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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/09/2025, n. 2499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2499 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Rosa Paduano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2559 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto “azione di inefficacia ex art. 44 l. fall. ”, riservata per la decisione all'udienza del
17.04.2025 e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in persona del curatore pro-tempore
[...] C.F._2
Avv. Fabiola Angri , rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, rilasciata in forza di provvedimento di autorizzazione a stare in giudizio emesso dal G.D. Dott. ssa Rosa
Napolitano in data 20.02.2023, dall'Avv. Pierpaolo Barretta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pomigliano D'Arco, alla Via Sibilla Aleramo, 5
ATTORE
E in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale Roma, al Controparte_1
Viale Europa, 190, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Savino (C.F.: C.F._3
p.e.c. fax n. 06/98684484), giusta procura generale per atto Email_1 notaio rep. 55418 racc. 16104 del 27/4/2022, registrata all'Ufficio Atti Persona_1 pubblici in Roma 5 il 4/5/2022 (in atti) elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Postale di Nola sito in piazza Sant'Antonio Abate 1, in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHE'
CERVED in persona del l.r.p.t. sedente in Milano alla Via San Vigilio n. 1 CP_2
TERZO CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
CONCLUSIONI: Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza del 17.04.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la curatela del fallimento del Sig. Parte_1 ed in estensione della società di fatto e del socio Sig.ra citava in giudizio Parte_2 [...]
[...
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “ 1) accertare e dichiarare, l'inefficacia del Controparte_3 contratto di conto corrente accesi dai falliti e 2) per l'effetto Parte_1 Parte_2 condannare la convenuta alla ripetizione della somma di euro 97.283,55, per i versamenti eseguiti in favore dei soggetti falliti in costanza della procedura fallimentare, ovvero in via gradata la ripetizione della somma complessiva di euro 96.158,28, pari ai prelievi/pagamenti operati nel tempo sempre dai Sig.ri e in costanza di procedura, in forza del Parte_1 Parte_2 combinato disposto di cui agli artt. 42, 44 e 78 L. Fall., ovvero la diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) in ogni caso, accertato l'illegittimo contegno innanzi ascritto alla convenuta CA (quale inadempimento contrattuale, ovvero quale responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.), condannare la “
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla Curatela Controparte_1
l'importo di euro 96.158,28 (pari ai prelievi/pagamenti operati dai Sig.ri e Parte_1 in costanza di procedura), ovvero la diversa somma maggiore o minore che dovesse Parte_2 risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
A tale fine la curatela esponeva:
- che il Tribunale di Nola con sentenza n. 28 resa in data 17 marzo 2005 dichiarava il fallimento del
Sig. , nato a [...], il [...], titolare della ditta Parte_1 individuale Di Marzo Giovanni, con sede in Pollena Trocchia (NA), via Garibaldi 241/243 ;
- che lo stesso Tribunale di Nola con sentenza resa in data 27 giugno 2006, accertata l'esistenza della società di fatto tra e dichiarava il fallimento anche della Sig.ra Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], quale socio illimitatamente Parte_2 responsabile, in estensione al fallimento del Sig. ; Parte_1
- che procedeva all'espletamento degli accertamenti patrimoniali dai quali emergeva la titolarità in capo ai falliti di rapporti con sorti successivamente alla dichiarazione di Controparte_1 fallimento dei medesimi;
- che a seguito della verifica dei documenti acquisiti erano emersi accrediti e prelievi/pagamenti in essere per entrambi i soggetti falliti in costanza di procedura ed in assenza, dapprima, di tempestiva informativa alla Curatela e poi di consegna dei documenti utili ai fini delle determinazioni ex art. 46
L.F., quali:
Accrediti:
1) in favore della Sig.ra sul libretto di deposito a risparmio n.40036-000038784388 Parte_2 per complessivi euro 8.426,11
2 2) in favore della Sig.ra sulla Postepay Evolution n. 5333171088815267 per Parte_2 complessivi euro 29.575,88;
3) in favore del Sig. sulla carta Postepay n. 5333171000312179 per complessivi Parte_1 euro 59.281,56.
Prelievi/pagamenti:
1) effettuati dalla Sig.ra dal libretto di deposito a risparmio n.40036- Parte_2
000038784388 per complessivi euro 8385,00;
2) effettuati dalla Sig.ra dalla Postepay Evolution n. 5333171088815267 per Parte_2 complessivi euro 28.660,13;
3) effettuati dal Sig. dalla Postepay n. 5333171000312179 per complessivi euro Parte_1
59.113,15.
- che sussistenza il diritto della Curatela a conseguire la ripetizione della somma complessiva di euro 97.281,56, per i versamenti in favore dei soggetti falliti in costanza della procedura fallimentare, ovvero in via gradata la ripetizione della somma complessiva di euro 96.158,28, per i prelievi/pagamenti operati nel tempo dai Sig.ri e in costanza di Parte_1 Parte_2 procedura, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 42, 44 e 78 l. fall..
A seguito di rituale notificazione, si costituiva in giudizio la quale, in via Controparte_1 preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione passiva in quanto “in data 25/6/2018 e mediante atto pubblico del Notaio dr. dello studio notarile associato Persona_2 Parte_3 rep. 56927 e racc. 28781 registrato in Roma 5 il 26/6/1928, veniva sottoscritto atto di aumento di capitale con conferimento di ramo aziendale tra la conferente e la conferitaria CP_1 CP_1
, convenendo le parti che conferisce proprietà (…) in favore Controparte_4 Controparte_1 di che accetta, il ramo di azienda inerente la monetica e i servizi di pagamento di Controparte_4 cui alla relazione di stima sub B al presente atto (…)” e che “…a seguito del presente atto, la
Conferitaria potrà pertanto dalla data di efficacia godere e interamente disporre del Ramo di
Azienda conferito”: in ragione di tale operazione, secondo la prospettazione di parte convenuta, “a seguito della costituzione di i detti servizi ed attività sono divenuti oggetto sociale Controparte_5 di quest'ultima società già , originaria titolare del contratto di cessione di ramo Controparte_4
d'Azienda con ” e, pertanto “non essendo più titolare delle Controparte_1 Controparte_1 principali posizioni giuridiche oggetto della presente controversia, è palese la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta quanto meno per quel che riguarda le carte Postepay appartenute ai falliti sigg.ri e ”. Parte_1 Parte_2
Nel merito, parte convenuta ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea per i seguenti motivi:
3 - inammissibilità e improcedibilità della domanda giudiziale, atteso che destinatari della stessa non possono che essere i soggetti beneficiari dei pagamenti eseguiti dal fallito;
- applicazione dell'art. 46 l. fall.e irripetibilità delle somme, poiché gran parte delle operazione svolte sui rapporti oggetto di controversia erano consistite nell'accredito di somme da parte del datore di lavoro e/o sono frutto dell'attività lavorativa dei falliti aventi carattere alimentare, con conseguente applicazione dell'art. 46 l. fall.;
- mancata iscrizione della sentenza di apertura del fallimento nei confronti del sig. Parte_1
e dell'estensione alla sig.ra nel iscrizione nel registro delle imprese “sicché
[...] Parte_2 esso fallimento non è eccepibile a nella sua qualità se non dal momento in cui Controparte_1
è stata formalizzata la comunicazione da parte del curatore fallimentare”.
