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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 09/09/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott.ssa Stefania Frojo ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 341 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi residenti in [...]
[...] C.F._2
Maurizio Canavese (TO), Via Cavaliere Brunetto, 82, ed elettivamente domiciliati in Torino, Piazza Camillo Benso di Cavour, 3, presso lo studio dell'Avv. Marco Di Toro, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata in telematico congiuntamente all'atto di citazione;
attori contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
), entrambi residenti in [...]
Alighieri, 5/a, ed elettivamente domiciliati in Torino, Piazza Carlo
Emanuele II, 13, presso lo studio degli Avv.ti Riccardo Scalisi e Giulia
Ceresa, che li rappresentano e difendono giusta procura alle liti depositata in telematico unitamente alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuti
nonché
Geom. (C.F. ), con studio Controparte_3 C.F._5 professionale in Torino, Via Pomaretto, 4/B, elettivamente domiciliato in
Torino, Via Antonio Genovesi, 2, presso lo studio degli Avv.ti Andrea
Mauro Colangelo e Stefania Murgeri, che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti depositata in telematico unitamente alla comparsa di costituzione e risposta;
terzo chiamato
Pag. 1 a 14 OGGETTO: risarcimento del danno da responsabilità contrattuale.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: per gli attori: “Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via istruttoria, nell'eventualità in cui l'Ill.mo
Tribunale dovesse ritenerla opportuna, disporre CTU sulla congruità della parcella dell'arch. . nel merito, accertare l'inadempimento Per_1 contrattuale dei Sig.ri e limitatamente a quanto CP_1 CP_2 previsto nel contratto di compravendita del 20.07.2018 a rogito Notaio dott. e, per l'effetto, condannarli a risarcire la somma di € 5.483,04 Per_2
(residuo dell'originale importo di € 15.321,24, dedotta la somma di € 9.889,70 già corrisposta “banco iudicis”, solo successivamente alla notificazione dell'atto di citazione, aggiunta la somma di € 51,50 corrisposta all'Ordine degli RC di Torino per il parere di congruità), oltre ad interessi legali decorrenti dalla data di ciascun pagamento alla data della presente domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284, comma
4, c.c. dalla data della presente domanda giudiziale al saldo. in ogni caso, con il favore delle spese e delle competenze del presente giudizio”; per i convenuti: “Voglia il Tribunale;
Contrariis reiectis;
Dato atto che i convenuti hanno formulato offerta reale di pagamento, a favore degli attori, dell'importo di € 9.889,70 a mezzo assegno circolare Banca Sella n.
6611098610-12; Respingere le domande attrici e, in ipotesi di accoglimento delle domande proposte nei loro confronti, dichiarare tenuto
e condannare il geom. , per tutte le causali dedotte in Controparte_3 narrativa, a tenerli indenni e manlevarli da ogni pretesa fatta valere nei loro confronti. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”; per il terzo chiamato: “Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria eccezione, NEL MERITO previa ogni più opportuna declaratoria, respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari e distrazione delle spese da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 9.01.2023, e Parte_1
hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Parte_2
Tribunale di Ivrea, i coniugi e , deducendo CP_1 CP_2
l'inadempimento contrattuale di questi ultimi in relazione all'obbligo
Pag. 2 a 14 assunto nel contratto di compravendita stipulato in data 20.07.2018, avente a oggetto l'acquisto dell'immobile sito in San Maurizio Canavese
(TO), Via Cavalier Brunetto, 82.
In particolare, gli attori hanno allegato che l'immobile acquistato presentava una serie di irregolarità urbanistiche inerenti al sottotetto e che, al momento della sottoscrizione del contratto, i venditori si erano espressamente obbligati a completare la relativa pratica di sanatoria, assumendo ogni responsabilità e onere ed esonerando espressamente gli acquirenti da qualsiasi obbligo in merito.
Nonostante la previsione di cui a pag. 4 del regolamento contrattuale (a tenore della quale: “La parte venditrice, ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica ed edilizia, attesa: […] - che per recupero sottotetto ai fini abitativi ai sensi della Legge Regionale 21/98 è stata presentata al
Comune di San Maurizio Canavese istanza di Richiesta di Permesso di
Costruire in sanatoria in data 28 giugno 2018 […] per la quale non sono ancora stati pagati gli oneri di urbanizzazione;
a tal proposito la parte venditrice si assume ogni responsabilità e, nel caso in cui il Comune di
San Maurizio Canavese richiedesse documentazione integrativa, si obbliga a svolgere tutte le pratiche relative, firmare e presentare tutte le domande, ricorsi e documenti necessari, assumendo a proprio carico ogni onere e spesa ed esonerando espressamente la parte acquirente da ogni
e qualsiasi onere e responsabilità al riguardo”), i coniugi e Pt_1
hanno comunque dato atto, al fine di favorire la Parte_2 regolarizzazione del bene, di essersi impegnati, mediante redazione di scrittura privata del 7.06.2018, al versamento spontaneo della somma di euro 3.000,00.
Gli attori hanno dedotto che, a seguito della presentazione da parte dei coniugi e della richiesta di permesso di costruire in sanatoria CP_1 CP_2 in data 28.06.2018 al Comune di San Maurizio Canavese (TO), con nota del 17.09.2018, l'ente locale ha formulato a questi ultimi richiesta di integrazioni documentali e tecniche;
sennonché i venditori non hanno provveduto a evadere alcuna delle richieste nel termine fissato di sei mesi e, conseguentemente, il Comune ha estinto la pratica edilizia.
Gli attori hanno prospettato di essere rimasti ignari di tale ultima circostanza fino all'anno 2021, allorquando, in occasione dell'avvio dei lavori di ristrutturazione con accesso al beneficio fiscale del Superbonus
Pag. 3 a 14 110%, sono stati informati dal tecnico incaricato, arch. , Persona_3 dell'irregolarità urbanistica ancora pendente.
A fronte dell'urgenza di completare i lavori entro i termini previsti dal contratto di cessione del credito d'imposta derivante dai lavori da eseguirsi sull'immobile, stipulato con Intesa Sanpaolo s.p.a. in data 5.08.2021, i coniugi e hanno dato atto di essersi autonomamente Pt_1 Parte_2 attivati al fine di presentare una nuova istanza di sanatoria del sottotetto, sostenendo integralmente tutte le spese necessarie e provvedendo, inoltre, alla rimozione in autonomia della tettoia-patio dell'immobile, rivelatasi anche quest'ultima abusiva e non regolarizzabile.
Tuttavia, dal momento che il Comune di San Maurizio Canavese (TO) ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36, D.P.R. n.
380/2001 solamente in data 21.06.2022, gli odierni attori hanno rappresentato di esser stati costretti a rinegoziare il contratto con la banca a condizioni meno favorevoli, prevedendo una variazione al ribasso del prezzo di acquisto del credito d'imposta pari al 90,00% del valore nominale del credito medesimo, anziché, come precedentemente pattuito, al 92,70%.
Alla luce delle circostanze di fatto che precedono, gli attori hanno insistito per la condanna dei convenuti al pagamento delle spese indebitamente sostenute per un importo complessivo pari a euro 18.821,24 (nella specie, euro 15.321,24 per spese ed euro 3.500,00 a titolo di danni derivanti dalla rimozione della tettoia-patio).
