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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 25/02/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2847/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2847/2017 R.G. promossa da
(C.F.: ) in proprio ex art 86 c.p.c. ed Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Perugia, Strada Pian della Genna
n. 21/H
Attore
nei confronti di
(C.F.: rappresentato e difeso, per Controparte_1 CodiceFiscale_2
mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Gian
Gabriele Binaglia e Manuela Pula, presso il cui studio, in Perugia, Via Cesaro Balbo
39 è elettivamente domiciliato
Convenuto
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 14 novembre 2024, per , l'Avv. Efisio Burreddu “si riporta agli atti ed alla Parte_1 documentazione prodotta in giudizio insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate”; per l'Avv. Manuela Pula conclude “ come alla memoria ex art. 183, Controparte_1
6° comma n. 1 c.p.c. e chiede la concessione dei termini di legge”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 13.04.2017, l'Avv. Parte_1 ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale , riferendo: Controparte_1
- di averlo assistito, prima stragiudizialmente, e, poi, nel procedimento civile incardinato dinanzi al Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Assisi, con R.G.
8694/2005, avente ad oggetto la richiesta di pagamento dei compensi professionali per l'attività espletata come medico veterinario in favore dell' Parte_2
, nonché nel successivo giudizio di appello incardinato dinanzi alla Corte di
[...]
Appello di Perugia e rubricato al R.G. 190/2012, entrambi conclusi con sentenza sfavorevole anche in punto di spese;
- di aver, inoltre, assistito il convenuto nel procedimento penale incardinato dinanzi al Tribunale di Orvieto, R.G.N.R. 785/2005, R.G. DIB 142/2006, che aveva visto il imputato del delitto di cui all'art. 372 c.p., conclusosi con sentenza di P_
condanna;
- di aver tentato, senza esito, di ottenere il pagamento del compenso per l'attività prestata mediante l'invio di tre raccomandate a/r in data 11.02.2011, 26.11.2013 e
10.09.2014;
- di aver, infine, invitato il convenuto a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, senza ricevere alcun riscontro.
In ragione di ciò l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “…… A)
Accertare il credito vantato dall'Avv. nei confronti del dott. Parte_1 P_
, e per l'effetto,
[...]
B) Condannare il dott. , al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_1 Pt_1
della somma pari ad € 22.122,16 oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo
[...]
effettivo, nonché rivalutazione monetaria.
C) Condannare il convenuto al pagamento delle spese e compenso professionale di causa.”
1.2 Con comparsa depositata il 01.09.2017 si è tempestivamente costituito P_
, eccependo preliminarmente l'irritualità della domanda poiché introdotta con
[...] il rito ordinario anziché con il rito speciale previsto dall'art. 14 del d.lgs. 150/2011.
pagina 2 di 17 Ha poi contestato la pretesa creditoria attorea sostenendo:
- che i giudizi civili (primo e secondo grado) avevano avuto esito negativo per l'assoluta carenza di elementi probatori a sostegno della domanda. Infatti, l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado predisposto dall'attore era di sole due pagine non risultando allegati altri atti o i verbali di causa dai quali sia possibile evincere lo svolgimento di ulteriore attività difensiva;
dalla sentenza che ha definito il giudizio di appello, inoltre, si evince che anche nel corso del secondo grado il difensore si era limitato a riproporre gli argomenti già dibattuti in primo grado, producendo documentazione generica;
- che l'attore non avesse comprovato documentalmente l'attività da esso svolta in sede penale emergendo dalla sentenza che ha definito il giudizio, solamente che all'udienza del 19.05.2009 l'avvocato non era presente personalmente ma a Pt_1 mezzo di un sostituto. Nonostante ciò, nella propria notula l'attore aveva richiesto, per la detta udienza, il pagamento del compenso relativo a: sessione con il cliente in studio, esame e studio predibattimentale, trasferta, partecipazione nonché assistenza alla discussione del PM e della parte civile, non risultando alcuna autorizzazione dal proprio cliente a farsi sostituire;
- che all'inizio del rapporto professionale intercorso tra le parti, non Parte_1
aveva ancora conseguito la qualifica di avvocato e, pertanto, doveva essere ridotto della metà l'eventuale compenso professionale dovuto per le attività effettivamente svolte prima del conseguimento del titolo;
- che non vi è prova delle “anticipazioni” di cui richiedeva il rimborso e, in Pt_1 particolare, di € 300,00 di cui alla proposta di fattura n. 124/2014, € 170,00 di cui alla proposta di fattura n. 122/2014 ed € 250,00 di cui alla proposta di fattura n.
123/2014);
- che, sottraendo al quantum richiesto con atto di citazione la somma dei compensi indicati nelle notule depositate da , residuava la somma di € 6.261,06, Pt_1
presumibilmente riferibile al secondo grado del giudizio civile, mai richiesta prima;
- di non aver mai ricevuto le lettere depositate in atti da parte attrice (cfr. doc. 10, 11 e
12 allegati all'atto di citazione);
pagina 3 di 17 - di aver già pagato a la complessiva somma di € 2.543,42 mediante Parte_1 assegni e l'ulteriore somma di € 1.000,00 in contanti, consegnati nel 2006-2007 alla presenza di testimoni;
pertanto, null'altro era dovuto.
Il convenuto eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2956 c.c. in ragione del lasso di tempo trascorso dalla conclusione delle attività svolte.
Da ultimo, deduceva la negligenza professionale del professionista attore non avendo egli usato la diligenza qualificata richiesta ai sensi dell'art. 1176, secondo comma,
c.c., e non avendo posto in essere tutte le attività necessarie al raggiungimento del fine proprio del cliente il quale non era stato adeguatamente informato in merito all'opportunità di intraprendere o meno le azioni giudiziarie.
Per questi motivi
il convenuto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“…….In via preliminare di rito: accertare e dichiarare che la presente controversia deve essere trattata con la procedura prevista dall'art. 14 del D.Lgs 150/2011 e, per
l'effetto, disporre il mutamento del rito . Nel merito: In via principale: rigettare integralmente le domande proposte dall'attore nei confronti del Dott. P_
, in quanto prescritte e, comunque, totalmente infondate in fatto ed in diritto
[...]
per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto.
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'inadempimento dell'attore alle obbligazioni assunte nei confronti del convenuto e, per l'effetto, condannare l'Avv.
a risarcire il danno cagionato al Dott. , che si Parte_1 Controparte_1 quantifica nel complessivo importo di €.25.000,00 o altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
In via subordinata: nella denegata ipotesi che venga riconosciuto l'obbligo del convenuto alla corresponsione di somme in favore dell'attore, previa deduzione degli importi già versati dal Dott. al legale, dichiarare compensato Controparte_1
l'eventuale credito residuo dell'Avv. con il maggior credito del Dott. Parte_1
a titolo di risarcimento danni e condannare l'Avv. al Controparte_1 Parte_1 pagamento della differenza”.
1.3 Alla prima udienza di comparizione e trattazione il Giudice disponeva la prosecuzione della controversia secondo il rito ordinario, trattandosi di compensi pagina 4 di 17 relativi anche all'attività giudiziaria espletata in sede penale ed avendo il convenuto eccepito l'an delle prestazioni professionali per cui era stato richiesto il pagamento.
Su richiesta delle parti venivano quindi assegnati i termini perentori ex art 183, 6° comma c.p.c. . con le quali, per quanto di rilevanza, le parti deducevano quanto segue.