inoltre ha , altresì, richiesto di essere autorizzata , ex art. 269 comma 2 c.p.c., Controparte_1 alla chiamata in causa del terzo , al fine di essere manlevata per tutte le Controparte_6 somme per le quali essa convenuta principale dovesse essere condannata a versare in favore della
Curatela attrice, in quanto “ ha sottoscritto con con sede in Controparte_1 Controparte_6
Milano, Via San Vigilio 1 p. IVA regolare contratto avente ad oggetto il servizio di P.IVA_1 accesso telematico e gestione banche dati su interrogazioni “on demand” dei dati presenti negli archivi pubblici delle per il controllo e la valutazione dei rischi Controparte_7 aziendali connessi all'apertura dei conti correnti bancoposta e ricezioni di flussi informatici specifici riferiti alle procedure concorsuali, il cui art. 14 prevede che “le attività affidate all'Impresa dovranno essere svolte a regola d'arte, applicando la diligenza e la professionalità richieste dalla legge e secondo i migliori standard internazionali. Resta inteso che l'Impresa sarà responsabile, nei confronti di della corretta effettuazione di tutti i servizi oggetto del presente CP_1 atto, fatti salvi gli impedimenti dipendenti da circostanze non imputabili all'impresa stessa.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, differita la prima udienza di comparizione ed emesso, all'esito della chiamata in causa del terzo il decreto ex art. 171 bis c.p.c., a seguito del deposito delle memorie, la causa , attesa la natura documentale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni
Tanto premesso in punto di fatto, in via preliminare va confermata la dichiarazione di contumacia della società in quanto , benchè regolarmente citata, non si è costituita. Controparte_6
Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da parte convenuta.
Come è noto, la legittimazione processuale attiva e passiva, in quanto condizione dell'azione, consiste
4 nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, e prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente possibilità di accertare, anche d'ufficio, la sua esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, che si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata
(Cass. n. 4796/2006). In altri termini, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sull'allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur prospettandone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso (cfr. Tribunale di Napoli 9546/2024)
(Cass. n. 2091/2012).
Nel caso di specie l'eccezione formulata va rigettata.
Va, in primo luogo, chiarito che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
[...] va correttamente qualificata in termini di eccezione difetto di titolarità della Controparte_1 situazione giuridica sostanziale passiva dedotta in giudizio, attenendo la questione proposta alla verifica della effettiva titolarità della posizione soggettiva passiva dedotta in giudizio, che costituisce un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione.
Ciò posto, è noto che la giurisprudenza di legittimità, proprio in tema di legittimazione passiva derivante da conferimento di ramo d'azienda bancario, ha ritenuto che l'onere della prova circa l'esclusione di specifici rapporti dal perimetro del conferimento grava sulla banca conferitaria che eccepisca il proprio difetto di legittimazione (cfr. Cass., n. 29965/2023).
Nel caso di specie, parte convenuta non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che i crediti oggetto di causa rientrino tra quelli esclusi dall'operazione societaria: infatti, si Controparte_1
è limitata alla produzione dell'atto di cessione diramo d'azione (fasc. conv. depositato in sede di costituzione - atto di cessione del 25/06/2018 Rep. n. 56927 Racc. 28781), documento che non consentono la precisa individuazione dei rapporti oggetto dell'operazione societaria;
al contrario, la documentazione prodotta ( e non contestata) da parte attrice in sede di deposito delle memorie istruttorie ex art. 171 ter c.p.c. quali gli atti del giudizio ex art. 700 c.p.c. avente r.g.n. 6804/2021 instaurato dalla curatela nei confronti di per la consegna della documentazione Controparte_1 bancaria afferente i rapporti oggetto del giudizio, dimostra un comportamento di parte convenuta
5 incompatibile con la tesi della sua estraneità alle pretese creditorie di parte attrice, configurandosi, in tal caso, un riconoscimento implicito della propria legittimazione passiva.
Peraltro, va evidenziato che i rapporti contestati sono sorti, come pacificamente e documentalmente provato, in epoca anteriore all'operazione societaria descritta, intervenuta nell'anno 2018, mentre i fatti contestati dalla curatela si riferiscono a movimentazioni successive al fallimento dichiarato negli anni 2005 e 2006 quando era ancora titolare dei servizi in questione: in CP_1 definitiva, dovendo la legittimazione passiva (i.d. titolarità passiva) essere valutata in relazione al momento di insorgenza del rapporto giuridico e alla titolarità dello stesso al momento dei fatti contestati e non essendovi, come peraltro rilevato da parte attrice nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c., prova alcuna del fatto che i rapporti oggetto del presente giudizio siano ricompresi nel ramo di azienda trasferito da in favore di (oggi , Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5
l'eccezione va rigettata.
Tanto premesso, si osservi in diritto.
Come è noto, l'art. 44 L. Fall., nel prevedere l'inefficacia, rispetto ai creditori, dei pagamenti eseguiti dal fallito nonché di quelli dal medesimo ricevuti dopo la dichiarazione di fallimento, configura logico corollario della perdita da parte dell'imprenditore della disponibilità dei beni esistenti alla data del fallimento, come di quelli pervenuti al fallito successivamente, che vanno acquisiti alla procedura (art. 42), e mira a preservare l'integrità dell'attivo, assicurando la par condicio credito rum (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29/12/2011, n. 29873; Trib. Salerno, 15/07/2009; Trib.
Milano, sez. II, 08.05.2012, N. 5309).
L'inefficacia dei pagamenti effettuati dopo la dichiarazione di fallimento, prevista dall'articolo 44 della legge fallimentare, costituisce conseguenza automatica della indisponibilità del patrimonio del fallito e opera erga omnes, indipendentemente dallo stato soggettivo di buona o mala fede di chi il pagamento esegue o riceve. Tale inefficacia prescinde dalla idoneità degli atti a recare pregiudizio alla massa dei creditori e dalla conoscenza da parte del terzo della perdita del potere dispositivo del fallito, configurandosi come sanzione di carattere obiettivo finalizzata alla tutela della massa creditoria. Gli atti compiuti dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento, siano essi pagamenti da lui eseguiti ovvero pagamenti ricevuti, risultano inopponibili ai creditori in quanto considerati inefficaci per effetto della cristallizzazione del patrimonio del debitore e della privazione dei poteri di amministrazione e disposizione derivante dal deposito della sentenza di fallimento.
Con particolare riguardo, poi, ai rapporti di conto corrente e similari, è noto che dalla dichiarazione di fallimento deriva lo scioglimento dei rapporti di conto corrente ex art. 78 l. fall., con la conseguenza che tutti i successivi movimenti effettuati in conto corrente, sia in entrata che in uscita,
6 devono ritenersi compiuti senza la sussistenza, alla base, di un valido rapporto di mandato fra le parti.
Ciò comporta che, dopo la dichiarazione di fallimento, ogni trasferimento di fondi appartenenti al fallito viene eseguito dalla banca in assenza di un valido ordine dispositivo, mentre ogni accredito di fondi da parte di terzi dovrà essere trattenuto dall'intermediario bancario e messo a disposizione della massa dei creditori del fallito, in virtù del principio della par condicio di cui all'art. 2741 c.c..
Dallo scioglimento del rapporto di mandato posto alla base del contratto di conto corrente bancario, dunque, sorgono contestualmente obblighi restitutori a norma dell'art. 2033 c.c. (cfr. Cass. n. 3086 del 2018, nonché, a contrario, Cass. n. 7477 del 2020, che, nell'escludere la legittimazione passiva della banca ex art. 44 l. fall. per i pagamenti eseguiti in favore di terzi, ha implicitamente ribadito quanto espressamente sostenuto nella precedente pronuncia, in ordine alla sussistenza di una legittimazione per le obbligazioni restitutorie nascenti dall'art. 78 l. fall.).