Si sono costituiti in giudizio e , i quali, pur CP_1 CP_2 ammettendo di essersi impegnati a portare a termine ogni pratica urbanistica in favore degli acquirenti, hanno tuttavia prospettato come l'inadempimento alle prestazioni contrattualmente pattuite debba essere imputato al professionista dagli stessi incaricato per la gestione della sanatoria, geom. . Controparte_3
In particolare, i convenuti hanno dedotto di non essere stati informati della richiesta di integrazione da parte del Comune e di aver agito in buona fede, confidando nel corretto svolgimento dell'incarico professionale conferito.
Pag. 4 a 14 Gli odierni convenuti hanno, pertanto, formulato in favore dei coniugi e un'offerta reale dell'importo complessivo di euro Pt_1 Parte_2
9.889,70 (corrispondente a quanto dovuto agli acquirenti sia a titolo di oneri di urbanizzazione sia per il rilascio della dichiarazione di rispondenza dell'impianto idrico), e, al contempo, hanno chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa del geom. , affinché fosse tenuto a manlevarli _3 da ogni eventuale condanna.
All'udienza del 6.10.2023 è stata disposta la chiamata in causa del terzo, geom. ; tuttavia, in data 6.03.2024, rilevata la mancata _3 costituzione del terzo chiamato nei termini, nonostante la regolare notificazione dell'atto di chiamata, il Giudice ne ha dichiarato la contumacia.
In data 17.09.2024, si è costituito tardivamente il geom. , Controparte_3 quale terzo chiamato, contestando integralmente le allegazioni dei convenuti e respingendo la richiesta di manleva.
In particolare, il geometra ha esposto di aver assunto ogni incombente per conto dei coniugi e e di aver regolarmente avviato la pratica CP_1 CP_2 edilizia;
tuttavia, il medesimo ha specificato come, a seguito della richiesta da parte del Comune di San Maurizio Canavese (TO) di integrazione documentale, i committenti, spinti dalla volontà di non sostenere ulteriori spese, abbiamo scelto di revocargli l'incarico professionale.
Tentata senza esito la conciliazione della lite, la causa, istruita mediante acquisizione documentale e interrogatorio della parte terza chiamata, è stata posta in decisione all'udienza indicata in epigrafe con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
In sede di precisazioni definitive delle conclusioni, parte attrice ha ridotto la domanda di condanna all'importo di € 5.483,04, ossia decurtando l'importo ricevuto dai convenuti banco iudicis (€ 9.889,70) e rinunciando all'importo di € 3.500,00 per rimborso costi di rimozione della tettoia.
***
Preliminarmente deve essere revocata la dichiarazione di contumacia del terzo chiamato, Geom. , costituitosi tardivamente nel _3 presente giudizio.
Pag. 5 a 14 Venendo al merito, la domanda spiegata da e Parte_1 [...]
è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. Parte_2
È pacifico oltre che documentalmente provato che, in data 20.07.2018, i coniugi e hanno stipulato con Parte_1 Parte_2
e un contratto di compravendita, avente a CP_1 CP_2 oggetto l'acquisto di un immobile sito in San Maurizio Canavese (TO), Via
Cavalier Brunetto, 82, e identificato al Catasto fabbricati del predetto comune al foglio 9, part. 677, sub. 55 e 70, dietro il pagamento dell'importo di euro 425.000,00 (cfr. Contratto di compravendita, prodotto sub. 1) da parte attrice).
È incontestato che, al momento della sottoscrizione dell'atto notarile, il compendio immobiliare oggetto della compravendita manifestava delle irregolarità, in quanto sia il sottotetto sia la tettoia-patio del medesimo erano stati realizzati in modo non conforme alla normativa urbanistica ed edilizia vigente.
È del pari incontroverso che, al fine di procedere a un tempestivo ripristino della situazione edilizia in uno stato di normalità: da un lato, i venditori e , al momento del rogito, si sono espressamente impegnati CP_1 CP_2 ad avviare la procedura di sanatoria presso il Comune di San Maurizio
Canavese (TO), sollevando da qualsiasi onere e costo gli acquirenti;
e, dall'altro, i coniugi e , al fine di favorire la totale Pt_1 Parte_2 regolarizzazione delle difformità dell'immobile, hanno deciso di contribuire alle spese, provvedendo al versamento spontaneo della somma di euro
3.000,00.
Tale ultima circostanza trova, peraltro, riscontro nella scrittura privata del
7.06.2018, sottoscritta dalle parti e non disconosciuta, nella quale si dà atto che, con precipuo riferimento alla vendita dell'immobile de quo, “la parte acquirente si impegna a versare alla parte venditrice € 3.000,00 (tremila/00) come partecipazione alle spese di ottenimento dell'agibilità del vano sottotetto, distribuiti come segue. € 2.000,00 (duemila/00) vengono versati in data odierna con A/B in 3714445130-06, tratto su Unicredit, filiale di Ciriè (TO), corso Martiri Libertà n. 35; € 1000,00(mille/00) verranno versati entro e non oltre il 30/12/2018” (cfr. Scrittura privata, prodotta sub. 2) da parte attrice).
Pag. 6 a 14 Sennonché nel corso del giudizio è emerso che, nonostante il formale impegno assunto con la sottoscrizione del contratto di compravendita, gli odierni convenuti non hanno provveduto a sanare le irregolarità urbanistiche dell'immobile, costringendo i coniugi e da Pt_1 Parte_2 un lato a dover avviare in autonomia e a proprie spese una procedura di sanatoria presso il Comune di San Maurizio Canavese (TO) e, dall'altro, a subire un pregiudizio economico, tradottosi nella rinegoziazione al ribasso del prezzo di acquisto del credito d'imposta, derivante dai lavori di ristrutturazione dell'immobile, da parte dell'istituto di credito Intesa San
Paolo s.p.a.
Invero, gli attori hanno dedotto di aver scelto di eseguire lavori di ristrutturazione presso il proprio immobile, avvalendosi del beneficio fiscale del “Superbonus 110%” (D.L. n. 34/2020), e, a tal fine, di aver stipulato con Intesa San Paolo s.p.a., in data 5.08.2021, un contratto di cessione condizionata del credito d'imposta, mediante il quale la banca si sarebbe impegnata all'acquisto, entro il 30.06.2022, del relativo credito ad un prezzo pari al 97,20% del valore nominale del medesimo (cfr. Contratto di cessione del credito d'imposta, prodotto sub. 4) da parte attrice).
Tuttavia, la mancata sanatoria dell'immobile ha ritardato l'accesso al beneficio e, conseguentemente, il prezzo d'acquisto è sceso dal 92,70% del credito d'imposta al 90,00%, determinando così in capo ai coniugi e una perdita patrimoniale quantificabile in euro Pt_1 Parte_2
1.359,64.
Le circostanze di fatto sopra delineate non sono state oggetto di specifica contestazione da parte dei convenuti, i quali, costituendosi in giudizio, hanno testualmente ammesso che “risponde al vero che, nell'ambito dell'atto di pubblico di compravendita 20/07/18, con il quale gli odierni convenuti alienarono agli attori l'immobile sito in San Maurizio Canavese,
Via Cavalier Brunetto n.82, essi diedero atto che per il recupero del sottotetto a fini abitativi era stata presentata istanza di Richiesta di
Permesso di Costruire in Sanatoria e che essi si erano obbligati a portare
a termine detta pratica urbanistica e che gli attori, con scrittura privata
07/06/18 si erano impegnati a contribuire economicamente, all'uopo, mediante il pagamento di € 3.000,00 nei termini ivi previsti”, affermandosi, mediante formulazione di offerta reale a mezzo assegno circolare, “tenuti
a rimborsare agli attori quelle somme che, qualora il geom. _3 avesse regolarmente adempiuto al proprio incarico professionale,
Pag. 7 a 14 comunque avrebbero dovuto esporre, vale a dire gli oneri di urbanizzazione, pari ad € 9.767,70 ed il costo della dichiarazione di rispondenza dell'impianto idrico, pari ad € 122,00, per un importo complessivo di € 9.889,70” (cfr. Comparsa di costituzione e risposta, pagg. 2-3).
