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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 13088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13088 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9111/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Luciana Sangiovanni Presidente Antonella Di Tullio Giudice Lilla De Nuccio Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. R.G. 9111/2025 degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
nato il [...], in [...], Nigeria (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Mimma Di Santo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente E
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;
Resistente Oggetto: Impugnazione del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.02.2024, il ricorrente cittadino nigeriano, ha impugnato il decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari emesso dalla Questura di in data 24.01.2023 e notificato il CP_1 30.01.2024, chiedendo in via preliminare la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato e in via principale l'accertamento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il ricorrente ha rappresentato di aver ottenuto il riconoscimento della protezione umanitaria dalla Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Agrigento in data 22.09.2016; di aver continuativamente lavorato in Italia, in particolare, dal 2018 con regolari contratti ripetutamente rinnovati;
di aver frequentato dei corsi di italiano, conseguendo il titolo A2 e di avere una buona padronanza e comprensione della lingua;
di essere integrato sul territorio nazionale, ove ha un alloggio e una rete sociale di supporto. Ciò rilevato, il ricorrente ha contestato la violazione dell'art. 10 bis l. 241/90 e lamentato difetto di motivazione e carenza istruttoria, rappresentando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale di cui all'art. 19 d.lgs. 286/98. Con decreto del 23.04.2024 il Tribunale ha disposto la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato e fissato udienza al 07.02.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, in tale sede rinviata ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio al 13.06.2025.
1 Parte resistente non si è costituita in giudizio. Parte ricorrente ha depositato note, riportandosi a quanto già dedotto e integrando la documentazione in atti.
*** Preliminarmente occorre precisare che nel caso di specie trova applicazione la disciplina di cui al DL n.130/2020, entrato in vigore il 22.10.2020, convertito, con modifiche, dalla legge n. 173/2020, risultando l'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno presentata dal ricorrente alla Questura competente in data 30.06.2021. Per quel che riguarda il più recente D.L. 20/2023, convertito con legge 50/2023 ed entrato in vigore a seguito dell'emissione del decreto e in data precedente alla sua notificazione (ovvero in data 11.03.2023), il quale ha apportato significative modifiche alla forma di protezione cui il ricorrente intende accedere, tale applicazione risulta pacificamente esclusa dalla disciplina intertemporale di cui all'art. 7, c. 2 del suddetto decreto che, espressamente prevede che: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. La disciplina applicabile al caso di specie, come noto, ha ampliato, tipizzato e definito il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 19 D.Lgs. 286/1998 in combinato disposto con art. 32, co. 3 D.Lgs. 25/2008), oltre che ad una violazione degli obblighi costituzionali ed internazionali ex art. 5, co. 6, D.Lgs. 286/1998. Si tratta, quindi, della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale e della creazione di un sistema di relazioni a livello personale, sociale e lavorativo, che siano sufficientemente significativi da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. Viene, dunque, data espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto, tanto al livello costituzionale, dall'art. 2, quanto dalle fonti sovranazionali, dall'art. 8 della Cedu e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Nello specifico, l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) dispone che “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.” A ben vedere, la disposizione da ultimo richiamata è finalizzata, fondamentalmente, a difendere l'individuo da ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri. La nozione di «vita privata» elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è una nozione ampia, non soggetta ad una definizione esaustiva che comprende l'integrità fisica e morale della persona e può, dunque, includere numerosi aspetti dell'identità di un individuo. Il diritto al rispetto della «vita privata» implica che ciascuno possa stabilire, in sostanza, la propria identità. Altrettanto ampia è la nozione elaborata dalla Corte Edu con riferimento alla «vita familiare» in quanto non si limita a coincidere con quella tradizionale, bensì viene attribuita agli Stati contraenti la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela.
