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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/12/2025, n. 3631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3631 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4281 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Salvatore Musco, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
ND GG, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
All'udienza del 15 ottobre 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.6.2024, ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio secondo il rito concordatario con il 26.10.2006 in CP_1
LI AL (LE); che dalla loro unione erano nati tre figli e, cioè, il 26.2.2007, Per_1
Per_ il 14.11.2008 e il 16.9.2010; che, dopo un primo periodo di armonica Per_2 convivenza, il rapporto coniugale era entrato in crisi soprattutto a causa delle condotte del marito, il quale aveva dimostrato totale indifferenza e distacco nei confronti della moglie e dei figli, al punto che l'unione affettiva e sentimentale tra le parti era venuta a sgretolarsi completamente pur continuando a vivere sotto lo stesso tetto;
che, pertanto, con decreto del
3.1.2023 del Tribunale di Lecce, all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi in data 30.11.2022, era stata omologata la separazione personale, alle seguenti condizioni, concordate tra le parti e specificate in atti:
“
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
Per_ 2. I figli minori ed sono affidati ad entrambi i coniugi, nel rispetto della vigente Per_1 Per_2 normativa;
3. La signora sarà genitore collocatario dei figli minori. Gli stessi continueranno a vivere Pt_1 nella casa coniugale, sita in LI AL alla via Della Costituzione n. 12, dalla quale verrà stralciata una piccola porzione per circa 35/38 mq da riservare al sig. per come meglio infra indicata;
CP_1
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli i fine settimana alterni, dall'uscita di scuola sino alle ore
22:00 del sabato, nonché, la domenica dalle ore 10.00 alle ore 22.00, nonché ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 22.00.
5. Il padre, inoltre, potrà a tenere con sé i figli per quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, nonché tre giorni durante le festività Pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Il padre, ancora, terrà presso di sé i figli durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni consecutivi, alternativamente, nel mese di luglio o nel mese di agosto. Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato con la moglie entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. E' fatto salvo un diverso accordo in base ai sopraggiunti impegni lavorativi dei coniugi e di studio dei figli, sempre tramite anticipata comunicazione fra i genitori.
6. Ogni coniuge dovrà informare l'altro sugli spostamenti dei figli al fine di avere costante contezza del luogo ove essi si trovano.
7. Dal momento che la signora percepisce – previo avallo del sig. un assegno unico Pt_1 CP_1 dell'importo di € 610 mensili per i tre figli, il sig. verserà un ulteriore assegno a favore dei figli di € CP_1
450,00 mensili (€ 150 cadauno), da versare direttamente alla madre fino al compimento della maggiore età dei figli che poi, dal diciottesimo anno, riceveranno personalmente la rispettiva quota loro spettante. Tale somma dovrà essere versata, tramite assegno o bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
8. La signora lavoratrice part-time ed economicamente indipendente, rinuncia a qualsiasi Pt_1 beneficio a suo favore a titolo di assegno alimentare o di mantenimento;
9. I coniugi dovranno contribuire, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie dei figli
(mediche, di studio e sportive) dietro regolare esibizione di ricevuta di pagamento;
10. Le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo in merito alla suddivisione della casa coniugale, dalla quale hanno ricavato una porzione da riservare al sig. CP_1
Detta porzione comprende: accesso dalla parte posteriore dallo sterrato privo di denominazione, cucinino, bagnetto e tinello fino ad un metro e mezzo circa dentro il salotto, come da apposita linea posta in essere sul muro in occasione di un incontro congiunto tra le parti, alla presenza dei rispettivi procuratori.
Detto nuovo ambiente sarà delimitato da un muro che seguirà la centina della scala per poi chiudersi in linea retta sul muro del salotto e sarà posto a carico e spese del sig. La restante pozione di abitazione di CP_1 circa 160 mq e comprendente atrio di accesso principale, porzione restante del piano terra, primo piano e mansarda al secondo resterà nella disponibilità dei figli e della moglie.
11. La separazione degli ambienti con l'erezione del muro divisorio di cui al punto 9 sarà posta in essere quando la signora avrà ultimato i lavori di adeguamento della propria porzione di abitazione Pt_1
e, comunque, entro e non oltre il mese di giugno 2022, decorso il quale il sig. sarà legittimato ad CP_1 eseguire la costruzione di detto muro;
12. Al fine del contenimento dele utenze idrica ed elettrica, le stesse saranno volturate alla ignora con apposizione di contatore di sottrazione a favore del sig. Qualora ciò non fosse possibile, Pt_1 CP_1 ogni porzione di abitazione sarà dotata di utenza autonoma, i cui costi di allaccio saranno suddivisi a metà.
