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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 7266/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7266 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto) promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. AURICCHIO RAFFAELE presso il quale elettivamente domicilia in Torre del Greco (NA) alla Via Circumvallazione n°20
E
(nata a [...] il [...] - C.F. Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. IMPROTA EMANUELE presso il quale elettivamente domicilia in Torre del Greco (NA) alla via Alcide de Gasperi n. 135/a
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/04/2025 e , premesso Parte_1 Parte_2 che dalla loro relazione affettiva erano nati a Napoli Elvira, il 06.11.2019, e il 27.09.2023, Per_1 regolarmente riconosciuti da entrambi, rappresentavano la volontà di regolamentare congiuntamente l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il Giudice invitava i ricorrenti a integrare il ricorso prevedendo la rivalutazione, secondo gli indici ISTAT, per il contributo al mantenimento dei minori.
Per l'udienza cartolare dell'08.07.2025 pervenivano note sottoscritte dalle parti che si riportavano alle condizioni di cui al ricorso, come integrate nelle predette note. Acquisito il parere del
P.M., il Tribunale riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni di cui al ricorso:
“1) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambe i genitori, con Per_2 Per_1 collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale e le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente.
I genitori devono comunicarsi – quando hanno con sè i figli – lo spostamento in altre località.
È autorizzato ad entrambi i genitori il rilascio del passaporto personale valido per l'espatrio nonché ogni suo successivo rinnovo.
2) In relazione al diritto di visita, previo accordo con la madre, il padre potrà vedere/tenere con se i figli tutte le volte che potrà compatibilmente con le esigenze e l'età dei minori, nonché con le proprie necessità lavorative.
In ogni caso, anche di mancato accordo, viene stabilito il seguente calendario al fine dell'espletamento del diritto/dovere di visita:
- martedì e giovedì dalle 16:30 alle 19:30, nonché il sabato e la domenica con pernotto (alternati di settimana in settimana) dalle 09:30 alle 21:00. - da 24 al 31 Dicembre con un genitore e dal 1 al 6 Gennaio con l'altro, alternati di anno in anno;
- il giorno di Pasqua con un genitore, e il Lunedì in Albis con l'altro alternati di anno in anno;
- 15 giorni consecutivi ad Agosto (o nel mese estivo prescelto) con un genitore e 15 giorni con l'altro alternati di anno in anno.
In caso di malattia dei minori, tenuto conto della gravità della medesima, il padre potrà sempre fargli visita.
3) In relazione agli aspetti economici: il padre, tenuto conto del proprio reddito praticamente pari ad €1200,00 circa mensili [come da dichiarazioni reddituali allegate (cfr. all.9), e come da estratto contributivo allegato (cfr. all.10)], provvederà a versare alla madre sig.ra Parte_2
€450,00 mensili (quattrocentocinquanta/00) complessivi per il mantenimento dei figli minori, dunque
€225,00 mensili (duecentoventicinque/00) per figlio.
Inoltre ad integrazione del predetto assegno di mantenimento il sig. rinuncia Parte_1 integralmente alla propria quota del 50% (pari ad €100,00 mensili circa per figlio) di Assegno Unico ed universale per i figli introdotto dal D.L. 230/2021 in favore della madre, acconsentendo ed autorizzando dunque che ella ne faccia richiesta all'ente erogatore della prestazione e ne ottenga il pagamento integrale del 100%. L'importo complessivo del mantenimento risulterà così pari ad €650,00 mensili.
Il sig. inoltre, provvederà al versamento del 50% delle spese straordinarie Parte_1 necessarie per la prole (previa esibizione dei giustificativi di spesa), secondo lo schema previsto dal protocollo familiare del 29.11.2017 redatto dal Consiglio Nazionale Forense, cui si rimanda.
SULLE SPESE: Relativamente alle spese le stessa restano compensate tra le parti.”
Con note sottoscritte per l'udienza dell'08.07.2025, le parti hanno inoltre dichiarato:
“Di confermare la volontà di addivenire alla regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento nei confronti della prole ribadendo integralmente le condizioni contenute nel ricorso congiuntamente depositato, di cui all'intestato procedimento, cui pertanto chiedono la conferma. In particolare le parti, tenuto conto del rilievo operato dal Tribunale nel decreto di fissazione udienza relativamente alla mancata previsione dell'aggiornamento annuale secondo indici Istat dell'assegno di mantenimento, espressamente precisano che ad integrazione delle pattuizioni contenute in ricorso l'importo di €450,00 mensili versato per il mantenimento della prole da parte del sig. nei Parte_1 confronti della sig.ra sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli Parte_2 indici ISTAT – F.O.I.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario attesa l'età degli stessi e l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto delle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
3. nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/07/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7266 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto) promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. AURICCHIO RAFFAELE presso il quale elettivamente domicilia in Torre del Greco (NA) alla Via Circumvallazione n°20
E
(nata a [...] il [...] - C.F. Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. IMPROTA EMANUELE presso il quale elettivamente domicilia in Torre del Greco (NA) alla via Alcide de Gasperi n. 135/a
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/04/2025 e , premesso Parte_1 Parte_2 che dalla loro relazione affettiva erano nati a Napoli Elvira, il 06.11.2019, e il 27.09.2023, Per_1 regolarmente riconosciuti da entrambi, rappresentavano la volontà di regolamentare congiuntamente l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il Giudice invitava i ricorrenti a integrare il ricorso prevedendo la rivalutazione, secondo gli indici ISTAT, per il contributo al mantenimento dei minori.