Al contempo, però, i coniugi e hanno dato atto di aver CP_1 CP_2 incaricato per la presentazione e la cura della pratica urbanistica presso il
Comune di San Maurizio Canavese (TO) il Geom. , il Controparte_3 quale si è reso - secondo la prospettazione dei fatti fornita dai medesimi - inadempiente, omettendo di informarli in ordine a eventuali integrazioni documentali richieste dall'ente locale. Pertanto, i convenuti, rilevato un nesso di causalità tra la condotta del professionista e i danni patiti dagli attori, hanno formulato domanda di manleva nei confronti di quest'ultimo.
Ebbene, anzitutto dall'istruttoria svolta e dall'esame della documentazione allegata dalle parti, è emerso in maniera chiara e univoca l'inadempimento contrattuale dei convenuti rispetto agli obblighi assunti in sede di compravendita dell'immobile sito in San Maurizio Canavese (TO), Via
Cavalier Brunetto, 82, stipulata in data 20.07.2018.
In particolare, secondo quanto espressamente statuito nel contratto di compravendita, e si sono impegnati a portare CP_1 CP_2
a termine la pratica di sanatoria relativa al sottotetto dell'immobile, già avviata con istanza presentata al Comune in data 28.06.2018.
Tale obbligo è stato assunto dai convenuti in termini chiari e inequivoci, atteso che la clausola di cui al citato regolamento contrattuale prevedeva testualmente che i venditori si sarebbero impegnati a sostenere ogni onere e spesa, a curare ogni adempimento necessario, oltreché a esonerare espressamente gli acquirenti da qualsiasi responsabilità in merito.
È evidente il carattere accessorio dell'obbligazione rispetto alla compravendita, sia pur funzionalmente essenziale, in quanto volta a garantire la piena regolarità urbanistica del bene oggetto di trasferimento.
Sennonché - come risulta dalla documentazione in atti - sebbene la pratica edilizia sia stata, in data 17.09.2018, oggetto di plurime richieste di integrazioni documentali da parte del Comune di San Maurizio Canavese
Pag. 8 a 14 (TO), nessun supplemento è stato fornito nei termini previsti da parte dei convenuti, con conseguente archiviazione della pratica da parte dell'ente locale per decorrenza dei termini.
Com'è noto, in tema di inadempimento contrattuale, il creditore che agisce per l'adempimento o per il risarcimento del danno ha l'onere di provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto e la scadenza del termine per l'adempimento, mentre il debitore convenuto per l'inadempimento ha l'onere di provare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo, e cioè l'avvenuto adempimento (cfr. Cass. civ., sez. III, 30/10/2001, n. 13533;
Cass. civ., sez. III, 19/06/2018, n. 16147).
Nel caso di specie, gli attori hanno assolto al proprio onere probatorio, producendo il contratto di compravendita e la documentazione relativa alla nuova pratica edilizia presentata presso il Comune di San Maurizio
Canavese (TO) e documentando ogni singola voce di spesa sostenuta per la regolarizzazione dell'immobile.
Di contro, i convenuti non hanno fornito alcuna prova dell'avvenuto adempimento, né hanno dimostrato di aver agito con la diligenza richiesta, limitandosi ad attribuire la responsabilità dell'accaduto al geom. _3
, professionista incaricato dai medesimi per la gestione della
[...] pratica edilizia.
Tuttavia, giova osservare come, ai sensi dell'art. 1228 c.c., “il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”. La norma codifica il principio secondo cui il debitore risponde dell'operato dei propri ausiliari come se fosse proprio, anche qualora il terzo agisca con colpa o dolo.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito il predetto principio, precisando che “il debitore risponde, ai sensi dell'art. 1228 c.c., dell'inadempimento dell'obbligazione causato dal fatto doloso o colposo del terzo ausiliario, anche se questi è un professionista autonomamente incaricato, purché l'attività da lui svolta sia funzionale all'adempimento dell'obbligazione” (Cass. civ., sez. III, 28/01/2014, n.
1789).
Nel caso di specie, il geom. è stato incaricato direttamente dai _3 coniugi e per adempiere all'obbligo di sanatoria, con la CP_1 CP_2
Pag. 9 a 14 conseguenza che ogni sua negligenza non può esonerare i convenuti dalla responsabilità, né può costituire causa di esclusione dell'inadempimento, che resta comunque imputabile a questi ultimi in via diretta.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi, pertanto, accertato l'inadempimento dei venditori, e con CP_1 CP_2 conseguente condanna dei medesimi al rimborso delle spese sostenute dagli attori per la regolarizzazione dell'immobile.
Tali spese sono quantificate in misura corrispondente all'importo richiesto dagli attori e quantificato in sede di precisazione definitiva delle conclusioni in € 6.483,04 (ottenuta scomputando dall'importo iniziale richiesto la somma di € 9.889,70 versata dai convenuti banco iudicis a titolo di rimborso oneri di urbanizzazione e corrispettivo per il rilascio della dichiarazione di corrispondenza degli impianti, e detraendo la somma di €
3.500,00, rinunciata).
In particolare, non è condivisa la contestazione dei convenuti sulla eccessività dell'importo richiesto a titolo di rimborso per onorari professionali (€ 3.500,00 oltre oneri): la parcella del professionista, prodotta unitamente alla contabile di pagamento (cfr. doc. 18 f. attore), è corredata dal parere di congruità rilasciato dall'Ordine degli RC (cfr. doc. 24), puntualmente motivato sull'esame degli elaborati prodotti a corredo dell'istanza, ed appare congrua alla luce della tipologia di attività svolta e della complessità dell'incarico professionale desumibile, in particolare, dalle integrazioni documentali richieste dal Comune per il completamento della pratica di sanatoria (doc. 8) e dagli adempimenti connessi.
Non è parimenti condivisa la deduzione dei convenuti secondo cui non vi sarebbe prova della necessità della spesa di € 530,60 chiesta a rimborso
(di cui alle fatture prodotte come doc. 20): le fatture contengono un elenco di materiale edile che corrisponde, presuntivamente, a quello occorrente per regolarizzare i locali del sottotetto, opera la cui necessità era stata evidenziata anche dal geom. ai convenuti (cfr. le dichiarazioni _3 rese dal chiamato in comparsa costitutiva a pag. 4: “l'odierno chiamato rappresentava che, al fine di ottenere la regolarizzazione dei locali del sottotetto, sarebbe stato necessario procedere alla presentazione di una
SCIA alternativa al permesso di costruire in sanatoria, dovendosi tuttavia
Pag. 10 a 14 procedere ad effettuare delle opere edili, prima tra tutte, quella di posa in opera di alcune pareti di cartongesso, a delimitazione delle porzioni di immobile aventi un'altezza inferiore al limite di legge prescritto ai fini dell'abitabilità”).
