Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/05/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TREVISO – SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice, dott. Luca Deli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5665/2018 — introdotta con atto di citazione notificato il 9 agosto 2018, interrotta il 9 marzo 2023 e riassunta il 29 maggio 2023 —
TRA
Le società di diritto rumeno in liquidazione giudiziale
CUI RO 15195512) Controparte_1
CUI RO ) Controparte_2 P.IVA_1
in persona del Curatore (filiale di Timișoara), rappresentate e Controparte_3 difese dall'Avv. Adina Nicolaescu (CF/PI …, Foro di Padova, PEC
e, nella fase introduttiva, anche dall'Avv. Email_1 Osvaldo A. Rocca (CF , Foro di Cosenza), elettivamente C.F._1 domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in Treviso, ATTRICI
— contro — il dott. (n. Ponte di Piave 13 aprile 1958, CF , res. Via CP_4 C.F._2 Grave di Negrisia 50, Ponte di Piave – TV), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Antoniazzi (CF , Foro di Firenze, PEC C.F._3
e domiciliato ex art. 82 c.p.c. presso Email_2 l'Avv. Luigi Butera (CF , Foro di Treviso, PEC C.F._4
, Email_3
CONVENUTO
PREMESSA –
Trascrizione delle conclusioni precisate dalle parti
Conclusioni delle attrici «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Treviso — respinta ogni contraria istanza, deduzione, difesa ed eccezione, in via pregiudiziale, preliminare e di merito — accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. del dott. per i trattamenti e interventi eseguiti CP_4 fra giugno e luglio 2010 sui fondi di proprietà delle società attrici, che hanno cagionato danni alle coltivazioni in essere e alle produzioni future;
conseguentemente
1. condannarlo al risarcimento dei danni patrimoniali subìti sino ad ottobre 2010, quantificati in Euro 1.753.484,40, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
2. condannarlo, altresì, al risarcimento dei danni ulteriori derivanti dalla mancata produzione e dalla ridotta produttività dei vigneti negli anni 2012-2018, quantificati in Euro 2.541.450,00;
3. con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi a favore del precedente difensore dichiaratosi antistatario;
fermo il diritto alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia.
In via istruttoria: la parte attrice fa espresso rinvio ai mezzi di prova articolati nelle proprie memorie istruttorie numeri 2 e 3 già depositate in atti, ivi comprese le richieste di CTU, di verificazione ex art. 216 c.p.c. e gli altri capitoli testimoniali.» Conclusioni del convenuto «Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda:
In via pregiudiziale 1. dichiarare estinto il processo per tardiva riassunzione ex art. 305 c.p.c.;
In via preliminare
2. dichiarare l'inammissibilità della nuova domanda di risarcimento per gli anni 2012-2018;
3. dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
4. rilevare, incidenter tantum, l'efficacia preclusiva della sentenza della Corte Suprema di Cassazione e Giustizia di Romania n. 1630/2014 (confermata dalle nn. 1951/2015 e 1711/2015) e, per l'effetto, la violazione del principio ne bis in idem;
Nel merito
5. rigettare integralmente la domanda per carenza di prova e prescrizione;
In ogni caso 6. condannare le attrici alle spese di lite.»
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 9 agosto 2018 le società Controparte_5
e , in persona del
[...] Controparte_6 curatore e rappresentate dall'Avv. Adina Nicolaescu , Controparte_7 convenivano dinanzi a questo Tribunale il dott. , difeso dagli Avv.ti CP_4
Alessio Antoniazzi e Luigi Butera , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni
(oltre 1,7 milioni di euro per il 2010 e 2,54 milioni di euro per gli anni 2012-2018) asseritamente cagionati da trattamenti fitosanitari effettuati sulle vigne delle attrici in Romania, ai sensi dell'art. 2043 c.c. . Le parti depositavano le memorie ex art. 183, 6° co., c.p.c.; il convenuto sollevava numerose eccezioni preliminari, tra cui, sin da allora, la carenza di legittimazione passiva, il ne bis in idem e, successivamente, la tardività di un'eventuale riassunzione . Nel corso dell'istruttoria la CTU disposta non fu espletata per inadempienze delle attrici;
il GI proponeva altresì soluzione conciliativa (1 marzo 2022) accettata dal convenuto e respinta dalle attrici . Con sentenze del Tribunale di Mehedinti del 6 ottobre 2021 (n. 43/2021) e del 3 novembre 2021 (n. 51/2021) le attrici venivano dichiarate fallite;
il 9 marzo 2023 il processo veniva dichiarato interrotto ai sensi dell'art. 43 l. fall. e 302 c.p.c. . Il curatore depositava ricorso per riassunzione in data 29 maggio 2023, notificato il 3 luglio 2023; il Giudice fissava l'udienza del 16 novembre 2023, con termine alle attrici per la notifica al 1 settembre 2023 ed al convenuto per la costituzione al 16 ottobre
2 2023 . All'udienza del 25 luglio 2024 le parti precisavano le conclusioni e depositavano comparse conclusionali e repliche.
