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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 04/12/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1348/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice, viste le note d'udienza depositate dal ricorrente con cui discute la causa riportandosi agli atti e insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
Il Giudice verificata la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti del resistente non comparso, ne dichiara la contumacia e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito
Il giudice
dott.ssa RA AS
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice RA AS, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1348/2025 promossa da:
) del Foro di Lecco, nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16.03.1990, in proprio e domiciliato presso lo studio sito in Lecco, Via Carlo Cattaneo n. 7, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 0341.368085 o all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
- parte ricorrente - nei confronti di:
( C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- parte resistente -
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- Accertare e dichiarare che il sig. è debitore nei confronti dell'Avv. Controparte_1 della somma complessiva pari ad €5.483,00= oltre oneri di legge e spese Pt_1 sostenute, in relazione all'attività professionale prestata in confronti dello stesso, per tutte le ragioni svolte in narrativa;
- Per l'effetto condannare il sig. al pagamento di €5.483,00= oltre Controparte_1 oneri di legge e spese sostenute ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dal 26.05.2025 (data consegna raccomandata n. 200840746438 doc. 12) alla data di notifica del presente atto e, successivamente, al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transizioni commerciali ex art. 1284 co 4 cc sino all'effettivo soddisfo.
- Condannare altresì il convenuto alla rifusione delle spese di lite, come da nota depositata, da liquidarsi secondo i parametri forensi, comprensive di spese generali, IVA e CPA”.
pagina 2 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in combinato disposto con l'art. 14 D.lvo 150/2011 parte ricorrente conveniva in giudizio chiedendone la condanna al Controparte_1 pagamento dei compensi maturati per l'attività professionale svolta in suo favore nell'ambito del procedimento penale n. 2006/2022 RGNR 1839/2022 RG GIP, pendente innanzi il Tribunale di Lecco per complessivi € 5.483,00 oltre oneri di legge e spese;
- il Giudice fissava udienza di comparizione delle parti rilevando d'ufficio la questione della competenza del Tribunale in ragione della natura penalistica delle prestazioni e dell'entità del compenso di cui si chiede la liquidazione;
- all'udienza del 3/12/2025 celebrata ex art. 127 ter c.p.c., il resistente regolarmente citato non si costituiva e il ricorrente nulla deduceva in ordine alla competenza, limitandosi ad insistere nell'accoglimento del ricorso.
1. Osservato che il rito previsto dall'art. 14 D.lvo 150/2011 è stato previsto per le controversie in cui l'avvocato chiede la "liquidazione" delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano "in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale" (ex multis, in generale: Cass. n. 3744 del 2006; n. 13847 del 2007; Cass. n. 25675 del 2009 e Cass. n. 5566 del 2001), restando, invece, esclusa l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa, o davanti a giudici speciali (Cassazione civile sez. VI, 12/05/2022, n.15220; Cassazione civile sez. un. n.4485/2018);
2.
ritenuto che
il principio di diritto richiamato sia applicabile anche nel contesto del nuovo procedimento disciplinato dall'art. 14 del D.lgs. n° 150 del 2011, nella formulazione modificata dal D.lgs. n° 149 del 2022, convertito con legge n°197 del 2022 il quale dispone che il relativo procedimento sia regolato dal rito semplificato di cognizione e deciso dal tribunale in composizione monocratica attraverso una sentenza inappellabile, nulla essendo mutato nel resto della disciplina;
3. rilevato che nel caso di specie l'attività dedotta in giudizio non riguarda l'attività sopra menzionata, ma quella svolta davanti al Tribunale di Lecco in un processo penale e, quindi, non è applicabile il criterio della competenza funzionale (che prescinde dal valore) ex art. 14 cit.;
pagina 3 di 4 4.
considerato che
il ricorso è teso ad ottenere il pagamento dell'importo di euro 5.483,00 oltre interessi e spese quale compenso per l'attività professionale svolta - rientra nella competenza per valore del Giudice di Pace ex art. 7 cpc;
5. quanto poi alla competenza per territorio, premesso che “il giudice che declina la propria competenza territoriale in ipotesi in cui la legge preveda la competenza alternativa di più fori è tenuto a designare tutti i giudici astrattamente competenti, spettando solo alla parte il potere di operare la scelta al momento della riassunzione della causa” (Cass. n. 8288/2004; Cass. n. 3589/1972) rileva la competenza di Como ex art. 18 o 33 C. Consumo o di Lecco ex art. artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c.
Considerata la contumacia del resistente dichiara irripetibili le spese processuali.
P.Q.M.
- Dichiara l'incompetenza per valore e territorio del Tribunale a decidere sul ricorso proposto dall'avv. nei confronti di essendo Parte_1 Controparte_1 competente il Giudice di Pace di Como ex artt. 18 o 33 C. consumo o il Giudice di Pace di Lecco ex art. artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c.
- Fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza entro i quali le parti devono riassumere la causa davanti al Giudice di Pace di Como o Lecco per quanto sopra evidenziato;
- spese irripetibili.