Infine, il danno derivante dalla rinegoziazione al ribasso del prezzo di acquisto del credito è chiaramente ricollegato al ritardo causato dalla necessità per gli attori di presentare la pratica di sanatoria relativa al sottotetto, per cui esso è risarcibile ex art. 1223 c.c. quale danno ingiusto subito in conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dei convenuti.
La somma di € 6.483,04, attribuita a titolo di danno emergente, è suscettibile di rivalutazione, anche d'ufficio (Cass. sez. 1, Ordinanza n.
6711 del 10/03/2021), poiché costituisce un debito di valore (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022) e la medesima, rivalutata dalla data di ciascun esborso, ammonta all'attualità ad € 7.077,74.
Gli attori hanno chiesto di ridurre l'importo spettante a titolo di risarcimento in proporzione alla somma di € € 1.000,00, che costoro si erano impegnati a versare ai venditori in adempimento della scrittura privata prodotta come doc. 2.
Pertanto, detratta la somma di € 1.000,00 dall'importo totale di danno riconosciuto (€ 7.077,74), la somma residua che i convenuti sono tenuti a pagare in via solidale corrisponde ad € 6.077,74.
In mancanza di domanda di riconoscimento degli interessi compensativi sull'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno (cfr. Cass.
4938/2023), la somma deve essere maggiorata degli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 1° c.c. dalla data di ciascun esborso sino alla domanda giudiziale (09.01.2023) e, per il periodo successivo, al tasso previsto dal comma 4° dell'art. 1284 c.c. sino al soddisfo.
§ Sulla domanda di garanzia impropria proposta nei confronti del terzo chiamato.
Quanto alla posizione del terzo chiamato in causa, Geom. _3
, questo Giudice ritiene che sussistano elementi sufficienti per
[...] affermare la sua responsabilità contrattuale in relazione al danno patrimoniale subito dai coniugi e dal momento che il Pt_1 Parte_2
Pag. 11 a 14 professionista non ha assolto all'onere su di lui incombente ex art. 1218
c.c. di provare di aver diligentemente adempiuto al proprio incarico oppure di non avervi provveduto per fatto a sé non imputabile,
Secondo la prospettazione del terzo chiamato, il professionista ha avviato la pratica urbanistica presso il Comune di San Maurizio Canavese (TO) e di aver informato la committenza della necessità di integrare la pratica edilizia a seguito della richiesta del Comune di San Maurizio Canavese del
17.09.2018; tuttavia, i coniugi e avrebbero manifestato la CP_1 CP_2 volontà di non proseguire nella pratica, rifiutandosi di sostenere ulteriori spese.
Sennonché giova osservare come il fatto impeditivo, sebbene avrebbe potuto astrattamente rilevare come causa non imputabile dell'inadempimento ex art. 1218 c.c., sia stato eccepito tardivamente in giudizio dalla parte onerata, la quale si è costituita nel giudizio soltanto in data 17.09.2024, quindi oltre il termine di scadenza delle memorie istruttorie (27.05.2024), ossia quando erano oramai preclusi il compimento di attività assertiva e la produzione di mezzi di prova e, comunque, il compimento di atti istruttori finalizzati a dimostrare i fatti specifici allegati
(ovvero la avvenuta trasmissione della richiesta di integrazione ai committenti e il ricevimento del diniego espresso o implicito alla prosecuzione dell'incarico professionale).
Inoltre, la parte non ha nemmeno richiesto di essere rimessa in termini ex art. 294 c.p.c. e nessun elemento probatorio può essere ricavato delle risposte rese in sede di interrogatorio formale (valorizzate dal terzo chiamato), trattandosi di dichiarazioni favorevoli al dichiarante.
Alla luce di quanto sopra, deve, pertanto, essere accolta la domanda di manleva formulata dai convenuti nei confronti del terzo chiamato.
In relazione al quantum, la domanda di garanzia impropria è accolta limitatamente all'importo (rivalutato) di € 1.537,00, corrispondente al danno patito dagli attori in conseguenza della rinegoziazione del contratto di cessione del credito d'imposta con Intesa Sanpaolo s.p.a., dipesa dal mancato completamento dell'originaria pratica edilizia.
Sono invece escluse le altre voci di danno.
Pag. 12 a 14 In particolare, l'importo di € 530,16 non può essere addebitato, trattandosi di costi direttamente connessi all'espletamento della pratica di sanatoria per cui essi devono gravare in via esclusiva sui convenuti.
Quanto all'importo di € 4.472,80 (compenso dell'arch. ), esso è Per_1 correlato allo svolgimento di un'attività (professionale) che avrebbe dovuto, comunque, essere eseguita, a spese dei convenuti, ai fini dell'ottenimento della sanatoria edilizia per cui esso non può essere qualificato come danno emergente ex art. 1223 c.c., nella sua accezione di “effettiva diminuzione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che presenterebbe se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta” (Cass. 36497 del 29.12.2023).
Eventuali somme che siano state corrisposte dai convenuti al terzo chiamato a titolo di corrispettivo d'opera oppure di mero acconto per l'attività svolta avrebbe potuto essere chieste in restituzione nel giudizio, previa pronuncia di risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c., sulla scorta dell'accertato inadempimento del contratto di prestazione d'opera intellettuale.
In conclusione, l'importo finale di danno di cui il terzo chiamato deve tenere indenni i convenuti corrisponde, in via definitiva, ad € 1.537,00, a titolo di capitale, oltre interessi secondo quanto supra.
La domanda di manleva non viene estesa anche alle spese di soccombenza degli attori, che i convenuti sono chiamati a rifondere, tenuto conto dell'esito globale del giudizio e in particolare del fatto che la domanda di garanzia è stata accolta in misura notevolmente inferiore rispetto al petitum originario della domanda attorea.
§ Sulle spese di lite.
Nel rapporto processuale tra gli attori e i convenuti, le spese di lite
(comprese quella negoziazione assistita) devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico dei convenuti e sono liquidate, applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati da
D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate e del valore del decisum, applicando gli importi compresi tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento euro 5.201,00 – 26.000,00 (in base al decisum) tenuto conto dell'avvenuto parziale pagamento nella
Pag. 13 a 14 pendenza di giudizio e della modesta complessità dell'attività istruttoria svolta.
Nel rapporto processuale tra i convenuti e il terzo chiamato, le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di quest'ultimo, sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate e del valore del decisum, applicando i valori prossimi minimi previsti per lo scaglione tariffario compreso tra € 1.100,00
– 5.200,00 tenuto conto del fatto che il valore del decisum è prossimo al minimo della scaglione tabellare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 341/2023 R.G., così provvede:
1) in accoglimento della domanda spiegata da e Parte_1
, condanna e , in Parte_2 CP_1 CP_2 solido, al pagamento in favore degli attori della somma di €
6.077,74, oltre agli interessi come in motivazione;
2) condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, che si liquidano in euro 4.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del
15%, IVA e CPA, come per legge, ed euro 264,00 per spese vive;
3) in parziale accoglimento della domanda proposta dai convenuti nei confronti del terzo chiamato, condanna il Geom. _3
a tenere indenni i convenuti dal pagamento delle somme
[...] oggetto di condanna di cui al capo 1), nei limiti della somma di €
1.537,00 oltre agli interessi come in motivazione;
4) condanna il terzo chiamato al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, che si liquidano in euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Ivrea, il 4 settembre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Frojo
Pag. 14 a 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott.ssa Stefania Frojo ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 341 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi residenti in [...]
