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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 15/09/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del Giudice dott. Francesco Ferdinandi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 394 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Perrino Parte_1 attore
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Coratti CP_1 convenuto
Conclusioni : come da verbale del 13.12.24
Motivi della decisione
-Con ricorso ex art. 702 bis cpc , MA. ( impresa individuale ) , Controparte_2 premesso che , nel 2014 commissionava alla detta impresa la realizzazione di un CP_1 immobile in Monte San Giovanni Campano;
che esso ricorrente provvedeva ad eseguire i lavori realizzando l'immobile ; che la non provvedeva al pagamento delle forniture di materiale CP_1 edile e termoidraulico per complessivi euro 57.584,97 , come da fatture specificamente indicate
, come pure al pagamento per manodopera e maestranze , per la somma di euro 122.804 ; tanto premesso chiedeva condannarsi la predetta al pagamento della somma di euro CP_1
180.388,97 , oltre interessi comunitari .
Si costituiva , in particolare deducendo di non aver mai appaltato al i CP_1 Pt_1 lavori in questione , che in realtà erano stati eseguiti da altra impresa ( Sara ON RL , di cui il era socio ) , con l'aiuto di manovalanza familiare;
che del tutto generica si Pt_1
1 appalesava la fattura n 15 , della quale si era avuta contezza per la prima volta in sede giudiziale , in cui si richiedevano euro 55.000 per fornitura materiali ed euro 76.000 , oltre iva
, per lavori di demolizione e ricostruzione dell'immobile ; che erano comunque prescritte le pretese relative alle fatture emesse antecedentemente al quinquennio dalla domanda .
Veniva disposta la trasformazione del rito.
Nella prima memoria ex art. 183 cpc , l'attore deduceva che la convenuta aveva commissionato
“ il completamento dell'immobile “ ; che l'oggetto delle fatture riguardava forniture di materiale edile , termoidraulico , infissi , impiantistica e materiale elettrico a completamento dell'immobile
.
Venivano ammesse e svolte prove orali ( interpello e prova per testi ) .
All'udienza del 13.12.24 le parti concludevano come da verbale e la causa veniva trattenuta in decisione .
-Come emerge dalla narrativa che precede , l'attore , nell'originario atto introduttivo , ha richiesto il corrispettivo relativo al contratto di appalto asseritamente intercorso tra le parti , avente ad oggetto la costruzione dell'immobile in questione;
mentre nella prima memoria si è limitato a richiedere i corrispettivo relativo all'appalto volto al mero completamento dell'immobile
.
Si tratta di una mera emendatio e non già di un radicale immutamento della domanda , giacché fermo rimanendo il fatto costitutivo ( rapporto di appalto ) , se ne solo restringe l'oggetto , limitandolo al completamento della costruzione , mentre con l'originaria domanda l'attore aveva fatto riferimento all'integrale realizzazione della costruzione .
A seguito della prima memoria di parte attrice , non è dunque necessario verificare , se l'attore abbia demolito precedente immobile che insisteva sul luogo e realizzato la struttura del successivo immobile;
rimane invece oggetto di contestazione tra le parti ( e della domanda attorea ) se l'attore abbia completato l'immobile ( da altri realizzato nella sua essenziale struttura ) ; come pure rimane oggetto di contestazione la stessa sussistenza di un qualche contratto di appalto ( anche verbis ) tra le parti.
Orbene , per quanto concerne i lavori di completamento , le prove raccolte esibiscono risultanze contrastanti , avendo il teste , legale rappresentante della società Sara ON Tes_1 RL , dichiarato che la propria impresa si limitò alla realizzazione della struttura in cemento armato e del tetto , e che il completamento dell'immobile venne effettuato dal padre di essa teste e da amici e parenti ( non già dall'impresa del Mancini ); mentre i testi e Testimone_2
2 , hanno rispettivamente dichiarato di aver realizzato l'impianto elettrico e le Tes_3 mattonate della casa ( opere queste all'evidenza di completamemto ), venendo pagati dall'attore , senza tuttavia specificare se costui nel pagarli agiva per conto della propria impresa o di altri.