Pertanto, una volta sciolto il rapporto di conto corrente bancario ai sensi dell'articolo 78 legge fallimentare, la banca è tenuta a restituire alla curatela fallimentare il saldo del conto esistente alla data della sentenza di fallimento e tutte le somme che vengono successivamente accreditate sul predetto conto, da ritenersi di spettanza della curatela fallimentare.
Tuttavia, i pagamenti eseguiti dalla banca con l'utilizzo di dette somme devono ritenersi effettuati con denaro proprio della banca, non potendo la curatela pretendere la restituzione anche delle somme erogate a terzi, trattandosi di pagamenti inefficaci che comporterebbero una duplicazione delle rimesse e una ingiusta locupletazione da parte del fallimento. Il denaro di cui la banca eventualmente dispone verso terzi, pagando assegni o eseguendo ordini di bonifico, o verso se stessa, addebitando in conto spese, commissioni e interessi passivi, non costituisce altro ed ulteriore rispetto a quello accreditato ed esistente sul conto del fallito, sicché l'inefficacia di tali atti di disposizione derivante dall'articolo 44 legge fallimentare comporta solo che non si possa tener conto di essi e che il denaro accreditato debba considerarsi ancora tutto in deposito irregolare presso la banca, che risulta tenuta a restituirlo integralmente per l'inefficacia del contratto di conto corrente che rende senza titolo i versamenti eseguiti. La declaratoria di inefficacia non implica che la banca debba pagare alla curatela fallimentare anche quanto risulti aver versato a terzi dopo il fallimento, trattandosi evidentemente di pagamenti effettuati in mancanza di provvista e quindi con mezzi propri. La banca, una volta restituiti alla curatela tutti i versamenti affluiti sul conto, può agire in ripetizione di indebito verso i soggetti che hanno ricevuto, su ordine inefficace del fallito, le erogazioni da essa eseguite con prelievo dalla provvista esistente sul conto, evitando che gli accipientes si arricchiscano senza titolo in danno dell'istituto di credito (cfr. in termini Corte
d'appello civile Napoli sentenza n. 304 del 22 gennaio 2025)
7 Quanto esposto vale, a maggior ragione, per l'apertura , come nel caso di specie, di rapporti bancari da parte del fallito in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, in quanto le relative movimentazioni finanziarie sono soggette al regime di inefficacia anche quando gli istituti di credito non risultino a conoscenza dello stato fallimentare per errori nell'indicazione del codice fiscale presso i registri pubblici o nelle banche dati specializzate, poiché l'inefficacia opera indipendentemente dalla buona fede del soggetto che riceve il pagamento e dalla presenza del fallito nelle anagrafi fallimentari consultate dagli operatori economici. (Tribunale di Latina 2218/2024).
Circa il momento a partire dal quale deve ritenersi operante la disciplina dell'inefficacia dei pagamenti compiuti (o ricevuti) dal fallito, va evidenziato che l'art. 16 l.f., prima degli interventi riformatori, prevedeva che la sentenza di fallimento producesse i propri effetti a decorrere dalla data del deposito in cancelleria ex art. 133 c.p.c.: tale disposizione, costantemente interpretata nel senso che la data del deposito della sentenza in cancelleria costituiva il dies a quo ai sensi degli artt.
42 e 44 l.f. , irrilevanti essendo gli ulteriori adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 17 l.f., è stata successivamente sottoposta a vaglio critico quando con le riforme degli anni 2006 e 2007, è stato modificato l'art. 16 cit., che attualmente individua il dies a quo degli effetti della sentenza di fallimento nei confronti dei terzi nella data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, chiaramente nell'ottica di un più equo contemperamento fra gli interessi contrapposti dei creditori concorsuali - da un lato - e quelli dei terzi di buona - dall'altro - atteso che gli effetti, per questi ultimi, oggi vengono espressamente subordinati al compimento di una formalità (l'annotazione nel registro imprese) che rende l'apertura della procedura effettivamente e presumibilmente conoscibile anche per loro.
Orbene, secondo l'impostazione preferibile, in relazione alla necessità di armonizzare l'intervento riformatore con le disposizioni degli artt. 42,44 e 45 l. f, . è nel senso che la disposizione attinente alla decorrenza degli effetti per i terzi avrebbe in sostanza il solo scopo di attribuire rilievo alla loro buona fede esclusivamente nel lasso di tempo (qualora vi sia) intercorrente fra la pubblicazione e l'annotazione della sentenza, in quanto solo in questo intervallo temporale diviene ora possibile presumere una loro ignoranza in ordine all'intervenuta dichiarazione di fallimento, mentre una volta accertato il compimento della formalità in un dato giorno (con decorrenza degli effetti dall'ora zero del giorno dell'annotazione) il cui onere incombe sul curatore, si devono presumere successivi gli atti di pagamento operati nel medesimo giorno, dovendosi presumere la buona fede del terzo solo nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza e la sua iscrizione.
Peraltro, tale impostazione non esclude irrimediabilmente la opponibilità della buona fede del terzo, ma implica semplicemente che sia questi - in simili circostanze - a dar prova dell'anteriorità del pagamento, mentre il curatore normalmente gravato dall'onere di provare l'anteriorità del fallimento
8 può giovarsi - nel solo caso di coincidenza tra pubblicazione, iscrizione e pagamento - di tale presunzione in nome della ritenuta prevalenza delle esigenze pubblicistiche del fallimento.
Tanto premesso in diritto, la domanda è fondata e va, parzialmente, accolta per le ragioni di seguito esposte.
Risulta, provato dalla curatela attrice, nonostante le contrarie allegazioni di parte convenuta
(peraltro sconfessate dall' allegato 5 della II memoria istruttoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice della visura camerale della fallita in estensione ), che la sentenza dichiarativa di fallimento, pubblicata in data 27.06.2006 nei confronti di risulta essere stata iscritta nel registro Parte_2 delle imprese in data 29.06.2006 sicchè tutti i versamenti indicati devono ritenersi successivi alle dichiarazioni di fallimento.
Risulta, altresì, incontestato che successivamente alle dichiarazioni di fallimento, in precedenza indicate, siano pervenuti ai debitori falliti gli accrediti indicati dalla curatela nell'atto introduttivo del giudizio, ossia 1) in favore della Sig.ra sul libretto di deposito a risparmio Parte_2
n.40036-000038784388 per complessivi euro 8.426,11 2) in favore della Sig.ra sulla Parte_2
Postepay Evolution n. 5333171088815267 per complessivi euro 29.575,88; 3) in favore del Sig.
sulla carta Postepay n. 5333171000312179 per complessivi euro 59.281,56, Parte_1 siano tutti successivi alle dichiarazioni di fallimento.
Tuttavia, dalla documentazione in atti risulta che le annotazioni eseguite sulla Carta n.
5333171000312179 intestata al sig. di cui la curatela chiede dichiararsi la Parte_1 inefficacia siano, in parte, riferibili alle retribuzioni percepite dal 10.10.2018 data di assunzione del titolare/fallito presso la ditta D.&C. , circostanza, quest'ultima, incontestata Controparte_8 dalla curatela attrice , per l'importo complessivo di euro 21.348,00.
Si tratta , quindi, di versamenti a titolo di retribuzione la cui acquisizione al fallimento è disciplinata dall'art 46 l. fall. a tenore del quale “non sono compresi nel fallimento….2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia… I limiti previsti nel primo comma, n. 2, sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia”.