2 Ciò rilevato, il ricorrente risulta presente sul territorio nazionale da circa dieci anni, ove ha ottenuto un primo permesso per protezione umanitaria non appena divenuto maggiorenne, conseguentemente, risulta altresì aver lasciato il paese di origine e intrapreso il percorso migratorio ancora minore. Tanto premesso, per quel che concerne l'integrazione in Italia, la documentazione prodotta in giudizio supporta quanto dedotto. In particolare, è esaurientemente documentata l'attività lavorativa svolta con continuità per il medesimo datore di lavoro dal 05.10.2021 al 31.12.2023 (n. 4 comunicazioni Unilav e n. 2 certificazioni uniche, 2023 – 2024, rilasciate da Vivai Giunta); la successiva ed attuale attività, alle dipendenze di , dal Parte_2 Pt_3 27.01.2025 al 27.07.2025 (contratto di lavoro del 09.01.2025, n. 4 buste paga); il corso di lingua italiana e il conseguimento del livello A2 nel febbraio 2023 (certificazione titolo e superamento esame). In ultimo, nel corso del giudizio, è stata altresì documentata la sopravvenuta nascita in Italia della figlia del ricorrente, Persona_1
nata a [...] in data [...] (estratto dell'atto di nascita e certificato di
[...] nascita). Tutto quanto visto e considerato, si ritiene che UL KA abbia sufficientemente documentato di essersi integrato sul territorio nazionale, dove è giunto in giovane età e dove sta svolgendo con continuità attività lavorativa. La documentazione in atti comprova, pertanto, il dichiarato costante percorso di stabilizzazione socio-lavorativa sul territorio nazionale, il quale, valutato unitamente al tempo trascorso dalla fuga dal paese di origine, dal quale il ricorrente si è allontanato ancora minore, e alla documentata costruzione in Italia di una nuova identità e stabilità, anche affettiva, ben rileva a supporto di una valutazione positiva della sussistenza del diritto vantato. Ciò posto, si ritiene che un eventuale rientro in Nigeria, oltre a compromettere il percorso di integrazione avviato dal ricorrente nel nostro Paese, si profilerebbe lesivo del diritto alla sua vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo quale nuova identità e stabilità (Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. Per_2 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, Maslov c. Austria, n. 1638/03). Alla luce delle considerazioni esposte sussiste il diritto al riconoscimento, in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, fatte salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Tenuto conto che la decisione si fonda anche su documentazione temporalmente successiva all'instaurazione del procedimento amministrativo le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- accoglie il ricorso e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 25/08, come modificato dal D.L. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- spese compensate.
Così deciso in Roma, il 21/07/2025 Il Presidente Luciana Sangiovanni
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Luciana Sangiovanni Presidente Antonella Di Tullio Giudice Lilla De Nuccio Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. R.G. 9111/2025 degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
nato il [...], in [...], Nigeria (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Mimma Di Santo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente E
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;
Resistente Oggetto: Impugnazione del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.02.2024, il ricorrente cittadino nigeriano, ha impugnato il decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari emesso dalla Questura di in data 24.01.2023 e notificato il CP_1 30.01.2024, chiedendo in via preliminare la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato e in via principale l'accertamento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il ricorrente ha rappresentato di aver ottenuto il riconoscimento della protezione umanitaria dalla Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Agrigento in data 22.09.2016; di aver continuativamente lavorato in Italia, in particolare, dal 2018 con regolari contratti ripetutamente rinnovati;
di aver frequentato dei corsi di italiano, conseguendo il titolo A2 e di avere una buona padronanza e comprensione della lingua;
di essere integrato sul territorio nazionale, ove ha un alloggio e una rete sociale di supporto. Ciò rilevato, il ricorrente ha contestato la violazione dell'art. 10 bis l. 241/90 e lamentato difetto di motivazione e carenza istruttoria, rappresentando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale di cui all'art. 19 d.lgs. 286/98. Con decreto del 23.04.2024 il Tribunale ha disposto la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato e fissato udienza al 07.02.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, in tale sede rinviata ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio al 13.06.2025.
1 Parte resistente non si è costituita in giudizio. Parte ricorrente ha depositato note, riportandosi a quanto già dedotto e integrando la documentazione in atti.