Parte attrice, con prima memoria, ha riferito: - di aver conseguito il titolo di avvocato il 26.01.2007 e, pertanto, era infondata la richiesta di diminuzione del compenso;
- che l'incarico penale era stato conferito il 28.10.2005; - che non era maturata alcuna prescrizione in quanto, per l'attività civile in primo grado, conclusasi con sentenza del 27.11.2011-13.12.2011, erano stati inviati solleciti di pagamento il 27.11.2013 e il
10.09.2014; per l'attività civile di secondo grado, conclusasi con sentenza del
30.10.2014, era stato stato inviato sollecito di pagamento il 09.02.2017; per l'attività penale, conclusasi con sentenza del 19.05.2009-22.10.2009, erano stati inviati solleciti di pagamento l'11.02.2011, il 26.09.2013 e il 10.09.2014.
Parte convenuta, con seconda memoria: - ha preso atto che ha Parte_1 conseguito l'abilitazione alla professione di avvocato il 26.01.2007 e, pertanto, dopo oltre un anno dall'instaurazione del procedimento civile e dopo oltre un anno dall'aver ricevuto l'incarico per il procedimento penale;
- ha sottolineato come l'attore non avesse contestato di aver ricevuto la somma di € 3.543,42 mediante assegni e contanti e non avesse contestato l'ammontare dei danni lamentati;
- ha nuovamente contestato di aver ricevuto le missive di cui ai doc. 10, 11 e 12 del fascicolo di parte attrice, precisando che le firme apposte sugli avvisi di ricevimento non erano a sé riferibili, e ha negato di aver ricevuto i solleciti di pagamento del
27.11.2013, del 09.02.2017 e del 26.09.2013, menzionati dall'attore nella prima memoria e non prodotti in copia.
1.4 La causa veniva istruita documentalmente e con le prove orali richieste dalle parti e parzialmente ammesse all'udienza del 13.2.2018. Esaurita l'istruttoria orale e mutato il giudice istruttore assegnatario della controversia all'udienza del 19.1.2021 veniva disposta la mediazione delegata. Preso atto dell'esito negativo della mediazione delegata la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e pagina 5 di 17 all'udienza del 5.11.2024 il procuratori delle parti concludevano come in epigrafe e la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
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In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Pregiudizialmente deve essere ribadito che il presente giudizio, concernendo il riconoscimento di compensi professionali dovuti per attività giudiziaria civile e anche penale deve essere assoggettato, per connessione, al rito ordinario previsto per i compensi in materia penale e non al rito speciale ( Cass . 19025/2016).
pagina 6 di 17 La domanda proposta in giudizio da parte dell'attore concerne il Parte_1
pagamento del compenso professionale relativamente al procedimento civile tenutosi innanzi al Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Assisi, con R.G. 8694/2005, avente ad oggetto la richiesta di pagamento dei compensi professionali per l'attività espletata dall'odierno opponente quale medico veterinario ( doc.ti 1-2-3 fascicolo dell'attore) nonché nel successivo giudizio di appello dinanzi alla Corte di Appello di
Perugia e rubricato al R.G. 190/2012 ( doc.ti 4-5-6 fascicolo dell'attore), nonché il compenso inerente il procedimento penale tenutosi dinanzi al Tribunale di Orvieto,
R.G.N.R. 785/2005, R.G. DIB 142/2006 ( doc.7-8-9 fascicolo dell'attore).
In generale, in materia di compenso spettante al professionista, grava su quest'ultimo l'onere di fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., della fonte del proprio diritto e dell'effettività delle prestazioni. L'onere di fornire la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico grava, infatti, su colui che agisca per ottenere il compenso, quando il diritto al compenso sia contestato dal convenuto sotto il profilo della mancata instaurazione del rapporto contrattuale (cfr. Cass. n. 1244 del 2000) ovvero sotto il profilo dell'estensione del relativo oggetto (cfr. Cass. n. 3016 del 2006).
Il professionista che agisca per ottenere soddisfacimento di crediti inerenti ad attività prestata a favore del cliente, ha l'onere di dimostrare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso (cfr. Cass. n. 3627 del 1999), è dunque compito di parte attrice che ha agito per vedere riconosciuto un suo diritto, laddove vi sia contestazione anche solo della sua consistenza, dare prova della congruità delle somme pretese in relazione all'attività prestata ed alla effettività delle singole prestazioni (cfr. Cass. civ. sez III,
17 marzo 2006 n. 5884) sussiste, pertanto, l'onere probatorio in capo al professionista in ordine tanto all'attività svolta quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa (cfr. Cass. 25.6.03 n. 10150, 24.1.00 n. 736, 26.1.95 n. 942, 16.8.93 n. 8724,
14.12.92 n. 13181, ma già 20.5.77 n. 2101).
Detti orientamenti sono stati ribaditi ancor più recentemente dalla Corte di
Cassazione secondo la quale “…..In primo luogo deve ribadirsi che nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, relativamente
pagina 7 di 17 al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista, anche nel particolare caso in cui il giudizio si svolga a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo intimato da quest'ultimo. In particolare, al professionista, il quale assuma di essere creditore per attività professionale prestata a favore del cliente, incombe l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
2176 del 11/03/1997” ( Cass. 21522/2019).
Per quanto attiene specificatamente al conferimento dell'incarico il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti sicchè, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva
(cfr. Cass. civ. Sez. II, 24/01/2017, n. 1792; cfr. anche, tra le altre, Cass. civ. Sez. I,
Ord., 05-07-2019, n. 18165; Sez. II, Ord., 27-08-2018, n. 21216);
Tanto evidenziato in termini generali, si deve in primo luogo osservare che in assenza di un contratto stipulato in forma scritta il conferimento dell'incarico professionale può essere dimostrato attraverso presunzioni o per fatti concludenti che siano in tutte le forme idonei ad esprimere il consenso delle parti (conforme Cass. Ord.
n.25941/2021; Cass. Ord. n.11283/2018), ricordando che, per quanto concerne la prestazione professionale dell'avvocato la legge non prescrive una particolare forma di tale negozio, solo in relazione all'accordo con il quale le parti determinano il compenso che deve essere versato in favore dell'avvocato la legge prescrive quale requisito di validità la forma scritta a pena di nullità dell'accordo stesso.
Nel caso di specie sulla base della documentazione allegata dall'attore è emerso che il convenuto ha nominato quale proprio difensore l'Avv. essendo depositata agli Pt_1 atti la procura rilasciata a margine dell'atto di citazione del 12.9.2005 promosso pagina 8 di 17 innanzi al Tribunale di Perugia, Sezione Distaccata di Assisi nei confronti dell' nonché la procura rilasciata a margine dell'atto di Parte_2
citazione in appello datato 25.3.2012 nel gravame proposto avverso la sentenza
201/2011 con la quale era stata rigettata la domanda creditoria proposta in primo grado dal convenuto con il patrocinio dell'odierno attore.
In relazione alla rilevanza probatoria della procura alle liti la giurisprudenza di
Cassazione ha affermato che questa costituisce un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non presuppone l'esistenza - fra le medesime persone - di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l'attività professionale. Ne consegue che la procura alle liti è un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato (Cassazione civile, sez. II , 11/03/2019, n. 6905).
