Rigetto
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/06/2025, n. 4793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4793 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04793/2025REG.PROV.COLL.
N. 05474/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5474 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Vittorio Manduca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Imperia, la Questura di Imperia ed il Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 332/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il Cons. Ezio Fedullo e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS- ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Liguria il provvedimento emesso in data -OMISSIS-, con il quale il Vice Prefetto della Provincia di Imperia ha respinto l’istanza di revoca del provvedimento di divieto di detenzione delle armi emesso in data -OMISSIS- con prot. n. -OMISSIS-, dal quale era altresì derivata la revoca della licenza di porto di fucile per uso venatorio di cui il ricorrente era titolare.
All’origine degli originari provvedimenti limitativi era il procedimento penale instaurato a carico del ricorrente presso il Tribunale di Savona (nr. -OMISSIS- del R.G.N.R.), il quale veniva successivamente definito con sentenza del Tribunale di Savona -OMISSIS-, che disponeva non doversi procedere per essere i reati ascritti “ estinti per sopravvenuta prescrizione ”.
A fondamento del provvedimento con il quale l’autorità prefettizia ricusava la revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni – la quale era stata richiesta dal ricorrente anche al fine di tornare il possesso della licenza di porto di fucile per uso caccia – veniva posta la considerazione secondo cui non sarebbero emersi “ nuovi e diversi elementi di valutazione che consentirebbero di addivenire ad un giudizio prognostico favorevole in merito al corretto uso delle armi ”.
Il T.A.R., con la sentenza n. 332 del 22 marzo 2023, ha respinto complessivamente il ricorso, evidenziando tra l’altro che “ il motivo addotto a fondamento del diniego di riesame – nuova istanza di licenza di detenzione armi è certamente sintetico, ma va inquadrato nel più complessivo contesto costituito dalla ragione dell’assoluzione del ricorrente in sede penale, laddove non sono stati smentiti i fatti di causa a fondamento dei reati ascritti (ovvero l’aver portato “all’interno del proprio autocarro…n. 8 cartucce a pallettoni calibro 12, n. 4 38 special senza averne fatto denuncia all’Autorità nonché, senza giustificato motivo” l’aver portato fuori dalla propria abitazione “un coltello a serramanico con lama lunga ..ed una mannaia….costituenti entrambi strumento da taglio e da punta atti ad offendere”), ma si è solo accertato l’avvenuto decorso della relativa prescrizione ”.
Da tale rilievo il giudice di primo grado ha fatto discendere quello ulteriore secondo cui, “ come correttamente ritenuto dell’Autorità, non sono effettivamente emersi fatti nuovi rispetto a quelli presi in esame nell’ambito del procedimento originario che aveva comportato la revoca dei provvedimenti ampliativi già rilasciati a favore del ricorrente ”, aggiungendo che “ quest’ultimo, quindi, infondatamente invoca un complesso di censure di tipo essenzialmente formale tenuto conto anche dell’obiettiva gravità dei fatti a suo tempo accertati nell’ambito dell’inchiesta di natura penale, che il ricorrente stesso non contesta neppure in via amministrativa, come sarebbe stato suo onere laddove – estinto il reato per prescrizione – avesse voluto (com’era suo interesse) dimostrare (mediante la negazione degli elementi a suo tempo riscontrati) o comunque far valere l’assenza di ogni sua responsabilità o la irrilevanza delle condotte ai fini del giudizio di affidabilità tipico del procedimento di cui si tratta ”.
La sentenza costituisce oggetto dell’appello proposto dall’originario ricorrente, il quale lamenta in primo luogo che il T.A.R. erroneamente non avrebbe rilevato i vizi di carenza istruttoria e motivazionale denunciati con il ricorso introduttivo del giudizio né attribuito la dovuta considerazione all’assenza di ulteriori elementi pregiudizievoli a carico dell’interessato ed alla buona condotta dal medesimo serbata nel corso degli anni.
Deduce altresì l’appellante che non era suo compito dimostrare l’assenza di responsabilità in ordine ai fatti contestati in sede penale né l’irrilevanza degli stessi ai fini del giudizio di affidabilità, ma dell’Amministrazione in sede di esame della sua istanza di revoca.
Infine, l’appellante contesta il capo concernente le spese di giudizio, di cui chiede la riforma sia in via autonoma sia quale conseguenza dell’auspicato accoglimento delle censure in precedenza formulate.
Ciò premesso, l’infondatezza dell’appello consente di prescindere dalla regolarizzazione della sua notifica, siccome avvenuta presso l’indirizzo digitale dell’Avvocatura distrettuale dello Stato e non dell’Avvocatura Generale.
Deve invero premettersi che il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato con riferimento alla mancata emersione di elementi favorevoli, tali da determinare la revisione del giudizio di inaffidabilità da cui è scaturito l’originario provvedimento di divieto: è infatti evidente che, quando non sia trascorso - come nella specie, risalendo la condotta contestata in sede penale all’anno -OMISSIS- ed il provvedimento impugnato all’anno -OMISSIS- - un significativo lasso temporale dai fatti da cui l’Amministrazione ha desunto il pericolo di abuso delle armi da parte dell’interessato, da valutare anche alla luce della gravità di quei fatti (nella specie non revocabile in dubbio, fondandosi l’imputazione sulla condotta di illecita detenzione e porto di cartucce da caccia non denunciate ed altri strumenti atti ad offendere, e comunque non contestata dall’appellante), la revoca del provvedimento di divieto presuppone l’acquisizione di elementi favorevoli dotati di particolare pregnanza, non risolvibili nella generica buona condotta tenuta dall’interessato né nel suo stabile inserimento lavorativo e familiare.
Né può riconoscersi valenza positiva all’intervenuta sentenza dichiarativa di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essere i reati contestati estinti per sopravvenuta prescrizione, non essendo tale pronuncia idonea ad elidere la rilevanza prognostica negativa dei fatti oggetto del giudizio penale, apprezzabile dall’Amministrazione in via autonoma ai fini della valutazione della affidabilità dell’interessato ed ormai cristallizzata nei provvedimenti di divieto e revoca originari, in mancanza di un accertamento di segno contrario in sede penale e della allegazione di congrui elementi a discarico da parte dell’interessato.
Quanto alla domanda di riforma del dispositivo di condanna al pagamento delle spese di lite, premesso che essa non può derivare dall’accoglimento della domanda principale, nemmeno la suddetta statuizione può ritenersi affetta dai vizi lamentati, costituendo la condanna alla refusione delle spese di lite a favore della controparte una conseguenza inevitabile della soccombenza, salvo il ricorrere di circostanze eccezionali di segno contrario, nella specie non dedotte né, comunque, ravvisabili.
La mancata costituzione della parte appellata esonera infine da ogni pronuncia sulle spese del grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Stefania Santoleri, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Stefania Santoleri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.