Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/04/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 6498/2021 R.G., avente ad oggetto: qualificazione
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
LOTA' GIOVANNI,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to VITALE SILVESTRO, elettivamente CP_1 domiciliato/a presso lo Studio sito in PIAZZA S. MARIA DELLA GUARDIA 28 CATANIA
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi del'art. 127 ter
c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Preliminarmente, va dichiarata l'improcedibilità della domanda avente ad oggetto il versamento dei contributi previdenziali, posto che parte ricorrente non risulta avere integrato il contraddittorio, come disposto con ordinanza del 3.4.2023.
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Con quest'ultima, invero, parte ricorrente era stata onerata “ove non intenda rinunziare al detto capo della domanda - di documentare l'eventuale notifica ad ovvero di CP_2
integrare il contraddittorio con la notifica di tutti gli atti processuali agli istituti di competenza, nel termine perentorio di gg. 30”.
Non risulta dagli atti che tale adempimento sia stato assolto.
Nel merito, il ricorso non può essere accolto.
Non vi è prova, invero, della subordinazione del rapporto, a fronte della circostanza che l'azienda resistente ha inteso fruire delle prestazioni del ricorrente nell'ambito di un progetto volto all'inserimento ed all'orientamento di lavoratori disoccupati, come da provvedimento autorizzativo della Regione Siciliana del 6.8.2020, in atti (doc. 1, fasc.
convenuta) ed in forza del progetto formativo e di orientamento (doc. 2, ibidem), per l'inserimento/reinserimento del mondo del lavoro, che prevedeva espressamente lo svolgimento del tirocinio per le competenze di operaio addetto ai servizi di igiene e pulizia.
Anche il periodo di proroga risulta comunicato al ricorrente, come dimostra il doc. 4
prodotto dalla convenuta.
Il teste , dichiaratosi anche amico del ricorrente, è Testimone_1
apparso generico (se non del tutto omissivo) nella descrizione degli indici della subordinazione, non essendo a tal fine sufficiente l'espletamento della prestazione lavorativa in autonomia, così come incerto è apparso sulle date (“ha lavorato otto mesi se non ricordo male”).
Il teste è apparso del tutto inattendibile, avendo potuto constatare la prestazione Tes_2
lavorativa del ricorrente solo in rare occasioni.
Il teste nulla ha saputo riferire. Tes_3
Il teste ha dichiarato di essere stato il tutor del ricorrente e di Testimone_4
averlo affiancato ad altro personale all'inizio.
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Dalle testimonianze assunte non emerge prova della sottoposizione del ricorrente al potere disciplinare, di controllo, del datore di lavoro, al di fuori del piano di formazione adottato dall'azienda.
Non emerge la sua sottoposizione a vincoli di orario.
Non emerge prova concreta della durata delle prestazioni rese, ove superiori a quelle programmate dal piano di inserimento.
L'attività lavorativa in affiancamento ad altri e poi lo svolgimento in autonomia possono essere compatibili con il piano di tirocinio/inserimento applicato dall'azienda,
destinato anche al reinserimento di lavoratori disoccupati, nello specifico profilo dell'operaio addetto ai servizi di pulizia ed igiene.
Ed in ogni modo, non sono di per sé sufficienti per dimostrare la natura subordinata del rapporto, a fronte di un quadro documentale probatorio, quale è quello offerto dalla convenuta, neppure oggetto di specifiche contestazioni.
Si può, quindi, rinviare per relationem a quanto ampiamente statuito in altro precedente sezionale, prodotto in atti e conosciuto dalla difesa della parte ricorrente, il quale,
unitamente alla presente, costituisce parte integrante della presente motivazione: si fa in particolare rinvio alla sentenza n. 2497/2020 pubbl. il 10/07/2020 (proc. n. RG n.
7824/2015), est. Dott. G. Di Benedetto, offerta da parte resistente – unitamente ad altri conformi - con nota di produzione del 24.2.2023, la quale appare del tutto condivisibile quanto ai principi di diritto espressi in ordine al tema in questione ed agli oneri probatori (si veda inoltre Corte di Appello di Catania, sez. lav. sentenza n. 928/2019
pubbl. il 11/10/2019, in atti).
Sull'ammissibilità della motivazione per relationem, la Suprema Corte si è espressa ribadendo il principio secondo cui “La motivazione della sentenza "per relationem" è
ammissibile, dovendosi giudicare la sua completezza e logicità sulla base degli elementi
contenuti nell'atto al quale si opera il rinvio e che, proprio in ragione del rinvio,
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diviene parte integrante dell'atto rinviante.” (Cass. sez. III, 16/01/2009 n. 979;
Cassazione civile sez. III, 20/10/2021, n.29017).
Il ricorso non può pertanto essere accolto.
Le spese vanno compensate, tenuto conto della particolarità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così
statuisce:
1. DICHIARA improcedibile la domanda finalizzata al versamento dei contributi previdenziali;
2. RIGETTA nel resto;
3. COMPENSA le spese.
Così deciso e depositato, in Catania, 29.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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