La presenza delle procure alle liti depositate in atti, di conseguenza, costituisce indice presuntivo della sussistenza dell'obbligo incombente in capo al convenuto di adempiere all'obbligazione di pagamento in favore dell'Avv. . Parte_1
Per quanto concerne invece il procedimento penale tenutosi innanzi al Tribunale di
Orvieto, R.G.N.R. 785/2005, R.G. DIB 142/2006 parte attrice non ha allegato in giudizio la nomina quale difensore di fiducia ricevuta dal convenuto la cui presenza, tuttavia, può ragionevolmente desumersi dall'avviso di fissazione dell'udienza preliminare del 5.1.2007 nella quale l'attore è indicato, per l'appunto, quale difensore di fiducia del e dalla richiesta di rinvio a giudizio del 18.12.2006 e dal P_
decreto di rinvio a giudizio del 20.3.2007 e nella sentenza del Tribunale di Orvieto
139/09 del 19.5.2009.
Tutta la suindicata documentazione inerente all'attività processuale svolta conferma la presenza e la effettività del rapporto professionale intercorrente tra l'Avv. e Pt_1 ed il convenuto da cui discende l'obbligo del di adempiere le prestazioni P_
relative alla attività svolta dal professionista legale.
pagina 9 di 17 In relazione alla debenza del compenso professionale oggetto di causa il convenuto ha formulato una pluralità di contestazioni concernenti: la non iscrizione all'albo degli avvocati da parte dell'attore al momento del conferimento dell'incarico professionale nel procedimento civile di primo grado e nel procedimento penale, la carenza di prova dell'attività professionale svolta, l'avvenuta estinzione del proprio obbligo di pagamento avvenuta mediante assegni bancari e versamenti in contanti e la condotta negligente dell'Avv. che avrebbe determinato l'esito negativo dei Pt_1
procedimenti in sede civile ed in sede penale proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno patrimoniale subito.
Per quanto attiene alla iscrizione all'Albo degli Avvocati l'attore ha dedotto di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense il 26.1.2007 ma non ha né dedotto né provato di essere iscritto, al momento del conferimento dell'incarico del giudizio civile di primo grado e del giudizio penale, all'elenco dei praticanti avvocati autorizzati al patrocinio presso l'Ordine degli Avvocati di Perugia. Deve inoltre osservarsi che mentre è provato il conferimento dell'incarico professionale non vi è stata da parte attorea una adeguata descrizione dell'attività effettivamente espletata in corso di causa né una prova documentale completa ed esauriente al riguardo. Per quanto concerne, invece, gli importi che il ha riferito di aver P_ versato all'attore, a fronte della produzione in giudizio delle copie delle matrici degli assegni tratti sulla Banca di Perugia per euro 527,00 il 23.3.2006 e per euro 416,42 il
3.4.2012 ( doc.ti 2 e 3 fascicolo del convenuto) l'attore non ha specificamente contestato detta produzione tuttavia si deve richiamare a riguardo l'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale “ La matrice di un assegno costituisce una mera annotazione da parte del debitore, che, in assenza del titolo, e della prova dell'incasso, non ha alcuna rilevanza ai fini della prova del pagamento” ( Cass.
15709/2021). Diversamente, per quanto attiene la copia della fattura n. 27 del
3.4.2012 emessa dall'Avv. per l'importo di euro 415,42 a titolo di anticipazione Pt_1
spese e acconto compenso professionale per la causa innazi alla Corte di Appello di
Perugia, recante in calce la dicitura Parte_3 sottoscritta “ pagato” non sussistendo alcuna specifica contestazione al riguardo da pagina 10 di 17 parte attrice deve ritenersi provato l'avvenuto versamento dell'importo in questione.
Nessun esito ha avuto invece la prova testimoniale richiesta dal convenuto per dimostrare l'avvenuto versamento di ulteriori importi in contanti ( 1000,00 euro e
1.600,00 euro) in favore dell'Avv. ( testi e . Pt_1 Testimone_1 Testimone_2
Per quanto concerne le contestazioni di parte convenuta circa l'esito negativo delle controversie patrocinate dal professionista legale si deve osservare, in generale, che ciò non determina il venir meno dell'obbligo di pagarne il compenso, anche in presenza di negligenze ininfluenti sull'esito del giudizio avendo la Corte di
Cassazione rilevato che “ …."nell'ipotesi in cui un'azione giudiziale svolta nell'interesse del cliente non abbia potuto conseguire alcun risultato utile, anche a causa della negligenza o di omissioni del professionista, non è solo per questo ravvisabile un'automatica perdita del diritto al compenso da parte del professionista, ove non sia dimostrata la sussistenza di una condotta negligente causativa di un effettivo danno, corrispondente al mancato riconoscimento di una pretesa con tutta probabilità fondata" ( ordinanza 21 giugno 2018, n. 16342; ordinanza 12 novembre
2020 n. 25464). Il convenuto ha in particolar modo allegato, con riferimento al giudizio civile avente ad oggetto il riconoscimento di un credito professionale, la carenza di una adeguata preventiva informazione da parte dell'attore circa l'insufficienza degli elementi probatori per poter utilmente proporre la domanda giudiziaria. Più nello specifico, per quel che attiene agli obblighi informativi incombenti sul legale la Corte di Cassazione ha precisato che “Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di
pagina 11 di 17 lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello “jus postulandi”, stante la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio
(cfr. Cass. Sez. 3, 19/07/2019, n. 19520; Cass. Sez. 2, 30/07/2004, n. 14597)” (Cass.
34993/2021; in senso conforme, Cass. 19520/2019; Cass. 21173/2017; Cass.
20159/2017; Cass. 7410/2017). Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “Il difensore deve essere altresì consapevole del fatto che il cliente normalmente non conosce, o non è in grado di valutare, regole e tempi del processo;
natura dei documenti e delle prove che debbono essere sottoposti al giudice per vincere la causa;
possibilità o meno di raggiungere l'obiettivo con gli elementi di cui dispone, ecc.. Sotto tutti questi aspetti egli deve essere guidato e indirizzato dall'avvocato, che gli deve fornire le necessarie informazioni, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale (cfr. Sul tema, Cass. civ. Sez. 3, 30 luglio 2004 n. 14597;
Cass. civ. Sez. 3, 20 novembre 2009 n. 24544, fra le tante)” (Cass. 8312/2011).
Nel caso di specie l'attore non ha né dedotto né provato l'adempimento dei propri doveri informativi nei confronti del convenuto né ha dato una prova adeguata circa la propria condotta professionale mantenuta nel giudizio civile risultando, sia dalla sentenza di primo grado che da quella della Corte di Appello, che l'attore si era limitato alla sola produzione delle notule emesse dal senza fornire alcun altro P_
elemento utile a comprovare la sussistenza del credito professionale del proprio assistito non risultando nemmeno che il professionista attore abbia mai richiesto al di integrare gli elementi a sostegno della domanda creditoria proposta in P_ giudizio a fronte delle contestazioni sull'an ed il quantum da parte dell'azienda agraria convenuta, pervenendo, inevitabilmente, al rigetto della domanda essendo venuto meno all'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta in giudizio. In proposito la Corte di Cassazione ha stabilito che “ l'inadempimento dell'esercente la professione legale che abbia determinato la "definitiva perdita del
pagina 12 di 17 diritto, rende del tutto inutile l'attività difensiva precedentemente svolta dal professionista, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, con la conseguenza che in tal caso non è dovuto alcun compenso al professionista" (Cass. Sez. 3, sent. 26 febbraio
2013, n. 4781, Rv. 625387-01)” ( Cass. 24519/2018).