Giova evidenziare che, nel caso che ci occupa, non si rinviene alcun decreto del g.d. che abbia autorizzato la acquisizione alla massa dei versamenti in favore della correntista fallita a titolo di retribuzione e la curatela ha dedotto che il decreto non risulta adottato .
Dispone, invero, l'art. 46, comma 1, n. 2 l. fall. che gli importi spettanti al fallito per stipendi non sono ricompresi nel fallimento “entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia”. A fronte di tale disposto normativo, l'inefficacia ex art. 44, comma 2, l. fall. può essere
9 allora dichiarata solo per le somme eccedenti tali limiti (Cass. 1724/2015), atteso che per la restante parte lo stipendio, la pensione non entrano a far parte della massa fallimentare. E se è il giudice delegato che, ai sensi dell'art. 46, comma 2, fissa con decreto i limiti di quanto è necessario al sostentamento del fallito e della sua famiglia, tale decreto ha però natura meramente dichiarativa pur con efficacia retroattiva.
La natura soltanto dichiarativa del decreto comporta che gli emolumenti dell'attività lavorativa del fallito che sono stati ritenuti necessari al mantenimento del fallito e della sua famiglia non sono compresi nel fallimento, con la ulteriore conseguenza che non può esser dichiarata l'inefficacia dei pagamenti compiuti dal debitore direttamente al fallito prima dell'emanazione del decreto (Cass.
27/9/2007, n. 20325; Cass. 31/10/2012, n.18843).
Dunque il fallito, anche prima della emanazione del decreto del giudice delegato ex art. 46, co 2,
L.Fall., è legittimato a riscuotere le somme corrispondenti a tale parte il cui pagamento sia effettuato direttamente a lui dal debitore, ed il pagamento da questi effettuato non è, in tali limiti, inefficace ai sensi dell'art. 44 comma 2 della legge fallimentare.
Ha chiarito, infatti, la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 18843/2012; Cass. n. 6999/2015) che il diritto del fallito di percepire e trattenere gli emolumenti necessari al mantenimento suo e della sua famiglia sussiste prima ed indipendentemente dal decreto del giudice che ne fissi la misura.
Pertanto, anche in assenza del decreto del giudice delegato, è opponibile alla curatela fallimentare il pagamento effettuato in favore del fallito a titolo di retribuzione per prestazioni di lavoro subordinato, che è suscettibile di impugnazione solamente se, e nella misura in cui, risulti eccedente rispetto al limite fissato dal decreto del giudice delegato. Il curatore che intenda agire in giudizio al fine di far accertare la parziale o totale inopponibilità e per conseguire la condanna del solvens in favore del fallimento, ha, quindi, l'onere di richiedere preventivamente al giudice delegato la pronuncia del decreto previsto dal citato art. 46, comma 2, così da poter, poi, documentare in causa l'eventuale eccedenza di quanto pagato dal debitore direttamente al fallito rispetto ai limiti fissati in detto decreto.
Posti tali principi, nel caso di specie non v'è prova dell'emissione del decreto ex art. 46, comma 2,
L.Fall. da parte del giudice delegato. Ne consegue che, in mancanza del decreto con cui il giudice delegato abbia fissato i limiti entro i quali ciò che la fallita guadagna (o ha guadagnato) con la sua attività occorre al mantenimento suo e della sua famiglia, i pagamenti ricevuti dal per Pt_1
l'importo complessivo di euro 21.348,00, a titolo di stipendi in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, non sono inefficaci.
A diverse conclusioni deve pervenirsi per le ulteriori somme accreditate in favore del Di Marzo nonché nei confronti della sig.ra sia sul libretto di risparmio che sulla carta Postepay in Pt_2
10 precedenza indicate: dalla lista movimenti prodotta risultano, infatti, accrediti per i quali , in alcuni casi, non emerge la provenienza né la causale, mentre con riguardo agli accrediti in favore della sig.ra dalla ditta , non risulta provata la sussistenza di un rapporto di lavoro tra Pt_2 CP_8 quest'ultima e la debitrice fallita, idonea a consentire l'applicazione dei principi ex art. 46 l. fall. in precedenza espressi.
In definitiva, le somme accreditate sui rapporti negoziali in precedenza indicati intercorsi tra i debitori falliti e per l'importo complessivo di euro 75.935,55 post fallimento Controparte_1 per versamenti da parte di terzi a favore del fallito rappresentano beni sopravvenuti al fallito nel corso del fallimento, a meno che non sia provato un diverso titolo di acquisizione, nella specie parzialmente mancante.
Pertanto, ai sensi degli artt. 42, co. 2, e 44, co. 3, l.fall. dette somme sono di pertinenza del fallimento e, quindi, sottratte alla disponibilità del correntista fallito. Ne deriva che “la banca, quale mandataria del rapporto scioltosi e debitrice del correntista per le somme pervenute sul conto, è obbligata a versare l'intera provvista del conto alla curatela e, quindi, anche le somme da quest'ultima fatte affluire su detto conto mediante accrediti eseguiti post fallimento” (Cass. n.
5230/2011 e Cass. n. 3086/2018).
Conclusivamente, la domanda proposta dalla Curatela va accolta limitatamente a detto importo di €
75.935,55 , e rigettata per il resto.
A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali a decorrere dalla domanda giudiziale - attesa la natura di debito di valuta e non di valore - dell'obbligazione restitutoria nascente dall'azione revocatoria, sino al soddisfo, con esclusione anche della richiesta rivalutazione monetaria, in assenza di prova del maggior danno subito ex art. 1224, comma 2, c.c. (così, Cass. civ., Sez. I,
15/12/2011, n. 27084; Cass. civ. Sez. I, 10/06/2011, n. 12736; Cass. civ. Sez. I, 22/03/2007, n.
6991; Cass. civ. Sez. I, 18/01/2006, n. 887;Cass. civ. Sez. Unite, 15/06/2000, n. 437; App. Palermo,
Sez. III, 19/04/2012 ; Trib. Padova, Sez. II, 11/05/2012; in senso contrario, Cass. civ. Sez. I,
16/06/2011, n. 13244).
Con riguardo, infine, alla domanda proposta da parte convenuta nei confronti della CP_6 essa va rigettata, in quanto la documentazione prodotta in giudizio (cfr. all. 9 alla comparsa di
[...] costituzione e risposta) non è idonea all'individuazione dei doveri incombenti sulla terza chiamata in causa: invero, come si legge nel contratto intercorso tra le parti, prodotto in giudizio, peraltro di durata limitata a 36 mesi:
11 Nel caso di specie, in mancanza della documentazione descritta, non è dato verificare la fondatezza delle doglianze di parte convenuta, con particolare riguardo all'omessa o ritardata segnalazione del fallimento di e Parte_1 Parte_2
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri del DM
55/14 e succ. mod. e integ. tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda proposta.
Nulla per le spese nei confronti della stante la sua contumacia. Controparte_6
PQM
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_6
2) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara inefficaci ex art. 44 l. fall. nei confronti della Curatela attrice i versamenti eseguiti sul libretto di deposito a risparmio n.40036-
000038784388 , sulla Postepay Evolution n. 5333171088815267 e sulla Postepay n.
