Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 655
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Ordinanza collegiale 13 gennaio 2025
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Decreto presidenziale 24 marzo 2025
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Ordinanza cautelare 17 aprile 2025
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Sentenza 11 agosto 2025
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Ordinanza cautelare 17 settembre 2025
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Rigetto
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art 2 comma 8 bis della l. n. 241/1990, violazione e falsa applicazione dell’art. 22 n. 1 d.p.r. 380/2001 con riferimento all’art. 19 l. 241/1990, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 23 n. 6 d.p.r. 380/2001 e dell’art. 36 bis n. 6 d.p.r. 380/2001. Inefficacia dell’atto impugnato. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per sviamento.

    La Corte ha ritenuto che la SC in sanatoria fosse stata presentata tardivamente e non spontaneamente, in conseguenza dell'ordine di demolizione, e che la qualificazione dell'intervento come 'nuova costruzione' fosse già stata accertata in via definitiva da precedenti giudicati. Inoltre, l'atto impugnato è intervenuto nei termini di legge, considerando la sospensione precedentemente disposta dall'amministrazione.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di tipicità e nominatività degli atti amministrativi, violazione e falsa applicazione dell’art. 19 l. 241/1990 nonché dell’art. 21-quater della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per sviamento.

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che la SC fosse stata presentata tardivamente e che l'intervento fosse qualificabile come 'nuova costruzione', non sanabile tramite SC.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di tipicità e nominatività degli atti amministrativi, violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 10 e 10 bis l. 241/1990 nonché dell’art. 22 e ss. della l. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per sviamento.

    La Corte ha rigettato il motivo, confermando la tardività della SC e la qualificazione dell'intervento come 'nuova costruzione'.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies l. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per sviamento.

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che la SC fosse in sanatoria per un intervento qualificato come 'nuova costruzione' e non sanabile tramite SC.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per sviamento.

    La Corte ha rigettato il motivo, confermando la tardività della SC e la qualificazione dell'intervento come 'nuova costruzione'.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt.: 3 comma 1 lett. d) e lett e.6), 22 n. 1 lett. c), 23 n. 1 lett. a), e 37 comma 5 d.p.r. 380/2001. Violazione del giudicato. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per sviamento.

    La Corte ha rigettato il motivo, ritenendo che la SC fosse in sanatoria per un intervento qualificato come 'nuova costruzione' e non sanabile tramite SC, e che la questione della qualificazione fosse già coperta da giudicato.

  • Improcedibile
    Richiesta di ordinare all’Amministrazione di avviare il procedimento di autotutela sulla SC e di irrogare le sanzioni conseguenti all’accertata insanabilità dell’intervento; annullare i provvedimenti impugnati in via incidentale in primo grado.

    L'appello incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito del rigetto dell'appello principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 655
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 655
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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