Ritiene il Tribunale che non appia necessario risolvere l'apparente contrasto tra le dette deposizioni , così come non sia necessario disporre la convocazione dei restanti testi addotti dal relativi all'esecuzione di altri lavori di completamento ( infissi , impianto idraulico Pt_1
e sanitari ) , non escussi a seguito della limitazione del numero dei testi da escutere.
Infatti , ed a ben riflettere , la causa può essere decisa sulla base di altre ed assorbenti considerazioni , relative alla stessa sussistenza di un rapporto di appalto tra le parti (negato dalla convenuta ) , tratte dall'interrogatorio formale cui si è sottoposto l'attore.
Occorre premettere , al riguardo , come sia pacifico che l'attore era coniugato con la figlia della
, da cui poi si è separato . CP_1
Orbene , in sede di interrogatorio formale , il a testualmente dichiarato : “ Preciso che Pt_1 io ho partecipato personalmente alle spese della casa in oggetto versando un importo di circa
180.000 ciò per andare a vivere con la mia famiglia moglie e figlia e credendo mi venisse intestata . Pertanto non c'era alcun contratto di comodato attualmente l'immobile risulta ancora cantiere perché non ha allacci “ .
Ora , l'importo di 180.000 euro , che il sserisce aver versato per le “ spese della casa Pt_1
“ , coincide proprio e significativamente con l'importo richiesto nell'odierno giudizio per i lavori lui asseritamente commissionati , in particolare per il pagamento di materiali ed il pagamento di maestranze : la somma di denaro di cui fa parola il nell'interrogatorio formale , Pt_1 genericamente da lui ricondotta a “ spese della casa “ ( nella quale sarebbe dovuto andare ad abitare con il coniuge) , è dunque e in realtà la stessa somma al cui pagamento chiede ora condannarsi la . CP_1
Quindi , mentre nell'odierno giudizio il asserisce di aver sborsato tale somma per Pt_1 materiali e maestranze , a seguito di commissionamento dei relativi lavori da parte della convenuta , in sede di interrogatorio formale , riconduce l'asserito esborso della somma di
180.000 , non già alla sussistenza di un rapporto di appalto con la , ma alla finalità di CP_1 andare a vivere con la famiglia nell'immobile oggetto dei lavori ed al convincimento che la casa gli sarebbe stata poi intestata ( “ . . . ciò per andare a vivere con la mia famiglia . . . e credendo mi venisse intestata . . . “ ). 3 Tali essendo le dichiarazioni del , ne deriva che deve escludersi la sussistenza di un Pt_1 appalto con cui la ebbe a commissionare allo stesso il completamento dell'immobile , CP_1 giacché per dichiarazione dello stesso la ragione dell'asserito esborso della somma Pt_1 di 180.000 ( oggi richiesta alla ) , risiedeva nel convincimento che l'immobile in CP_1 questione sarebbe diventato di sua proprietà ed ivi avrebbe abitato : ragione dell'esborso questa che logicamente esclude la sussistenza di un appalto tra la ed il in virtù CP_1 Pt_1 del quale costui potesse richiedere alla convenuta il pagamento della somma di euro 180.000
, asseritamente sborsata dall'attore.
In definitiva , nell'ottica delle dichiarazioni del altre e diverse azioni con diversa causa Pt_1 petendi , avrebbe ipoteticamente potuto il romuovere per la condanna della , Pt_1 CP_1 ma non certo un'azione fondata su un asserito commissionamento dei lavori da parte della stessa , la cui sussistenza rimane esclusa dalle dichiarazioni del che assumono al Pt_1 riguardo valenza confessoria , proprio perché e nella parte in cui , implicano la logica esclusione della sussistenza di un appalto tra la ed il CP_1 Pt_1
La domanda per come formulata va pertanto rigettata .
Tenuto conto della particolarità della vicenda legata a dinamiche familiari e della circostanza che taluni dei testi hanno effettivamente confermato il sostenimento di spese , da parte del per i lavori effettuati sulla casa , ritiene il Tribunale di compensare le spese di lite. Pt_1
PQM
Il Tribunale rigetta la domanda;
spese compensate .
12.8.25
IL Giudice
Francesco Ferdinandi
4