5333171000312179 per l'importo di euro 75.935,55 e per l'effetto, condanna parte convenuta alla restituzione della somma di euro 75.935,55 in favore della Curatela attrice, oltre interessi dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
3) rigetta la domanda proposta nei confronti della società Controparte_6
4) condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio che liquida, euro 11.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
5) nulla per le spese nei confronti della società Controparte_6
Nola, 20.09.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rosa Paduano
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Rosa Paduano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2559 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto “azione di inefficacia ex art. 44 l. fall. ”, riservata per la decisione all'udienza del
17.04.2025 e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in persona del curatore pro-tempore
[...] C.F._2
Avv. Fabiola Angri , rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, rilasciata in forza di provvedimento di autorizzazione a stare in giudizio emesso dal G.D. Dott. ssa Rosa
Napolitano in data 20.02.2023, dall'Avv. Pierpaolo Barretta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pomigliano D'Arco, alla Via Sibilla Aleramo, 5
ATTORE
E in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale Roma, al Controparte_1
Viale Europa, 190, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Savino (C.F.: C.F._3
p.e.c. fax n. 06/98684484), giusta procura generale per atto Email_1 notaio rep. 55418 racc. 16104 del 27/4/2022, registrata all'Ufficio Atti Persona_1 pubblici in Roma 5 il 4/5/2022 (in atti) elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Postale di Nola sito in piazza Sant'Antonio Abate 1, in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHE'
CERVED in persona del l.r.p.t. sedente in Milano alla Via San Vigilio n. 1 CP_2
TERZO CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
CONCLUSIONI: Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza del 17.04.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la curatela del fallimento del Sig. Parte_1 ed in estensione della società di fatto e del socio Sig.ra citava in giudizio Parte_2 [...]
[...
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “ 1) accertare e dichiarare, l'inefficacia del Controparte_3 contratto di conto corrente accesi dai falliti e 2) per l'effetto Parte_1 Parte_2 condannare la convenuta alla ripetizione della somma di euro 97.283,55, per i versamenti eseguiti in favore dei soggetti falliti in costanza della procedura fallimentare, ovvero in via gradata la ripetizione della somma complessiva di euro 96.158,28, pari ai prelievi/pagamenti operati nel tempo sempre dai Sig.ri e in costanza di procedura, in forza del Parte_1 Parte_2 combinato disposto di cui agli artt. 42, 44 e 78 L. Fall., ovvero la diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) in ogni caso, accertato l'illegittimo contegno innanzi ascritto alla convenuta CA (quale inadempimento contrattuale, ovvero quale responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.), condannare la “
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla Curatela Controparte_1
l'importo di euro 96.158,28 (pari ai prelievi/pagamenti operati dai Sig.ri e Parte_1 in costanza di procedura), ovvero la diversa somma maggiore o minore che dovesse Parte_2 risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
A tale fine la curatela esponeva:
- che il Tribunale di Nola con sentenza n. 28 resa in data 17 marzo 2005 dichiarava il fallimento del
Sig. , nato a [...], il [...], titolare della ditta Parte_1 individuale Di Marzo Giovanni, con sede in Pollena Trocchia (NA), via Garibaldi 241/243 ;
- che lo stesso Tribunale di Nola con sentenza resa in data 27 giugno 2006, accertata l'esistenza della società di fatto tra e dichiarava il fallimento anche della Sig.ra Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], quale socio illimitatamente Parte_2 responsabile, in estensione al fallimento del Sig. ; Parte_1
- che procedeva all'espletamento degli accertamenti patrimoniali dai quali emergeva la titolarità in capo ai falliti di rapporti con sorti successivamente alla dichiarazione di Controparte_1 fallimento dei medesimi;
- che a seguito della verifica dei documenti acquisiti erano emersi accrediti e prelievi/pagamenti in essere per entrambi i soggetti falliti in costanza di procedura ed in assenza, dapprima, di tempestiva informativa alla Curatela e poi di consegna dei documenti utili ai fini delle determinazioni ex art. 46
L.F., quali:
Accrediti:
1) in favore della Sig.ra sul libretto di deposito a risparmio n.40036-000038784388 Parte_2 per complessivi euro 8.426,11
2 2) in favore della Sig.ra sulla Postepay Evolution n. 5333171088815267 per Parte_2 complessivi euro 29.575,88;
3) in favore del Sig. sulla carta Postepay n. 5333171000312179 per complessivi Parte_1 euro 59.281,56.
Prelievi/pagamenti:
1) effettuati dalla Sig.ra dal libretto di deposito a risparmio n.40036- Parte_2
000038784388 per complessivi euro 8385,00;
2) effettuati dalla Sig.ra dalla Postepay Evolution n. 5333171088815267 per Parte_2 complessivi euro 28.660,13;
3) effettuati dal Sig. dalla Postepay n. 5333171000312179 per complessivi euro Parte_1
59.113,15.
- che sussistenza il diritto della Curatela a conseguire la ripetizione della somma complessiva di euro 97.281,56, per i versamenti in favore dei soggetti falliti in costanza della procedura fallimentare, ovvero in via gradata la ripetizione della somma complessiva di euro 96.158,28, per i prelievi/pagamenti operati nel tempo dai Sig.ri e in costanza di Parte_1 Parte_2 procedura, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 42, 44 e 78 l. fall..
A seguito di rituale notificazione, si costituiva in giudizio la quale, in via Controparte_1 preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione passiva in quanto “in data 25/6/2018 e mediante atto pubblico del Notaio dr. dello studio notarile associato Persona_2 Parte_3 rep. 56927 e racc. 28781 registrato in Roma 5 il 26/6/1928, veniva sottoscritto atto di aumento di capitale con conferimento di ramo aziendale tra la conferente e la conferitaria CP_1 CP_1
, convenendo le parti che conferisce proprietà (…) in favore Controparte_4 Controparte_1 di che accetta, il ramo di azienda inerente la monetica e i servizi di pagamento di Controparte_4 cui alla relazione di stima sub B al presente atto (…)” e che “…a seguito del presente atto, la
Conferitaria potrà pertanto dalla data di efficacia godere e interamente disporre del Ramo di
Azienda conferito”: in ragione di tale operazione, secondo la prospettazione di parte convenuta, “a seguito della costituzione di i detti servizi ed attività sono divenuti oggetto sociale Controparte_5 di quest'ultima società già , originaria titolare del contratto di cessione di ramo Controparte_4
d'Azienda con ” e, pertanto “non essendo più titolare delle Controparte_1 Controparte_1 principali posizioni giuridiche oggetto della presente controversia, è palese la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta quanto meno per quel che riguarda le carte Postepay appartenute ai falliti sigg.ri e ”. Parte_1 Parte_2
Nel merito, parte convenuta ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea per i seguenti motivi:
3 - inammissibilità e improcedibilità della domanda giudiziale, atteso che destinatari della stessa non possono che essere i soggetti beneficiari dei pagamenti eseguiti dal fallito;
- applicazione dell'art. 46 l. fall.e irripetibilità delle somme, poiché gran parte delle operazione svolte sui rapporti oggetto di controversia erano consistite nell'accredito di somme da parte del datore di lavoro e/o sono frutto dell'attività lavorativa dei falliti aventi carattere alimentare, con conseguente applicazione dell'art. 46 l. fall.;
- mancata iscrizione della sentenza di apertura del fallimento nei confronti del sig. Parte_1
e dell'estensione alla sig.ra nel iscrizione nel registro delle imprese “sicché
[...] Parte_2 esso fallimento non è eccepibile a nella sua qualità se non dal momento in cui Controparte_1
è stata formalizzata la comunicazione da parte del curatore fallimentare”.
