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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/07/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. 6955/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili) promossa da:
nato a [...] il [...] Parte_1
con avv. RIGONI MANUELA come da mandato C.F._1
difensivo in atti;
E
pagina 1 di 7 nata a [...] il [...] C.F. CP_1
con avv. RIGONI MANUELA come da mandato C.F._2
difensivo in atti;
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
Con nota di trattazione scritta del 24.04.2025, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni conformi:
pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso che, si riportano di seguito:
1)Assegnarsi alla moglie l'abitazione famigliare sita Cologna Veneta, Via S.
Sebastiano n. 12, di esclusiva proprietà del Sig. con tutti gli Parte_2
arredi e corredi.
La stessa continuerà ad abitarvi fintantoché i figli e non saranno Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti.
2. Darsi atto che la figlia , ancora minorenne, verrà affidata Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, che, dunque, eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente per le decisioni di straordinaria amministrazione, mentre per quelle di ordinaria amministrazione, ciascun pagina 2 di 7 genitore sceglierà in autonomia, quando avrà con sé i figli.
3. I genitori si impegnano comunque, nelle scelte per la figlia, a seguire le naturali inclinazioni e attitudini di . Per_2
4. I genitori concordano nel suddividere nel seguente modo i tempi con e : un weekend con il padre ogni 15 giorni dal venerdì sera ore Per_2 Per_1
20:30 al lunedì mattina quando il Sig. li accompagnerà a scuola;
Pt_2
durante il periodo scolastico, il padre si impegna a prelevare da scuola alle Per_1
ore 12:50 e portarlo presso la casa materna, ove la Sig.ra gli preparerà il CP_1
pasto e la mattina ad accompagnare a scuola;
Per_2
durante il periodo scolastico, la madre si impegna a prelevare da Per_2
scuola alle ore 14:00 e la mattina ad accompagnare a scuola;
Per_1
il Sig. si impegna altresì ad andare ad accompagnare e recuperare i figli Pt_2
al termine delle loro attività extrascolastiche che per iniziano alle 18:00 e Per_1
si concludono alle 21:00 e per dalle 19:00 alle 20:00; Per_2
il Sig. si impegnerà altresì a preparare per i figli il pasto serale, Pt_2
considerato che la Sig.ra lavora sino alle 20:30/21:00; CP_1
Durante il periodo di vacanza natalizia, pasquale ed estiva i genitori seguiranno il normale calendario di visita dei figli.
pagina 3 di 7 5. Tenuto conto del pari tempo che e trascorreranno con i Per_1 Per_2
genitori, disporsi che nessun contributo al mantenimento dei figli è dovuto dall'uno all'altro genitore. Gli stessi, dunque, provvederanno in via esclusiva al sostentamento di e , quando gli stessi si troveranno presso Per_1 Per_2
ognuno di loro.
6. Stabilirsi che i coniugi pagheranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie previste dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona del
13.12.2024 che si deve intendere qui integralmente richiamato.
7. I coniugi dichiarano di aver sistemato qualsivoglia altra questione patrimoniale e non fra loro esistente.
8. Darsi atto che le parti si dichiarano autosufficienti ed in grado con le rispettive sostanze di provvedere al proprio mantenimento e di null'altro aver a che pretendere reciprocamente salvo quanto sopra stabilito, avendo definito allo stato ogni questione patrimoniale tra loro pendente.
Le parti prestano acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio
rinunciando sin d'ora alla sua impugnazione.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
pagina 4 di 7
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 2084/2024, Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale,
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, pronunciava la separazione tra i coniugi, rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda connessa a quella di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti esplicitavano le condizioni di divorzio in epigrafe indicate, rassegnando le medesime conclusioni congiunti
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti l' 08/11/2003 e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di DO (VI) come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato, ed è
decorso il termine di cui all'art. 473 bis 49 c.p.c., le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed alla luce del comportamento pagina 5 di 7 processuale delle parti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione, da tempo, della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ricorre quindi l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 898/1970 e successive modifiche
Ritenuto che la comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni relative alla prole minore appaiono legittime, eque e conformi all'interesse della prole medesima;
osservato che, a fronte della concorde soluzione della controversia, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, così come espressamente richiesto dalle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 08/11/2003 e trascritto nel Comune di DO (VI) alle condizioni integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali, esulanti dalla soluzione del conflitto coniugale, raggiunti dai medesimi coniugi pagina 6 di 7 2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di DO (VI) (Registri n.3 Parte
II, serie A, anno 2003) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Verona il 15.07.2025
Il Presidente Rel
Dott. Massimo Vaccari
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