In ragione di quanto sopra esposto si deve ritenere nessun compenso professionale possa essere riconosciuto all'attore a proposito dei due giudizi civili patrocinati innanzi al Tribunale di Perugia, Sezione distaccata di Assisi e quindi innanzi alla
Corte di Appello di Perugia, ritenendosi assorbite tutte le ulteriori contestazioni formulate dal convenuto.
Ad una diversa conclusione si deve pervenire, invece, per quanto concerne i compensi relativi al procedimento penale n. 785/2005 tenutosi presso il Tribunale di
Orvieto avendo il convenuto genericamente contestato all'attore di non aver curato la difesa tecnica e di non averlo avvisato della possibilità e dei tempi per ricorrere in appello avverso la sentenza di condanna pronunciata in primo grado.
In tal caso dalla documentazione prodotta in giudizio dall'attore si può evincere solamente il conferimento dell'incarico professionale da parte del in P_
relazione al procedimento penale n. 785/2005 R.g.n.r. – n. 163/2006 GIP presso il
Tribunale di Orvieto ( doc. da 7 a 11 del fascicolo dell'attore), mentre non è stata allegata documentazione alcuna a comprova dell'attività svolta così come in dettaglio indicata nelle prenotule inviate con la lettera a/r del 11.2.2011 con la quale, l'attore ha comunque, interrotto la prescrizione estintiva del proprio credito professionale.
Si deve, inoltre rilevare che per entrambi i procedimenti devono trovare applicazione le tariffe previste dal D.M. 127/2004 vigente al momento della conclusione degli incarichi professionali ( cfr. Cass 18507/2018).
Pertanto sulla base della predetta documentazione allegata in giudizio è possibile riconoscere, equitativamente, all'attore il compenso solamente per le seguenti attività:
- giudizio R.G 163/2006 innanzi al GIP di Orvieto: sessione (1) 65,00; esame studio
(5) euro 300,00, partecipazione udienze (1) 90,00, discussione 300,00 per un importo pagina 13 di 17 di euro 755,00, oltre spese generali 12,50%, CI e Iva come per legge per un importo totale di euro 1.077,67;
- giudizio n. 785/2005 innanzi al Tribunale di Orvieto: sessione (1) 48,00; esame e studio ( 5) 200,00, partecipazione udienza (1) 65 , discussione 300,00 per un importo di euro 613,00 oltre spese generali 12,50%, CI e Iva come per legge per un importo totale di euro 874,98.
Passando alla disamina della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale subito in ragione dell'inadempimento al mandato ricevuto da parte dell'attore si deve osservare, in via generale, che nelle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali al professionista
è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 c.c.,
comma 2) vale a dire è richiesta una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta. La valutazione dell'esattezza delle prestazioni da parte del professionista, naturalmente, varia secondo il tipo di professione. Per gli avvocati, tenuto in considerazione anche il peculiare addebito rivolto dal convenuto all'attore al convenuto, la Corte di Cassazione (Cass.
24544/2009), come precedentemente osservato, ha precisato che: “la responsabilità professionale deriva dall'obbligo (art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti: a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole”. In particolare la Suprema Corte ha più volte enunciato il principio secondo cui l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia comprometta il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa pagina 14 di 17 grave: trattasi, dunque, di una responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione dell'avvocato, che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (ex art. 2236 c.c.). Come generalmente ammettono dottrina e giurisprudenza, il professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimostri la impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione
(ex art. 1218 c.c.), o di aver agito con diligenza.
Sul piano dell'onere della prova il cliente che sostiene di aver subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cfr., Cassazione civile, sez. III, 18/04/2007, n. 9238). Una responsabilità per colpa professionale in attività difensiva per il caso di esito negativo (così come del resto anche per mancata proposizione del giudizio) del giudizio è dunque ravvisabile se e solo a condizione che sia possibile formulare una valutazione prognostica alternativa ipotetica – ora per allora - circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale qualora l'attività difensiva omessa o diversa fosse stata invece utilmente posta in essere. Principio questo che la Cassazione chiarisce laddove osserva come “nell'accertamento del nesso di causalità in materia di responsabilità civile è da applicarsi la regola della preponderanza del «più probabile che non», anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva (così Cassazione civile, sez. III, 24/10/2017, n.
25112).
Nel caso di specie la proposizione della domanda riconvenzionale comporta la valutazione giudiziale circa l'accertamento della sussistenza di un inadempimento colpevole da condotta omissiva da parte del professionista legale, non limitata quindi alla già esaminata inesistenza del diritto del professionista al compenso in ragione del suo inadempimento, ma anche alla condanna al risarcimento del danno subito dal convenuto in ragione della condotta inadempiente di parte attrice.
pagina 15 di 17 In tale caso si deve ritenere sussistente la responsabilità professionale di parte attrice nel non aver informato il convenuto del rischio concreto della soccombenza nel giudizio civile promosso innanzi al Tribunale di Perugia Sezione Distaccata di Assisi in ragione della carenza del materiale probatorio a supporto del credito professionale reclamato in giudizio e nel non aver dato prova di aver richiesto elementi probatori integrativi al proprio cliente una volta che la domanda giudiziaria era stata contestata nell'an e nel quantum da parte della convenuta. Detta condotta omissiva è stata reiterata anche nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Perugia la cui sentenza di rigetto n. 107/2015 dell'appello proposto da parte attrice ha riconosciuto “…
l'appello si fonda nella riproposizione di argomenti ampiamente dibattuti in primo grado e decisi dal Tribunale in senso sfavorevole alla parte……….. “.
Deve, pertanto essere risarcito al il danno dallo stesso subito in misura P_
corrispondente alle spese legali di soccombenza liquidate nei due gradi di giudizio per complessivi euro 9.497,25 a fronte della proposizione di una domanda giudiziaria infondata in quanto carente di elementi probatori, non potendo essere riconosciute le ulteriori voci di danno recalamate da parte convenuta ( pignoramento immobiliare del
16.9.2015 e atto transattivo del 14.9.2016) in quanto non eziologicamente riconducibili all'inadempimento di parte attrice.