inoltre ha , altresì, richiesto di essere autorizzata , ex art. 269 comma 2 c.p.c., Controparte_1 alla chiamata in causa del terzo , al fine di essere manlevata per tutte le Controparte_6 somme per le quali essa convenuta principale dovesse essere condannata a versare in favore della
Curatela attrice, in quanto “ ha sottoscritto con con sede in Controparte_1 Controparte_6
Milano, Via San Vigilio 1 p. IVA regolare contratto avente ad oggetto il servizio di P.IVA_1 accesso telematico e gestione banche dati su interrogazioni “on demand” dei dati presenti negli archivi pubblici delle per il controllo e la valutazione dei rischi Controparte_7 aziendali connessi all'apertura dei conti correnti bancoposta e ricezioni di flussi informatici specifici riferiti alle procedure concorsuali, il cui art. 14 prevede che “le attività affidate all'Impresa dovranno essere svolte a regola d'arte, applicando la diligenza e la professionalità richieste dalla legge e secondo i migliori standard internazionali. Resta inteso che l'Impresa sarà responsabile, nei confronti di della corretta effettuazione di tutti i servizi oggetto del presente CP_1 atto, fatti salvi gli impedimenti dipendenti da circostanze non imputabili all'impresa stessa.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, differita la prima udienza di comparizione ed emesso, all'esito della chiamata in causa del terzo il decreto ex art. 171 bis c.p.c., a seguito del deposito delle memorie, la causa , attesa la natura documentale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni
Tanto premesso in punto di fatto, in via preliminare va confermata la dichiarazione di contumacia della società in quanto , benchè regolarmente citata, non si è costituita. Controparte_6
Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da parte convenuta.
Come è noto, la legittimazione processuale attiva e passiva, in quanto condizione dell'azione, consiste
4 nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, e prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente possibilità di accertare, anche d'ufficio, la sua esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, che si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata
(Cass. n. 4796/2006). In altri termini, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sull'allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur prospettandone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso (cfr. Tribunale di Napoli 9546/2024)
(Cass. n. 2091/2012).
Nel caso di specie l'eccezione formulata va rigettata.
Va, in primo luogo, chiarito che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
[...] va correttamente qualificata in termini di eccezione difetto di titolarità della Controparte_1 situazione giuridica sostanziale passiva dedotta in giudizio, attenendo la questione proposta alla verifica della effettiva titolarità della posizione soggettiva passiva dedotta in giudizio, che costituisce un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione.
Ciò posto, è noto che la giurisprudenza di legittimità, proprio in tema di legittimazione passiva derivante da conferimento di ramo d'azienda bancario, ha ritenuto che l'onere della prova circa l'esclusione di specifici rapporti dal perimetro del conferimento grava sulla banca conferitaria che eccepisca il proprio difetto di legittimazione (cfr. Cass., n. 29965/2023).
Nel caso di specie, parte convenuta non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che i crediti oggetto di causa rientrino tra quelli esclusi dall'operazione societaria: infatti, si Controparte_1
è limitata alla produzione dell'atto di cessione diramo d'azione (fasc. conv. depositato in sede di costituzione - atto di cessione del 25/06/2018 Rep. n. 56927 Racc. 28781), documento che non consentono la precisa individuazione dei rapporti oggetto dell'operazione societaria;
al contrario, la documentazione prodotta ( e non contestata) da parte attrice in sede di deposito delle memorie istruttorie ex art. 171 ter c.p.c. quali gli atti del giudizio ex art. 700 c.p.c. avente r.g.n. 6804/2021 instaurato dalla curatela nei confronti di per la consegna della documentazione Controparte_1 bancaria afferente i rapporti oggetto del giudizio, dimostra un comportamento di parte convenuta
5 incompatibile con la tesi della sua estraneità alle pretese creditorie di parte attrice, configurandosi, in tal caso, un riconoscimento implicito della propria legittimazione passiva.
Peraltro, va evidenziato che i rapporti contestati sono sorti, come pacificamente e documentalmente provato, in epoca anteriore all'operazione societaria descritta, intervenuta nell'anno 2018, mentre i fatti contestati dalla curatela si riferiscono a movimentazioni successive al fallimento dichiarato negli anni 2005 e 2006 quando era ancora titolare dei servizi in questione: in CP_1 definitiva, dovendo la legittimazione passiva (i.d. titolarità passiva) essere valutata in relazione al momento di insorgenza del rapporto giuridico e alla titolarità dello stesso al momento dei fatti contestati e non essendovi, come peraltro rilevato da parte attrice nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c., prova alcuna del fatto che i rapporti oggetto del presente giudizio siano ricompresi nel ramo di azienda trasferito da in favore di (oggi , Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5
l'eccezione va rigettata.
Tanto premesso, si osservi in diritto.
Come è noto, l'art. 44 L. Fall., nel prevedere l'inefficacia, rispetto ai creditori, dei pagamenti eseguiti dal fallito nonché di quelli dal medesimo ricevuti dopo la dichiarazione di fallimento, configura logico corollario della perdita da parte dell'imprenditore della disponibilità dei beni esistenti alla data del fallimento, come di quelli pervenuti al fallito successivamente, che vanno acquisiti alla procedura (art. 42), e mira a preservare l'integrità dell'attivo, assicurando la par condicio credito rum (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29/12/2011, n. 29873; Trib. Salerno, 15/07/2009; Trib.
Milano, sez. II, 08.05.2012, N. 5309).
L'inefficacia dei pagamenti effettuati dopo la dichiarazione di fallimento, prevista dall'articolo 44 della legge fallimentare, costituisce conseguenza automatica della indisponibilità del patrimonio del fallito e opera erga omnes, indipendentemente dallo stato soggettivo di buona o mala fede di chi il pagamento esegue o riceve. Tale inefficacia prescinde dalla idoneità degli atti a recare pregiudizio alla massa dei creditori e dalla conoscenza da parte del terzo della perdita del potere dispositivo del fallito, configurandosi come sanzione di carattere obiettivo finalizzata alla tutela della massa creditoria. Gli atti compiuti dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento, siano essi pagamenti da lui eseguiti ovvero pagamenti ricevuti, risultano inopponibili ai creditori in quanto considerati inefficaci per effetto della cristallizzazione del patrimonio del debitore e della privazione dei poteri di amministrazione e disposizione derivante dal deposito della sentenza di fallimento.
Con particolare riguardo, poi, ai rapporti di conto corrente e similari, è noto che dalla dichiarazione di fallimento deriva lo scioglimento dei rapporti di conto corrente ex art. 78 l. fall., con la conseguenza che tutti i successivi movimenti effettuati in conto corrente, sia in entrata che in uscita,
6 devono ritenersi compiuti senza la sussistenza, alla base, di un valido rapporto di mandato fra le parti.
Ciò comporta che, dopo la dichiarazione di fallimento, ogni trasferimento di fondi appartenenti al fallito viene eseguito dalla banca in assenza di un valido ordine dispositivo, mentre ogni accredito di fondi da parte di terzi dovrà essere trattenuto dall'intermediario bancario e messo a disposizione della massa dei creditori del fallito, in virtù del principio della par condicio di cui all'art. 2741 c.c..
Dallo scioglimento del rapporto di mandato posto alla base del contratto di conto corrente bancario, dunque, sorgono contestualmente obblighi restitutori a norma dell'art. 2033 c.c. (cfr. Cass. n. 3086 del 2018, nonché, a contrario, Cass. n. 7477 del 2020, che, nell'escludere la legittimazione passiva della banca ex art. 44 l. fall. per i pagamenti eseguiti in favore di terzi, ha implicitamente ribadito quanto espressamente sostenuto nella precedente pronuncia, in ordine alla sussistenza di una legittimazione per le obbligazioni restitutorie nascenti dall'art. 78 l. fall.).