[...] C.F._2
Maurizio Canavese (TO), Via Cavaliere Brunetto, 82, ed elettivamente domiciliati in Torino, Piazza Camillo Benso di Cavour, 3, presso lo studio dell'Avv. Marco Di Toro, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata in telematico congiuntamente all'atto di citazione;
attori contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
), entrambi residenti in [...]
Alighieri, 5/a, ed elettivamente domiciliati in Torino, Piazza Carlo
Emanuele II, 13, presso lo studio degli Avv.ti Riccardo Scalisi e Giulia
Ceresa, che li rappresentano e difendono giusta procura alle liti depositata in telematico unitamente alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuti
nonché
Geom. (C.F. ), con studio Controparte_3 C.F._5 professionale in Torino, Via Pomaretto, 4/B, elettivamente domiciliato in
Torino, Via Antonio Genovesi, 2, presso lo studio degli Avv.ti Andrea
Mauro Colangelo e Stefania Murgeri, che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti depositata in telematico unitamente alla comparsa di costituzione e risposta;
terzo chiamato
Pag. 1 a 14 OGGETTO: risarcimento del danno da responsabilità contrattuale.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: per gli attori: “Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via istruttoria, nell'eventualità in cui l'Ill.mo
Tribunale dovesse ritenerla opportuna, disporre CTU sulla congruità della parcella dell'arch. . nel merito, accertare l'inadempimento Per_1 contrattuale dei Sig.ri e limitatamente a quanto CP_1 CP_2 previsto nel contratto di compravendita del 20.07.2018 a rogito Notaio dott. e, per l'effetto, condannarli a risarcire la somma di € 5.483,04 Per_2
(residuo dell'originale importo di € 15.321,24, dedotta la somma di € 9.889,70 già corrisposta “banco iudicis”, solo successivamente alla notificazione dell'atto di citazione, aggiunta la somma di € 51,50 corrisposta all'Ordine degli RC di Torino per il parere di congruità), oltre ad interessi legali decorrenti dalla data di ciascun pagamento alla data della presente domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284, comma
4, c.c. dalla data della presente domanda giudiziale al saldo. in ogni caso, con il favore delle spese e delle competenze del presente giudizio”; per i convenuti: “Voglia il Tribunale;
Contrariis reiectis;
Dato atto che i convenuti hanno formulato offerta reale di pagamento, a favore degli attori, dell'importo di € 9.889,70 a mezzo assegno circolare Banca Sella n.
6611098610-12; Respingere le domande attrici e, in ipotesi di accoglimento delle domande proposte nei loro confronti, dichiarare tenuto
e condannare il geom. , per tutte le causali dedotte in Controparte_3 narrativa, a tenerli indenni e manlevarli da ogni pretesa fatta valere nei loro confronti. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”; per il terzo chiamato: “Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria eccezione, NEL MERITO previa ogni più opportuna declaratoria, respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari e distrazione delle spese da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 9.01.2023, e Parte_1
hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Parte_2
Tribunale di Ivrea, i coniugi e , deducendo CP_1 CP_2
l'inadempimento contrattuale di questi ultimi in relazione all'obbligo
Pag. 2 a 14 assunto nel contratto di compravendita stipulato in data 20.07.2018, avente a oggetto l'acquisto dell'immobile sito in San Maurizio Canavese
(TO), Via Cavalier Brunetto, 82.
In particolare, gli attori hanno allegato che l'immobile acquistato presentava una serie di irregolarità urbanistiche inerenti al sottotetto e che, al momento della sottoscrizione del contratto, i venditori si erano espressamente obbligati a completare la relativa pratica di sanatoria, assumendo ogni responsabilità e onere ed esonerando espressamente gli acquirenti da qualsiasi obbligo in merito.
Nonostante la previsione di cui a pag. 4 del regolamento contrattuale (a tenore della quale: “La parte venditrice, ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica ed edilizia, attesa: […] - che per recupero sottotetto ai fini abitativi ai sensi della Legge Regionale 21/98 è stata presentata al
Comune di San Maurizio Canavese istanza di Richiesta di Permesso di
Costruire in sanatoria in data 28 giugno 2018 […] per la quale non sono ancora stati pagati gli oneri di urbanizzazione;
a tal proposito la parte venditrice si assume ogni responsabilità e, nel caso in cui il Comune di
San Maurizio Canavese richiedesse documentazione integrativa, si obbliga a svolgere tutte le pratiche relative, firmare e presentare tutte le domande, ricorsi e documenti necessari, assumendo a proprio carico ogni onere e spesa ed esonerando espressamente la parte acquirente da ogni
e qualsiasi onere e responsabilità al riguardo”), i coniugi e Pt_1
hanno comunque dato atto, al fine di favorire la Parte_2 regolarizzazione del bene, di essersi impegnati, mediante redazione di scrittura privata del 7.06.2018, al versamento spontaneo della somma di euro 3.000,00.
Gli attori hanno dedotto che, a seguito della presentazione da parte dei coniugi e della richiesta di permesso di costruire in sanatoria CP_1 CP_2 in data 28.06.2018 al Comune di San Maurizio Canavese (TO), con nota del 17.09.2018, l'ente locale ha formulato a questi ultimi richiesta di integrazioni documentali e tecniche;
sennonché i venditori non hanno provveduto a evadere alcuna delle richieste nel termine fissato di sei mesi e, conseguentemente, il Comune ha estinto la pratica edilizia.
Gli attori hanno prospettato di essere rimasti ignari di tale ultima circostanza fino all'anno 2021, allorquando, in occasione dell'avvio dei lavori di ristrutturazione con accesso al beneficio fiscale del Superbonus
Pag. 3 a 14 110%, sono stati informati dal tecnico incaricato, arch. , Persona_3 dell'irregolarità urbanistica ancora pendente.
A fronte dell'urgenza di completare i lavori entro i termini previsti dal contratto di cessione del credito d'imposta derivante dai lavori da eseguirsi sull'immobile, stipulato con Intesa Sanpaolo s.p.a. in data 5.08.2021, i coniugi e hanno dato atto di essersi autonomamente Pt_1 Parte_2 attivati al fine di presentare una nuova istanza di sanatoria del sottotetto, sostenendo integralmente tutte le spese necessarie e provvedendo, inoltre, alla rimozione in autonomia della tettoia-patio dell'immobile, rivelatasi anche quest'ultima abusiva e non regolarizzabile.
Tuttavia, dal momento che il Comune di San Maurizio Canavese (TO) ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36, D.P.R. n.
380/2001 solamente in data 21.06.2022, gli odierni attori hanno rappresentato di esser stati costretti a rinegoziare il contratto con la banca a condizioni meno favorevoli, prevedendo una variazione al ribasso del prezzo di acquisto del credito d'imposta pari al 90,00% del valore nominale del credito medesimo, anziché, come precedentemente pattuito, al 92,70%.
Alla luce delle circostanze di fatto che precedono, gli attori hanno insistito per la condanna dei convenuti al pagamento delle spese indebitamente sostenute per un importo complessivo pari a euro 18.821,24 (nella specie, euro 15.321,24 per spese ed euro 3.500,00 a titolo di danni derivanti dalla rimozione della tettoia-patio).
