Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 29/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3926/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 3926/2024 promosso da: ata l'11.11.1982 a ROMA, rappresentata e difesa dall'avv. MAGISTRELLI Parte_1
MARINA;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. CONDEMI Controparte_1
RAFFAELE;
e con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) La sig.ra risiede insieme ai figli ad Ancona in Via Asiago n. 10 in un appartamento Pt_1
condotto in locazione.
3) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2 collocazione prevalentemente presso l'abitazione materna ad Ancona.
4) Tenuto conto che il Sig. vive e lavora a Roma e che i bambini hanno 10 e 7 anni, il padre CP_1
li potrà vedere e tenere con sé quando vorrà, previo accordo con la Sig.ra e comunque, in Pt_1
senso minimo, almeno 2 fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera.
Sarà il padre a prendere e portare i figli presso l'abitazione Per_2
- 1 -
Durante le vacanze estive (dal mese di giugno fino a settembre) ciascun genitore potrà tenere con sé
i figli per 15 giorni non continuativi. I genitori concorderanno i periodi entro il 3 giugno di ogni anno, il tutto sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi.
5) Il sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento dei figli e , l'importo di € 400,00; tale somma sarà rivalutabile Per_1 Per_2
annualmente secondo gli Indici Istat.
Le spese straordinarie così come individuate nel protocollo siglato dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati ed il Tribunale di Ancona (così anche nel caso in cui venisse modificato), saranno suddivise tra i coniugi al 50%.
In particolare si intendono spese straordinarie, le quali andranno sempre previamente concordate:
a. spese mediche:
1.visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2.cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3.accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4.tickets sanitari.
5.cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
6. cure termali e fisioterapiche;
7.accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
8.farmaci particolari.
b. Spese scolastiche:
1.tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2.libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3.gite scolastiche senza pernottamento;
4.trasporto pubblico;
5.servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto).
6.tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
7.corsi di specializzazione;
8.gite scolastiche con pernottamento;
9.corsi di recupero e lezioni private;
10.alloggio presso la sede universitaria.
c. Spese extrascolastiche:
- 2 - 1.tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
2.centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
3.corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
4.spese di custodia (baby-sitter);
5.viaggi e vacanze;
6) la Sig.ra beneficerà per intero degli assegni familiari (ovvero assegno unico) mentre le Pt_1
eventuali detrazioni fiscali per i figli a carico verranno suddivise tra le parti in ragione del 50% ciascuno.
7) l'indennità di frequenza del figlio sarà percepita interamente dalla sig.ra e sarà Per_1 Pt_1
integralmente utilizzata a beneficio del figlio;
8) nulla è dovuto a titolo di assegno quale contributo al mantenimento tra i coniugi, essendo entrambi attualmente economicamente autosufficienti;
9) le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti e sottoscrivono il presente ricorso, anche ai fini della rinuncia alla solidarietà professionale, i rispettivi legali delle parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 20.09.2024, e si Parte_1 Controparte_1
sono rivolti a questo Tribunale per ottenere l'omologa della separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi morali e materiali dei figli minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come richiesto dalle parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno contatto Parte_1 Controparte_1
matrimonio a AS NO (VT) il 13/06/2015, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Roma al n. 00575, parte 2, serie B00 dell'anno 2015; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.01.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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