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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 711/2020
R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione CIVILE
Il Giudice, dott. Gaetano Negro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 711/2020 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
, c.f.: , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato alla Via Oslavia 41 Latina presso lo studio dell'Avv. Magrin
Maurizio, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura agli atti
- Opponente-
E
(C.F./P.Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. Gioiello Vincenzo del Foro di Napoli, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura agli atti
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di somministrazione di acqua
Conclusioni: cfr conclusioni precisate mediante il deposito delle note in sostituzione d'udienza alla scadenza dei termini ex art. 127 ter c.p.c. addì
21.05.2024
IN FATTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_1
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2227/2019 emesso dal
Tribunale di Latina il 03.12.2019 in favore di per il Controparte_1 mancato pagamento della somministrazione di acqua per un totale di €
6.487,08.
A sostegno della opposizione, l'odierno opponente ha dedotto innanzitutto l'erroneo funzionamento del contatore di acqua per cause non imputabili all'opponente stesso in quanto lo stesso è stato posto, dalla società fornitrice, fuori dalla proprietà dell'odierno opponente e non assicurato con sistemi tali da impedire un eventuale accesso abusivo da parte di terzi.
Ha dedotto altresì che dal 2015, dopo regolare segnalazione di abnormità dei consumi registrati da parte della società fornitrice, ha ottenuto una scontistica pari al 46 % e che, in seguito alla riduzione del flusso di acqua, ha, dal predetto anno, ha utilizzato esclusivamente l'acqua proveniente dal pozzo agricolo sito nella sua proprietà.
Ha pertanto concluso chiedendo la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto nulla è dovuto a controparte in virtù di consumi che non sono addebitabili a parte opponente.
Si è costituita in giudizio la società contestando tutto Controparte_1
quanto ex adverso dedotto chiedendo il rigetto della opposizione in quanto infondato in fatto e in diritto.
IN DIRITTO
Preliminarmente va ribadito che nel rapporto di somministrazione di acqua,
l'onere probatorio gravante sul gestore che agisce in giudizio al fine di ottenere la condanna al pagamento delle fatture emesse e rimaste insolute, consiste nel dimostrare che i consumi addebitati nella fattura non siano forfettari ma effettivi in quanto scaturiti da una verifica periodica dei consumi reali, dimostrando, pertanto, che il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura siano corrispondenti.
Va, a tal fine, richiamato l'art 2712 c.c. il quale sancisce che le riproduzioni meccaniche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono rappresentate non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Tale disposizione disciplina un tipo di prova documentale di notevole importanza applicativa consistente nella riproduzione o nella rappresentazione di fatti o cose mediante l'utilizzazione di particolari procedimenti tecnici. La norma fa riferimento specifico alle riproduzioni fotografiche o cinematografiche ed alle registrazioni fonografiche;
tuttavia, il successivo richiamo “in genere” ad ogni altra rappresentazione meccanica di fatti o cose consente di interpretare la disposizione come una clausola generale o una norma di chiusura applicabile ad ogni possibile tecnica di riproduzione e, quindi, anche a quelle sconosciute al momento di entrata in vigore del codice.
In applicazione di tale principio la giurisprudenza e la dottrina hanno affermato che essa contiene la disciplina, tra l'altro, della registrazione dei contatori dell'energia elettrica, del servizio telefonico, del gas, dell'acqua, ecc..
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In materia di riparto di onere probatorio in caso di contestazione della contabilizzazione dei consumi di energia, la giurisprudenza della Corte di
Cassazione con una recente pronuncia ha statuito che il presupposto di base è che«il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria ed è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218
c.c.. “( cfr. Cass. civ.297\20).
Ne consegue che: considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze” occorre applicare il principio di vicinanza della prova”
La citata pronuncia individua la disciplina del riparto dell'onus probandi in materia disponendo che: “l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo [….]; il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante “
Inoltre, “l'utente – se il contatore risulta regolarmente funzionante- deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi
(provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'ente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata l'utenza e dunque deve essere dimostrato che
l'uso abusivo dell'utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito” ( cfr. Cass. civ.297\20).
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Nel caso in esame parte opponente non ha contestato il rapporto di somministrazione di acqua ma si è limitata a dedurre l'erroneo funzionamento del contatore per cause non imputabili all'utente stesso e a dichiarare che a partire dal 2015, dopo aver subito un depotenziamento nel flusso di acqua usufruibile da parte di , ha provveduto a soddisfare i suoi bisogni CP_1 quotidiani e quelli dei suoi familiari, mediante l'utilizzo dell'acqua fornita da un pozzo agricolo presente presso la sua proprietà.
In relazione alla predetta contestazione, tuttavia, non ha né chiesto la verificazione della regolare funzionalità del contatore, adducendo semplicemente un mero sospetto di manomissione da parte di terzi ignoti, né tanto meno ha dimostrato effettivamente l'anomalia del consumo fatturato rispetto al quotidiano uso della fornitura in oggetto.
Sulla scontistica applicata parte opposta ha riconosciuto che la ragione non è dipesa dall'anomalia del contatore ma da una perdita idrica in applicazione dell'art. 26 del Regolamento idrico, con evidente confutazione della condotta confessoria ravvisata dal consumatore opponente in citazione.
In merito alle condizioni del contatore, è stato smentito dalla testimone escussa che il contatore non fosse controllabile dall'utente, tanto che la stessa teste, di cui non si ravvisa la incapacità a testimoniare (cfr cass. civ.
21418/2015, cass. civ. 11204/2014, corte app roma 13.01.2021, Cass. civ
26044/23), ha dichiarato che prima della disattivazione della fornitura idrica da fosse lei a verificare i conteggi dal contatore il cui stato di CP_1
abbandono era onere del contraente principale controllare, e in ogni caso, prima della subentro del teste nella predetta abitazione, procedere alla voltura del contratto o alla sospensione della fornitura.
Quanto alle spese di lite, va dato atto della soccombenza della opponente con conseguente refusione, secondo valori medi, in favore della opposta, ai sensi
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del dm 55\14 e successive modifiche, in relazione al valore della causa in concreto riscontrata.
PQM
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, così stabilisce:
• Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
2227/2019 emesso dal Tribunale di Latina il 03.12.2019 che dichiara definitamente esecutivo;
• Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che quantifica in 5.077 oltre oneri di legge.
Latina, 15.01.2025
Il Giudice
Dott. Gaetano Negro
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