Pertanto, una volta sciolto il rapporto di conto corrente bancario ai sensi dell'articolo 78 legge fallimentare, la banca è tenuta a restituire alla curatela fallimentare il saldo del conto esistente alla data della sentenza di fallimento e tutte le somme che vengono successivamente accreditate sul predetto conto, da ritenersi di spettanza della curatela fallimentare.
Tuttavia, i pagamenti eseguiti dalla banca con l'utilizzo di dette somme devono ritenersi effettuati con denaro proprio della banca, non potendo la curatela pretendere la restituzione anche delle somme erogate a terzi, trattandosi di pagamenti inefficaci che comporterebbero una duplicazione delle rimesse e una ingiusta locupletazione da parte del fallimento. Il denaro di cui la banca eventualmente dispone verso terzi, pagando assegni o eseguendo ordini di bonifico, o verso se stessa, addebitando in conto spese, commissioni e interessi passivi, non costituisce altro ed ulteriore rispetto a quello accreditato ed esistente sul conto del fallito, sicché l'inefficacia di tali atti di disposizione derivante dall'articolo 44 legge fallimentare comporta solo che non si possa tener conto di essi e che il denaro accreditato debba considerarsi ancora tutto in deposito irregolare presso la banca, che risulta tenuta a restituirlo integralmente per l'inefficacia del contratto di conto corrente che rende senza titolo i versamenti eseguiti. La declaratoria di inefficacia non implica che la banca debba pagare alla curatela fallimentare anche quanto risulti aver versato a terzi dopo il fallimento, trattandosi evidentemente di pagamenti effettuati in mancanza di provvista e quindi con mezzi propri. La banca, una volta restituiti alla curatela tutti i versamenti affluiti sul conto, può agire in ripetizione di indebito verso i soggetti che hanno ricevuto, su ordine inefficace del fallito, le erogazioni da essa eseguite con prelievo dalla provvista esistente sul conto, evitando che gli accipientes si arricchiscano senza titolo in danno dell'istituto di credito (cfr. in termini Corte
d'appello civile Napoli sentenza n. 304 del 22 gennaio 2025)
7 Quanto esposto vale, a maggior ragione, per l'apertura , come nel caso di specie, di rapporti bancari da parte del fallito in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, in quanto le relative movimentazioni finanziarie sono soggette al regime di inefficacia anche quando gli istituti di credito non risultino a conoscenza dello stato fallimentare per errori nell'indicazione del codice fiscale presso i registri pubblici o nelle banche dati specializzate, poiché l'inefficacia opera indipendentemente dalla buona fede del soggetto che riceve il pagamento e dalla presenza del fallito nelle anagrafi fallimentari consultate dagli operatori economici. (Tribunale di Latina 2218/2024).
Circa il momento a partire dal quale deve ritenersi operante la disciplina dell'inefficacia dei pagamenti compiuti (o ricevuti) dal fallito, va evidenziato che l'art. 16 l.f., prima degli interventi riformatori, prevedeva che la sentenza di fallimento producesse i propri effetti a decorrere dalla data del deposito in cancelleria ex art. 133 c.p.c.: tale disposizione, costantemente interpretata nel senso che la data del deposito della sentenza in cancelleria costituiva il dies a quo ai sensi degli artt.
42 e 44 l.f. , irrilevanti essendo gli ulteriori adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 17 l.f., è stata successivamente sottoposta a vaglio critico quando con le riforme degli anni 2006 e 2007, è stato modificato l'art. 16 cit., che attualmente individua il dies a quo degli effetti della sentenza di fallimento nei confronti dei terzi nella data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, chiaramente nell'ottica di un più equo contemperamento fra gli interessi contrapposti dei creditori concorsuali - da un lato - e quelli dei terzi di buona - dall'altro - atteso che gli effetti, per questi ultimi, oggi vengono espressamente subordinati al compimento di una formalità (l'annotazione nel registro imprese) che rende l'apertura della procedura effettivamente e presumibilmente conoscibile anche per loro.
Orbene, secondo l'impostazione preferibile, in relazione alla necessità di armonizzare l'intervento riformatore con le disposizioni degli artt. 42,44 e 45 l. f, . è nel senso che la disposizione attinente alla decorrenza degli effetti per i terzi avrebbe in sostanza il solo scopo di attribuire rilievo alla loro buona fede esclusivamente nel lasso di tempo (qualora vi sia) intercorrente fra la pubblicazione e l'annotazione della sentenza, in quanto solo in questo intervallo temporale diviene ora possibile presumere una loro ignoranza in ordine all'intervenuta dichiarazione di fallimento, mentre una volta accertato il compimento della formalità in un dato giorno (con decorrenza degli effetti dall'ora zero del giorno dell'annotazione) il cui onere incombe sul curatore, si devono presumere successivi gli atti di pagamento operati nel medesimo giorno, dovendosi presumere la buona fede del terzo solo nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza e la sua iscrizione.
Peraltro, tale impostazione non esclude irrimediabilmente la opponibilità della buona fede del terzo, ma implica semplicemente che sia questi - in simili circostanze - a dar prova dell'anteriorità del pagamento, mentre il curatore normalmente gravato dall'onere di provare l'anteriorità del fallimento
8 può giovarsi - nel solo caso di coincidenza tra pubblicazione, iscrizione e pagamento - di tale presunzione in nome della ritenuta prevalenza delle esigenze pubblicistiche del fallimento.
Tanto premesso in diritto, la domanda è fondata e va, parzialmente, accolta per le ragioni di seguito esposte.
Risulta, provato dalla curatela attrice, nonostante le contrarie allegazioni di parte convenuta
(peraltro sconfessate dall' allegato 5 della II memoria istruttoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice della visura camerale della fallita in estensione ), che la sentenza dichiarativa di fallimento, pubblicata in data 27.06.2006 nei confronti di risulta essere stata iscritta nel registro Parte_2 delle imprese in data 29.06.2006 sicchè tutti i versamenti indicati devono ritenersi successivi alle dichiarazioni di fallimento.
Risulta, altresì, incontestato che successivamente alle dichiarazioni di fallimento, in precedenza indicate, siano pervenuti ai debitori falliti gli accrediti indicati dalla curatela nell'atto introduttivo del giudizio, ossia 1) in favore della Sig.ra sul libretto di deposito a risparmio Parte_2
n.40036-000038784388 per complessivi euro 8.426,11 2) in favore della Sig.ra sulla Parte_2
Postepay Evolution n. 5333171088815267 per complessivi euro 29.575,88; 3) in favore del Sig.
sulla carta Postepay n. 5333171000312179 per complessivi euro 59.281,56, Parte_1 siano tutti successivi alle dichiarazioni di fallimento.
Tuttavia, dalla documentazione in atti risulta che le annotazioni eseguite sulla Carta n.
5333171000312179 intestata al sig. di cui la curatela chiede dichiararsi la Parte_1 inefficacia siano, in parte, riferibili alle retribuzioni percepite dal 10.10.2018 data di assunzione del titolare/fallito presso la ditta D.&C. , circostanza, quest'ultima, incontestata Controparte_8 dalla curatela attrice , per l'importo complessivo di euro 21.348,00.
Si tratta , quindi, di versamenti a titolo di retribuzione la cui acquisizione al fallimento è disciplinata dall'art 46 l. fall. a tenore del quale “non sono compresi nel fallimento….2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia… I limiti previsti nel primo comma, n. 2, sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia”.