I coniugi danno sin d'ora autorizzazione a favore dell'altro coniuge al posizionamento di contatori, misuratori
e quanto altro necessario per la predisposizione dei rispettivi impianti nelle proprie porzioni;
13. La presente suddivisione viene effettuata esclusivamente per consentire la vicinanza dei genitori ai figli e non farà maturare alcun ulteriore diritto in capo agli stessi, ben potendo le circostanze mutate, legittimare
i coniugi a richiedere una modifica delle presenti condizioni;
14. Sarà vietato iniziare nelle rispettive porzioni, convivenze con soggetti estranei alla famiglia originaria.
15. I mobili che arredano la casa coniugale sono assegnati alla signora Pt_1
16. I coniugi dichiarano di non aver altro a pretendere per rapporti economici pendenti e si rilasciamo ampia e finale liberatoria.”.
Ha aggiunto che i coniugi avevano sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità di riconciliazione o ripresa della convivenza. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato, alle stesse condizioni della separazione. si è costituito, con comparsa depositata l'1.10.2024, non CP_1 opponendosi alla declaratoria richiesta, ma contestando fermamente le avverse deduzioni e richieste. Ha aggiunto: che aveva accettato di sottoscrivere le condizioni della separazione al solo fine di tutelare i figli;
che la ricorrente, infatti, da settembre 2023 aveva intrapreso una nuova relazione affettiva e, quindi, una nuova convivenza, abbandonando la casa familiare e Per_ trasferendosi stabilmente, insieme alla figlia minore , presso altra abitazione in coaffitto sita in LI AL, come si evinceva dalla relazione effettuata a cura della società investigativa “Alexander Investigazioni S.r.l.”; che, viceversa, i due figli e Per_1 Per_2 erano rimasti a vivere soli nella casa coniugale ed erano stati accolti dal padre nel monolocale in cui viveva, ricavato, secondo gli accordi di separazione, da una porzione di casa coniugale;
che era esclusivamente egli, pertanto, ad occuparsi della cura e del mantenimento dei figli e della gestione della casa coniugale, pur senza potervi accedere;
che la ricorrente, inoltre, non solo non aveva tenuto fede agli impegni assunti in sede di separazione, soprattutto con riferimento alle spese da sostenersi per la casa familiare, ma aveva alterato completamente, con i suoi comportamenti improntati a disinteresse materiale ed affettivo, gli equilibri relazionali genitori-figli, come più ampiamente specificato in atti;
che vi erano i presupposti, pertanto, per tutte le ragioni esposte in memoria, per una revisione delle condizioni stabilite in sede di separazione;
che le sue condizioni economico-patrimoniali erano quelle specificate in atti. Ha chiesto, pertanto, previa declaratoria di abbandono della casa coniugale da parte della ricorrente e considerate le sue gravissime mancanze genitoriali, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con assegnazione a sé della casa coniugale, affido esclusivo e collocamento prevalente presso di sé dei tre figli minori, obbligo, a carico della ricorrente, di contribuire al mantenimento dei figli mediante la corresponsione di una somma mensile pari a complessivi euro 600,00, diritto, per sé, di percepire l'intero importo dell'A.U.U. per i figli, esercizio del diritto di visita in favore della madre secondo le modalità specificate in memoria.
All'esito di un rinvio dell'udienza originariamente fissata per la pendenza di trattative sulle condizioni del divorzio, le parti state ascoltate dalla Presidente relatrice all'udienza del
9.12.2024. All'esito di tale udienza il difensore della ricorrente ha dichiarato: “era stato proposto di corrispondere alla ricorrente l'importo pari alla metà del valore della casa familiare in modo da poter reperire altra soluzione abitativa per lei oppure di corrispondere per un certo periodo le rate del mutuo per la nuova abitazione da parte del resistente (che attualmente non ha comunque la possibilità di corrispondere somme rilevanti in unica soluzione), ma ciò non è stato possibile perché l'attuale stato di disoccupazione non consente alla ricorrente di ottenere un finanziamento per l'acquisto dell'abitazione”; la Presidente relatrice ha, quindi, rinviato ad altra udienza al fine di verificare la possibilità di una soluzione concordata che comprendesse un contributo del resistente alle esigenze abitative della minore Per_
, rimasta a vivere in prevalenza con la madre.
