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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/07/2025, n. 3101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3101 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 15121/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 per mandato in atti dagli Avv. Napoli Michele e Avv. Napoli Francesco;
E
, nato a [...] in data [...], rappresentato e Controparte_1 difeso per mandato in atti dall'Avv. Monastero Orazio Maria;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 23/06/2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. . I coniugi dopo l'introduzione del presente giudizio hanno raggiunto un accordo, sottoscritto il 19/06/2025, per la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
1 “1. Cessazione della convivenza
I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto;
2. Casa coniugale
I coniugi danno atto che nella casa già coniugale di via Abruzzi 1 in Palermo, di proprietà esclusiva del sig. , è rimasto a vivere quest'ultimo Controparte_1 mentre l'altro coniuge si è già allontanato dalla casa coniugale reperendo un'autonoma sistemazione abitativa e si impegna a trasferire la propria residenza.
3. Mantenimento del coniuge
Il Sig. , a tacitazione di ogni pretesa a titolo di mantenimento Controparte_1 una tantum, si obbliga a trasferire al proprio coniuge, , la Parte_1 quota pari al 50% dell'unità immobiliare facente parte dell'edificio in Condominio sita in Palermo, via Abruzzi n.1, individuata al NCU di Palermo al foglio 30 p.lla
875 sub 52, e precisamente:
* l'unità immobiliare ad uso residenziale, posta al piano 7° attico a destra salendo, composto da sala, salone pari a due vani, quattro vani, corridoio, cucina, we bagno we doccia, due ripostigli e terrazza, confinante con Via Molise
e vano scala, proveniente da atto di compravendita in notar Dott. Per_1 del 15.03.1999 rep./rac. 41555/8723.
[...]
Le parti convengono che, in ragione di detta cessione della quota di proprietà dell'immobile le relative spese ordinarie resteranno a carico esclusivo del sig.
che avrà il diritto di abitare l'immobile; quanto alle spese CP_1 straordinarie di manutenzione, anche condominiali, le stesse saranno ripartite tra i coniugi in ragione della quota di proprieta ad essi risultante così come le spese per la stipula dell'atto di trasferimento della detta quota al quale dovranno applicarsi le disposizioni ed i benefici fiscali previste in materia ex art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74.
Il sig. , inoltre, si impegna a versare a titolo di ulteriore contributo CP_1 di mantenimento del proprio coniuge l'ulteriore somma mensile di euro 250,00
(duecentocinquanta/00 euro) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
4. Cessione dell'autovettura
Il sig. si obbliga a cedere a titolo definitivo alla sig.ra Controparte_1
la piena proprietà dell'autovettura Ford Fiesta tgt. Parte_1 C.F._1 attualmente in uso a quest'ultima, già da lei integralmente acquistata e pagata, rinunciando a qualsivoglia pretesa sulla medesima ed impegnandosi, a sue spese, agli adempimenti di legge necessari per l'annotazione del passaggio di proprietà nei registri ACI/PRA.
5. Spese per la perizia psicologica
I coniugi riconoscono che nel giudizio instaurato è stata sostenuta la spesa complessiva di € 800,00 (ottocento/00 €) per la perizia psicologica, come da atti.
A tal fine, il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Controparte_1
la somma pari al 50% dell'importo suddetto, e quindi € Parte_1
400,00 (quattrocento/00 €), entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
6. Spese legali
Il sig. riconosce, altresì, di dover contribuire per il 50% alle Controparte_1 spese legali sostenute dalla sig.ra per il presente procedimento di Pt_1 separazione personale. A tal fine, il si impegna a versare, per far CP_1 fronte a dette spese, la somma omnicomprensiva di € 3.000,00 (tremila/00 €) entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
7. Altre condizioni.
I coniugi dichiarano di non avere altre pendenze economiche oltre a quelle sopracitate.”
2. Le condizioni sopra riportate, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie a disposizioni imperative di legge.
