoso, essendo necessaria una autonoma ed ulteriore determinazione criminosa volta non solo a reiterare il reato, ma anche ad elidere il presidio cautelare in atto. Tuttavia, rileva il ricorrente, tale argomentazione non è conforme alla più recente giurisprudenza di legittimità sul punto. Inoltre, l' arresto non segna alcuna soluzione di continuità con le condotte contestate, posto che per entrambi i fatti si contesta la detenzione a fini di spaccio di varie tipologie di sostanza stupefacente presso la propria abitazione. La modifica delle condizioni materiali in cui l'imputato commetteva reati della medesima indole, invero, è avvenuta solo per il tempo necessario alla celebrazione della convalida, essendo stata applicata al ricorrente la misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, ove egli era solito svolgere l'attività di spaccio. Pertanto, le modalità dei fatti sono omogenee e indicative della sussistenza di un unico disegno criminoso, come emerge dalla dichiarazione del teste IA che ha dichiarato di comprare stupefacente da mesi tre volte a settimana circa recandosi presso l'abitazione del ricorrente che lo riforniva abitualmente. Evidenzia quindi il ricorrente che la Corte d'appello è incorsa nell'ulteriore vizio di parcellizzare le dichiarazioni testimoniali, in quanto utilizzate per affermare la penale responsabilità dell'imputato, ma omettendone la valutazione in senso favorevole, al fine di affermare la medesimezza del disegno criminoso. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio in punto di applicazione della disciplina della continuazione. 4. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali, in adesione alle conclusioni del Procuratore generale, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Si osserva che manca nel provvedimento impugnato qualsivoglia traccia di effettiva valutazione delle concrete modalità di realizzazione delle condotte, i fatti non essendo nemmeno brevemente descritti, senza alcuna benché minima esplicitazione delle ragioni per cui l'identità delle violazioni, la rnedesimezza del contesto spaziale e delle modalità operative in cui si sono entrambi realizzati - trattandosi di spaccio all'interno della propria abitazione- la pochezza 3 Il Presidente Il Consigliere estensore dell'intervallo temporale tra i fatti, siano stati ritenuti elementi non significativi della medesima bpinta~gi4., A4 la" ‘Alat DAI< e'f• o Il giudice territoriale ha invece, sulla base di una valutazione automatica, esclusivamente considerato l'esecuzione della misura limitativa della libertà personale, omettendo la valutazione degli elementi che connotano in concreto i due reati, sebbene si sia affermato in giurisprudenza che "la sola detenzione in carcere o domiciliare, ovvero altra misura limitativa della libertà personale, intervallante i fatti separatamente giudicati, non è da sola sufficiente ad escludere l'unitarietà del disegno criminoso e a rendere superfluo l'esame, in concreto, sulla base degli accertamenti consacrati nelle sentenze di condanna, della ricorrenza o meno di elementi rivelatori della continuazione, come elaborati dalla consolidata giurisprudenza sul tema" (Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, Taraore, Rv. 256119; Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019 Rv. 276842). Il principio secondo cui l'identità del disegno criminoso del reato continuato viene meno per fatti imprevedibili, quali la detenzione o la condanna, non può dunque trovare applicazione automatica, essendo tali eventi talora accettati come eventualità prevedibili (Sez. 2, n. 16560 del 23/02/2023 Ud. (dep. 18/04/2023 ) Rv. 284525). Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha preso in esame solo ed esclusivamente l'elemento della detenzione dell'imputato, di per sé non irrilevante, in quanto l'arresto ben avrebbe potuto sortire efficacia deterrente, inferendone, in modo automatico e quindi erroneo, l'assenza di unitarietà del disegno criminoso, senza effettuare alcuna valutazione degli elementi che fungono da indizi dell'esistenza della medesinnezza del disegno criminoso, quali il lasso di tempo intercorso, l'omogeneità delle violazioni, le modalità concrete di esecuzione. 2. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino. Così deciso in Roma il 03/04/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FA TO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in punto di applicazione della disciplina della continuazione Depositata in Cancelleria Oggi. -3 M, 2024 Penale Sent. Sez. 3 Num. 22029 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 03/04/2024 RITENUTO IN FATTO t 1. Con sentenza del 26/06/2023, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del 22/12/2022, con la quale il Tribunale di Torino ha condannato TO NZ, previa riqualificazione dei fatti contestati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere illecitamente detenuto, senza ek;
