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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/06/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 8161/2021 R.G.,
. promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Noemi Parte_1 C.F._1
Brambilla (C.F. e presso la stessa elettivamente domiciliato;
C.F._2
ATTORE -
contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._3
Maria Celeste Arbia e presso la stessa elettivamente domiciliato;
CONVENUTO -
e
(C.F. e P.IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Maria Celeste Arbia e presso la stessa elettivamente domiciliata;
CONVENUTA -
Oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice (come da comparsa conclusionale):
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e diritto, NEL MERITO: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. in ordine alla produzione del sinistro oggetto di CP_1 causa;
per l'effetto condannarlo, in solido con la " [...] al Controparte_3 risarcimento di tutti i danni [...] per complessivi € 70.000,00 [...] al netto delle somme ricevute a titolo di acconto sul maggior importo dovuto, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia;
In ogni caso, condannare i convenuti, in solido, al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario."
Per parte convenuta (come da comparsa conclusionale):
"In via principale: Svolti i necessari accertamenti in ordine ad an e quantum debeatur, rigettarsi le pretese avversarie siccome infondate in fatto e diritto per le ragioni di cui in atti o, in subordine, ridursi le stesse nei limiti risultanti di giustizia, a seguito dell'espletata istruttoria, accertando la congruità delle somme già complessivamente percepite a titolo di risarcimento e/o indennizzo dall'attore all'esito del sinistro di causa, le quali dovranno essere, in ogni caso, debitamente detratte dal complessivo ammontare del risarcimento accertato [...], previa attualizzazione ai fini dello scomputo. Con vittoria di spese e competenze di lite."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. conveniva in giudizio il Parte_1
Sig. e la di lui compagnia assicuratrice, per Controparte_1 Controparte_2 ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale occorso in data 5 novembre 2019. L'attore deduceva la responsabilità esclusiva del conducente convenuto, CP_
, nella causazione dell'evento lesivo. CP_1
Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando integralmente la domanda attorea sia in punto di an che di quantum. In particolare, negavano la responsabilità esclusiva del proprio assicurato, invocando l'applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., e contestavano l'entità dei danni richiesti, ritenendo satisfattiva la somma di
€ 73.000,00 già corrisposta in fase stragiudiziale a titolo di acconto. La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) volta a ricostruire la dinamica del sinistro, affidata all'Ing. , e di una CTU Persona_1 medico-legale per la valutazione delle lesioni, affidata al Dott. . Persona_2
All'esito del deposito delle perizie e della precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea merita un accoglimento solo parziale nei limiti di seguito specificati.
Sull'an debeatur (la responsabilità) La questione centrale del presente giudizio attiene all'accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro. L'attore ha sostenuto la colpa esclusiva del convenuto Sig. , il CP_1 quale, svoltando a sinistra, avrebbe omesso di dargli la dovuta precedenza. I convenuti, di contro, hanno eccepito una dinamica incerta, tale da non poter superare la presunzione di corresponsabilità sancita dall'ordinamento.
Questo Tribunale ritiene che il quadro probatorio emerso in corso di causa, e in particolare le risultanze della CTU cinematica affidata all'Ing. , non consentano di derogare al Per_1 criterio sussidiario di cui all'art. 2054, co. 2, del Codice Civile. L'esperto nominato, con analisi tecnica approfondita e immune da vizi logici, ha concluso che, sulla base degli elementi oggettivi disponibili, risulta "tecnicamente impossibile ricostruire [...] a posteriori
[...] se entrambi i veicoli sono transitati con luce verde semaforica proiettata nella loro direzione di provenienza oppure con il motociclo che ha superato la linea di arresto con luce rossa".
L'indagine ha sì accertato che l'impianto semaforico all'epoca dei fatti non era "sincrono", potendo quindi presentare luce verde per il Sig. e, contemporaneamente, rossa per il CP_1
Sig. ma non è stato possibile determinare quale delle due possibili configurazioni (o Pt_1 quella di luce verde per entrambi) fosse attiva al momento dell'impatto.
Di fronte a tale insanabile incertezza fattuale, non può che trovare applicazione la presunzione di legge. La giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa ha funzione sussidiaria, operando soltanto quando non sia possibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti. Nel caso di specie, l'istruttoria non ha fornito la prova liberatoria, a carico di nessuna delle parti, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Pertanto, la responsabilità del sinistro deve essere ascritta ad entrambi i conducenti in egual misura, nella percentuale del 50% ciascuno.
Sul quantum debeatur (la liquidazione del danno)
Accertato il concorso di colpa paritetico, si procede alla quantificazione del danno subito dal
Sig. Questo Tribunale, valutando la documentazione in atti e le risultanze Parte_1 della CTU medico-legale del Dott. ritiene necessario applicare una significativa Per_2 personalizzazione del danno non patrimoniale al fine di garantire un integrale ristoro delle sofferenze patite.
Il CTU ha infatti qualificato il livello di sofferenza patito durante il lungo e complesso decorso della malattia come di grado "medio - elevato", in considerazione "dell'entità del trauma, dei ripetuti trattamenti chirurgici, del prolungato iter riabilitativo ed anche per il riscontro della intercorrente comparsa di lievi disturbi psichici di natura reattiva". Inoltre, ha
2 riconosciuto che i postumi permanenti incidono sulla sfera lavorativa del danneggiato, giustificando un "appesantimento del danno non patrimoniale".
La combinazione di un iter clinico particolarmente gravoso e delle ripercussioni documentate sulla cenestesi lavorativa giustifica, ad avviso di questo Giudice, una personalizzazione del danno biologico permanente in misura superiore alla media. Si ritiene pertanto equo applicare un incremento del 30% sul valore tabellare standard.
Si procede dunque alla liquidazione analitica:
1. Danno non patrimoniale permanente (I.P. 18%) e personalizzazione al 30%:
o Valore standard per un'invalidità del 18% in un soggetto di 36 anni (Tabelle
Milano 2024): € 53.019,00.
o Incremento per personalizzazione (danno morale soggettivo permanente): € 53.019,00 * 30% = € 15.905,70.
o Totale danno permanente personalizzato: € 53.019,00 + € 15.905,70 = €
68.924,70.
2. Danno non patrimoniale temporaneo e danno morale (sofferenza soggettiva):
o Considerando il livello di sofferenza "medio-elevato", il valore giornaliero standard viene equitativamente aumentato a € 172,50.
o I.T.A. (17 giorni): 17 * € 172,50 = € 2.932,50.
o I.T.P. al 75% (60 giorni): 60 * € 172,50 * 75% = € 7.762,50.
o I.T.P. al 50% (60 giorni): 60 * € 172,50 * 50% = € 5.175,00.
o I.T.P. al 25% (40 giorni): 40 * € 172,50 * 25% = € 1.725,00.
o Totale danno temporaneo comprensivo di sofferenza soggettiva: € 17.595,00.
3. Danno patrimoniale (Spese mediche):
o Totale spese mediche ritenute congrue dal CTU: € 4.111,47.
Calcolo del danno complessivo:
Il danno totale integrale subito dall'attore è la somma delle voci sopra calcolate:
€ 68.924,70 (Danno permanente personalizzato)
€ 17.595,00 (Danno temporaneo e morale)
€ 4.111,47 (Spese mediche) = € 90.631,17
Determinazione del risarcimento dovuto:
In ragione del concorso di colpa paritetico accertato (50%), l'importo risarcibile dovuto all'attore è pari a:
€ 90.631,17 * 50% = € 45.315,59. Verifica del residuo dovuto:
Risulta agli atti che la compagnia assicuratrice convenuta abbia già corrisposto all'attore, a titolo di acconto, la somma di € 73.000,00. Anche applicando una significativa personalizzazione del danno l'importo dovuto ( stimato da questo giudcie
€ 45.315,59) risulta ampiamente coperto e superato dalla somma già versata.
3 Siffatta conclusione non cambierebbe – anche nell'ipotesi in cui fosse accolta la maggior quantificazione, proposta dall'attore : lì importo una volta dimezzato per il concorso di colpa, risulta sempre ampiamente coperto dall'acconto ricevuto.
Di conseguenza, la domanda attorea volta ad ottenere la condanna dei convenuti al pagamento di un ulteriore importo deve essere integralmente rigettata.
Sulle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 del Codice di Procedura Civile.
Nel caso di specie, deve ravvisarsi la soccombenza sostanziale di parte attrice. Sebbene sia stato accertato il fatto storico del sinistro e il danno da esso derivante, la domanda principale introdotta nel presente giudizio era volta ad ottenere la condanna dei convenuti al pagamento di una cospicua somma ulteriore rispetto a quanto già percepito in via stragiudiziale. L'esito del processo ha non solo integralmente rigettato tale domanda, ma ha accertato che l'attore aveva già ricevuto una somma significativamente superiore a quella effettivamente dovuta.
L'attore, pertanto, risulta pienamente soccombente rispetto all'oggetto del contendere e agli esiti economici della causa che egli stesso ha intentato. Di conseguenza, è tenuto a rifondere ai convenuti le spese processuali sostenute per resistere in giudizio. Tali spese vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
Anche le spese relative alle Consulenze Tecniche d'Ufficio, in quanto costi funzionali all'accertamento dei fatti di una causa il cui esito è sfavorevole all'attore, devono essere poste definitivamente ed integralmente a suo carico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
[...]
1. ACCERTA E DICHIARA il concorso di colpa paritetico del Sig. e Parte_1 del Sig. nella causazione del sinistro per cui è causa, nella Controparte_1 misura del 50% ciascuno.
2. QUANTIFICA il danno complessivo subito da in € 90.631,17 e, per Parte_1
l'effetto, determina in € 45.315,59 l'importo che sarebbe stato dovuto all'attore a titolo di risarcimento del danno, già comprensivo di personalizzazione.
3. Dato ATTO che l'attore ha già percepito dalla compagnia assicuratrice convenuta la somma di € 73.000,00, RIGETTA la domanda attorea di condanna al pagamento di ogni ulteriore importo.
4. CONDANNA l'attore, Sig. a rimborsare in favore dei convenuti, in Parte_1 solido tra loro, le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 6.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
5. PONE le spese delle espletate CTU, come liquidate con separati decreti, definitivamente ed integralmente a carico di parte attrice, Sig. Parte_1
Così deciso in Treviso, in data 9 giugno 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Luca Deli)
“”
4
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 8161/2021 R.G.,
. promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Noemi Parte_1 C.F._1
Brambilla (C.F. e presso la stessa elettivamente domiciliato;
C.F._2
ATTORE -
contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._3
Maria Celeste Arbia e presso la stessa elettivamente domiciliato;
CONVENUTO -
e
(C.F. e P.IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Maria Celeste Arbia e presso la stessa elettivamente domiciliata;
CONVENUTA -
Oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice (come da comparsa conclusionale):
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e diritto, NEL MERITO: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. in ordine alla produzione del sinistro oggetto di CP_1 causa;
per l'effetto condannarlo, in solido con la " [...] al Controparte_3 risarcimento di tutti i danni [...] per complessivi € 70.000,00 [...] al netto delle somme ricevute a titolo di acconto sul maggior importo dovuto, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia;
In ogni caso, condannare i convenuti, in solido, al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario."
Per parte convenuta (come da comparsa conclusionale):
"In via principale: Svolti i necessari accertamenti in ordine ad an e quantum debeatur, rigettarsi le pretese avversarie siccome infondate in fatto e diritto per le ragioni di cui in atti o, in subordine, ridursi le stesse nei limiti risultanti di giustizia, a seguito dell'espletata istruttoria, accertando la congruità delle somme già complessivamente percepite a titolo di risarcimento e/o indennizzo dall'attore all'esito del sinistro di causa, le quali dovranno essere, in ogni caso, debitamente detratte dal complessivo ammontare del risarcimento accertato [...], previa attualizzazione ai fini dello scomputo. Con vittoria di spese e competenze di lite."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. conveniva in giudizio il Parte_1
Sig. e la di lui compagnia assicuratrice, per Controparte_1 Controparte_2 ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale occorso in data 5 novembre 2019. L'attore deduceva la responsabilità esclusiva del conducente convenuto, CP_
, nella causazione dell'evento lesivo. CP_1
Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando integralmente la domanda attorea sia in punto di an che di quantum. In particolare, negavano la responsabilità esclusiva del proprio assicurato, invocando l'applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., e contestavano l'entità dei danni richiesti, ritenendo satisfattiva la somma di
€ 73.000,00 già corrisposta in fase stragiudiziale a titolo di acconto. La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) volta a ricostruire la dinamica del sinistro, affidata all'Ing. , e di una CTU Persona_1 medico-legale per la valutazione delle lesioni, affidata al Dott. . Persona_2
All'esito del deposito delle perizie e della precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea merita un accoglimento solo parziale nei limiti di seguito specificati.
Sull'an debeatur (la responsabilità) La questione centrale del presente giudizio attiene all'accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro. L'attore ha sostenuto la colpa esclusiva del convenuto Sig. , il CP_1 quale, svoltando a sinistra, avrebbe omesso di dargli la dovuta precedenza. I convenuti, di contro, hanno eccepito una dinamica incerta, tale da non poter superare la presunzione di corresponsabilità sancita dall'ordinamento.
Questo Tribunale ritiene che il quadro probatorio emerso in corso di causa, e in particolare le risultanze della CTU cinematica affidata all'Ing. , non consentano di derogare al Per_1 criterio sussidiario di cui all'art. 2054, co. 2, del Codice Civile. L'esperto nominato, con analisi tecnica approfondita e immune da vizi logici, ha concluso che, sulla base degli elementi oggettivi disponibili, risulta "tecnicamente impossibile ricostruire [...] a posteriori
[...] se entrambi i veicoli sono transitati con luce verde semaforica proiettata nella loro direzione di provenienza oppure con il motociclo che ha superato la linea di arresto con luce rossa".
L'indagine ha sì accertato che l'impianto semaforico all'epoca dei fatti non era "sincrono", potendo quindi presentare luce verde per il Sig. e, contemporaneamente, rossa per il CP_1
Sig. ma non è stato possibile determinare quale delle due possibili configurazioni (o Pt_1 quella di luce verde per entrambi) fosse attiva al momento dell'impatto.
Di fronte a tale insanabile incertezza fattuale, non può che trovare applicazione la presunzione di legge. La giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa ha funzione sussidiaria, operando soltanto quando non sia possibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti. Nel caso di specie, l'istruttoria non ha fornito la prova liberatoria, a carico di nessuna delle parti, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Pertanto, la responsabilità del sinistro deve essere ascritta ad entrambi i conducenti in egual misura, nella percentuale del 50% ciascuno.
Sul quantum debeatur (la liquidazione del danno)
Accertato il concorso di colpa paritetico, si procede alla quantificazione del danno subito dal
Sig. Questo Tribunale, valutando la documentazione in atti e le risultanze Parte_1 della CTU medico-legale del Dott. ritiene necessario applicare una significativa Per_2 personalizzazione del danno non patrimoniale al fine di garantire un integrale ristoro delle sofferenze patite.
Il CTU ha infatti qualificato il livello di sofferenza patito durante il lungo e complesso decorso della malattia come di grado "medio - elevato", in considerazione "dell'entità del trauma, dei ripetuti trattamenti chirurgici, del prolungato iter riabilitativo ed anche per il riscontro della intercorrente comparsa di lievi disturbi psichici di natura reattiva". Inoltre, ha
2 riconosciuto che i postumi permanenti incidono sulla sfera lavorativa del danneggiato, giustificando un "appesantimento del danno non patrimoniale".
La combinazione di un iter clinico particolarmente gravoso e delle ripercussioni documentate sulla cenestesi lavorativa giustifica, ad avviso di questo Giudice, una personalizzazione del danno biologico permanente in misura superiore alla media. Si ritiene pertanto equo applicare un incremento del 30% sul valore tabellare standard.
Si procede dunque alla liquidazione analitica:
1. Danno non patrimoniale permanente (I.P. 18%) e personalizzazione al 30%:
o Valore standard per un'invalidità del 18% in un soggetto di 36 anni (Tabelle
Milano 2024): € 53.019,00.
o Incremento per personalizzazione (danno morale soggettivo permanente): € 53.019,00 * 30% = € 15.905,70.
o Totale danno permanente personalizzato: € 53.019,00 + € 15.905,70 = €
68.924,70.
2. Danno non patrimoniale temporaneo e danno morale (sofferenza soggettiva):
o Considerando il livello di sofferenza "medio-elevato", il valore giornaliero standard viene equitativamente aumentato a € 172,50.
o I.T.A. (17 giorni): 17 * € 172,50 = € 2.932,50.
o I.T.P. al 75% (60 giorni): 60 * € 172,50 * 75% = € 7.762,50.
o I.T.P. al 50% (60 giorni): 60 * € 172,50 * 50% = € 5.175,00.
o I.T.P. al 25% (40 giorni): 40 * € 172,50 * 25% = € 1.725,00.
o Totale danno temporaneo comprensivo di sofferenza soggettiva: € 17.595,00.
3. Danno patrimoniale (Spese mediche):
o Totale spese mediche ritenute congrue dal CTU: € 4.111,47.
Calcolo del danno complessivo:
Il danno totale integrale subito dall'attore è la somma delle voci sopra calcolate:
€ 68.924,70 (Danno permanente personalizzato)
€ 17.595,00 (Danno temporaneo e morale)
€ 4.111,47 (Spese mediche) = € 90.631,17
Determinazione del risarcimento dovuto:
In ragione del concorso di colpa paritetico accertato (50%), l'importo risarcibile dovuto all'attore è pari a:
€ 90.631,17 * 50% = € 45.315,59. Verifica del residuo dovuto:
Risulta agli atti che la compagnia assicuratrice convenuta abbia già corrisposto all'attore, a titolo di acconto, la somma di € 73.000,00. Anche applicando una significativa personalizzazione del danno l'importo dovuto ( stimato da questo giudcie
€ 45.315,59) risulta ampiamente coperto e superato dalla somma già versata.
3 Siffatta conclusione non cambierebbe – anche nell'ipotesi in cui fosse accolta la maggior quantificazione, proposta dall'attore : lì importo una volta dimezzato per il concorso di colpa, risulta sempre ampiamente coperto dall'acconto ricevuto.
Di conseguenza, la domanda attorea volta ad ottenere la condanna dei convenuti al pagamento di un ulteriore importo deve essere integralmente rigettata.
Sulle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 del Codice di Procedura Civile.
Nel caso di specie, deve ravvisarsi la soccombenza sostanziale di parte attrice. Sebbene sia stato accertato il fatto storico del sinistro e il danno da esso derivante, la domanda principale introdotta nel presente giudizio era volta ad ottenere la condanna dei convenuti al pagamento di una cospicua somma ulteriore rispetto a quanto già percepito in via stragiudiziale. L'esito del processo ha non solo integralmente rigettato tale domanda, ma ha accertato che l'attore aveva già ricevuto una somma significativamente superiore a quella effettivamente dovuta.
L'attore, pertanto, risulta pienamente soccombente rispetto all'oggetto del contendere e agli esiti economici della causa che egli stesso ha intentato. Di conseguenza, è tenuto a rifondere ai convenuti le spese processuali sostenute per resistere in giudizio. Tali spese vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
Anche le spese relative alle Consulenze Tecniche d'Ufficio, in quanto costi funzionali all'accertamento dei fatti di una causa il cui esito è sfavorevole all'attore, devono essere poste definitivamente ed integralmente a suo carico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
[...]
1. ACCERTA E DICHIARA il concorso di colpa paritetico del Sig. e Parte_1 del Sig. nella causazione del sinistro per cui è causa, nella Controparte_1 misura del 50% ciascuno.
2. QUANTIFICA il danno complessivo subito da in € 90.631,17 e, per Parte_1
l'effetto, determina in € 45.315,59 l'importo che sarebbe stato dovuto all'attore a titolo di risarcimento del danno, già comprensivo di personalizzazione.
3. Dato ATTO che l'attore ha già percepito dalla compagnia assicuratrice convenuta la somma di € 73.000,00, RIGETTA la domanda attorea di condanna al pagamento di ogni ulteriore importo.
4. CONDANNA l'attore, Sig. a rimborsare in favore dei convenuti, in Parte_1 solido tra loro, le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 6.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
5. PONE le spese delle espletate CTU, come liquidate con separati decreti, definitivamente ed integralmente a carico di parte attrice, Sig. Parte_1
Così deciso in Treviso, in data 9 giugno 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Luca Deli)
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