Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00279/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01435/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1435 del 2025, proposto da
IA IC AT, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Ursoleo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Modena n. 384/2025 pubblicata il 10.04.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il dott. UG Di TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.
La sentenza è passata in giudicato come da attestazioni della cancelleria del 17/10/2026, prodotte in atti.
La sentenza è stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione, al Ministero.
Con atto depositato in data 6 febbraio 2026 il difensore di parte ricorrente ha rappresentato l’intervenuto pagamento, dopo la proposizione del ricorso, del bonus “carta del docente” per gli anni indicati in ricorso, insistendo per la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza.
All’udienza camerale del 12 febbraio 2026 la causa è stata introitata.
Il Collegio ritiene che la suvvista sopravvenienza determini la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, C.d.S, Sez. IV, sentenza n. 8100/2025), ai sensi dell’articolo 34, comma 5, Cod. proc. amm., come del resto richiesto dalla stessa interessata.
Come da regola generale, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore del difensore dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Sede di Bologna (Sezione Seconda) sul ricorso in epigrafe indicato dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi €uro 800,00 (ottocento/00), oltre a spese generali e a oneri accessori, nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato effettivamente versato, con distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratasi antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG Di TO, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UG Di TO |
IL SEGRETARIO