2. Eccezione preliminare di tardività della riassunzione (art. 305 c.p.c.)
Il convenuto ha ribadito che il processo doveva essere riassunto entro tre mesi dalla
“conoscenza legale” dell'evento interruttivo da parte dell'organo concorsuale, termine spirato – secondo la difesa – il 3 o, al più tardi, il 13 maggio 2023, atteso che:
il curatore aveva già chiesto informazioni sul processo con istanza PEC del 3 febbraio 2023, corredata delle sentenze di fallimento, giunta alla Cancelleria e annotata il 13 febbraio 2023;
la stessa documentazione attestava la piena consapevolezza, da parte della procedura, della pendenza del giudizio e dei suoi effetti .
In punto di diritto la difesa richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 12154/2021, che ha fissato il principio della “doppia conoscenza legale”, secondo cui il termine per riassumere decorre dalla data in cui la dichiarazione di interruzione è (o deve essere) conosciuta dal curatore, a nulla rilevando l'effettiva comunicazione di cancelleria se la parte ne abbia altrimenti notizia .
L'eccezione è fondata. Dalla documentazione versata in atti risulta che entro il 3 febbraio 2023, e comunque non oltre il 13 febbraio 2023, il curatore era in possesso delle sentenze di fallimento e conosceva l'esistenza del presente giudizio;
la riassunzione, depositata soltanto il 29 maggio 2023, è quindi avvenuta oltre il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. .
Non valgono ad escludere la decadenza le argomentazioni delle attrici circa la mancata notificazione dell'ordinanza di interruzione: la predetta pronuncia, pubblicata il 10 marzo 2023, costituiva mera presa d'atto di un evento già noto alla procedura, la quale aveva l'onere – imposto dall'art. 43 l. fall. – di attivarsi senza indugio nell'interesse della massa.
Né la richiamata sentenza SU 12154/2021 postula che la comunicazione di cancelleria sia condizione necessaria per il decorso del termine, bastando, come nel caso di specie, la conoscenza effettiva dell'evento interruttivo. Pertanto il processo deve dichiararsi estinto per tardiva riassunzione, con la conseguente inammissibilità di tutte le domande riproposte dalle attrici.
3. Domanda risarcitoria delle attrici Per effetto dell'accoglimento dell'eccezione in rito, le pretese ex art. 2043 c.c. restano assorbite e non possono essere esaminate nel merito.
4. Incidenter tantum: rilievo del ne bis in idem
Si osserva, per completezza, che la medesima vicenda è già stata oggetto di giudizio innanzi ai tribunali rumeni e definita con sentenza passata in giudicato della Corte
Suprema di Cassazione e Giustizia di Romania n. 1630/2014 (confermata dalle successive nn. 1951/2015 e 1711/2015), che ha respinto le pretese risarcitorie avverso il dott. . Tale precedente – conferma, ad abundantiam, l'insussistenza di ragioni CP_4 per una nuova azione in Italia e rafforza l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici.
5. Regime delle spese Le spese seguono la soccombenza delle attrici e sono liquidate come da dispositivo .
Non sussistono i presupposti per la responsabilità aggravata.
3
P.Q.M.
– Dichiara estinto il presente giudizio ai sensi dell'art. 305 c.p.c. per tardiva riassunzione;
– Dichiara inammissibili, per l'effetto, tutte le domande delle attrici;
– Condanna le attrici, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, che liquida come segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da € 2.000.001 a € 4.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 3.893,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 2.568,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 11.436,00
Fase decisionale, valore minimo: € 6.771,00 Compenso tabellare (valori minimi) € 24.668,00
RIDUZIONI ( Riduzione del 50 % su € 24.668,00 per SENTENZAI IN RITO (art. 4, comma 9) € - 12.334,00
Compenso al netto delle riduzioni € 12.334,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 24.668,00
Totale variazioni in diminuzione - € 12.334,00 Compenso totale € 12.334,00 Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 1.850,10 Totale € 14.184,10 oltre iva e cpa Treviso, lì
Il Giudice
Dott. Luca Deli
Treviso, 19/05/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
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