agvet.13. l'autorizzazione di y_e112-artI 17 del decreto, e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 del medesimo decreto, all'interno della propria abitazione, al fine di spaccio, diversi quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo eroina, cocaina e hashish, in data 01/12/2022. In relazione ai suddetti fatti del 01/12/2022, giudicati con la sentenza del Tribunale di Torino oggetto di impugnazione è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari. Durante l'esecuzione della misura cautelare, in data 20/12/2022, a seguito di controllo effettuato dalla polizia giudiziaria, si contestava all'imputato un ulteriore fatto di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente di diversa tipologia, con la conseguente instaurazione di un ulteriore procedimento penale segnato al n. 1553/2023 r.g.c.a., per i quali il Tribunale di Torino, con sentenza del 28/12/2022, emetteva sentenza di condanna. Si premette che con atto di appello, l'imputato aveva preliminarmente richiesto la riunione del procedimento in oggetto con quello definito con sentenza del Tribunale di Torino del 28/12/2022, emessa nell'ambito del procedimento penale segnato al n. 1553/2023 r.g.c.a. per fatti della stessa indole commessi in data 20/12/2022, mentre era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. All'udienza del 26/06/2023 la Corte di appello di Torino ha disposto la riunione dei due procedimenti per ragioni di connessione. L'imputato aveva altresì richiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti (commessi il 01/12/2022) giudicati con sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 22/12/2022 e quelli (commessi il 20/12/2022) giudicati con sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 28/12/2022. 2. Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, e ne ha chiesto l'annullamento per violazione degli artt. 606 lett. b) , d) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 81 cod. pen. La Corte d'appello, erroneamente, non ha applicato l'istituto della continuazione al reato affermando che l'arresto operato il 1° dicembre e la successiva sottoposizione dell'imputato alla misura dell'arresto domiciliare presso la propria abitazione, in relazione all'episodio commesso il 01/12/2022 costituisce elemento di interruzione dell'unitarietà del disegno criminoso, essendo necessaria una autonoma ed ulteriore determinazione criminosa volta non solo a reiterare il reato, ma anche ad elidere il presidio cautelare in atto. Tuttavia, rileva il ricorrente, tale argomentazione non è conforme alla più recente giurisprudenza di legittimità sul punto. Inoltre, l' arresto non segna alcuna soluzione di continuità con le condotte contestate, posto che per entrambi i fatti si contesta la detenzione a fini di spaccio di varie tipologie di sostanza stupefacente presso la propria abitazione. La modifica delle condizioni materiali in cui l'imputato commetteva reati della medesima indole, invero, è avvenuta solo per il tempo necessario alla celebrazione della convalida, essendo stata applicata al ricorrente la misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, ove egli era solito svolgere l'attività di spaccio. Pertanto, le modalità dei fatti sono omogenee e indicative della sussistenza di un unico disegno criminoso, come emerge dalla dichiarazione del teste IA che ha dichiarato di comprare stupefacente da mesi tre volte a settimana circa recandosi presso l'abitazione del ricorrente che lo riforniva abitualmente. Evidenzia quindi il ricorrente che la Corte d'appello è incorsa nell'ulteriore vizio di parcellizzare le dichiarazioni testimoniali, in quanto utilizzate per affermare la penale responsabilità dell'imputato, ma omettendone la valutazione in senso favorevole, al fine di affermare la medesimezza del disegno criminoso. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio in punto di applicazione della disciplina della continuazione. 4. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali, in adesione alle conclusioni del Procuratore generale, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Si osserva che manca nel provvedimento impugnato qualsivoglia traccia di effettiva valutazione delle concrete modalità di realizzazione delle condotte, i fatti non essendo nemmeno brevemente descritti, senza alcuna benché minima esplicitazione delle ragioni per cui l'identità delle violazioni, la rnedesimezza del contesto spaziale e delle modalità operative in cui si sono entrambi realizzati - trattandosi di spaccio all'interno della propria abitazione- la pochezza 3 Il Presidente Il Consigliere estensore dell'intervallo temporale tra i fatti, siano stati ritenuti elementi non significativi della medesima bpinta~gi4., A4 la" ‘Alat DAI< e'f• o Il giudice territoriale ha invece, sulla base di una valutazione automatica, esclusivamente considerato l'esecuzione della misura limitativa della libertà personale, omettendo la valutazione degli elementi che connotano in concreto i due reati, sebbene si sia affermato in giurisprudenza che "la sola detenzione in carcere o domiciliare, ovvero altra misura limitativa della libertà personale, intervallante i fatti separatamente giudicati, non è da sola sufficiente ad escludere l'unitarietà del disegno criminoso e a rendere superfluo l'esame, in concreto, sulla base degli accertamenti consacrati nelle sentenze di condanna, della ricorrenza o meno di elementi rivelatori della continuazione, come elaborati dalla consolidata giurisprudenza sul tema" (Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, Taraore, Rv. 256119; Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019 Rv. 276842). Il principio secondo cui l'identità del disegno criminoso del reato continuato viene meno per fatti imprevedibili, quali la detenzione o la condanna, non può dunque trovare applicazione automatica, essendo tali eventi talora accettati come eventualità prevedibili (Sez. 2, n. 16560 del 23/02/2023 Ud. (dep. 18/04/2023 ) Rv. 284525). Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha preso in esame solo ed esclusivamente l'elemento della detenzione dell'imputato, di per sé non irrilevante, in quanto l'arresto ben avrebbe potuto sortire efficacia deterrente, inferendone, in modo automatico e quindi erroneo, l'assenza di unitarietà del disegno criminoso, senza effettuare alcuna valutazione degli elementi che fungono da indizi dell'esistenza della medesinnezza del disegno criminoso, quali il lasso di tempo intercorso, l'omogeneità delle violazioni, le modalità concrete di esecuzione. 2. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino. Così deciso in Roma il 03/04/2024