Si sono costituiti in giudizio e , i quali, pur CP_1 CP_2 ammettendo di essersi impegnati a portare a termine ogni pratica urbanistica in favore degli acquirenti, hanno tuttavia prospettato come l'inadempimento alle prestazioni contrattualmente pattuite debba essere imputato al professionista dagli stessi incaricato per la gestione della sanatoria, geom. . Controparte_3
In particolare, i convenuti hanno dedotto di non essere stati informati della richiesta di integrazione da parte del Comune e di aver agito in buona fede, confidando nel corretto svolgimento dell'incarico professionale conferito.
Pag. 4 a 14 Gli odierni convenuti hanno, pertanto, formulato in favore dei coniugi e un'offerta reale dell'importo complessivo di euro Pt_1 Parte_2
9.889,70 (corrispondente a quanto dovuto agli acquirenti sia a titolo di oneri di urbanizzazione sia per il rilascio della dichiarazione di rispondenza dell'impianto idrico), e, al contempo, hanno chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa del geom. , affinché fosse tenuto a manlevarli _3 da ogni eventuale condanna.
All'udienza del 6.10.2023 è stata disposta la chiamata in causa del terzo, geom. ; tuttavia, in data 6.03.2024, rilevata la mancata _3 costituzione del terzo chiamato nei termini, nonostante la regolare notificazione dell'atto di chiamata, il Giudice ne ha dichiarato la contumacia.
In data 17.09.2024, si è costituito tardivamente il geom. , Controparte_3 quale terzo chiamato, contestando integralmente le allegazioni dei convenuti e respingendo la richiesta di manleva.
In particolare, il geometra ha esposto di aver assunto ogni incombente per conto dei coniugi e e di aver regolarmente avviato la pratica CP_1 CP_2 edilizia;
tuttavia, il medesimo ha specificato come, a seguito della richiesta da parte del Comune di San Maurizio Canavese (TO) di integrazione documentale, i committenti, spinti dalla volontà di non sostenere ulteriori spese, abbiamo scelto di revocargli l'incarico professionale.
Tentata senza esito la conciliazione della lite, la causa, istruita mediante acquisizione documentale e interrogatorio della parte terza chiamata, è stata posta in decisione all'udienza indicata in epigrafe con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
In sede di precisazioni definitive delle conclusioni, parte attrice ha ridotto la domanda di condanna all'importo di € 5.483,04, ossia decurtando l'importo ricevuto dai convenuti banco iudicis (€ 9.889,70) e rinunciando all'importo di € 3.500,00 per rimborso costi di rimozione della tettoia.
***
Preliminarmente deve essere revocata la dichiarazione di contumacia del terzo chiamato, Geom. , costituitosi tardivamente nel _3 presente giudizio.
Pag. 5 a 14 Venendo al merito, la domanda spiegata da e Parte_1 [...]
è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. Parte_2
È pacifico oltre che documentalmente provato che, in data 20.07.2018, i coniugi e hanno stipulato con Parte_1 Parte_2
e un contratto di compravendita, avente a CP_1 CP_2 oggetto l'acquisto di un immobile sito in San Maurizio Canavese (TO), Via
Cavalier Brunetto, 82, e identificato al Catasto fabbricati del predetto comune al foglio 9, part. 677, sub. 55 e 70, dietro il pagamento dell'importo di euro 425.000,00 (cfr. Contratto di compravendita, prodotto sub. 1) da parte attrice).
È incontestato che, al momento della sottoscrizione dell'atto notarile, il compendio immobiliare oggetto della compravendita manifestava delle irregolarità, in quanto sia il sottotetto sia la tettoia-patio del medesimo erano stati realizzati in modo non conforme alla normativa urbanistica ed edilizia vigente.
È del pari incontroverso che, al fine di procedere a un tempestivo ripristino della situazione edilizia in uno stato di normalità: da un lato, i venditori e , al momento del rogito, si sono espressamente impegnati CP_1 CP_2 ad avviare la procedura di sanatoria presso il Comune di San Maurizio
Canavese (TO), sollevando da qualsiasi onere e costo gli acquirenti;
e, dall'altro, i coniugi e , al fine di favorire la totale Pt_1 Parte_2 regolarizzazione delle difformità dell'immobile, hanno deciso di contribuire alle spese, provvedendo al versamento spontaneo della somma di euro
3.000,00.
Tale ultima circostanza trova, peraltro, riscontro nella scrittura privata del
7.06.2018, sottoscritta dalle parti e non disconosciuta, nella quale si dà atto che, con precipuo riferimento alla vendita dell'immobile de quo, “la parte acquirente si impegna a versare alla parte venditrice € 3.000,00 (tremila/00) come partecipazione alle spese di ottenimento dell'agibilità del vano sottotetto, distribuiti come segue. € 2.000,00 (duemila/00) vengono versati in data odierna con A/B in 3714445130-06, tratto su Unicredit, filiale di Ciriè (TO), corso Martiri Libertà n. 35; € 1000,00(mille/00) verranno versati entro e non oltre il 30/12/2018” (cfr. Scrittura privata, prodotta sub. 2) da parte attrice).
Pag. 6 a 14 Sennonché nel corso del giudizio è emerso che, nonostante il formale impegno assunto con la sottoscrizione del contratto di compravendita, gli odierni convenuti non hanno provveduto a sanare le irregolarità urbanistiche dell'immobile, costringendo i coniugi e da Pt_1 Parte_2 un lato a dover avviare in autonomia e a proprie spese una procedura di sanatoria presso il Comune di San Maurizio Canavese (TO) e, dall'altro, a subire un pregiudizio economico, tradottosi nella rinegoziazione al ribasso del prezzo di acquisto del credito d'imposta, derivante dai lavori di ristrutturazione dell'immobile, da parte dell'istituto di credito Intesa San
Paolo s.p.a.
Invero, gli attori hanno dedotto di aver scelto di eseguire lavori di ristrutturazione presso il proprio immobile, avvalendosi del beneficio fiscale del “Superbonus 110%” (D.L. n. 34/2020), e, a tal fine, di aver stipulato con Intesa San Paolo s.p.a., in data 5.08.2021, un contratto di cessione condizionata del credito d'imposta, mediante il quale la banca si sarebbe impegnata all'acquisto, entro il 30.06.2022, del relativo credito ad un prezzo pari al 97,20% del valore nominale del medesimo (cfr. Contratto di cessione del credito d'imposta, prodotto sub. 4) da parte attrice).
Tuttavia, la mancata sanatoria dell'immobile ha ritardato l'accesso al beneficio e, conseguentemente, il prezzo d'acquisto è sceso dal 92,70% del credito d'imposta al 90,00%, determinando così in capo ai coniugi e una perdita patrimoniale quantificabile in euro Pt_1 Parte_2
1.359,64.
Le circostanze di fatto sopra delineate non sono state oggetto di specifica contestazione da parte dei convenuti, i quali, costituendosi in giudizio, hanno testualmente ammesso che “risponde al vero che, nell'ambito dell'atto di pubblico di compravendita 20/07/18, con il quale gli odierni convenuti alienarono agli attori l'immobile sito in San Maurizio Canavese,
Via Cavalier Brunetto n.82, essi diedero atto che per il recupero del sottotetto a fini abitativi era stata presentata istanza di Richiesta di
Permesso di Costruire in Sanatoria e che essi si erano obbligati a portare
a termine detta pratica urbanistica e che gli attori, con scrittura privata
07/06/18 si erano impegnati a contribuire economicamente, all'uopo, mediante il pagamento di € 3.000,00 nei termini ivi previsti”, affermandosi, mediante formulazione di offerta reale a mezzo assegno circolare, “tenuti
a rimborsare agli attori quelle somme che, qualora il geom. _3 avesse regolarmente adempiuto al proprio incarico professionale,
Pag. 7 a 14 comunque avrebbero dovuto esporre, vale a dire gli oneri di urbanizzazione, pari ad € 9.767,70 ed il costo della dichiarazione di rispondenza dell'impianto idrico, pari ad € 122,00, per un importo complessivo di € 9.889,70” (cfr. Comparsa di costituzione e risposta, pagg. 2-3).