In conclusione l'attore ha diritto ad ottenere esclusivamente il pagamento delle proprie competenze maturate in sede penale come sopra determinate per complessivi euro 1.952,66 ( 1.077,67+874,98) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto l'attore deve essere condannato al risarcimento dei danni nella misura riconosciuta di euro 9.497,25 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite si ritiene sussistano ex art
92, 2° comma c.p.c. giustificati motivi per procedere ad una loro compensazione in ragione del parziale riconoscimento delle domande proposte in giudizio da entrambe le parti e della conseguente reciproca soccombenza.
pagina 16 di 17
PQM
il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede
- in parziale accoglimento della domanda proposta da condanna Parte_1
al pagamento dell'importo di euro 1.952,66 oltre interessi legali e Controparte_1
rivalutazione monetaria;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da P_
condanna al pagamento dell'importo di euro 9.497,25 oltre
[...] Parte_1
interessi legali dalla domanda al saldo;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Perugia, 25 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2847/2017 R.G. promossa da
(C.F.: ) in proprio ex art 86 c.p.c. ed Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Perugia, Strada Pian della Genna
n. 21/H
Attore
nei confronti di
(C.F.: rappresentato e difeso, per Controparte_1 CodiceFiscale_2
mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Gian
Gabriele Binaglia e Manuela Pula, presso il cui studio, in Perugia, Via Cesaro Balbo
39 è elettivamente domiciliato
Convenuto
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 14 novembre 2024, per , l'Avv. Efisio Burreddu “si riporta agli atti ed alla Parte_1 documentazione prodotta in giudizio insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate”; per l'Avv. Manuela Pula conclude “ come alla memoria ex art. 183, Controparte_1
6° comma n. 1 c.p.c. e chiede la concessione dei termini di legge”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 13.04.2017, l'Avv. Parte_1 ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale , riferendo: Controparte_1
- di averlo assistito, prima stragiudizialmente, e, poi, nel procedimento civile incardinato dinanzi al Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Assisi, con R.G.
8694/2005, avente ad oggetto la richiesta di pagamento dei compensi professionali per l'attività espletata come medico veterinario in favore dell' Parte_2
, nonché nel successivo giudizio di appello incardinato dinanzi alla Corte di
[...]
Appello di Perugia e rubricato al R.G. 190/2012, entrambi conclusi con sentenza sfavorevole anche in punto di spese;
- di aver, inoltre, assistito il convenuto nel procedimento penale incardinato dinanzi al Tribunale di Orvieto, R.G.N.R. 785/2005, R.G. DIB 142/2006, che aveva visto il imputato del delitto di cui all'art. 372 c.p., conclusosi con sentenza di P_
condanna;
- di aver tentato, senza esito, di ottenere il pagamento del compenso per l'attività prestata mediante l'invio di tre raccomandate a/r in data 11.02.2011, 26.11.2013 e
10.09.2014;
- di aver, infine, invitato il convenuto a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, senza ricevere alcun riscontro.
In ragione di ciò l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “…… A)
Accertare il credito vantato dall'Avv. nei confronti del dott. Parte_1 P_
, e per l'effetto,
[...]
B) Condannare il dott. , al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_1 Pt_1
della somma pari ad € 22.122,16 oltre gli interessi legali dal dovuto al saldo
[...]
effettivo, nonché rivalutazione monetaria.
C) Condannare il convenuto al pagamento delle spese e compenso professionale di causa.”
1.2 Con comparsa depositata il 01.09.2017 si è tempestivamente costituito P_
, eccependo preliminarmente l'irritualità della domanda poiché introdotta con
[...] il rito ordinario anziché con il rito speciale previsto dall'art. 14 del d.lgs. 150/2011.
pagina 2 di 17 Ha poi contestato la pretesa creditoria attorea sostenendo:
- che i giudizi civili (primo e secondo grado) avevano avuto esito negativo per l'assoluta carenza di elementi probatori a sostegno della domanda. Infatti, l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado predisposto dall'attore era di sole due pagine non risultando allegati altri atti o i verbali di causa dai quali sia possibile evincere lo svolgimento di ulteriore attività difensiva;
dalla sentenza che ha definito il giudizio di appello, inoltre, si evince che anche nel corso del secondo grado il difensore si era limitato a riproporre gli argomenti già dibattuti in primo grado, producendo documentazione generica;
- che l'attore non avesse comprovato documentalmente l'attività da esso svolta in sede penale emergendo dalla sentenza che ha definito il giudizio, solamente che all'udienza del 19.05.2009 l'avvocato non era presente personalmente ma a Pt_1 mezzo di un sostituto. Nonostante ciò, nella propria notula l'attore aveva richiesto, per la detta udienza, il pagamento del compenso relativo a: sessione con il cliente in studio, esame e studio predibattimentale, trasferta, partecipazione nonché assistenza alla discussione del PM e della parte civile, non risultando alcuna autorizzazione dal proprio cliente a farsi sostituire;
- che all'inizio del rapporto professionale intercorso tra le parti, non Parte_1
aveva ancora conseguito la qualifica di avvocato e, pertanto, doveva essere ridotto della metà l'eventuale compenso professionale dovuto per le attività effettivamente svolte prima del conseguimento del titolo;
- che non vi è prova delle “anticipazioni” di cui richiedeva il rimborso e, in Pt_1 particolare, di € 300,00 di cui alla proposta di fattura n. 124/2014, € 170,00 di cui alla proposta di fattura n. 122/2014 ed € 250,00 di cui alla proposta di fattura n.
123/2014);
- che, sottraendo al quantum richiesto con atto di citazione la somma dei compensi indicati nelle notule depositate da , residuava la somma di € 6.261,06, Pt_1
presumibilmente riferibile al secondo grado del giudizio civile, mai richiesta prima;
- di non aver mai ricevuto le lettere depositate in atti da parte attrice (cfr. doc. 10, 11 e
12 allegati all'atto di citazione);
pagina 3 di 17 - di aver già pagato a la complessiva somma di € 2.543,42 mediante Parte_1 assegni e l'ulteriore somma di € 1.000,00 in contanti, consegnati nel 2006-2007 alla presenza di testimoni;
pertanto, null'altro era dovuto.
Il convenuto eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2956 c.c. in ragione del lasso di tempo trascorso dalla conclusione delle attività svolte.
Da ultimo, deduceva la negligenza professionale del professionista attore non avendo egli usato la diligenza qualificata richiesta ai sensi dell'art. 1176, secondo comma,
c.c., e non avendo posto in essere tutte le attività necessarie al raggiungimento del fine proprio del cliente il quale non era stato adeguatamente informato in merito all'opportunità di intraprendere o meno le azioni giudiziarie.
Per questi motivi
il convenuto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“…….In via preliminare di rito: accertare e dichiarare che la presente controversia deve essere trattata con la procedura prevista dall'art. 14 del D.Lgs 150/2011 e, per
l'effetto, disporre il mutamento del rito . Nel merito: In via principale: rigettare integralmente le domande proposte dall'attore nei confronti del Dott. P_
, in quanto prescritte e, comunque, totalmente infondate in fatto ed in diritto
[...]
per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto.
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'inadempimento dell'attore alle obbligazioni assunte nei confronti del convenuto e, per l'effetto, condannare l'Avv.
a risarcire il danno cagionato al Dott. , che si Parte_1 Controparte_1 quantifica nel complessivo importo di €.25.000,00 o altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
In via subordinata: nella denegata ipotesi che venga riconosciuto l'obbligo del convenuto alla corresponsione di somme in favore dell'attore, previa deduzione degli importi già versati dal Dott. al legale, dichiarare compensato Controparte_1
l'eventuale credito residuo dell'Avv. con il maggior credito del Dott. Parte_1
a titolo di risarcimento danni e condannare l'Avv. al Controparte_1 Parte_1 pagamento della differenza”.
1.3 Alla prima udienza di comparizione e trattazione il Giudice disponeva la prosecuzione della controversia secondo il rito ordinario, trattandosi di compensi pagina 4 di 17 relativi anche all'attività giudiziaria espletata in sede penale ed avendo il convenuto eccepito l'an delle prestazioni professionali per cui era stato richiesto il pagamento.
Su richiesta delle parti venivano quindi assegnati i termini perentori ex art 183, 6° comma c.p.c. . con le quali, per quanto di rilevanza, le parti deducevano quanto segue.