Si comunichi al ricorrente.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Lecco, 4 dicembre 2025
Il giudice
RA AS
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice, viste le note d'udienza depositate dal ricorrente con cui discute la causa riportandosi agli atti e insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
Il Giudice verificata la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti del resistente non comparso, ne dichiara la contumacia e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito
Il giudice
dott.ssa RA AS
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice RA AS, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1348/2025 promossa da:
) del Foro di Lecco, nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16.03.1990, in proprio e domiciliato presso lo studio sito in Lecco, Via Carlo Cattaneo n. 7, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 0341.368085 o all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
- parte ricorrente - nei confronti di:
( C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- parte resistente -
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- Accertare e dichiarare che il sig. è debitore nei confronti dell'Avv. Controparte_1 della somma complessiva pari ad €5.483,00= oltre oneri di legge e spese Pt_1 sostenute, in relazione all'attività professionale prestata in confronti dello stesso, per tutte le ragioni svolte in narrativa;
- Per l'effetto condannare il sig. al pagamento di €5.483,00= oltre Controparte_1 oneri di legge e spese sostenute ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dal 26.05.2025 (data consegna raccomandata n. 200840746438 doc. 12) alla data di notifica del presente atto e, successivamente, al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transizioni commerciali ex art. 1284 co 4 cc sino all'effettivo soddisfo.
- Condannare altresì il convenuto alla rifusione delle spese di lite, come da nota depositata, da liquidarsi secondo i parametri forensi, comprensive di spese generali, IVA e CPA”.
pagina 2 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in combinato disposto con l'art. 14 D.lvo 150/2011 parte ricorrente conveniva in giudizio chiedendone la condanna al Controparte_1 pagamento dei compensi maturati per l'attività professionale svolta in suo favore nell'ambito del procedimento penale n. 2006/2022 RGNR 1839/2022 RG GIP, pendente innanzi il Tribunale di Lecco per complessivi € 5.483,00 oltre oneri di legge e spese;
- il Giudice fissava udienza di comparizione delle parti rilevando d'ufficio la questione della competenza del Tribunale in ragione della natura penalistica delle prestazioni e dell'entità del compenso di cui si chiede la liquidazione;
- all'udienza del 3/12/2025 celebrata ex art. 127 ter c.p.c., il resistente regolarmente citato non si costituiva e il ricorrente nulla deduceva in ordine alla competenza, limitandosi ad insistere nell'accoglimento del ricorso.
1. Osservato che il rito previsto dall'art. 14 D.lvo 150/2011 è stato previsto per le controversie in cui l'avvocato chiede la "liquidazione" delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano "in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale" (ex multis, in generale: Cass. n. 3744 del 2006; n. 13847 del 2007; Cass. n. 25675 del 2009 e Cass. n. 5566 del 2001), restando, invece, esclusa l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa, o davanti a giudici speciali (Cassazione civile sez. VI, 12/05/2022, n.15220; Cassazione civile sez. un. n.4485/2018);
2.
ritenuto che
il principio di diritto richiamato sia applicabile anche nel contesto del nuovo procedimento disciplinato dall'art. 14 del D.lgs. n° 150 del 2011, nella formulazione modificata dal D.lgs. n° 149 del 2022, convertito con legge n°197 del 2022 il quale dispone che il relativo procedimento sia regolato dal rito semplificato di cognizione e deciso dal tribunale in composizione monocratica attraverso una sentenza inappellabile, nulla essendo mutato nel resto della disciplina;
3. rilevato che nel caso di specie l'attività dedotta in giudizio non riguarda l'attività sopra menzionata, ma quella svolta davanti al Tribunale di Lecco in un processo penale e, quindi, non è applicabile il criterio della competenza funzionale (che prescinde dal valore) ex art. 14 cit.;
pagina 3 di 4 4.
considerato che
il ricorso è teso ad ottenere il pagamento dell'importo di euro 5.483,00 oltre interessi e spese quale compenso per l'attività professionale svolta - rientra nella competenza per valore del Giudice di Pace ex art. 7 cpc;
5. quanto poi alla competenza per territorio, premesso che “il giudice che declina la propria competenza territoriale in ipotesi in cui la legge preveda la competenza alternativa di più fori è tenuto a designare tutti i giudici astrattamente competenti, spettando solo alla parte il potere di operare la scelta al momento della riassunzione della causa” (Cass. n. 8288/2004; Cass. n. 3589/1972) rileva la competenza di Como ex art. 18 o 33 C. Consumo o di Lecco ex art. artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c.
Considerata la contumacia del resistente dichiara irripetibili le spese processuali.
P.Q.M.
- Dichiara l'incompetenza per valore e territorio del Tribunale a decidere sul ricorso proposto dall'avv. nei confronti di essendo Parte_1 Controparte_1 competente il Giudice di Pace di Como ex artt. 18 o 33 C. consumo o il Giudice di Pace di Lecco ex art. artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c.
- Fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza entro i quali le parti devono riassumere la causa davanti al Giudice di Pace di Como o Lecco per quanto sopra evidenziato;
- spese irripetibili.
Si comunichi al ricorrente.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Lecco, 4 dicembre 2025
Il giudice
RA AS
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