Per l'udienza cartolare dell'08.07.2025 pervenivano note sottoscritte dalle parti che si riportavano alle condizioni di cui al ricorso, come integrate nelle predette note. Acquisito il parere del
P.M., il Tribunale riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni di cui al ricorso:
“1) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambe i genitori, con Per_2 Per_1 collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale e le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente.
I genitori devono comunicarsi – quando hanno con sè i figli – lo spostamento in altre località.
È autorizzato ad entrambi i genitori il rilascio del passaporto personale valido per l'espatrio nonché ogni suo successivo rinnovo.
2) In relazione al diritto di visita, previo accordo con la madre, il padre potrà vedere/tenere con se i figli tutte le volte che potrà compatibilmente con le esigenze e l'età dei minori, nonché con le proprie necessità lavorative.
In ogni caso, anche di mancato accordo, viene stabilito il seguente calendario al fine dell'espletamento del diritto/dovere di visita:
- martedì e giovedì dalle 16:30 alle 19:30, nonché il sabato e la domenica con pernotto (alternati di settimana in settimana) dalle 09:30 alle 21:00. - da 24 al 31 Dicembre con un genitore e dal 1 al 6 Gennaio con l'altro, alternati di anno in anno;
- il giorno di Pasqua con un genitore, e il Lunedì in Albis con l'altro alternati di anno in anno;
- 15 giorni consecutivi ad Agosto (o nel mese estivo prescelto) con un genitore e 15 giorni con l'altro alternati di anno in anno.
In caso di malattia dei minori, tenuto conto della gravità della medesima, il padre potrà sempre fargli visita.
3) In relazione agli aspetti economici: il padre, tenuto conto del proprio reddito praticamente pari ad €1200,00 circa mensili [come da dichiarazioni reddituali allegate (cfr. all.9), e come da estratto contributivo allegato (cfr. all.10)], provvederà a versare alla madre sig.ra Parte_2
€450,00 mensili (quattrocentocinquanta/00) complessivi per il mantenimento dei figli minori, dunque
€225,00 mensili (duecentoventicinque/00) per figlio.
Inoltre ad integrazione del predetto assegno di mantenimento il sig. rinuncia Parte_1 integralmente alla propria quota del 50% (pari ad €100,00 mensili circa per figlio) di Assegno Unico ed universale per i figli introdotto dal D.L. 230/2021 in favore della madre, acconsentendo ed autorizzando dunque che ella ne faccia richiesta all'ente erogatore della prestazione e ne ottenga il pagamento integrale del 100%. L'importo complessivo del mantenimento risulterà così pari ad €650,00 mensili.
Il sig. inoltre, provvederà al versamento del 50% delle spese straordinarie Parte_1 necessarie per la prole (previa esibizione dei giustificativi di spesa), secondo lo schema previsto dal protocollo familiare del 29.11.2017 redatto dal Consiglio Nazionale Forense, cui si rimanda.
SULLE SPESE: Relativamente alle spese le stessa restano compensate tra le parti.”
Con note sottoscritte per l'udienza dell'08.07.2025, le parti hanno inoltre dichiarato:
“Di confermare la volontà di addivenire alla regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento nei confronti della prole ribadendo integralmente le condizioni contenute nel ricorso congiuntamente depositato, di cui all'intestato procedimento, cui pertanto chiedono la conferma. In particolare le parti, tenuto conto del rilievo operato dal Tribunale nel decreto di fissazione udienza relativamente alla mancata previsione dell'aggiornamento annuale secondo indici Istat dell'assegno di mantenimento, espressamente precisano che ad integrazione delle pattuizioni contenute in ricorso l'importo di €450,00 mensili versato per il mantenimento della prole da parte del sig. nei Parte_1 confronti della sig.ra sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli Parte_2 indici ISTAT – F.O.I.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario attesa l'età degli stessi e l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto delle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
3. nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/07/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino