CA
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 05/06/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1169/2022 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da
dott. Giuseppe Serao Presidente OGGETTO: dott. Daniela Fedele Consigliere
Altre ipotesi di dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere rel. responsabilità ha emesso la seguente extracontrattuale
SENTENZA non ricomprese nella causa civile n. 1169/2022 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale nelle altre materie del 16.04.2025, promossa (art. 2043 c.c. e
DA norme speciali)
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , in proprio e nella qualità di esercenti
[...] C.F._2
la responsabilità genitoriale sul figlio minore (C.F. Persona_1
), rappresentati e difesi dagli avv. Vincenzo Coppola e C.F._3
Ippolita Riva ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Bergamo,
Passaggio Canonici Lateranensi n.22, come da procure allegate all'atto di pagina 1 di 16 citazione in appello;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._4
Luigi Riccardi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo alla via Gian Maria Scotti n. 2, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
In punto: Appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Terza
Civile, n. 1045/2022 pubblicata in data 05/05/2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata,
In via istruttoria: ammettere perizia grafologica che accerti la paternità in capo alla convenuta degli scritti prodotti da questa difesa sub docc. 8,9,10 e 11, con richiesta che la Corte, in assenza di scritture di raffronto in possesso dei deducenti, proceda ex art.219 c.p.c., ovvero, deleghi l'incombente al consulente d'ufficio in sede di espletamento dell'incarico peritale;
Nel merito: accertare e dichiarare che , a partire dal gennaio 2015 e CP_1
per tutto il periodo indicato in atti, ha posto in essere in danno degli attori i fatti di reato di cui all'art.612 bis c.p., aggravato ex art 61 nn.1, 4 e 11 ter c.p. nei pagina 2 di 16 confronti del figlio , nonché ex art.61 nn.1 e 5 c.p. nei confronti dei Per_1
genitori;
per l'effetto, condannare la convenuta, ai sensi degli artt. 2043, e 2059 c.c. e 185
c.p., al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori, quantificati nella misura di
€ 128.000,00 a titolo di danno non patrimoniale e di € 16.817,82 a titolo di danno patrimoniale, e così per la somma complessiva di € 144.817,82, ovvero nella diversa misura, minore o maggiore, che sarà ritenuta equa e di giustizia,
oltre a rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo;
respingere ogni domanda, eccezione e deduzione, anche istruttoria, proposta dalla convenuta in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
In ogni caso: con vittoria integrale delle spese di lite di entrambi i di gradi di giudizio.
Per parte appellata:
Voglia pertanto la Corte di Appello di Brescia, contrariis rejectis, accogliere le seguenti conclusioni:
a) Rigettare tutte le domande di cui ai motivi di appello dell'appellante e di conseguenza confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Bergamo
N.1045/2022 depositata il 5.5.2022;
b) Rigettare la richiesta istruttoria di perizia grafologica;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarre a favore del sottoscritto difensore che pagina 3 di 16 si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24.07.2020, i coniugi e Parte_1
, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale Parte_2
sul figlio minore , convenivano innanzi al Tribunale di Persona_1
Bergamo al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni, che CP_1
quantificavano in complessivi € 144.817,82, per gli atti persecutori ex art. 612
bis c.p. posti in essere nei loro confronti e del figlio minore nel periodo compreso tra gennaio 2015 e giugno 2020.
Gli attori, premesso che dal 2004 abitavano in Bergamo alla via Serassi n. 11/B,
in un appartamento adiacente a quello di , esponevano: CP_1
- che dal 2006 i deducenti vivevano in un costante stato di ansia e paura causato dai comportamenti molesti tenuti dalla vicina che, in varie occasioni, CP_1
aveva lasciato “nella cassetta delle lettere o sulla porta di casa o sullo zerbino
biglietti offesivi e minaccia, scatole di preservativi, siringhe contenenti sangue,
lamette, sacchetti di immondizia aperti o rovesciati e addirittura feci umane”
oltre a spiarli e proferire minacce e ingiurie nei loro riguardi (“troia, figlia di
AN … e riferendosi al di loro figlio “figlio di un cane, i bambini Per_1
devono morire tutti”);
- che nel 2010 avevano sporto querela nei confronti della convenuta per detti fatti e, dopo un lungo iter giudiziale, con sentenza della Corte d'Appello di
Brescia del 29/05/2018 la convenuta era stata condannata, in via definitiva, per il pagina 4 di 16 reato di cui all'art. 612 bis c.p. alla pena di mesi sei di reclusione ed al risarcimento dei danni quantificati nella somma di € 8.000 ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali;
- che, dopo la querela del 2010, aveva presentato nei loro confronti CP_1
varie denunce alle quali erano seguiti altrettanti procedimenti giudiziari tutti conclusi con sentenze di assoluzione, condotta configurante una sorta di
“stalking giudiziario”;
- che, inoltre, dal 2015, la convenuta aveva ripreso le minacce, le ingiurie e danneggiamenti nei loro riguardi e del figlio consistenti: a) nel proferire Per_1
in più occasioni espressioni offensive e volgari quali “sciacquetta aristocratica,
ma pur sempre zoccoletta” e in minacce di morte (“vai a morì, inculati!”); b)
nell'apposizione di colla nella serratura del garage;
c) nel taglio in varie occasioni dei pneumatici dell'autovettura parcheggiata vicino all'abitazione; d)
nell'aggressione fisica con spinte a danno di seguita da minacce Parte_1
al figlio minorenne di uccidergli il coniglietto regalatogli dalla mamma;
e) nel pedinamento del minore quando si recava in palestra, alla quale si era Per_1
appositamente iscritta;
f) nell'invio in data 31.10.2017 di una missiva offensiva e minacciosa;
g) nel posizionamento nella siepe divisoria di un cartello con la scritta “gentile attrice grazie per i continui tentativi di danneggiarmi. La siepe è
resistente quanto me. Alla prossima. Attenzione all'occhio elettronico. Grazie”;
h) nell'imbrattamento in data 26.05.2020 della serranda del loro garage con una scritta minatoria;
pagina 5 di 16 - che detta condotta tenuta dalla convenuta aveva ingenerato un costante stato d'ansia e un fondato timore per la loro incolumità e quella del figlio che ne aveva determinato il mutamento delle abitudini di vita, tra cui la necessità di cambiare abitazione, ravvisandosi gli estremi del reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p.
Costituendosi, , premesso di svolgere l'attività di infermiera, negava CP_1
ogni addebito e affermava che in realtà più volte aveva subito ingiurie, minacce e aggressioni verbali e fisiche da parte degli attori, fatti che aveva riferito all'amministratore di condominio e al “caposcala”, oltre a sporgere querele alla locale stazione dei Carabinieri;
riferiva che per i fatti verificatisi dall'anno 2015
era intervenuta sentenza assolutoria del g.u.p., dott. del Tribunale di Persona_2
Bergamo in data 15/01/2019; svolgeva, infine, domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni, quantificati nell'importo di € 25.839, per il contenuto calunnioso della querela presentata dagli attori cui era seguito il procedimento penale definito con la suddetta sentenza di assoluzione del g.u.p. del Tribunale di
Bergamo.
Il giudice adito, ritenute inammissibili le prove orali formulate dalle parti,
rigettava le domande attoree, ritenendo non provato l'elemento oggettivo essenziale per la configurazione del reato di cui all'art. 612 bis c.p., ossia il grave stato di ansia e di timore per l'incolumità personale;
rigettava anche la domanda riconvenzionale della convenuta non potendosi configurare in capo agli attori il dolo generico richiesto per qualificazione della condotta come pagina 6 di 16 calunnia ex art. 386 c.p.; compensava in toto le spese di lite.
Proponevano appello e a cui resisteva Parte_1 Parte_2 CP_1
[...]
Con ordinanza del 16.10.2024, questa Corte disponeva la rimessione della causa sul ruolo per dare ingresso alla prova orale su alcuni capitoli di prova con delega al Tribunale di Bergamo;
all'esito la prova orale era completata dal consigliere relatore e quindi la causa era nuovamente posta in decisione all'udienza del
16.04.2025, previa assegnazione di termini abbreviati per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza in quanto motivata in modo apparente laddove il primo giudice, con riguardo ai fatti addebitati alla convenuta fino al 26/05/2020 ed escluso lo stalking giudiziario, si limita a condividere la decisione di non luogo a procedere del g.u.p. del Tribunale di
Bergamo, senza effettuarne alcun vaglio critico. Sostengono che il Tribunale ha errato nel valutare la documentazione allegata e nel negare l'ammissione delle prove orali richieste. Affermano che la motivazione resa dal primo giudice è
contraddittoria e illogica laddove ha ritenuto indimostrato l'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 612 bis c.p., ossia il grave stato d'ansia e timore per l'incolumità personale.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza per omessa motivazione sulla carenza di specificità ex art. 244 c.p.c. dei capitoli di prova pagina 7 di 16 orale formulati in atti. Affermano che il primo giudice non ha chiarito sotto quale profilo si manifesta la genericità della prova e sostengono che alcuni capitoli di prova sono puntualmente datati, altri riferiti a episodi cronologicamente collocati e comunque richiamano produzioni documentali in atti;
allegano che la mancanza di precisa collocazione temporale di taluni capitoli di prova va correlata alla circostanza che, in caso di stalking, le condotte da provare sono spesso connotate da ripetitività e continuità nel tempo.
Con il terzo motivo censurano l'erroneità della motivazione per non avere il
Tribunale applicato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità
secondo cui la specificità dei capitoli di prova orale richiesta dall'art. 244 c.p.c.
può ritenersi assolta in presenza di richiesta di prova contraria della controparte,
come avvenuto nella fattispecie. Sostengono che la motivazione è altresì erronea poiché il primo giudice non ha dedotto alcunché sulla genericità delle loro allegazioni, con ciò valutandole implicitamente come fatti rilevanti per la decisione, salvo non ammettere i capitoli di prova che su tali allegazioni sono stati formulati.
I tre motivi di appello vanno valutati in via congiunta, attesa la loro stretta connessione, e sono nel complesso infondati.
In fatto, è documentato che, a seguito di denuncia querela sporta da Pt_1
e da , in proprio e nella qualità di esercenti la potestà
[...] Parte_2
genitoriale del figlio minore , veniva condannata per il reato Per_1 CP_1
di cui all'art. 612 bis c.p.c. dal g.u.p. del Tribunale di Bergamo con sentenza pagina 8 di 16 emessa in data 2.04.2015 alla pena di mesi 6 di reclusione ed € 23.625 a titolo di risarcimento del danno per ciascuna parte civile in relazione a fatti commessi a Bergamo dal luglio 2010 al maggio 2011 – condotte descritte nel capo di imputazione e consistenti, in sintesi, in una pluralità di ingiurie, nell'aver depositato bigliettini sullo zerbino delle parti offese sempre dal contenuto ingiurioso o nell'aver depositato vicino alla loro abitazione sacchetti pieni di spazzatura, escrementi, nonché chiodi o letame ecc.
Detta statuizione veniva riformata da questa Corte in quanto le condotte attribuire a erano diversamente qualificate nel reato di cui all'art. 660 CP_1
c.p.c. e quindi il danno era ridotto ad € 7.000 per ciascuna parte civile costituita.
Tale sentenza veniva cassata dalla Suprema Corte a seguito di impugnazione del
Procuratore Generale e, in sede di rinvio, questa Corte, con sentenza in data
8.06.2018, confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Bergamo,
ripristinando in buona sostanza l'originaria qualificazione di atti persecutori, ma riducendo l'ammontare del danno in € 8.000 per ciascuna parte civile.
Fermo questo antefatto, nella citazione gli originari attori lamentavano la prosecuzione delle condotte persecutorie ad opera della convenuta CP_1
consistenti ancora in plurime ingiurie arrecate negli spazi condominiali, in danneggiamenti di vario genere (quali ad es. la collocazione di colla nella serratura della serranda del garage, taglio di gomme et similia), in uno spintone arrecato alla signora senza motivo e contestuale offesa al figlio con Pt_1
minaccia di uccidere il coniglietto regalatogli dalla mamma per metterlo in pagina 9 di 16 teglia;
il fatto di essersi iscritta nella stessa palestra di al fine di spiarlo Per_1
ed intimorirlo, nel collocare biglietti di contenuto minatorio nella siepe divisoria e, infine, nella proposizione di plurime querele di fatto terminate con un nulla di fatto.
Per questo ulteriore ventaglio di condotte, sfociate in diverse querele e collocate temporalmente tra il 10.01.2016 sino ad almeno il 6.1.2017, il P.M. di Bergamo
esercitava una nuova azione penale ex art. 612 bis c.p., ma il giudice dell'udienza preliminare, con sentenza del 15.01.2019, emetteva pronuncia di non luogo a procedere per insussistenza del fatto. A detta del giudice penale, le condotte minatorie non erano tali da incutere timore e non esisteva la prova che fosse autrice delle condotte contestate nell'imputazione. CP_1
Nel 2020, per le stesse condotte, e , in Parte_1 Persona_1
proprio e per conto del figlio minore, promuovevano la presente azione civile risarcitoria, ma il primo giudice osservando che la sentenza penale di non luogo a procedere era divenuta irrevocabile e che il capitolato di prova era troppo generico per dimostrare i fatti rigettava le contrapposte domande con integrale compensazione delle spese del grado.
Tanto premesso, questa Corte ha dato ingresso alla prova orale, con conseguente assorbimento di molte delle doglianze sollevate nei motivi di appello in punto ammissibilità della prova orale, ma gli esiti dell'istruttoria non hanno adeguatamente dimostrato l'esistenza dei fatti persecutori per i quali era chiesto il risarcimento.
pagina 10 di 16 La teste di parte convenuta, rappresentante della palestra ASD Testimone_1
Coral, riferiva che il minore frequentava solo il corso di karate della Per_1
palestra che si teneva negli orari pomeridiani di lunedì e di giovedì, mentre la signora frequentava la stessa palestra la mattina o la sera;
la teste CP_1 Tes_2
amica della famiglia degli attori, riferiva circostanze de relato ex parte
[...]
actoris non essendo fisicamente presente nei momenti delle allegate aggressioni verbali;
narrava di aver appreso dell'episodio del coniglio dalla sua amica di non aver visto i biglietti minatori o il cartello apposto sulla siepe Pt_1
divisoria e, per quanto di maggior interesse, affermava che prima di uscire dall'abitazione si guardava sempre dallo spioncino e che i due amici erano in difficoltà nei loro movimenti e nelle loro azioni, informazione che era trapelata dalle loro conversazioni;
questa teste, sentita a prova contraria, confermava che i coniugi volevano cambiare casa perché avevano necessità Parte_3 Parte_2
di un'abitazione più grande.
Il teste parimenti riferiva circostanze che gli erano state Testimone_3
riferite dall'amico e che, tuttavia, quando frequentava la sua Parte_2
casa degli amici, si stava attenti a non fare rumore e prima di uscire veniva controllato lo spioncino per verificare che la non fosse presente. CP_1
Le predette deposizioni certamente confermano l'esistenza di profondi dissidi tra i vicini di causa, documentati anche dalle reciproche querele e dallo scambio di missive, ma non esiste la prova rigorosa che sia autrice dei fatti CP_1
indicati in citazione in quanto nessun teste li ha espressamente confermati e pagina 11 di 16 nessun teste ha dichiarato di aver visto commetterli. CP_1
Nel processo civile, a differenza di quello penale ove le dichiarazioni della parte offesa costituiscono una prova e, se debitamente circostanziate, possono fondare la declaratoria di colpevolezza, la deposizione de relato ex parte actoris, se valutata singolarmente, non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario,
potendo assurgere a valido elemento di prova solo quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità.
Nel caso concreto non esistono elementi da cui poter desumere aliunde la veridicità dei fatti esposti in citazione. La condanna penale si riferisce a fatti avvenuti in epoca anteriore (dal luglio 2010 al maggio 2011) e nessun teste ha assistito ai numerosi episodi di ingiuria, ai danneggiamenti eseguiti sotto varie forme, agli episodi di aggressione fisica, alla minaccia di uccidere il coniglio di ecc. e addirittura esiste la prova che frequentava la stessa Per_1 CP_1
palestra di , ma in orari diversi rispetto a quelli di in Per_1 Persona_1
quanto esercente l'attività di infermiera.
Con riguardo agli scritti per i quali la parte appellante ha insistito per l'espletamento di consulenza grafologica, basta osservare che si tratta di fogli in fotocopia spediti via posta e non collocati nel tempo;
circa le fotografie del biglietto collocato sulla siepe o le scritte apposte sulla porta del garage è di fatto impossibile addivenire ad una consulenza tecnica grafologica su fotografie riproducenti uno scritto anonimo in luoghi non accertati e, in ogni caso, il pagina 12 di 16 rimedio sarebbe del tutto inutile non essendo stato precisato nulla in ordine alla collocazione temporale di questi eventi.
In altri termini, l'istruttoria orale, espletata in questo grado del giudizio, non ha offerto elementi probatori a sostegno della sussistenza né dell'elemento oggettivo del reato né di quello soggettivo.
Anche con riguardo al grave e perdurante stato di ansia generato dalle condotte di non vi è alcuna certificazione medica e nulla di concreto è emerso, se CP_1
non un'attenzione a non creare rumore e guardare lo spioncino per assicurarsi che la convenuta non fosse nei pressi – ma tanto discende dai rapporti tesi tra le parti e non necessariamente è indicativo di un perdurante stato di ansia. Con
riguardo alla necessità di cambiare abitazione, dagli esiti della prova orale pare che detta scelta sia dipesa più da un'esigenza familiare di vivere in un immobile di maggiori dimensioni rispetto alla necessità di allontanarsi dalla persona di
. CP_1
Con riguardo al dedotto stalking giudiziario, per la sua configurabilità occorre la reiterazione di iniziative giudiziarie con esito negativo e che le stesse siano del tutto strumentali e aventi solo finalità persecutoria;
in assenza di questi elementi il ricorso ripetuto a strumenti giuridici dovrà intendersi legittimo esercizio del diritto di tutelare i propri interessi a fronte di situazioni che sono o che appaiono illegittime.
Orbene, agli atti vi è la sentenza del giudice di pace di Bergamo n. 1267/2019 in cui i coniugi e venivano assolti dai reati di cui agli artt. 594 e Pt_1 Parte_2
pagina 13 di 16 612 c.p. del 4 e 5 agosto 2013 con formula dubitativa ex art. 530 comma 2 c.p.c.;
altra sentenza del giudice di pace di Bergamo del 3.03.2000 sempre per i reati di cui agli artt. 594 c.p. (peraltro depenalizzato) e art. 612 c.p. per fatti del
30.12.2013 in cui il solo veniva assolto con la formula ex Parte_2
art. 530 comma 2 c.p. e una terza sentenza dello stesso giudice di pace n.
133/2020 in cui veniva assolta dai reati ex artt. 612 e 581 c.p. Parte_1
asseritamente commessi in danno a in data 10.10.2015 sempre per CP_1
insufficienza della prova.
È evidente che si tratta di querele che si innestano in pessimi rapporti di vicinato,
ma non si è in presenza di una reiterazione di iniziative, avuto riguardo anche al lasso temporale in cui queste assoluzioni sono state emesse e le date delle condotte descritte nelle imputazioni, e soprattutto, per quanto di maggior interesse in queste sede, dal tenore delle formule assolutorie è difficile scorgere quel carattere di pretestuosità e vessatorietà che connota questa particolare fattispecie di atti persecutori.
In definitiva, l'inconsistenza degli esiti della prova orale, valutata unitariamente all'irrilevanza degli elementi documentali e al contenuto della sentenza di non luogo a procedere emessa dal g.u.p. del Tribunale di Bergamo in data
15.01.2019, inducono a ritenere non provata la fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p. e la conseguente richiesta di risarcimento del danno, in ogni caso all'evidenza sproporzionata alla gravità dei fatti allegati.
La sentenza gravata va dunque confermata e gli appellanti in solido vanno pagina 14 di 16 condannati a rifondere a parte appellata le spese del grado.
Trattasi di causa dal valore indeterminato a modesta complessità in quanto parte appellante ha indicato un importo con la specificazione tuttavia di una richiesta risarcitoria anche per la diversa somma ritenuta di giustizia. Tenuto conto dell'oggettiva difficoltà per la parte attrice a provare gli atti persecutori in ragione del diverso valore delle dichiarazioni della parte offesa rispetto al processo penale (che tuttavia avrebbe dovuto indurire la parte ad una maggior cautela nella proposizione del gravame) e la semplicità delle questioni trattate inducono la Corte all'applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M.
55/2014.
Il procuratore di parte appellata avv. Riccardi ha chiesto la distrazione ex art. 93
c.p.c.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, DPR
115/2002 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 1045/2022 emessa dal Tribunale di Bergamo, Sezione
Terza Civile, in data 5.05.2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti in solido a rifondere a parte appellata le CP_1
pagina 15 di 16 spese del grado che liquida in complessivi € 4.996 (di cui € 1.029 per la fase di studio della controversia, € 709 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.523 per la fase istruttoria ed € 1.735 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario al
15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge con distrazione a favore dell'avv. Luigi
Riccardi dichiaratosi antistatario;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione ex art. 13, comma 1-
quater, DPR 115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28.05.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 16 di 16
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da
dott. Giuseppe Serao Presidente OGGETTO: dott. Daniela Fedele Consigliere
Altre ipotesi di dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere rel. responsabilità ha emesso la seguente extracontrattuale
SENTENZA non ricomprese nella causa civile n. 1169/2022 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale nelle altre materie del 16.04.2025, promossa (art. 2043 c.c. e
DA norme speciali)
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , in proprio e nella qualità di esercenti
[...] C.F._2
la responsabilità genitoriale sul figlio minore (C.F. Persona_1
), rappresentati e difesi dagli avv. Vincenzo Coppola e C.F._3
Ippolita Riva ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Bergamo,
Passaggio Canonici Lateranensi n.22, come da procure allegate all'atto di pagina 1 di 16 citazione in appello;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._4
Luigi Riccardi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo alla via Gian Maria Scotti n. 2, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
In punto: Appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Terza
Civile, n. 1045/2022 pubblicata in data 05/05/2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata,
In via istruttoria: ammettere perizia grafologica che accerti la paternità in capo alla convenuta degli scritti prodotti da questa difesa sub docc. 8,9,10 e 11, con richiesta che la Corte, in assenza di scritture di raffronto in possesso dei deducenti, proceda ex art.219 c.p.c., ovvero, deleghi l'incombente al consulente d'ufficio in sede di espletamento dell'incarico peritale;
Nel merito: accertare e dichiarare che , a partire dal gennaio 2015 e CP_1
per tutto il periodo indicato in atti, ha posto in essere in danno degli attori i fatti di reato di cui all'art.612 bis c.p., aggravato ex art 61 nn.1, 4 e 11 ter c.p. nei pagina 2 di 16 confronti del figlio , nonché ex art.61 nn.1 e 5 c.p. nei confronti dei Per_1
genitori;
per l'effetto, condannare la convenuta, ai sensi degli artt. 2043, e 2059 c.c. e 185
c.p., al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori, quantificati nella misura di
€ 128.000,00 a titolo di danno non patrimoniale e di € 16.817,82 a titolo di danno patrimoniale, e così per la somma complessiva di € 144.817,82, ovvero nella diversa misura, minore o maggiore, che sarà ritenuta equa e di giustizia,
oltre a rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo;
respingere ogni domanda, eccezione e deduzione, anche istruttoria, proposta dalla convenuta in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
In ogni caso: con vittoria integrale delle spese di lite di entrambi i di gradi di giudizio.
Per parte appellata:
Voglia pertanto la Corte di Appello di Brescia, contrariis rejectis, accogliere le seguenti conclusioni:
a) Rigettare tutte le domande di cui ai motivi di appello dell'appellante e di conseguenza confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Bergamo
N.1045/2022 depositata il 5.5.2022;
b) Rigettare la richiesta istruttoria di perizia grafologica;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarre a favore del sottoscritto difensore che pagina 3 di 16 si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24.07.2020, i coniugi e Parte_1
, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale Parte_2
sul figlio minore , convenivano innanzi al Tribunale di Persona_1
Bergamo al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni, che CP_1
quantificavano in complessivi € 144.817,82, per gli atti persecutori ex art. 612
bis c.p. posti in essere nei loro confronti e del figlio minore nel periodo compreso tra gennaio 2015 e giugno 2020.
Gli attori, premesso che dal 2004 abitavano in Bergamo alla via Serassi n. 11/B,
in un appartamento adiacente a quello di , esponevano: CP_1
- che dal 2006 i deducenti vivevano in un costante stato di ansia e paura causato dai comportamenti molesti tenuti dalla vicina che, in varie occasioni, CP_1
aveva lasciato “nella cassetta delle lettere o sulla porta di casa o sullo zerbino
biglietti offesivi e minaccia, scatole di preservativi, siringhe contenenti sangue,
lamette, sacchetti di immondizia aperti o rovesciati e addirittura feci umane”
oltre a spiarli e proferire minacce e ingiurie nei loro riguardi (“troia, figlia di
AN … e riferendosi al di loro figlio “figlio di un cane, i bambini Per_1
devono morire tutti”);
- che nel 2010 avevano sporto querela nei confronti della convenuta per detti fatti e, dopo un lungo iter giudiziale, con sentenza della Corte d'Appello di
Brescia del 29/05/2018 la convenuta era stata condannata, in via definitiva, per il pagina 4 di 16 reato di cui all'art. 612 bis c.p. alla pena di mesi sei di reclusione ed al risarcimento dei danni quantificati nella somma di € 8.000 ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali;
- che, dopo la querela del 2010, aveva presentato nei loro confronti CP_1
varie denunce alle quali erano seguiti altrettanti procedimenti giudiziari tutti conclusi con sentenze di assoluzione, condotta configurante una sorta di
“stalking giudiziario”;
- che, inoltre, dal 2015, la convenuta aveva ripreso le minacce, le ingiurie e danneggiamenti nei loro riguardi e del figlio consistenti: a) nel proferire Per_1
in più occasioni espressioni offensive e volgari quali “sciacquetta aristocratica,
ma pur sempre zoccoletta” e in minacce di morte (“vai a morì, inculati!”); b)
nell'apposizione di colla nella serratura del garage;
c) nel taglio in varie occasioni dei pneumatici dell'autovettura parcheggiata vicino all'abitazione; d)
nell'aggressione fisica con spinte a danno di seguita da minacce Parte_1
al figlio minorenne di uccidergli il coniglietto regalatogli dalla mamma;
e) nel pedinamento del minore quando si recava in palestra, alla quale si era Per_1
appositamente iscritta;
f) nell'invio in data 31.10.2017 di una missiva offensiva e minacciosa;
g) nel posizionamento nella siepe divisoria di un cartello con la scritta “gentile attrice grazie per i continui tentativi di danneggiarmi. La siepe è
resistente quanto me. Alla prossima. Attenzione all'occhio elettronico. Grazie”;
h) nell'imbrattamento in data 26.05.2020 della serranda del loro garage con una scritta minatoria;
pagina 5 di 16 - che detta condotta tenuta dalla convenuta aveva ingenerato un costante stato d'ansia e un fondato timore per la loro incolumità e quella del figlio che ne aveva determinato il mutamento delle abitudini di vita, tra cui la necessità di cambiare abitazione, ravvisandosi gli estremi del reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p.
Costituendosi, , premesso di svolgere l'attività di infermiera, negava CP_1
ogni addebito e affermava che in realtà più volte aveva subito ingiurie, minacce e aggressioni verbali e fisiche da parte degli attori, fatti che aveva riferito all'amministratore di condominio e al “caposcala”, oltre a sporgere querele alla locale stazione dei Carabinieri;
riferiva che per i fatti verificatisi dall'anno 2015
era intervenuta sentenza assolutoria del g.u.p., dott. del Tribunale di Persona_2
Bergamo in data 15/01/2019; svolgeva, infine, domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni, quantificati nell'importo di € 25.839, per il contenuto calunnioso della querela presentata dagli attori cui era seguito il procedimento penale definito con la suddetta sentenza di assoluzione del g.u.p. del Tribunale di
Bergamo.
Il giudice adito, ritenute inammissibili le prove orali formulate dalle parti,
rigettava le domande attoree, ritenendo non provato l'elemento oggettivo essenziale per la configurazione del reato di cui all'art. 612 bis c.p., ossia il grave stato di ansia e di timore per l'incolumità personale;
rigettava anche la domanda riconvenzionale della convenuta non potendosi configurare in capo agli attori il dolo generico richiesto per qualificazione della condotta come pagina 6 di 16 calunnia ex art. 386 c.p.; compensava in toto le spese di lite.
Proponevano appello e a cui resisteva Parte_1 Parte_2 CP_1
[...]
Con ordinanza del 16.10.2024, questa Corte disponeva la rimessione della causa sul ruolo per dare ingresso alla prova orale su alcuni capitoli di prova con delega al Tribunale di Bergamo;
all'esito la prova orale era completata dal consigliere relatore e quindi la causa era nuovamente posta in decisione all'udienza del
16.04.2025, previa assegnazione di termini abbreviati per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza in quanto motivata in modo apparente laddove il primo giudice, con riguardo ai fatti addebitati alla convenuta fino al 26/05/2020 ed escluso lo stalking giudiziario, si limita a condividere la decisione di non luogo a procedere del g.u.p. del Tribunale di
Bergamo, senza effettuarne alcun vaglio critico. Sostengono che il Tribunale ha errato nel valutare la documentazione allegata e nel negare l'ammissione delle prove orali richieste. Affermano che la motivazione resa dal primo giudice è
contraddittoria e illogica laddove ha ritenuto indimostrato l'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 612 bis c.p., ossia il grave stato d'ansia e timore per l'incolumità personale.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza per omessa motivazione sulla carenza di specificità ex art. 244 c.p.c. dei capitoli di prova pagina 7 di 16 orale formulati in atti. Affermano che il primo giudice non ha chiarito sotto quale profilo si manifesta la genericità della prova e sostengono che alcuni capitoli di prova sono puntualmente datati, altri riferiti a episodi cronologicamente collocati e comunque richiamano produzioni documentali in atti;
allegano che la mancanza di precisa collocazione temporale di taluni capitoli di prova va correlata alla circostanza che, in caso di stalking, le condotte da provare sono spesso connotate da ripetitività e continuità nel tempo.
Con il terzo motivo censurano l'erroneità della motivazione per non avere il
Tribunale applicato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità
secondo cui la specificità dei capitoli di prova orale richiesta dall'art. 244 c.p.c.
può ritenersi assolta in presenza di richiesta di prova contraria della controparte,
come avvenuto nella fattispecie. Sostengono che la motivazione è altresì erronea poiché il primo giudice non ha dedotto alcunché sulla genericità delle loro allegazioni, con ciò valutandole implicitamente come fatti rilevanti per la decisione, salvo non ammettere i capitoli di prova che su tali allegazioni sono stati formulati.
I tre motivi di appello vanno valutati in via congiunta, attesa la loro stretta connessione, e sono nel complesso infondati.
In fatto, è documentato che, a seguito di denuncia querela sporta da Pt_1
e da , in proprio e nella qualità di esercenti la potestà
[...] Parte_2
genitoriale del figlio minore , veniva condannata per il reato Per_1 CP_1
di cui all'art. 612 bis c.p.c. dal g.u.p. del Tribunale di Bergamo con sentenza pagina 8 di 16 emessa in data 2.04.2015 alla pena di mesi 6 di reclusione ed € 23.625 a titolo di risarcimento del danno per ciascuna parte civile in relazione a fatti commessi a Bergamo dal luglio 2010 al maggio 2011 – condotte descritte nel capo di imputazione e consistenti, in sintesi, in una pluralità di ingiurie, nell'aver depositato bigliettini sullo zerbino delle parti offese sempre dal contenuto ingiurioso o nell'aver depositato vicino alla loro abitazione sacchetti pieni di spazzatura, escrementi, nonché chiodi o letame ecc.
Detta statuizione veniva riformata da questa Corte in quanto le condotte attribuire a erano diversamente qualificate nel reato di cui all'art. 660 CP_1
c.p.c. e quindi il danno era ridotto ad € 7.000 per ciascuna parte civile costituita.
Tale sentenza veniva cassata dalla Suprema Corte a seguito di impugnazione del
Procuratore Generale e, in sede di rinvio, questa Corte, con sentenza in data
8.06.2018, confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Bergamo,
ripristinando in buona sostanza l'originaria qualificazione di atti persecutori, ma riducendo l'ammontare del danno in € 8.000 per ciascuna parte civile.
Fermo questo antefatto, nella citazione gli originari attori lamentavano la prosecuzione delle condotte persecutorie ad opera della convenuta CP_1
consistenti ancora in plurime ingiurie arrecate negli spazi condominiali, in danneggiamenti di vario genere (quali ad es. la collocazione di colla nella serratura della serranda del garage, taglio di gomme et similia), in uno spintone arrecato alla signora senza motivo e contestuale offesa al figlio con Pt_1
minaccia di uccidere il coniglietto regalatogli dalla mamma per metterlo in pagina 9 di 16 teglia;
il fatto di essersi iscritta nella stessa palestra di al fine di spiarlo Per_1
ed intimorirlo, nel collocare biglietti di contenuto minatorio nella siepe divisoria e, infine, nella proposizione di plurime querele di fatto terminate con un nulla di fatto.
Per questo ulteriore ventaglio di condotte, sfociate in diverse querele e collocate temporalmente tra il 10.01.2016 sino ad almeno il 6.1.2017, il P.M. di Bergamo
esercitava una nuova azione penale ex art. 612 bis c.p., ma il giudice dell'udienza preliminare, con sentenza del 15.01.2019, emetteva pronuncia di non luogo a procedere per insussistenza del fatto. A detta del giudice penale, le condotte minatorie non erano tali da incutere timore e non esisteva la prova che fosse autrice delle condotte contestate nell'imputazione. CP_1
Nel 2020, per le stesse condotte, e , in Parte_1 Persona_1
proprio e per conto del figlio minore, promuovevano la presente azione civile risarcitoria, ma il primo giudice osservando che la sentenza penale di non luogo a procedere era divenuta irrevocabile e che il capitolato di prova era troppo generico per dimostrare i fatti rigettava le contrapposte domande con integrale compensazione delle spese del grado.
Tanto premesso, questa Corte ha dato ingresso alla prova orale, con conseguente assorbimento di molte delle doglianze sollevate nei motivi di appello in punto ammissibilità della prova orale, ma gli esiti dell'istruttoria non hanno adeguatamente dimostrato l'esistenza dei fatti persecutori per i quali era chiesto il risarcimento.
pagina 10 di 16 La teste di parte convenuta, rappresentante della palestra ASD Testimone_1
Coral, riferiva che il minore frequentava solo il corso di karate della Per_1
palestra che si teneva negli orari pomeridiani di lunedì e di giovedì, mentre la signora frequentava la stessa palestra la mattina o la sera;
la teste CP_1 Tes_2
amica della famiglia degli attori, riferiva circostanze de relato ex parte
[...]
actoris non essendo fisicamente presente nei momenti delle allegate aggressioni verbali;
narrava di aver appreso dell'episodio del coniglio dalla sua amica di non aver visto i biglietti minatori o il cartello apposto sulla siepe Pt_1
divisoria e, per quanto di maggior interesse, affermava che prima di uscire dall'abitazione si guardava sempre dallo spioncino e che i due amici erano in difficoltà nei loro movimenti e nelle loro azioni, informazione che era trapelata dalle loro conversazioni;
questa teste, sentita a prova contraria, confermava che i coniugi volevano cambiare casa perché avevano necessità Parte_3 Parte_2
di un'abitazione più grande.
Il teste parimenti riferiva circostanze che gli erano state Testimone_3
riferite dall'amico e che, tuttavia, quando frequentava la sua Parte_2
casa degli amici, si stava attenti a non fare rumore e prima di uscire veniva controllato lo spioncino per verificare che la non fosse presente. CP_1
Le predette deposizioni certamente confermano l'esistenza di profondi dissidi tra i vicini di causa, documentati anche dalle reciproche querele e dallo scambio di missive, ma non esiste la prova rigorosa che sia autrice dei fatti CP_1
indicati in citazione in quanto nessun teste li ha espressamente confermati e pagina 11 di 16 nessun teste ha dichiarato di aver visto commetterli. CP_1
Nel processo civile, a differenza di quello penale ove le dichiarazioni della parte offesa costituiscono una prova e, se debitamente circostanziate, possono fondare la declaratoria di colpevolezza, la deposizione de relato ex parte actoris, se valutata singolarmente, non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario,
potendo assurgere a valido elemento di prova solo quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità.
Nel caso concreto non esistono elementi da cui poter desumere aliunde la veridicità dei fatti esposti in citazione. La condanna penale si riferisce a fatti avvenuti in epoca anteriore (dal luglio 2010 al maggio 2011) e nessun teste ha assistito ai numerosi episodi di ingiuria, ai danneggiamenti eseguiti sotto varie forme, agli episodi di aggressione fisica, alla minaccia di uccidere il coniglio di ecc. e addirittura esiste la prova che frequentava la stessa Per_1 CP_1
palestra di , ma in orari diversi rispetto a quelli di in Per_1 Persona_1
quanto esercente l'attività di infermiera.
Con riguardo agli scritti per i quali la parte appellante ha insistito per l'espletamento di consulenza grafologica, basta osservare che si tratta di fogli in fotocopia spediti via posta e non collocati nel tempo;
circa le fotografie del biglietto collocato sulla siepe o le scritte apposte sulla porta del garage è di fatto impossibile addivenire ad una consulenza tecnica grafologica su fotografie riproducenti uno scritto anonimo in luoghi non accertati e, in ogni caso, il pagina 12 di 16 rimedio sarebbe del tutto inutile non essendo stato precisato nulla in ordine alla collocazione temporale di questi eventi.
In altri termini, l'istruttoria orale, espletata in questo grado del giudizio, non ha offerto elementi probatori a sostegno della sussistenza né dell'elemento oggettivo del reato né di quello soggettivo.
Anche con riguardo al grave e perdurante stato di ansia generato dalle condotte di non vi è alcuna certificazione medica e nulla di concreto è emerso, se CP_1
non un'attenzione a non creare rumore e guardare lo spioncino per assicurarsi che la convenuta non fosse nei pressi – ma tanto discende dai rapporti tesi tra le parti e non necessariamente è indicativo di un perdurante stato di ansia. Con
riguardo alla necessità di cambiare abitazione, dagli esiti della prova orale pare che detta scelta sia dipesa più da un'esigenza familiare di vivere in un immobile di maggiori dimensioni rispetto alla necessità di allontanarsi dalla persona di
. CP_1
Con riguardo al dedotto stalking giudiziario, per la sua configurabilità occorre la reiterazione di iniziative giudiziarie con esito negativo e che le stesse siano del tutto strumentali e aventi solo finalità persecutoria;
in assenza di questi elementi il ricorso ripetuto a strumenti giuridici dovrà intendersi legittimo esercizio del diritto di tutelare i propri interessi a fronte di situazioni che sono o che appaiono illegittime.
Orbene, agli atti vi è la sentenza del giudice di pace di Bergamo n. 1267/2019 in cui i coniugi e venivano assolti dai reati di cui agli artt. 594 e Pt_1 Parte_2
pagina 13 di 16 612 c.p. del 4 e 5 agosto 2013 con formula dubitativa ex art. 530 comma 2 c.p.c.;
altra sentenza del giudice di pace di Bergamo del 3.03.2000 sempre per i reati di cui agli artt. 594 c.p. (peraltro depenalizzato) e art. 612 c.p. per fatti del
30.12.2013 in cui il solo veniva assolto con la formula ex Parte_2
art. 530 comma 2 c.p. e una terza sentenza dello stesso giudice di pace n.
133/2020 in cui veniva assolta dai reati ex artt. 612 e 581 c.p. Parte_1
asseritamente commessi in danno a in data 10.10.2015 sempre per CP_1
insufficienza della prova.
È evidente che si tratta di querele che si innestano in pessimi rapporti di vicinato,
ma non si è in presenza di una reiterazione di iniziative, avuto riguardo anche al lasso temporale in cui queste assoluzioni sono state emesse e le date delle condotte descritte nelle imputazioni, e soprattutto, per quanto di maggior interesse in queste sede, dal tenore delle formule assolutorie è difficile scorgere quel carattere di pretestuosità e vessatorietà che connota questa particolare fattispecie di atti persecutori.
In definitiva, l'inconsistenza degli esiti della prova orale, valutata unitariamente all'irrilevanza degli elementi documentali e al contenuto della sentenza di non luogo a procedere emessa dal g.u.p. del Tribunale di Bergamo in data
15.01.2019, inducono a ritenere non provata la fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p. e la conseguente richiesta di risarcimento del danno, in ogni caso all'evidenza sproporzionata alla gravità dei fatti allegati.
La sentenza gravata va dunque confermata e gli appellanti in solido vanno pagina 14 di 16 condannati a rifondere a parte appellata le spese del grado.
Trattasi di causa dal valore indeterminato a modesta complessità in quanto parte appellante ha indicato un importo con la specificazione tuttavia di una richiesta risarcitoria anche per la diversa somma ritenuta di giustizia. Tenuto conto dell'oggettiva difficoltà per la parte attrice a provare gli atti persecutori in ragione del diverso valore delle dichiarazioni della parte offesa rispetto al processo penale (che tuttavia avrebbe dovuto indurire la parte ad una maggior cautela nella proposizione del gravame) e la semplicità delle questioni trattate inducono la Corte all'applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M.
55/2014.
Il procuratore di parte appellata avv. Riccardi ha chiesto la distrazione ex art. 93
c.p.c.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, DPR
115/2002 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 1045/2022 emessa dal Tribunale di Bergamo, Sezione
Terza Civile, in data 5.05.2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti in solido a rifondere a parte appellata le CP_1
pagina 15 di 16 spese del grado che liquida in complessivi € 4.996 (di cui € 1.029 per la fase di studio della controversia, € 709 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.523 per la fase istruttoria ed € 1.735 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario al
15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge con distrazione a favore dell'avv. Luigi
Riccardi dichiaratosi antistatario;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione ex art. 13, comma 1-
quater, DPR 115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28.05.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 16 di 16