Parte attrice, con prima memoria, ha riferito: - di aver conseguito il titolo di avvocato il 26.01.2007 e, pertanto, era infondata la richiesta di diminuzione del compenso;
- che l'incarico penale era stato conferito il 28.10.2005; - che non era maturata alcuna prescrizione in quanto, per l'attività civile in primo grado, conclusasi con sentenza del 27.11.2011-13.12.2011, erano stati inviati solleciti di pagamento il 27.11.2013 e il
10.09.2014; per l'attività civile di secondo grado, conclusasi con sentenza del
30.10.2014, era stato stato inviato sollecito di pagamento il 09.02.2017; per l'attività penale, conclusasi con sentenza del 19.05.2009-22.10.2009, erano stati inviati solleciti di pagamento l'11.02.2011, il 26.09.2013 e il 10.09.2014.
Parte convenuta, con seconda memoria: - ha preso atto che ha Parte_1 conseguito l'abilitazione alla professione di avvocato il 26.01.2007 e, pertanto, dopo oltre un anno dall'instaurazione del procedimento civile e dopo oltre un anno dall'aver ricevuto l'incarico per il procedimento penale;
- ha sottolineato come l'attore non avesse contestato di aver ricevuto la somma di € 3.543,42 mediante assegni e contanti e non avesse contestato l'ammontare dei danni lamentati;
- ha nuovamente contestato di aver ricevuto le missive di cui ai doc. 10, 11 e 12 del fascicolo di parte attrice, precisando che le firme apposte sugli avvisi di ricevimento non erano a sé riferibili, e ha negato di aver ricevuto i solleciti di pagamento del
27.11.2013, del 09.02.2017 e del 26.09.2013, menzionati dall'attore nella prima memoria e non prodotti in copia.
1.4 La causa veniva istruita documentalmente e con le prove orali richieste dalle parti e parzialmente ammesse all'udienza del 13.2.2018. Esaurita l'istruttoria orale e mutato il giudice istruttore assegnatario della controversia all'udienza del 19.1.2021 veniva disposta la mediazione delegata. Preso atto dell'esito negativo della mediazione delegata la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e pagina 5 di 17 all'udienza del 5.11.2024 il procuratori delle parti concludevano come in epigrafe e la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
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In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Pregiudizialmente deve essere ribadito che il presente giudizio, concernendo il riconoscimento di compensi professionali dovuti per attività giudiziaria civile e anche penale deve essere assoggettato, per connessione, al rito ordinario previsto per i compensi in materia penale e non al rito speciale ( Cass . 19025/2016).
pagina 6 di 17 La domanda proposta in giudizio da parte dell'attore concerne il Parte_1
pagamento del compenso professionale relativamente al procedimento civile tenutosi innanzi al Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Assisi, con R.G. 8694/2005, avente ad oggetto la richiesta di pagamento dei compensi professionali per l'attività espletata dall'odierno opponente quale medico veterinario ( doc.ti 1-2-3 fascicolo dell'attore) nonché nel successivo giudizio di appello dinanzi alla Corte di Appello di
Perugia e rubricato al R.G. 190/2012 ( doc.ti 4-5-6 fascicolo dell'attore), nonché il compenso inerente il procedimento penale tenutosi dinanzi al Tribunale di Orvieto,
R.G.N.R. 785/2005, R.G. DIB 142/2006 ( doc.7-8-9 fascicolo dell'attore).
In generale, in materia di compenso spettante al professionista, grava su quest'ultimo l'onere di fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., della fonte del proprio diritto e dell'effettività delle prestazioni. L'onere di fornire la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico grava, infatti, su colui che agisca per ottenere il compenso, quando il diritto al compenso sia contestato dal convenuto sotto il profilo della mancata instaurazione del rapporto contrattuale (cfr. Cass. n. 1244 del 2000) ovvero sotto il profilo dell'estensione del relativo oggetto (cfr. Cass. n. 3016 del 2006).
Il professionista che agisca per ottenere soddisfacimento di crediti inerenti ad attività prestata a favore del cliente, ha l'onere di dimostrare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso (cfr. Cass. n. 3627 del 1999), è dunque compito di parte attrice che ha agito per vedere riconosciuto un suo diritto, laddove vi sia contestazione anche solo della sua consistenza, dare prova della congruità delle somme pretese in relazione all'attività prestata ed alla effettività delle singole prestazioni (cfr. Cass. civ. sez III,
17 marzo 2006 n. 5884) sussiste, pertanto, l'onere probatorio in capo al professionista in ordine tanto all'attività svolta quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa (cfr. Cass. 25.6.03 n. 10150, 24.1.00 n. 736, 26.1.95 n. 942, 16.8.93 n. 8724,
14.12.92 n. 13181, ma già 20.5.77 n. 2101).
Detti orientamenti sono stati ribaditi ancor più recentemente dalla Corte di
Cassazione secondo la quale “…..In primo luogo deve ribadirsi che nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, relativamente
pagina 7 di 17 al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista, anche nel particolare caso in cui il giudizio si svolga a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo intimato da quest'ultimo. In particolare, al professionista, il quale assuma di essere creditore per attività professionale prestata a favore del cliente, incombe l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
2176 del 11/03/1997” ( Cass. 21522/2019).
Per quanto attiene specificatamente al conferimento dell'incarico il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti sicchè, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva
(cfr. Cass. civ. Sez. II, 24/01/2017, n. 1792; cfr. anche, tra le altre, Cass. civ. Sez. I,
Ord., 05-07-2019, n. 18165; Sez. II, Ord., 27-08-2018, n. 21216);
Tanto evidenziato in termini generali, si deve in primo luogo osservare che in assenza di un contratto stipulato in forma scritta il conferimento dell'incarico professionale può essere dimostrato attraverso presunzioni o per fatti concludenti che siano in tutte le forme idonei ad esprimere il consenso delle parti (conforme Cass. Ord.
n.25941/2021; Cass. Ord. n.11283/2018), ricordando che, per quanto concerne la prestazione professionale dell'avvocato la legge non prescrive una particolare forma di tale negozio, solo in relazione all'accordo con il quale le parti determinano il compenso che deve essere versato in favore dell'avvocato la legge prescrive quale requisito di validità la forma scritta a pena di nullità dell'accordo stesso.
Nel caso di specie sulla base della documentazione allegata dall'attore è emerso che il convenuto ha nominato quale proprio difensore l'Avv. essendo depositata agli Pt_1 atti la procura rilasciata a margine dell'atto di citazione del 12.9.2005 promosso pagina 8 di 17 innanzi al Tribunale di Perugia, Sezione Distaccata di Assisi nei confronti dell' nonché la procura rilasciata a margine dell'atto di Parte_2
citazione in appello datato 25.3.2012 nel gravame proposto avverso la sentenza
201/2011 con la quale era stata rigettata la domanda creditoria proposta in primo grado dal convenuto con il patrocinio dell'odierno attore.
In relazione alla rilevanza probatoria della procura alle liti la giurisprudenza di
Cassazione ha affermato che questa costituisce un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non presuppone l'esistenza - fra le medesime persone - di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l'attività professionale. Ne consegue che la procura alle liti è un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato (Cassazione civile, sez. II , 11/03/2019, n. 6905).
La presenza delle procure alle liti depositate in atti, di conseguenza, costituisce indice presuntivo della sussistenza dell'obbligo incombente in capo al convenuto di adempiere all'obbligazione di pagamento in favore dell'Avv. . Parte_1
Per quanto concerne invece il procedimento penale tenutosi innanzi al Tribunale di
Orvieto, R.G.N.R. 785/2005, R.G. DIB 142/2006 parte attrice non ha allegato in giudizio la nomina quale difensore di fiducia ricevuta dal convenuto la cui presenza, tuttavia, può ragionevolmente desumersi dall'avviso di fissazione dell'udienza preliminare del 5.1.2007 nella quale l'attore è indicato, per l'appunto, quale difensore di fiducia del e dalla richiesta di rinvio a giudizio del 18.12.2006 e dal P_
decreto di rinvio a giudizio del 20.3.2007 e nella sentenza del Tribunale di Orvieto
139/09 del 19.5.2009.
Tutta la suindicata documentazione inerente all'attività processuale svolta conferma la presenza e la effettività del rapporto professionale intercorrente tra l'Avv. e Pt_1 ed il convenuto da cui discende l'obbligo del di adempiere le prestazioni P_
relative alla attività svolta dal professionista legale.
pagina 9 di 17 In relazione alla debenza del compenso professionale oggetto di causa il convenuto ha formulato una pluralità di contestazioni concernenti: la non iscrizione all'albo degli avvocati da parte dell'attore al momento del conferimento dell'incarico professionale nel procedimento civile di primo grado e nel procedimento penale, la carenza di prova dell'attività professionale svolta, l'avvenuta estinzione del proprio obbligo di pagamento avvenuta mediante assegni bancari e versamenti in contanti e la condotta negligente dell'Avv. che avrebbe determinato l'esito negativo dei Pt_1
procedimenti in sede civile ed in sede penale proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno patrimoniale subito.
Per quanto attiene alla iscrizione all'Albo degli Avvocati l'attore ha dedotto di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense il 26.1.2007 ma non ha né dedotto né provato di essere iscritto, al momento del conferimento dell'incarico del giudizio civile di primo grado e del giudizio penale, all'elenco dei praticanti avvocati autorizzati al patrocinio presso l'Ordine degli Avvocati di Perugia. Deve inoltre osservarsi che mentre è provato il conferimento dell'incarico professionale non vi è stata da parte attorea una adeguata descrizione dell'attività effettivamente espletata in corso di causa né una prova documentale completa ed esauriente al riguardo. Per quanto concerne, invece, gli importi che il ha riferito di aver P_ versato all'attore, a fronte della produzione in giudizio delle copie delle matrici degli assegni tratti sulla Banca di Perugia per euro 527,00 il 23.3.2006 e per euro 416,42 il
3.4.2012 ( doc.ti 2 e 3 fascicolo del convenuto) l'attore non ha specificamente contestato detta produzione tuttavia si deve richiamare a riguardo l'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale “ La matrice di un assegno costituisce una mera annotazione da parte del debitore, che, in assenza del titolo, e della prova dell'incasso, non ha alcuna rilevanza ai fini della prova del pagamento” ( Cass.
15709/2021). Diversamente, per quanto attiene la copia della fattura n. 27 del
3.4.2012 emessa dall'Avv. per l'importo di euro 415,42 a titolo di anticipazione Pt_1
spese e acconto compenso professionale per la causa innazi alla Corte di Appello di
Perugia, recante in calce la dicitura Parte_3 sottoscritta “ pagato” non sussistendo alcuna specifica contestazione al riguardo da pagina 10 di 17 parte attrice deve ritenersi provato l'avvenuto versamento dell'importo in questione.
Nessun esito ha avuto invece la prova testimoniale richiesta dal convenuto per dimostrare l'avvenuto versamento di ulteriori importi in contanti ( 1000,00 euro e
1.600,00 euro) in favore dell'Avv. ( testi e . Pt_1 Testimone_1 Testimone_2
Per quanto concerne le contestazioni di parte convenuta circa l'esito negativo delle controversie patrocinate dal professionista legale si deve osservare, in generale, che ciò non determina il venir meno dell'obbligo di pagarne il compenso, anche in presenza di negligenze ininfluenti sull'esito del giudizio avendo la Corte di
Cassazione rilevato che “ …."nell'ipotesi in cui un'azione giudiziale svolta nell'interesse del cliente non abbia potuto conseguire alcun risultato utile, anche a causa della negligenza o di omissioni del professionista, non è solo per questo ravvisabile un'automatica perdita del diritto al compenso da parte del professionista, ove non sia dimostrata la sussistenza di una condotta negligente causativa di un effettivo danno, corrispondente al mancato riconoscimento di una pretesa con tutta probabilità fondata" ( ordinanza 21 giugno 2018, n. 16342; ordinanza 12 novembre
2020 n. 25464). Il convenuto ha in particolar modo allegato, con riferimento al giudizio civile avente ad oggetto il riconoscimento di un credito professionale, la carenza di una adeguata preventiva informazione da parte dell'attore circa l'insufficienza degli elementi probatori per poter utilmente proporre la domanda giudiziaria. Più nello specifico, per quel che attiene agli obblighi informativi incombenti sul legale la Corte di Cassazione ha precisato che “Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di
pagina 11 di 17 lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello “jus postulandi”, stante la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio
(cfr. Cass. Sez. 3, 19/07/2019, n. 19520; Cass. Sez. 2, 30/07/2004, n. 14597)” (Cass.
34993/2021; in senso conforme, Cass. 19520/2019; Cass. 21173/2017; Cass.
20159/2017; Cass. 7410/2017). Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “Il difensore deve essere altresì consapevole del fatto che il cliente normalmente non conosce, o non è in grado di valutare, regole e tempi del processo;
natura dei documenti e delle prove che debbono essere sottoposti al giudice per vincere la causa;
possibilità o meno di raggiungere l'obiettivo con gli elementi di cui dispone, ecc.. Sotto tutti questi aspetti egli deve essere guidato e indirizzato dall'avvocato, che gli deve fornire le necessarie informazioni, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale (cfr. Sul tema, Cass. civ. Sez. 3, 30 luglio 2004 n. 14597;
Cass. civ. Sez. 3, 20 novembre 2009 n. 24544, fra le tante)” (Cass. 8312/2011).
Nel caso di specie l'attore non ha né dedotto né provato l'adempimento dei propri doveri informativi nei confronti del convenuto né ha dato una prova adeguata circa la propria condotta professionale mantenuta nel giudizio civile risultando, sia dalla sentenza di primo grado che da quella della Corte di Appello, che l'attore si era limitato alla sola produzione delle notule emesse dal senza fornire alcun altro P_
elemento utile a comprovare la sussistenza del credito professionale del proprio assistito non risultando nemmeno che il professionista attore abbia mai richiesto al di integrare gli elementi a sostegno della domanda creditoria proposta in P_ giudizio a fronte delle contestazioni sull'an ed il quantum da parte dell'azienda agraria convenuta, pervenendo, inevitabilmente, al rigetto della domanda essendo venuto meno all'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta in giudizio. In proposito la Corte di Cassazione ha stabilito che “ l'inadempimento dell'esercente la professione legale che abbia determinato la "definitiva perdita del
pagina 12 di 17 diritto, rende del tutto inutile l'attività difensiva precedentemente svolta dal professionista, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, con la conseguenza che in tal caso non è dovuto alcun compenso al professionista" (Cass. Sez. 3, sent. 26 febbraio
2013, n. 4781, Rv. 625387-01)” ( Cass. 24519/2018).