Giova evidenziare che, nel caso che ci occupa, non si rinviene alcun decreto del g.d. che abbia autorizzato la acquisizione alla massa dei versamenti in favore della correntista fallita a titolo di retribuzione e la curatela ha dedotto che il decreto non risulta adottato .
Dispone, invero, l'art. 46, comma 1, n. 2 l. fall. che gli importi spettanti al fallito per stipendi non sono ricompresi nel fallimento “entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia”. A fronte di tale disposto normativo, l'inefficacia ex art. 44, comma 2, l. fall. può essere
9 allora dichiarata solo per le somme eccedenti tali limiti (Cass. 1724/2015), atteso che per la restante parte lo stipendio, la pensione non entrano a far parte della massa fallimentare. E se è il giudice delegato che, ai sensi dell'art. 46, comma 2, fissa con decreto i limiti di quanto è necessario al sostentamento del fallito e della sua famiglia, tale decreto ha però natura meramente dichiarativa pur con efficacia retroattiva.
La natura soltanto dichiarativa del decreto comporta che gli emolumenti dell'attività lavorativa del fallito che sono stati ritenuti necessari al mantenimento del fallito e della sua famiglia non sono compresi nel fallimento, con la ulteriore conseguenza che non può esser dichiarata l'inefficacia dei pagamenti compiuti dal debitore direttamente al fallito prima dell'emanazione del decreto (Cass.
27/9/2007, n. 20325; Cass. 31/10/2012, n.18843).
Dunque il fallito, anche prima della emanazione del decreto del giudice delegato ex art. 46, co 2,
L.Fall., è legittimato a riscuotere le somme corrispondenti a tale parte il cui pagamento sia effettuato direttamente a lui dal debitore, ed il pagamento da questi effettuato non è, in tali limiti, inefficace ai sensi dell'art. 44 comma 2 della legge fallimentare.
Ha chiarito, infatti, la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 18843/2012; Cass. n. 6999/2015) che il diritto del fallito di percepire e trattenere gli emolumenti necessari al mantenimento suo e della sua famiglia sussiste prima ed indipendentemente dal decreto del giudice che ne fissi la misura.
Pertanto, anche in assenza del decreto del giudice delegato, è opponibile alla curatela fallimentare il pagamento effettuato in favore del fallito a titolo di retribuzione per prestazioni di lavoro subordinato, che è suscettibile di impugnazione solamente se, e nella misura in cui, risulti eccedente rispetto al limite fissato dal decreto del giudice delegato. Il curatore che intenda agire in giudizio al fine di far accertare la parziale o totale inopponibilità e per conseguire la condanna del solvens in favore del fallimento, ha, quindi, l'onere di richiedere preventivamente al giudice delegato la pronuncia del decreto previsto dal citato art. 46, comma 2, così da poter, poi, documentare in causa l'eventuale eccedenza di quanto pagato dal debitore direttamente al fallito rispetto ai limiti fissati in detto decreto.
Posti tali principi, nel caso di specie non v'è prova dell'emissione del decreto ex art. 46, comma 2,
L.Fall. da parte del giudice delegato. Ne consegue che, in mancanza del decreto con cui il giudice delegato abbia fissato i limiti entro i quali ciò che la fallita guadagna (o ha guadagnato) con la sua attività occorre al mantenimento suo e della sua famiglia, i pagamenti ricevuti dal per Pt_1
l'importo complessivo di euro 21.348,00, a titolo di stipendi in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, non sono inefficaci.
A diverse conclusioni deve pervenirsi per le ulteriori somme accreditate in favore del Di Marzo nonché nei confronti della sig.ra sia sul libretto di risparmio che sulla carta Postepay in Pt_2
10 precedenza indicate: dalla lista movimenti prodotta risultano, infatti, accrediti per i quali , in alcuni casi, non emerge la provenienza né la causale, mentre con riguardo agli accrediti in favore della sig.ra dalla ditta , non risulta provata la sussistenza di un rapporto di lavoro tra Pt_2 CP_8 quest'ultima e la debitrice fallita, idonea a consentire l'applicazione dei principi ex art. 46 l. fall. in precedenza espressi.
In definitiva, le somme accreditate sui rapporti negoziali in precedenza indicati intercorsi tra i debitori falliti e per l'importo complessivo di euro 75.935,55 post fallimento Controparte_1 per versamenti da parte di terzi a favore del fallito rappresentano beni sopravvenuti al fallito nel corso del fallimento, a meno che non sia provato un diverso titolo di acquisizione, nella specie parzialmente mancante.
Pertanto, ai sensi degli artt. 42, co. 2, e 44, co. 3, l.fall. dette somme sono di pertinenza del fallimento e, quindi, sottratte alla disponibilità del correntista fallito. Ne deriva che “la banca, quale mandataria del rapporto scioltosi e debitrice del correntista per le somme pervenute sul conto, è obbligata a versare l'intera provvista del conto alla curatela e, quindi, anche le somme da quest'ultima fatte affluire su detto conto mediante accrediti eseguiti post fallimento” (Cass. n.
5230/2011 e Cass. n. 3086/2018).
Conclusivamente, la domanda proposta dalla Curatela va accolta limitatamente a detto importo di €
75.935,55 , e rigettata per il resto.
A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali a decorrere dalla domanda giudiziale - attesa la natura di debito di valuta e non di valore - dell'obbligazione restitutoria nascente dall'azione revocatoria, sino al soddisfo, con esclusione anche della richiesta rivalutazione monetaria, in assenza di prova del maggior danno subito ex art. 1224, comma 2, c.c. (così, Cass. civ., Sez. I,
15/12/2011, n. 27084; Cass. civ. Sez. I, 10/06/2011, n. 12736; Cass. civ. Sez. I, 22/03/2007, n.
6991; Cass. civ. Sez. I, 18/01/2006, n. 887;Cass. civ. Sez. Unite, 15/06/2000, n. 437; App. Palermo,
Sez. III, 19/04/2012 ; Trib. Padova, Sez. II, 11/05/2012; in senso contrario, Cass. civ. Sez. I,
16/06/2011, n. 13244).
Con riguardo, infine, alla domanda proposta da parte convenuta nei confronti della CP_6 essa va rigettata, in quanto la documentazione prodotta in giudizio (cfr. all. 9 alla comparsa di
[...] costituzione e risposta) non è idonea all'individuazione dei doveri incombenti sulla terza chiamata in causa: invero, come si legge nel contratto intercorso tra le parti, prodotto in giudizio, peraltro di durata limitata a 36 mesi:
11 Nel caso di specie, in mancanza della documentazione descritta, non è dato verificare la fondatezza delle doglianze di parte convenuta, con particolare riguardo all'omessa o ritardata segnalazione del fallimento di e Parte_1 Parte_2
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri del DM
55/14 e succ. mod. e integ. tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda proposta.
Nulla per le spese nei confronti della stante la sua contumacia. Controparte_6
PQM
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_6
2) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara inefficaci ex art. 44 l. fall. nei confronti della Curatela attrice i versamenti eseguiti sul libretto di deposito a risparmio n.40036-
000038784388 , sulla Postepay Evolution n. 5333171088815267 e sulla Postepay n.
5333171000312179 per l'importo di euro 75.935,55 e per l'effetto, condanna parte convenuta alla restituzione della somma di euro 75.935,55 in favore della Curatela attrice, oltre interessi dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
3) rigetta la domanda proposta nei confronti della società Controparte_6
4) condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio che liquida, euro 11.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
5) nulla per le spese nei confronti della società Controparte_6
Nola, 20.09.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rosa Paduano
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