*** Preliminarmente occorre precisare che nel caso di specie trova applicazione la disciplina di cui al DL n.130/2020, entrato in vigore il 22.10.2020, convertito, con modifiche, dalla legge n. 173/2020, risultando l'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno presentata dal ricorrente alla Questura competente in data 30.06.2021. Per quel che riguarda il più recente D.L. 20/2023, convertito con legge 50/2023 ed entrato in vigore a seguito dell'emissione del decreto e in data precedente alla sua notificazione (ovvero in data 11.03.2023), il quale ha apportato significative modifiche alla forma di protezione cui il ricorrente intende accedere, tale applicazione risulta pacificamente esclusa dalla disciplina intertemporale di cui all'art. 7, c. 2 del suddetto decreto che, espressamente prevede che: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. La disciplina applicabile al caso di specie, come noto, ha ampliato, tipizzato e definito il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 19 D.Lgs. 286/1998 in combinato disposto con art. 32, co. 3 D.Lgs. 25/2008), oltre che ad una violazione degli obblighi costituzionali ed internazionali ex art. 5, co. 6, D.Lgs. 286/1998. Si tratta, quindi, della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale e della creazione di un sistema di relazioni a livello personale, sociale e lavorativo, che siano sufficientemente significativi da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. Viene, dunque, data espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto, tanto al livello costituzionale, dall'art. 2, quanto dalle fonti sovranazionali, dall'art. 8 della Cedu e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Nello specifico, l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) dispone che “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.” A ben vedere, la disposizione da ultimo richiamata è finalizzata, fondamentalmente, a difendere l'individuo da ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri. La nozione di «vita privata» elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è una nozione ampia, non soggetta ad una definizione esaustiva che comprende l'integrità fisica e morale della persona e può, dunque, includere numerosi aspetti dell'identità di un individuo. Il diritto al rispetto della «vita privata» implica che ciascuno possa stabilire, in sostanza, la propria identità. Altrettanto ampia è la nozione elaborata dalla Corte Edu con riferimento alla «vita familiare» in quanto non si limita a coincidere con quella tradizionale, bensì viene attribuita agli Stati contraenti la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela.
2 Ciò rilevato, il ricorrente risulta presente sul territorio nazionale da circa dieci anni, ove ha ottenuto un primo permesso per protezione umanitaria non appena divenuto maggiorenne, conseguentemente, risulta altresì aver lasciato il paese di origine e intrapreso il percorso migratorio ancora minore. Tanto premesso, per quel che concerne l'integrazione in Italia, la documentazione prodotta in giudizio supporta quanto dedotto. In particolare, è esaurientemente documentata l'attività lavorativa svolta con continuità per il medesimo datore di lavoro dal 05.10.2021 al 31.12.2023 (n. 4 comunicazioni Unilav e n. 2 certificazioni uniche, 2023 – 2024, rilasciate da Vivai Giunta); la successiva ed attuale attività, alle dipendenze di , dal Parte_2 Pt_3 27.01.2025 al 27.07.2025 (contratto di lavoro del 09.01.2025, n. 4 buste paga); il corso di lingua italiana e il conseguimento del livello A2 nel febbraio 2023 (certificazione titolo e superamento esame). In ultimo, nel corso del giudizio, è stata altresì documentata la sopravvenuta nascita in Italia della figlia del ricorrente, Persona_1
nata a [...] in data [...] (estratto dell'atto di nascita e certificato di
[...] nascita). Tutto quanto visto e considerato, si ritiene che UL KA abbia sufficientemente documentato di essersi integrato sul territorio nazionale, dove è giunto in giovane età e dove sta svolgendo con continuità attività lavorativa. La documentazione in atti comprova, pertanto, il dichiarato costante percorso di stabilizzazione socio-lavorativa sul territorio nazionale, il quale, valutato unitamente al tempo trascorso dalla fuga dal paese di origine, dal quale il ricorrente si è allontanato ancora minore, e alla documentata costruzione in Italia di una nuova identità e stabilità, anche affettiva, ben rileva a supporto di una valutazione positiva della sussistenza del diritto vantato. Ciò posto, si ritiene che un eventuale rientro in Nigeria, oltre a compromettere il percorso di integrazione avviato dal ricorrente nel nostro Paese, si profilerebbe lesivo del diritto alla sua vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo quale nuova identità e stabilità (Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. Per_2 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, Maslov c. Austria, n. 1638/03). Alla luce delle considerazioni esposte sussiste il diritto al riconoscimento, in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, fatte salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Tenuto conto che la decisione si fonda anche su documentazione temporalmente successiva all'instaurazione del procedimento amministrativo le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- accoglie il ricorso e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 25/08, come modificato dal D.L. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- spese compensate.
Così deciso in Roma, il 21/07/2025 Il Presidente Luciana Sangiovanni
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