In ragione di quanto sopra esposto si deve ritenere nessun compenso professionale possa essere riconosciuto all'attore a proposito dei due giudizi civili patrocinati innanzi al Tribunale di Perugia, Sezione distaccata di Assisi e quindi innanzi alla
Corte di Appello di Perugia, ritenendosi assorbite tutte le ulteriori contestazioni formulate dal convenuto.
Ad una diversa conclusione si deve pervenire, invece, per quanto concerne i compensi relativi al procedimento penale n. 785/2005 tenutosi presso il Tribunale di
Orvieto avendo il convenuto genericamente contestato all'attore di non aver curato la difesa tecnica e di non averlo avvisato della possibilità e dei tempi per ricorrere in appello avverso la sentenza di condanna pronunciata in primo grado.
In tal caso dalla documentazione prodotta in giudizio dall'attore si può evincere solamente il conferimento dell'incarico professionale da parte del in P_
relazione al procedimento penale n. 785/2005 R.g.n.r. – n. 163/2006 GIP presso il
Tribunale di Orvieto ( doc. da 7 a 11 del fascicolo dell'attore), mentre non è stata allegata documentazione alcuna a comprova dell'attività svolta così come in dettaglio indicata nelle prenotule inviate con la lettera a/r del 11.2.2011 con la quale, l'attore ha comunque, interrotto la prescrizione estintiva del proprio credito professionale.
Si deve, inoltre rilevare che per entrambi i procedimenti devono trovare applicazione le tariffe previste dal D.M. 127/2004 vigente al momento della conclusione degli incarichi professionali ( cfr. Cass 18507/2018).
Pertanto sulla base della predetta documentazione allegata in giudizio è possibile riconoscere, equitativamente, all'attore il compenso solamente per le seguenti attività:
- giudizio R.G 163/2006 innanzi al GIP di Orvieto: sessione (1) 65,00; esame studio
(5) euro 300,00, partecipazione udienze (1) 90,00, discussione 300,00 per un importo pagina 13 di 17 di euro 755,00, oltre spese generali 12,50%, CI e Iva come per legge per un importo totale di euro 1.077,67;
- giudizio n. 785/2005 innanzi al Tribunale di Orvieto: sessione (1) 48,00; esame e studio ( 5) 200,00, partecipazione udienza (1) 65 , discussione 300,00 per un importo di euro 613,00 oltre spese generali 12,50%, CI e Iva come per legge per un importo totale di euro 874,98.
Passando alla disamina della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale subito in ragione dell'inadempimento al mandato ricevuto da parte dell'attore si deve osservare, in via generale, che nelle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali al professionista
è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 c.c.,
comma 2) vale a dire è richiesta una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta. La valutazione dell'esattezza delle prestazioni da parte del professionista, naturalmente, varia secondo il tipo di professione. Per gli avvocati, tenuto in considerazione anche il peculiare addebito rivolto dal convenuto all'attore al convenuto, la Corte di Cassazione (Cass.
24544/2009), come precedentemente osservato, ha precisato che: “la responsabilità professionale deriva dall'obbligo (art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti: a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole”. In particolare la Suprema Corte ha più volte enunciato il principio secondo cui l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia comprometta il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa pagina 14 di 17 grave: trattasi, dunque, di una responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione dell'avvocato, che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (ex art. 2236 c.c.). Come generalmente ammettono dottrina e giurisprudenza, il professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimostri la impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione
(ex art. 1218 c.c.), o di aver agito con diligenza.
Sul piano dell'onere della prova il cliente che sostiene di aver subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cfr., Cassazione civile, sez. III, 18/04/2007, n. 9238). Una responsabilità per colpa professionale in attività difensiva per il caso di esito negativo (così come del resto anche per mancata proposizione del giudizio) del giudizio è dunque ravvisabile se e solo a condizione che sia possibile formulare una valutazione prognostica alternativa ipotetica – ora per allora - circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale qualora l'attività difensiva omessa o diversa fosse stata invece utilmente posta in essere. Principio questo che la Cassazione chiarisce laddove osserva come “nell'accertamento del nesso di causalità in materia di responsabilità civile è da applicarsi la regola della preponderanza del «più probabile che non», anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva (così Cassazione civile, sez. III, 24/10/2017, n.
25112).
Nel caso di specie la proposizione della domanda riconvenzionale comporta la valutazione giudiziale circa l'accertamento della sussistenza di un inadempimento colpevole da condotta omissiva da parte del professionista legale, non limitata quindi alla già esaminata inesistenza del diritto del professionista al compenso in ragione del suo inadempimento, ma anche alla condanna al risarcimento del danno subito dal convenuto in ragione della condotta inadempiente di parte attrice.
pagina 15 di 17 In tale caso si deve ritenere sussistente la responsabilità professionale di parte attrice nel non aver informato il convenuto del rischio concreto della soccombenza nel giudizio civile promosso innanzi al Tribunale di Perugia Sezione Distaccata di Assisi in ragione della carenza del materiale probatorio a supporto del credito professionale reclamato in giudizio e nel non aver dato prova di aver richiesto elementi probatori integrativi al proprio cliente una volta che la domanda giudiziaria era stata contestata nell'an e nel quantum da parte della convenuta. Detta condotta omissiva è stata reiterata anche nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Perugia la cui sentenza di rigetto n. 107/2015 dell'appello proposto da parte attrice ha riconosciuto “…
l'appello si fonda nella riproposizione di argomenti ampiamente dibattuti in primo grado e decisi dal Tribunale in senso sfavorevole alla parte……….. “.
Deve, pertanto essere risarcito al il danno dallo stesso subito in misura P_
corrispondente alle spese legali di soccombenza liquidate nei due gradi di giudizio per complessivi euro 9.497,25 a fronte della proposizione di una domanda giudiziaria infondata in quanto carente di elementi probatori, non potendo essere riconosciute le ulteriori voci di danno recalamate da parte convenuta ( pignoramento immobiliare del
16.9.2015 e atto transattivo del 14.9.2016) in quanto non eziologicamente riconducibili all'inadempimento di parte attrice.
In conclusione l'attore ha diritto ad ottenere esclusivamente il pagamento delle proprie competenze maturate in sede penale come sopra determinate per complessivi euro 1.952,66 ( 1.077,67+874,98) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto l'attore deve essere condannato al risarcimento dei danni nella misura riconosciuta di euro 9.497,25 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite si ritiene sussistano ex art
92, 2° comma c.p.c. giustificati motivi per procedere ad una loro compensazione in ragione del parziale riconoscimento delle domande proposte in giudizio da entrambe le parti e della conseguente reciproca soccombenza.
pagina 16 di 17
PQM
il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede
- in parziale accoglimento della domanda proposta da condanna Parte_1
al pagamento dell'importo di euro 1.952,66 oltre interessi legali e Controparte_1
rivalutazione monetaria;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da P_
condanna al pagamento dell'importo di euro 9.497,25 oltre
[...] Parte_1
interessi legali dalla domanda al saldo;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Perugia, 25 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore
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