Al contempo, però, i coniugi e hanno dato atto di aver CP_1 CP_2 incaricato per la presentazione e la cura della pratica urbanistica presso il
Comune di San Maurizio Canavese (TO) il Geom. , il Controparte_3 quale si è reso - secondo la prospettazione dei fatti fornita dai medesimi - inadempiente, omettendo di informarli in ordine a eventuali integrazioni documentali richieste dall'ente locale. Pertanto, i convenuti, rilevato un nesso di causalità tra la condotta del professionista e i danni patiti dagli attori, hanno formulato domanda di manleva nei confronti di quest'ultimo.
Ebbene, anzitutto dall'istruttoria svolta e dall'esame della documentazione allegata dalle parti, è emerso in maniera chiara e univoca l'inadempimento contrattuale dei convenuti rispetto agli obblighi assunti in sede di compravendita dell'immobile sito in San Maurizio Canavese (TO), Via
Cavalier Brunetto, 82, stipulata in data 20.07.2018.
In particolare, secondo quanto espressamente statuito nel contratto di compravendita, e si sono impegnati a portare CP_1 CP_2
a termine la pratica di sanatoria relativa al sottotetto dell'immobile, già avviata con istanza presentata al Comune in data 28.06.2018.
Tale obbligo è stato assunto dai convenuti in termini chiari e inequivoci, atteso che la clausola di cui al citato regolamento contrattuale prevedeva testualmente che i venditori si sarebbero impegnati a sostenere ogni onere e spesa, a curare ogni adempimento necessario, oltreché a esonerare espressamente gli acquirenti da qualsiasi responsabilità in merito.
È evidente il carattere accessorio dell'obbligazione rispetto alla compravendita, sia pur funzionalmente essenziale, in quanto volta a garantire la piena regolarità urbanistica del bene oggetto di trasferimento.
Sennonché - come risulta dalla documentazione in atti - sebbene la pratica edilizia sia stata, in data 17.09.2018, oggetto di plurime richieste di integrazioni documentali da parte del Comune di San Maurizio Canavese
Pag. 8 a 14 (TO), nessun supplemento è stato fornito nei termini previsti da parte dei convenuti, con conseguente archiviazione della pratica da parte dell'ente locale per decorrenza dei termini.
Com'è noto, in tema di inadempimento contrattuale, il creditore che agisce per l'adempimento o per il risarcimento del danno ha l'onere di provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto e la scadenza del termine per l'adempimento, mentre il debitore convenuto per l'inadempimento ha l'onere di provare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo, e cioè l'avvenuto adempimento (cfr. Cass. civ., sez. III, 30/10/2001, n. 13533;
Cass. civ., sez. III, 19/06/2018, n. 16147).
Nel caso di specie, gli attori hanno assolto al proprio onere probatorio, producendo il contratto di compravendita e la documentazione relativa alla nuova pratica edilizia presentata presso il Comune di San Maurizio
Canavese (TO) e documentando ogni singola voce di spesa sostenuta per la regolarizzazione dell'immobile.
Di contro, i convenuti non hanno fornito alcuna prova dell'avvenuto adempimento, né hanno dimostrato di aver agito con la diligenza richiesta, limitandosi ad attribuire la responsabilità dell'accaduto al geom. _3
, professionista incaricato dai medesimi per la gestione della
[...] pratica edilizia.
Tuttavia, giova osservare come, ai sensi dell'art. 1228 c.c., “il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”. La norma codifica il principio secondo cui il debitore risponde dell'operato dei propri ausiliari come se fosse proprio, anche qualora il terzo agisca con colpa o dolo.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito il predetto principio, precisando che “il debitore risponde, ai sensi dell'art. 1228 c.c., dell'inadempimento dell'obbligazione causato dal fatto doloso o colposo del terzo ausiliario, anche se questi è un professionista autonomamente incaricato, purché l'attività da lui svolta sia funzionale all'adempimento dell'obbligazione” (Cass. civ., sez. III, 28/01/2014, n.
1789).
Nel caso di specie, il geom. è stato incaricato direttamente dai _3 coniugi e per adempiere all'obbligo di sanatoria, con la CP_1 CP_2
Pag. 9 a 14 conseguenza che ogni sua negligenza non può esonerare i convenuti dalla responsabilità, né può costituire causa di esclusione dell'inadempimento, che resta comunque imputabile a questi ultimi in via diretta.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi, pertanto, accertato l'inadempimento dei venditori, e con CP_1 CP_2 conseguente condanna dei medesimi al rimborso delle spese sostenute dagli attori per la regolarizzazione dell'immobile.
Tali spese sono quantificate in misura corrispondente all'importo richiesto dagli attori e quantificato in sede di precisazione definitiva delle conclusioni in € 6.483,04 (ottenuta scomputando dall'importo iniziale richiesto la somma di € 9.889,70 versata dai convenuti banco iudicis a titolo di rimborso oneri di urbanizzazione e corrispettivo per il rilascio della dichiarazione di corrispondenza degli impianti, e detraendo la somma di €
3.500,00, rinunciata).
In particolare, non è condivisa la contestazione dei convenuti sulla eccessività dell'importo richiesto a titolo di rimborso per onorari professionali (€ 3.500,00 oltre oneri): la parcella del professionista, prodotta unitamente alla contabile di pagamento (cfr. doc. 18 f. attore), è corredata dal parere di congruità rilasciato dall'Ordine degli RC (cfr. doc. 24), puntualmente motivato sull'esame degli elaborati prodotti a corredo dell'istanza, ed appare congrua alla luce della tipologia di attività svolta e della complessità dell'incarico professionale desumibile, in particolare, dalle integrazioni documentali richieste dal Comune per il completamento della pratica di sanatoria (doc. 8) e dagli adempimenti connessi.
Non è parimenti condivisa la deduzione dei convenuti secondo cui non vi sarebbe prova della necessità della spesa di € 530,60 chiesta a rimborso
(di cui alle fatture prodotte come doc. 20): le fatture contengono un elenco di materiale edile che corrisponde, presuntivamente, a quello occorrente per regolarizzare i locali del sottotetto, opera la cui necessità era stata evidenziata anche dal geom. ai convenuti (cfr. le dichiarazioni _3 rese dal chiamato in comparsa costitutiva a pag. 4: “l'odierno chiamato rappresentava che, al fine di ottenere la regolarizzazione dei locali del sottotetto, sarebbe stato necessario procedere alla presentazione di una
SCIA alternativa al permesso di costruire in sanatoria, dovendosi tuttavia
Pag. 10 a 14 procedere ad effettuare delle opere edili, prima tra tutte, quella di posa in opera di alcune pareti di cartongesso, a delimitazione delle porzioni di immobile aventi un'altezza inferiore al limite di legge prescritto ai fini dell'abitabilità”).
Infine, il danno derivante dalla rinegoziazione al ribasso del prezzo di acquisto del credito è chiaramente ricollegato al ritardo causato dalla necessità per gli attori di presentare la pratica di sanatoria relativa al sottotetto, per cui esso è risarcibile ex art. 1223 c.c. quale danno ingiusto subito in conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dei convenuti.
La somma di € 6.483,04, attribuita a titolo di danno emergente, è suscettibile di rivalutazione, anche d'ufficio (Cass. sez. 1, Ordinanza n.
6711 del 10/03/2021), poiché costituisce un debito di valore (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022) e la medesima, rivalutata dalla data di ciascun esborso, ammonta all'attualità ad € 7.077,74.
Gli attori hanno chiesto di ridurre l'importo spettante a titolo di risarcimento in proporzione alla somma di € € 1.000,00, che costoro si erano impegnati a versare ai venditori in adempimento della scrittura privata prodotta come doc. 2.
Pertanto, detratta la somma di € 1.000,00 dall'importo totale di danno riconosciuto (€ 7.077,74), la somma residua che i convenuti sono tenuti a pagare in via solidale corrisponde ad € 6.077,74.
In mancanza di domanda di riconoscimento degli interessi compensativi sull'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno (cfr. Cass.
4938/2023), la somma deve essere maggiorata degli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 1° c.c. dalla data di ciascun esborso sino alla domanda giudiziale (09.01.2023) e, per il periodo successivo, al tasso previsto dal comma 4° dell'art. 1284 c.c. sino al soddisfo.
§ Sulla domanda di garanzia impropria proposta nei confronti del terzo chiamato.
Quanto alla posizione del terzo chiamato in causa, Geom. _3
, questo Giudice ritiene che sussistano elementi sufficienti per
[...] affermare la sua responsabilità contrattuale in relazione al danno patrimoniale subito dai coniugi e dal momento che il Pt_1 Parte_2
Pag. 11 a 14 professionista non ha assolto all'onere su di lui incombente ex art. 1218
c.c. di provare di aver diligentemente adempiuto al proprio incarico oppure di non avervi provveduto per fatto a sé non imputabile,
Secondo la prospettazione del terzo chiamato, il professionista ha avviato la pratica urbanistica presso il Comune di San Maurizio Canavese (TO) e di aver informato la committenza della necessità di integrare la pratica edilizia a seguito della richiesta del Comune di San Maurizio Canavese del
17.09.2018; tuttavia, i coniugi e avrebbero manifestato la CP_1 CP_2 volontà di non proseguire nella pratica, rifiutandosi di sostenere ulteriori spese.
Sennonché giova osservare come il fatto impeditivo, sebbene avrebbe potuto astrattamente rilevare come causa non imputabile dell'inadempimento ex art. 1218 c.c., sia stato eccepito tardivamente in giudizio dalla parte onerata, la quale si è costituita nel giudizio soltanto in data 17.09.2024, quindi oltre il termine di scadenza delle memorie istruttorie (27.05.2024), ossia quando erano oramai preclusi il compimento di attività assertiva e la produzione di mezzi di prova e, comunque, il compimento di atti istruttori finalizzati a dimostrare i fatti specifici allegati
(ovvero la avvenuta trasmissione della richiesta di integrazione ai committenti e il ricevimento del diniego espresso o implicito alla prosecuzione dell'incarico professionale).
Inoltre, la parte non ha nemmeno richiesto di essere rimessa in termini ex art. 294 c.p.c. e nessun elemento probatorio può essere ricavato delle risposte rese in sede di interrogatorio formale (valorizzate dal terzo chiamato), trattandosi di dichiarazioni favorevoli al dichiarante.
Alla luce di quanto sopra, deve, pertanto, essere accolta la domanda di manleva formulata dai convenuti nei confronti del terzo chiamato.
In relazione al quantum, la domanda di garanzia impropria è accolta limitatamente all'importo (rivalutato) di € 1.537,00, corrispondente al danno patito dagli attori in conseguenza della rinegoziazione del contratto di cessione del credito d'imposta con Intesa Sanpaolo s.p.a., dipesa dal mancato completamento dell'originaria pratica edilizia.
Sono invece escluse le altre voci di danno.
Pag. 12 a 14 In particolare, l'importo di € 530,16 non può essere addebitato, trattandosi di costi direttamente connessi all'espletamento della pratica di sanatoria per cui essi devono gravare in via esclusiva sui convenuti.
Quanto all'importo di € 4.472,80 (compenso dell'arch. ), esso è Per_1 correlato allo svolgimento di un'attività (professionale) che avrebbe dovuto, comunque, essere eseguita, a spese dei convenuti, ai fini dell'ottenimento della sanatoria edilizia per cui esso non può essere qualificato come danno emergente ex art. 1223 c.c., nella sua accezione di “effettiva diminuzione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che presenterebbe se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta” (Cass. 36497 del 29.12.2023).
Eventuali somme che siano state corrisposte dai convenuti al terzo chiamato a titolo di corrispettivo d'opera oppure di mero acconto per l'attività svolta avrebbe potuto essere chieste in restituzione nel giudizio, previa pronuncia di risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c., sulla scorta dell'accertato inadempimento del contratto di prestazione d'opera intellettuale.
In conclusione, l'importo finale di danno di cui il terzo chiamato deve tenere indenni i convenuti corrisponde, in via definitiva, ad € 1.537,00, a titolo di capitale, oltre interessi secondo quanto supra.
La domanda di manleva non viene estesa anche alle spese di soccombenza degli attori, che i convenuti sono chiamati a rifondere, tenuto conto dell'esito globale del giudizio e in particolare del fatto che la domanda di garanzia è stata accolta in misura notevolmente inferiore rispetto al petitum originario della domanda attorea.
§ Sulle spese di lite.
Nel rapporto processuale tra gli attori e i convenuti, le spese di lite
(comprese quella negoziazione assistita) devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico dei convenuti e sono liquidate, applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati da
D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate e del valore del decisum, applicando gli importi compresi tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento euro 5.201,00 – 26.000,00 (in base al decisum) tenuto conto dell'avvenuto parziale pagamento nella
Pag. 13 a 14 pendenza di giudizio e della modesta complessità dell'attività istruttoria svolta.
Nel rapporto processuale tra i convenuti e il terzo chiamato, le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di quest'ultimo, sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate e del valore del decisum, applicando i valori prossimi minimi previsti per lo scaglione tariffario compreso tra € 1.100,00
– 5.200,00 tenuto conto del fatto che il valore del decisum è prossimo al minimo della scaglione tabellare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 341/2023 R.G., così provvede:
1) in accoglimento della domanda spiegata da e Parte_1
, condanna e , in Parte_2 CP_1 CP_2 solido, al pagamento in favore degli attori della somma di €
6.077,74, oltre agli interessi come in motivazione;
2) condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, che si liquidano in euro 4.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del
15%, IVA e CPA, come per legge, ed euro 264,00 per spese vive;
3) in parziale accoglimento della domanda proposta dai convenuti nei confronti del terzo chiamato, condanna il Geom. _3
a tenere indenni i convenuti dal pagamento delle somme
[...] oggetto di condanna di cui al capo 1), nei limiti della somma di €
1.537,00 oltre agli interessi come in motivazione;
4) condanna il terzo chiamato al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, che si liquidano in euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Ivrea, il 4 settembre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Frojo
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