Verificata l'impossibilità di giungere ad un accordo sulle condizioni del divorzio, all'esito dell'ascolto dei figli delle parti all'udienza del 4.2.2025, la relatrice, dando atto della necessità, per le parti, di esaminare ed interloquire in ordine alle dichiarazioni rese dai figli minori, ha demandato ai S.S. di LI AL e al C.F. competente per territorio, anche in collaborazione, ove necessario, con i Servizi d'Ambito, di attivare interventi di supporto in Per_ favore della minore per aiutarla ad elaborare le difficoltà derivanti dalla separazione tra i genitori, secondo quanto dalla stessa dichiarato nel corso dell'udienza del 4.2.2025. Le parti sono ascoltate nuovamente all'udienza del 13.2.2025 (in tale occasione le parti hanno dichiarato di aver letto il verbale di ascolto dei figli e di volersi accordare in ordine ad eventuali comunicazioni riguardanti soltanto questioni organizzative relative ai figli, nonché di voler essere presenti insieme ad occasioni conviviali per feste dei figli, come compleanni e simili) e, con separata ordinanza resa in data 16.2.2025, la Presidente relatrice ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“a) conferma l'affidamento condiviso a entrambi i genitori dei tre figli minori delle parti, con Per_ collocamento prevalente di e presso il padre e di presso la madre e incontri tra i figli e Per_1 Per_2 ciascuno dei genitori secondo quanto specificato in premesse;
b) assegna al resistente la casa familiare;
c) pone a carico di l'obbligo di versare al resistente, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, l'importo di euro 300,00 quale assegno perequativo per i figli e oltre rivalutazione Per_1 Per_2 annuale secondo gli indici ISTAT;
d) pone a carico di l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1
Per_ l'importo di euro 500,00 quale assegno perequativo per la figlia oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
e) pone il pagamento delle spese straordinarie per i figli a carico di entrambi i genitori e, in particolare, per il 70% a carico del padre e per il 30% a carico della madre, secondo la regolamentazione di cui al
“Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie” intercorso tra il Tribunale di Lecce, l'Ordine degli
Avvocati di Lecce e le locali associazioni forensi di settore in data 21.5.2018;
f) demanda ai S.S. di LI AL e al C.F. competente per territorio, anche in collaborazione, ove necessario, con i Servizi d'Ambito, l'attivazione di percorsi di supporto alle funzioni genitoriali in favore delle parti, per le finalità indicate in premesse;
g) rinvia la causa all'udienza del 18 giugno 2025, ore 9,30, e richiede ai Servizi indicati sub f) l'invio, entro il 9.6.2025, di una relazione sulla condizione dei figli minori delle parti, sugli interventi attivati e sui loro esiti, con eventuali indicazioni in ordine alle modalità di prosecuzione del progetto di intervento.”.
Con specifico riferimento ai tempi di permanenza dei figli minori presso ciascuno dei genitori, si è previsto, tenuto conto delle difficoltà segnalate nella relazione tra padre e figlia e dei figli tra loro, che: (i) i figli e potessero concordare direttamente con la Per_1 Per_2 madre i tempi di permanenza presso di lei, da individuarsi tendenzialmente, secondo quanto avvenuto fino a quel momento, in tre giorni durante la settimana, dall'ora di pranzo e sino al pomeriggio inoltrato, e, a fine settimana alterni, il sabato e la domenica, senza pernottamento, allo stato, in mancanza di informazioni circa la disponibilità di spazi idonei nel luogo di attuale domicilio della madre;
(ii) gli incontri tra padre e figlia, tenuto conto del calendario concordato in sede di separazione e dei presumibili impegni lavorativi del padre, potessero fissarsi in due pomeriggi durante la settimana (anche a partire dall'ora di pranzo, in orario compatibile con gli orari di lavoro del padre) e, a fine settimana alterni, dal sabato all'uscita da scuola alla domenica sera, richiamando, per il resto (festività e periodo estivo) il calendario concordato in sede di separazione.
Alla successiva udienza del 15.10.2025, infine, entrambe le parti, presenti di persona, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, nel senso di voler confermare i provvedimenti provvisori, “integrati dalla previsione che l'intero A.U.U. per i figli sarà percepito dalla sig.ra . Hanno dichiarato, inoltre, di riuscire a collaborare tra Pt_1 loro nell'interesse dei figli e di non opporsi alla prosecuzione del solo monitoraggio da parte dei Servizi delegati.
Nella stessa udienza, quindi, i difensori delle parti, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno precisato le rispettive conclusioni chiedendo concordemente la pronuncia del divorzio con la conferma dei provvedimenti provvisori, integrati dalla previsione “che l'intero A.U.U. sarà percepito dalla sig.ra , e la causa è stata riservata per Pt_1 la decisione.
Nel corso del giudizio sono proseguite le attività demandate ai Servizi Sociali di LI
AL e al Consultorio Familiare di Campi Salentina, i quali hanno fatto pervenire relazioni di aggiornamento acquisite in data 6.6.2025, 9.6.2025 e 4.9.2025.
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Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi ed era ampiamente decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e con i figli, le condizioni concordate all'udienza di comparizione del 15.10.2025, anche in considerazione del graduale miglioramento, a beneficio dei tre minori, dei rapporti tra le parti, circostanza di cui si è dato atto nella relazione dei Servizi delegati del 5.6.2025, nonché del rapporto tra il padre e la figlia Per_ più piccola (cfr. relazione dei Servizi delegati del 14.8.2025), non sono in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. I coniugi, d'altra parte, come in precedenza evidenziato, hanno dichiarato di non opporsi al percorso di monitoraggio delle relazioni familiari, sicché in tal senso dovrà conferirsi mandato ai Servizi delegati, nell'interesse della prole, ai fini del consolidamento dei positivi risultati sin qui raggiunti.
La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
La definizione concordata del presente giudizio, nei termini sopra indicati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 21.6.2024 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LI AL (LE) il 26.10.2006 tra e trascritto nei registri di Parte_1 CP_1 matrimonio di quel Comune al n. 29 Parte II serie A anno 2006, alle seguenti condizioni, tra loro concordate:
1. affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori, con collocamento Per_ prevalente di e presso il padre e di presso la madre;
Per_1 Per_2
2. i figli e potranno concordare direttamente con la madre i tempi di Per_1 Per_2 permanenza presso di lei, che potranno individuarsi tendenzialmente in tre giorni durante la settimana, dall'ora di pranzo e sino al pomeriggio inoltrato, e, a fine Per_ settimana alterni, il sabato e la domenica, senza pernottamento. La minore potrà incontrare il padre due pomeriggi durante la settimana (anche a partire dall'ora di pranzo, in orario compatibile con gli orari di lavoro del padre) e, a fine settimana alterni, dal sabato all'uscita da scuola alla domenica sera;
quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, nonché tre giorni durante le festività Pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni consecutivi, alternativamente, nel mese di luglio o nel mese di agosto. Tale periodo dovrà essere preventivamente concordato con la moglie entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. E' fatto salvo un diverso accordo in base ai sopraggiunti impegni lavorativi dei coniugi e di studio dei figli, sempre tramite anticipata comunicazione fra i genitori.
3. assegnazione della casa familiare al resistente;
4. obbligo, a carico della sig.ra di versare al sig. Parte_1 CP_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 300,00 quale assegno
[...] perequativo per i figli e oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Per_1 Per_2
ISTAT:
5. obbligo, a carico del sig. di versare alla sig.ra CP_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 500,00 quale assegno
[...]
Per_ perequativo per la figlia , oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
6. obbligo di pagamento delle spese straordinarie a carico di entrambi i genitori in misura pari al 70% a carico del sig. e al 30% a carico della sig.ra CP_1
secondo la regolamentazione di cui al “Protocollo di intesa Parte_1 in materia di spese straordinarie” intercorso tra il Tribunale di Lecce, l'Ordine degli
Avvocati di Lecce e le locali associazioni forensi di settore in data 21.5.2018;
7. l'intero importo dell'A.U.U. per i figli sarà percepito dalla sig.ra Parte_1
[...]
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
d) demanda ai S.S. di LI AL e al C.F. di Campi Salentina la prosecuzione del monitoraggio delle relazioni familiari, nell'interesse dei figli minori delle parti, per almeno ulteriori sei mesi.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore