Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 10/03/2026, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01162/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02850/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2850 del 2022, proposto dalla società Open Fiber S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni De Vergottini, Maria Laura Tripodi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni De Vergottini in Milano, via Lanzone , 4;
contro
Comune di Lurate Caccivio, non costituito in giudizio;
nei confronti
Infrastrutture e Telecomunicazioni per L'Italia S.P.A - Infratel Italia S.p.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 9602/2022 – rif. 9458/2022, trasmesso a mezzo PEC in data 21.06.2022 , e prot. n. 13633/2022 – rif. 13490/2022, trasmesso a mezzo PEC in data 21.06.2022, con cui il Comune di Lurate Caccivio, nel rilasciare le autorizzazioni alla manomissione stradale per la realizzazione di nuove infrastrutture finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica sul proprio territorio (nelle vie Oltrona n. 32, Carovelli 38/a, Caio Plinio 17 e 22 e Galliano 1) secondo le dimensioni di scavo indicate nell'istanza presentata da Open Fiber, ha poi imposto specifiche modalità di esecuzione dei lavori e ripristino della pavimentazione manomessa che si rivelano in contrasto ed incompatibili con la stessa tecnica di scavo assentita; nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso anche non cognito alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la nota del 5.12.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. SE IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Preliminarmente il Collegio osserva che la parte ricorrente, in data 5.12.2025, ha depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse.
Pertanto, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, si deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame, proveniente dalla parte ricorrente.
Sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa ( ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, sentenza n. 120/2023; sentenza n. 7816/2022).
Per quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla per le spese processuali, stante la mancata costituzione della controparte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SC TA, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
SE IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE IO | SC TA |
IL SEGRETARIO