3. In considerazione, infine, dell'esito del giudizio, va disposta la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] in data [...], i quali hanno Controparte_1 contratto matrimonio a Palermo il 03.07.1995, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 74, parte II, serie A, anno 1995, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 10/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 15121/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 per mandato in atti dagli Avv. Napoli Michele e Avv. Napoli Francesco;
E
, nato a [...] in data [...], rappresentato e Controparte_1 difeso per mandato in atti dall'Avv. Monastero Orazio Maria;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 23/06/2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. . I coniugi dopo l'introduzione del presente giudizio hanno raggiunto un accordo, sottoscritto il 19/06/2025, per la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
1 “1. Cessazione della convivenza
I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto;
2. Casa coniugale
I coniugi danno atto che nella casa già coniugale di via Abruzzi 1 in Palermo, di proprietà esclusiva del sig. , è rimasto a vivere quest'ultimo Controparte_1 mentre l'altro coniuge si è già allontanato dalla casa coniugale reperendo un'autonoma sistemazione abitativa e si impegna a trasferire la propria residenza.
3. Mantenimento del coniuge
Il Sig. , a tacitazione di ogni pretesa a titolo di mantenimento Controparte_1 una tantum, si obbliga a trasferire al proprio coniuge, , la Parte_1 quota pari al 50% dell'unità immobiliare facente parte dell'edificio in Condominio sita in Palermo, via Abruzzi n.1, individuata al NCU di Palermo al foglio 30 p.lla
875 sub 52, e precisamente:
* l'unità immobiliare ad uso residenziale, posta al piano 7° attico a destra salendo, composto da sala, salone pari a due vani, quattro vani, corridoio, cucina, we bagno we doccia, due ripostigli e terrazza, confinante con Via Molise
e vano scala, proveniente da atto di compravendita in notar Dott. Per_1 del 15.03.1999 rep./rac. 41555/8723.
[...]
Le parti convengono che, in ragione di detta cessione della quota di proprietà dell'immobile le relative spese ordinarie resteranno a carico esclusivo del sig.
che avrà il diritto di abitare l'immobile; quanto alle spese CP_1 straordinarie di manutenzione, anche condominiali, le stesse saranno ripartite tra i coniugi in ragione della quota di proprieta ad essi risultante così come le spese per la stipula dell'atto di trasferimento della detta quota al quale dovranno applicarsi le disposizioni ed i benefici fiscali previste in materia ex art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74.
Il sig. , inoltre, si impegna a versare a titolo di ulteriore contributo CP_1 di mantenimento del proprio coniuge l'ulteriore somma mensile di euro 250,00
(duecentocinquanta/00 euro) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
4. Cessione dell'autovettura
Il sig. si obbliga a cedere a titolo definitivo alla sig.ra Controparte_1
la piena proprietà dell'autovettura Ford Fiesta tgt. Parte_1 C.F._1 attualmente in uso a quest'ultima, già da lei integralmente acquistata e pagata, rinunciando a qualsivoglia pretesa sulla medesima ed impegnandosi, a sue spese, agli adempimenti di legge necessari per l'annotazione del passaggio di proprietà nei registri ACI/PRA.
5. Spese per la perizia psicologica
I coniugi riconoscono che nel giudizio instaurato è stata sostenuta la spesa complessiva di € 800,00 (ottocento/00 €) per la perizia psicologica, come da atti.
A tal fine, il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Controparte_1
la somma pari al 50% dell'importo suddetto, e quindi € Parte_1
400,00 (quattrocento/00 €), entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
6. Spese legali
Il sig. riconosce, altresì, di dover contribuire per il 50% alle Controparte_1 spese legali sostenute dalla sig.ra per il presente procedimento di Pt_1 separazione personale. A tal fine, il si impegna a versare, per far CP_1 fronte a dette spese, la somma omnicomprensiva di € 3.000,00 (tremila/00 €) entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
7. Altre condizioni.
I coniugi dichiarano di non avere altre pendenze economiche oltre a quelle sopracitate.”
2. Le condizioni sopra riportate, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie a disposizioni imperative di legge.
3. In considerazione, infine, dell'esito del giudizio, va disposta la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] in data [...], i quali hanno Controparte_1 contratto matrimonio a Palermo il 03.07.1995, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 74, parte II, serie A, anno 1995, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 10/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.